Il Dossier Inps sulle indennità una tantum previste dai Decreti “Aiuti” e “Aiuti-ter”. Un sintesi sistemica per orientarsi tra Bonus

Con la circolare 73 del 24 giugno 2022, Inps ha recepito il disposto del “Decreto Aiuti” (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022) attraverso cui il Legislatore ha stabilito – tra le altre misure – l’introduzione di una indennità una tantum di 200 euro per una vasta platea di cittadini. Il provvedimento normativo si è inserito nel novero delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.

Successivamente, sulla base del “Decreto Aiuti-ter” (decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022), il Legislatore ha rinnovato l’indennità una tantum nella misura di 150 euro (il cd. “bonus 150″). Inps ha quindi provveduto a recepire le nuove indicazioni con la pubblicazione delle circolari 116/2022 e 127/2022.

La rilevanza dei sostegni e la necessità di provvedere tempestivamente all’erogazione delle prestazioni ha impegnato l’Istituto all’emanazione di una serie di atti che approfondiremo nel presente documento, atti che hanno progressivamente delineato i confini della platea di beneficiari.

Questo dossier rappresenta, quindi, uno sforzo di sintesi sistemica per orientarsi sulla materia.

 

Bonus 200: una priorità per il paese

 

  1. Destinatari dell’indennità

 

La platea è composita, abbraccia lavoratori pubblici e privati, soggetti ancora attivi e pensionati, subordinati e liberi professionisti, disoccupati e categorie colpite dall’emergenza pandemica.

Nel dettaglio hanno beneficiato/stanno beneficiando dell’indennità:

  • i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato;
  • i titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
  • i titolari di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
  • i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
  • i beneficiari di NASpI, Dis-COLL per il mese di giugno 2022, disoccupazione agricola di competenza 2021;
  • i percettori delle indennità Covid 19 ai sensi dei decreti Sostegni e Sostegni bis;
  • i lavoratori domestici;
  • i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca;
  • i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro nel 2021;
  • i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con 50 contributi giornalieri nel 2021;
  • i lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
  • gli incaricati di vendite a domicilio;
  • i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

 

  1. Lavoratori dipendenti

 

Nel parterre dei lavoratori dipendenti sono ricompresi i lavoratori del pubblico e del privato, titolari di uno o più contratti di lavoro, stipulati entro il 23 giugno del 2022 e destinatari del diritto all’esonero contributivo dello 0,8%.

Il datore è stato chiamato a riconoscere in modo automatico il sostegno nel mese di luglio 2022, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di RdC. L’Istituto, sul punto, ha fornito precise indicazioni nell’ambito del messaggio 2259/2022, evidenziando gli elementi da porre in risalto nell’ambito della dichiarazione con l’intento di agevolare ogni potenziale beneficiario.

Fin dall’emanazione della circolare 73/22, il bonus è stato riconosciuto anche in presenza di eventi tutelati che azzerassero la retribuzione nel mese di luglio 2022. Con successivo messaggio, il 3805/2022, Inps ha chiarito che gli eventi tutelati, oltre a CIGO/CIGS, Fis o Fondi di Solidarietà, CISOA e congedi sono anche l’aspettativa sindacale, le aspettative/i congedi previsti dai CCNL di settore comunque denominati e le eventuali sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie a carico di soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale.

La circolare 111/2022, infine, recependo quanto previsto dal decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, ha annoverato fra i destinatari del provvedimento anche i lavoratori che non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps nei primi mesi dell’anno. Questi ultimi, per l’accesso all’indennità, sono stati chiamati a presentare una dichiarazione con cui affermavano di non aver già fruito del bonus, di essere stati destinatari degli eventi con copertura di contribuzione figurativa nell’intervallo tra il 1° gennaio e il 18 maggio del 2022 (indipendentemente se sorti in data antecedente e/o proseguiti al termine della deadline indicata) e di essere consapevoli di non avere diritto al bonus laddove rientranti in altre categorie beneficiarie dell’erogazione d’ufficio da parte dell’Istituto.

