SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2020

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Commenti

 

Le presunzioni in ambito tributario e l’onere della prova. Aspetti di riflessione  di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Costituzionale:

 

Indeducibilità IMU sugli immobili strumentali

 

IMU sugli immobili strumentali. L’indeducibilità totale (IRES e IRPEF) è incostituzionale

Corte Costituzionale – Sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – (IMU) Imposta municipale propria – Corresponsione dell’IMU sugli immobili strumentali all’attività di impresa – Indeducibilità totale dalle imposte sui redditi d’impresa – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Irragionevolezza e violazione del principio della capacità contributiva – Illegittimità costituzionale in parte qua – Art. 14, comma 1, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 715, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 75, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917- Artt. 3, 41 e 53 Cost.»

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

  • Sezioni tributarie

 

Accertamenti fondati sugli studi di settore

 

Studi di settore: le risultanze a seguito del contraddittorio hanno valore di presunzioni legali

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25525 del 12 novembre 2020: «ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – PARAMETRI – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore – Contraddittorio con il contribuente – Risultanze – Valore di presunzione legale – Idoneità a fondare l’accertamento – Ripartizione della prova – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 2728 c.c.»

 

 

Prassi 

 

 

Agenzia delle Entrate

 

Determinazione della percentuale di detrazione IVA

 

Calcolo del pro-rata di detrazione IVA. Nuovi chiarimenti per l’individuazione delle operazioni incluse

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 606 del 18 dicembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Detrazioni – Pro-rata generale – Gestione della liquidità esente IVA rispetto all’attività di banca depositaria – Operazioni esenti comprese tra i numeri 1) e 9) dell’art. 10 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Computo ai fini del calcolo del pro-rata – Condizioni – Caso di specie – Inclusione nel calcolo del pro-rata – Ragioni – Pur in presenza di costi afferenti non considerevoli, l’attività di gestione della liquidità giacente rientrando nel core business costituisce, ai fini della determinazione della percentuale di detrazione IVA, uno strumento normale funzionale e non meramente occasionale – Artt. 19, comma 5 e 19-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633»

 

Lavoratori dipendenti e taluni assimilati – Riduzione della pressione fiscale

 

Lavoratori dipendenti e taluni assimilati. I chiarimenti sulle misure per la riduzione della pressione fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 14 dicembre 2020: «REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Riduzione della pressione fiscale – Redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali – Trattamento integrativo – Ulteriore detrazione fiscale – D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21, recante: «Misure urgenti per  la  riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» – Art. 128, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»

 

 

Legislazione

 

Il Decreto Legge “Natale

 

Il testo del Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

Coordinato con il testo della Relazione illustrativa

 

Le indicazioni del Viminale sulle restrizioni alla mobilità sul territorio nazionale durante le prossime festività

Link al testo della circolare Ministero dell’interno del 2 dicembre 2020, n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ, con oggetto: Decreto-legge 18 dicembre 2020; n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 – Cd. “Decreto Natale” – Festività natalizie

 

Vedi anche: le risposte alle domande frequenti del Governo sulle nuove restrizioni introdotte dal “Decreto Natale

(Il Governo ha aggiornato le FAQ sulle limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche seguito dell’approvazione del “Decreto Natale”)

 

Bonus affitti – Cessione dei crediti d’imposta

 

Approvato il nuovo modello per comunicare la cessione del credito per canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2020, prot. n. 378222/2020: «Modalità di invio della comunicazione della cessione dei crediti di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Approvazione del nuovo modello di comunicazione»

 

Saggio di interesse legale

 

Interessi legali: dal 2021 allo 0,01 per cento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2020: «Modifica del saggio di interesse legale»

 

Lavoratori dipendenti e taluni assimilati – Riduzione della pressione fiscale

 

Riduzione del cuneo fiscale. Il decreto-legge che ha previsto i trattamenti integrativi e l’ulteriore detrazione per i lavoratori a partire dal 1° luglio 2020

Il testo del Decreto-Legge 5 febbraio 2020, n. 3, conv., con mod., dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» coordinato con le note richiamate o modificate

 

 

 

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La Ratio del Decreto di Natale

 

Si pubblica la relazione illustrativa del Disegno di legge A.C. 2835 – Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Conte) e dal Ministro della Salute (Speranza) di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie (Boccia) e con il Ministro dell’Economia e delle Fnanze (Gualtieri) recante: «conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

“ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, composto di tre articoli il cui contenuto è di seguito illustrato

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Articolo 1. — (Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo) — Il decreto-legge risponde alla straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le misure per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio del nuovo anno, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto dell’aggravamento dell’emergenza epidemiologica, per l’acuirsi dei rischi di rapidissima evoluzione dei contagi connessi a fenomeni di assembramento nel periodo festivo, con il fine di garantire, nell’arco di tempo delineato, specifiche misure di prevenzione del contagio nelle relazioni interpersonali.
  Viene quindi integrato il quadro delle misure delineate dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, si stabilisce quindi che, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, all’intero territorio nazionale si applicano le specifiche misure già individuate dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano invece le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  In deroga a tali divieti di spostamento è inoltre disposto che, durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è consentito lo spostamento verso abitazioni private, ma per una sola volta al giorno, in abitazioni ubicate nella medesima regione e comunque in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  Restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
  La violazione delle disposizioni poste dal decreto, così come di quelle di cui al decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Il predetto articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 prevede tra l’altro che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell’articolo 3 del medesimo decreto-legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, non applicandosi le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), del medesimo decreto-legge, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da cinque a trenta giorni. Si applicano inoltre, per quanto non stabilito dall’articolo citato, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

  Articolo 2. — (Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione) — La disposizione normativa introduce la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici individuati dai codici ATECO riportati nella tabella allegata al decreto-legge.
 Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso venga accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge «Rilancio»), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che la somma da corrispondere sia pari alla somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.
  L’ammontare del contributo non può comunque superare 150.000 euro.
  Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020 e quelli la cui partita IVA è cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Si applicano le disposizioni dell’articolo 25 del decreto «Rilancio» con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riguardanti i contributi erogati sia ai soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia a quelli che presentano l’istanza per la prima volta.
  Il contributo è concesso nell’