Al termine della prima tranche di pagamenti si sono registrate sporadiche situazioni di criticità: alcuni lavoratori non avevano potuto accedere al bonus in virtù dell’abbattimento della contribuzione o in ragione di errori formali (es. una tardiva dichiarazione resa al datore). Per consentire la fruizione dell’indennità, anche in ragione della ratio del provvedimento, Inps è intervenuta col già citato messaggio 3805/2022, consentendo di sanare tali posizioni.

 

  1. Le indennità liquidate d’ufficio da Inps

 

Per poter intervenire tempestivamente e rispondere alle esigenze della cittadinanza, Inps ha effettuato una distinzione tra le indennità che l’Istituto avrebbe potuto liquidare autonomamente e quelle per cui, invece, era necessario realizzare una procedura per la ricezione delle istanze. In entrambi i casi è stato sfruttato il processo di digitalizzazione che l’Ente porta avanti e per il quale l’esperienza pandemica è stata, alla prova dei fatti, un acceleratore involontario. In tal senso è stato possibile, già nella fase di definizione dei processi, stilare una periodizzazione dei pagamenti, un calendario delle liquidazioni che in un’ottica di massima trasparenza è stato reso noto già nella circolare 73/2022.

Massimizzando le informazioni possedute nei database dell’Istituto, Inps ha potuto erogare la prestazione nel mese di luglio a:

  • 13 milioni e 137 mila pensionati;
  • 753mila nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza;
  • 634 lavoratori domestici.

Uno sforzo che è fondamentale sottolineare, rimarcando l’importanza del pronto intervento al termine della “fase uno” del processo. Dalla pubblicazione della prima circolare in materia, datata 24 giugno, al momento dell’erogazione della valuta il lasso temporale è stato estremamente ridotto.

 

  1. I titolari di pensione

 

Tra le categorie aventi diritto all’indennità figurano i titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Per l’accesso all’indennità l’Istituto ha processato le informazioni correlate ai requisiti richiesti dal Legislatore, vale a dire la titolarità del trattamento a giugno 2022 e un reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.

I soggetti in attesa del rinnovo dell’invalidità al 30 giugno hanno ottenuto l’accredito ove il trattamento sia stato confermato senza soluzione di continuità.

 

  1. I lavoratori in stato di disoccupazione e i lavoratori “ex Sostegni”

 

Tra i destinatari dell’indennità il Legislatore ha ricompreso i titolari di disoccupazione. In tal senso ai percettori di NASpI, Dis-COLL e ai beneficiari di disoccupazione agricola di competenza 2021 è stato riconosciuto l’importo spettante. Parallelamente il bonus è stato erogato anche agli ex beneficiari delle indennità Covid varate dai decreti Sostegni e Sostegni bis. La liquidazione di tali indennità era stata calendarizzata ad ottobre, proprio per consentire – tra le diverse prestazioni – di identificare i profili aventi titolarità. Anche qui i dati confermano l’impegno profuso da Inps.

 

 

Prestazione Pagate
Percettori NASpI/DisColl 755.033
Percettori Disoccupazione Agricola 441.294
Percettori bonus covid 2021 183.511
1.379.838

Dati al 17.11.2022

 

  1. Gli altri lavoratori e le categorie chiamate a presentare domanda

 

Oltre al processo d’erogazione d’ufficio, Inps ha costruito un’infrastruttura digitale sul portale dell’istituto (www.inps.it) per poter registrare le istanze pervenute dalle altre categorie professionali tutelate dalla normativa. È un lavoro di back-end che è oggi possibile sviluppare agilmente grazie ai fondi garantiti dal Pnrr e all’impegno profuso sotto il profilo dell’Innovazione, cui dedicheremo un ulteriore approfondimento. Hanno dovuto trasmettere domanda i lavoratori:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 409 del c.p.c., con un contratto attivo ed iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui è derivato un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
  • iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui è derivato un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’art.2222 del Codice civile, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022, con almeno un contributo mensile versato nel corso del 2021;
  • incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022, con un reddito 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro.

La circolare 103/2022 ha poi ampliato il range dei potenziali beneficiari, recependo quanto disposto dal decreto-legge n. 50/2022, cui è seguito il decreto interministeriale attuativo del 19 agosto 2022. Inps ha così riconosciuto il beneficio anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti individuati dal Legislatore. Nel dettaglio hanno potuto presentare istanza i lavoratori:

  • iscritti alla gestione speciale Inps degli artigiani;
  • iscritti alla gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali;
  • iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958 iscritti all’Inps;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, ivi compresi i componenti degli studi associati o società semplici;
  • iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Poiché per la libera professione è possibile la contemporanea iscrizione a Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (vd. decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), la circolare 103/2022 ha altresì chiarito in forma preventiva che, nell’ipotesi del caso, la competenza a gestire la domanda sarebbe stata esclusivamente di Inps.

Per poter accedere alla prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti hanno dovuto rispettare i requisiti previsti dal Legislatore. Hanno potuto ottenere l’accredito quanti hanno percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro, a condizione che non avessero già fruito del bonus 200 euro nelle more degli artt. 31 e 32 del “Decreto Aiuti”.

Nella medesima circolare 103 è stato chiarito che, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, l’indennità a favore delle sopra richiamate categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti è incrementata di 150 euro per coloro che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

 

Il bonus 150: un sostegno per chi versa in maggiori difficoltà

 

In armonia col percorso intrapreso, il Legislatore ha deciso di introdurre nell’impianto normativo un altro strumento a supporto dei soggetti più esposti alla difficoltà congiunturale vissuta dal Paese. Con il “Decreto Aiuti ter“, come abbiamo anticipato, è stata così varata una nuova indennità una tantum, ribattezzata dalla stampa e dall’informazione online “Bonus 150″.

La circolare 127/2022 fornisce in tal senso tutte le indicazioni utili per l’individuazione dell’utenza che può accedere alla prestazione con erogazione da parte dell’Inps. Le caratteristiche, i profili se vogliamo, dei beneficiari sono simili a quelli già indicati in precedenza e oggetto del presente dossier. A cambiare è principalmente il criterio reddituale, laddove la soglia limite – rispetto al reddito ottenuto nel 2021 – non si ancora più ai 35.000 euro, bensì a quota 20.000.

 

  1. Le categorie che hanno ricevuto il bonus d’ufficio

 

Il bonus è stato liquidato da Inps, senza la necessità che sia trasmessa alcuna istanza, ai soggetti residenti in Italia e titolari al 1° ottobre di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Gli interessati sopra indicati hanno potuto beneficiare della misura con la mensilità di novembre 2022, ove siano risultati in possesso di un reddito personale, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 settembre 2022 sono stati ricompresi tra i destinatari del beneficio qualora il trattamento sia stato confermato dal 1° ottobre 2022.

Oltre ai titolari di pensione, hanno beneficiato della prestazione senza necessità di trasmettere domanda:

  • i lavoratori domestici, che avevano uno o più rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto (23.09.2022), già fruitori del “Bonus 200”;
  • i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, a patto che i componenti non risultassero fruitori dell’indennità in quanto appartenenti ad altra categoria titolare del diritto alla prestazione;
  • i beneficiari delle indennità Covid – 19 derivanti dai Decreti Sostegni e Sostegni bis;
  • i percettori di NASpI o Dis-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità per il mese di novembre 2022;
  • i titolari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021;
  • i lavoratori autonomi occasionali e i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio beneficiari del “bonus 200”.

 

  1. I lavoratori dipendenti

 

Detto il diverso ancoraggio al criterio reddituale, i lavoratori dipendenti hanno potuto accedere al beneficio sempre grazie al tramite offerto dal datore di lavoro, ottenendo l’indennità con la retribuzione della competenza del mese di novembre. Unico passaggio formale richiesto era la presentazione di una dichiarazione resa dal lavoratore attraverso la quale lo stesso precisasse “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16 del decreto-legge n. 144/2022”. Un modello di tale dichiarazione è stato allegato al messaggio 3806/2022.

Come già sancito dalla circolare 116/2022, per accedere al beneficio era necessario avere, a novembre 2022, una retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccedente l’importo di 1.538 euro, anche nelle ipotesi in cui – per tale mese – fosse presente una copertura figurativa parziale. Sul punto, poi, con messaggio 4159 del 17 novembre 2022 Inps ha precisato che – in riferimento alla posizione dei lavoratori dipendenti, con l’esclusione dei lavoratori domestici – il limite retributivo previsto dalla norma è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o di eventuali ratei della stessa, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Hanno potuto ottenere la prestazione i lavoratori dipendenti, anche somministrati, presso datori pubblici e privati, ivi compresi quelli interessati nel mese di novembre da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale Inps (congedi parentali, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro).

Con la retribuzione di novembre 2022, i datori hanno assunto l’obbligo di pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nello stesso mese e con il limite retributivo sopra indicato.

 

  1. I lavoratori chiamati a presentare domanda

 

Tra i soggetti vincolati alla trasmissione dell’istanza risultano invece i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS che non abbiano percepito la stessa dal datore di lavoro. Devono quindi presentare domanda entro il 31 gennaio 2023:

  • i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 20.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
  • gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito per lo stesso anno non superiore a 20.000 euro;
  • i Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto ai sensi dell’articolo 409 del c.p.c., i dottorandi e gli assegnisti di ricerca. Tali lavoratori devono avere un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022, devono essere iscritti alla Gestione separata e non devono aver maturato – nel 2021 – un reddito derivante dai suddetti rapporti superiore a 20.000 euro.

 

  1. Il cronoprogramma del bonus 150

 

Nel mese di novembre 2022 l’indennità è stata liquidata ai beneficiari dei trattamenti pensionistici, di assegno sociale, ai titolari di invalidità, ciechi e sordomuti, ai titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione, ai lavoratori domestici e ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

A febbraio 2023 il bonus sarà erogato ai titolari di NASpI, Dis-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, disoccupazione agricola 2021, ai beneficiari delle indennità Covid – 19 di cui ai decreti Sostegni e Sostegni bis, ai lavoratori autonomi occasionali, agli incaricati di vendite a domicilio che hanno fruito del bonus 200 e – infine – ai lavoratori chiamati a presentare domanda.

 

Uno sforzo costante per raggiungere l’obiettivo

 

È chiaro che un processo così articolato, strutturato per step, non è di semplice gestione e il suo perfezionamento è soggetto a continuo monitoraggio da parte del personale Inps. A dispetto delle possibili insidie, e delle criticità legate ai tempi di reazione imposti dal contesto esterno, l’Istituto è riuscito a realizzare la mission assegnata in tempi estremamente contenuti, risolvendo anche le possibili difficoltà legate alla eccezionalità di alcune situazioni.




Estensione ex D.L. “Aiuti-bis” della platea dei beneficiari dell’indennità una tantum dipendenti. Le istruzioni Inps

Con circolare n. 111 del 7 ottobre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti prevista dal decreto-legge n. 115/2022, all’articolo 22, rubricato «Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50». Le nuove istruzioni sono necessarie considerato che con la retribuzione del corrente mese di ottobre (competenza ottobre 2022), i datori di lavoro, in automatico, devono provvedere a erogare la predetta indennità ai lavoratori che siano in forza nel mese di ottobre 2022, che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro), che siano stati destinatari di eventi – con indennità mensile erogata entro i limiti di cui al comma 121 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021) e che, infine, non siano destinatari delle indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Nella circolare, evidenziato che gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022). Tali eventi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

 

L’indennità sarà riconosciuta in via automatica, tramite i datori di lavoro, e sarà erogata con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2022.

I lavoratori dovranno preventivamente presentare al datore una dichiarazione in cui indicheranno:

  • di non aver già beneficiato del bonus 200 euro;
  • di essere stati destinatari, nell’intervallo di tempo che va dal 1° gennaio 2022 al 18 maggio 2022, di eventi con copertura di contribuzione figurativa (indipendentemente se sorti in data antecedente il primo gennaio o proseguiti dopo il 18 maggio);
  • di essere consapevoli di non avere diritto al bonus, laddove già destinatari dello stesso con erogazione d’ufficio da parte dell’Inps.

Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, dovrà presentare tale dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

 

Link al testo della circolare Inps n. 111 del 7 ottobre 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum per dipendenti – Estensione del bonus anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere a luglio 2022, ma interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS – Istruzioni applicative – Art. 22 del D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142 – Art. 31 del D.L. 17/05/2022, n. 50, , conv., con mod., dalla L. 15/07/2022

 

Per saperne di più:

Link al testo della circolare Inps n. 73 del 24 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum pari a 200 euro. Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50

Link al testo del messaggio Inps del 24 giugno 2022, n. 2559, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Dichiarazione del lavoratore

Link al testo del messaggio Inps del 21 giugno 2022, n. 2505, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM– Messaggio n. 2397/2022 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Precisazioni

Link al testo del messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM  – Lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

 




Diffuso il fac-simile di dichiarazione per l’indennità una tantum 200 euro

Pubblicato il messaggio Inps n. 2559 del 24 giugno 2022 (di seguito riportato) che “approva” il fac-simile di dichiarazione – personalizzabile e non vincolante – che consente al datore di riconoscere in modo automatico l’indennità una tantum, 200 euro.

Quest’ultimo, infatti, dovrà acquisire la predetta dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza. Ove il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro part-time, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità. Il bonus sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA, congedi).

L’autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF. Beneficeranno d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione; al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.

 

Il testo integrale del messaggio Inps del 24 giugno 2022, n. 2559, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Dichiarazione del lavoratore

 

Con la circolare n.73 del 24 giugno 2022, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio, l’Istituto ha fornito le istruzioni per accedere all’indennità una tantum di 200 euro prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

In particolare, l’articolo 31, comma 1, del citato decreto-legge prevede che l’indennità sia riconosciuta «previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18».

ll lavoratore, quindi, al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. Si tratta delle categorie per le quali è previsto che sia l’Inps a erogare a luglio l’indennità una tantum, ai sensi dell’articolo 32 del medesimo D.L. n. 50/2022 (incompatibile con la modalità di pagamento prevista dall’articolo 31).

Tanto rappresentato, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, al presente messaggio si allega un fac-simile di dichiarazione (Allegato n. 1), che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Link al sito dell’Inps per prelevare il fac-simile di dichiarazione (Allegato n. 1) in formato word
(https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13860)

 

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

 

Io sottoscritto/a

Cognome …………………………………………………… Nome …………………………………………………………..

Nato/a il………………… a ……………………………………… prov……… CF ………………………………………….

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di luglio 2022, presso ……………………………………………………………………………………………………….,

codice fiscale (P.IVA)………………………………………….,

con riferimento a quanto previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 50/2022

 

DICHIARO

 

  • di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
  • di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019;
  • che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità;
  • che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità;
  • di essere consapevole che l’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore);
  • di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata.

 

Allego copia del documento di identità.

 

Data ………………………                                    Firma…………………….

 




Bonus 200 euro. Tutti i chiarimenti Inps

È stata pubblicata la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 per l’erogazione del contributo una tantum di 200 euro disposto dal “Decreto Aiuti” (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022).

La misura riguarda un’ampia platea di cittadini. Potranno ricevere il contributo i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il diritto all’esonero contributivo dello 0,8%.

Il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza. Su questo punto è stato emanato il messaggio Hermes n. 2559 del 24 giugno 2022 (vedi messaggio 2559). Ove il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro part-time, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità. Il bonus sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA, congedi).

L’autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF. Beneficeranno d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione; al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.

Quanti vedono il proprio assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.

Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

Tra i beneficiari del provvedimento anche quanti, nel mese di giugno, risultino titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021) e i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni-bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente da Inps.

Dovranno, invece, presentare domanda all’Istituto i lavoratori:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
  • iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’art. 2222 del Codice civile, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
  • incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività.

Per queste categorie il termine di presentazione delle domande è fissato al 31.10.2022.

Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. Questi devono avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro e non devono essere titolari – al momento della presentazione della domanda – di altra attività di lavoro dipendente o di pensione.

I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere, o la cui instaurazione non sia stata respinta, alla data di entrata in vigore del Decreto (18.05.2022).

Con riferimento ai soli lavoratori domestici, le istanze potranno essere trasmesse entro il 30.09.2022.

La misura sarà infine liquidata anche ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Per questi ultimi si provvederà a stanziare la somma maggiorando la rata di luglio, qualora i membri del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.

Il calendario dei pagamenti, pertanto, è il seguente.

A luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

A ottobre 2022 la stessa verrà erogata ai titolari di NASpI, DIS-COLL, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex Indennità Covid 2021 e ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda.

(Così, comunicato stampa Inps del 25 giugno 2022)

 

Link al testo della circolare Inps n. 73 del 24 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum pari a 200 euro. Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50

Link al testo del messaggio Inps del 24 giugno 2022, n. 2559, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Dichiarazione del lavoratore

Link al testo del messaggio Inps del 21 giugno 2022, n. 2505, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM– Messaggio n. 2397/2022 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Precisazioni

Link al testo del messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM  – Lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

 

 

 




Bonus 200 euro: nuove precisazioni in merito alla “retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”

L’articolo 31, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevede l’erogazione di una indennità una tantum di 200 euro, riconosciuta a luglio 2022, per i lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti.

Con il messaggio 13 giugno 2022, n. 2397 l’Inps ha fornito le prime istruzioni per la corretta gestione del bonus 200 euro.

Con il messaggio 21 giugno 2022, n. 2505 (di seguito riportato) l’istituto previdenziale fornisce ulteriori precisazioni in merito a quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, così come indicato nel citato decreto legge n. 50/2022.

La retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022 oppure, in base all’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o alla previsione dei CCNL , quella erogata a luglio, seppure di competenza del mese di giugno. Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere a luglio 2022.

Nel nuovo messaggio, inoltre, vengono impartite nuove istruzioni operative aggiornate riguardo alla modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità nel flusso UNIEMENS .

 

Il testo integrale del messaggio Inps del 21 giugno 2022, n. 2505, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Messaggio n. 2397/2022 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Precisazioni

 

 

1. Retribuzione nella quale riconoscere l’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

 

L’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevede per i lavoratori dipendenti, in possesso di determinati requisiti, l’erogazione di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro che sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”; inoltre “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia” UniEmens.

Con il presente messaggio, che segue il messaggio n. 2397/2022, con cui l’Istituto ha fornito le prime indicazioni in materia, si precisa quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, così come indicato nella predetta disposizione di legge.

In particolare, si chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.

Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.

Stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

Alla luce dei chiarimenti forniti, si riportano le istruzioni operative aggiornate.

 

2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum

2.1 Esposizione nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

 

I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

 

2.2 Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens

 

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35” avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

2.3 Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

 

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce “Posagri” del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.

Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato:

  • nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022;
  • nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022.

 

3. Istruzioni contabili

 

Per tale aspetto, si rinvia al messaggio n. 2397/2022 e alla circolare di prossima pubblicazione.




Bonus 200 euro. Prime istruzioni Inps

Con messaggio n. 2397/2022, (di seguito riportato) l’Inps impartisce le prime istruzioni sul bonus 200 euro che dovrà essere corrisposto a luglio ai dipendenti. Tale indennità una tantum di 200 euro, i relazione solo ai dipendenti, è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, «di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18»

 

Vedi anche il successivo messaggio Inps del 21 giugno 2022, n. 2505, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Messaggio n. 2397/2022 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Precisazioni

 

Nel messaggio chiarito che i datori di lavoro, in mancanza di dichiarazione contraria da parte dei dipendenti, devono erogare il bonus insieme alla retribuzione del mese di luglio, e poi compenseranno il relativo importo in Uniemens .

Il bonus spetta a ciascun lavoratore subordinato una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro.

Possono accedere all’indennità di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:

  • rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
  • trattamenti di fine rapporto;
  • emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
  • ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
  • assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
  • indennità di accompagnamento.

 

Il bonus una tantum da 200 euro è fiscalmente esente.

L’indennità da 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno.

In entrambi i casi sarà l’INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.

Il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, imponibile ai fini previdenziali, pari a 2.692 euro.

L’erogazione dell’indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.

Di seguito, il testo completo del Messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022.

 

 

Vedi anche il documento “Bonus 200 euro, un percorso a ostacoli per le imprese” della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Il documento interpretativo analizza le principali novità introdotte dagli articoli 31, 32 e 33 del D.L. n. 50/2022.

In allegato, la dichiarazione articolo 31 d.l. n. 50/2022 indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
(link al sito: https://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2022/FS/Approfondimento_FS_20220609.pdf)

 

 

 

Testo completo del Messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM  – Lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

 

 

1. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Quadro normativo

 

Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha previsto, all’articolo 31, comma 1, che: «Ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18».

Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per l’esposizione del relativo credito, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens. Per gli aspetti applicativi relativi all’indennità in esame e per l’indennità erogata direttamente dall’INPS ai soggetti di cui all’articolo 32 del medesimo decreto-legge si rinvia a una successiva circolare.

L’articolo 31 citato dispone che l’indennità «è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia» Uniemens.

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, «di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18»

Al riguardo, si osserva che il medesimo articolo 31 individua i beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro nei «lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità».

Si ricorda che possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, sopra richiamato, e quindi al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

La misura agevolativa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, trova applicazione – mese per mese – per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro. Al riguardo si rinvia alla circolare n. 43/2022.

Si evidenzia, inoltre, che al comma 2 del medesimo articolo 31 è previsto che: «L’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro».

Pertanto, il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiamo compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio. Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

Come anticipato, ai sensi del comma 4 dell’articolo 31 in commento, l’erogazione dell’indennità una tantum genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile, ai sensi dell’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni di seguito riportate.

 

2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum

 

2.1 Sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

 

I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “07/2022”;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

 

2.2 Sezione <PosPA> del flusso Uniemens

 

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità a essi erogata, dovranno compilare l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 07;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

 

2.3 Sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

 

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità corrisposta ai lavoratori, nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.

 

3. Istruzioni contabili

 

Gli oneri per l’indennità una tantum prevista dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, sono carico dello Stato e saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – GAZ – Gestione oneri vari.

Tale indennità verrà anticipata ai beneficiari dai datori di lavoro e sarà recuperata utilizzando in sede di denuncia contributiva mensile il codice elemento “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”, come illustrato nel precedente paragrafo 2.1.

A tale fine, si istituisce il seguente conto:

GAZ30141 – per rilevare l’indennità una tantum corrisposta ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce Uniemens – art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Lo stesso conto verrà utilizzato per la rilevazione delle indennità una tantum corrisposte ai dipendenti iscritti alle Gestioni dei dipendenti pubblici e ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno regolati dalla Direzione generale.

Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale    

Vincenzo Caridi

Allegato n. 1

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione I
Codice conto GAZ30141
Denominazione completa Indennità una tantum corrisposta ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto – art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
Denominazione abbreviata

 

Validità e Movimentabilità

INDENN.UNA TANTUM LAV.DIP.-ART.31 C.1 DL50/2022 DM

 

Mese 06 Anno 2022 /M. P10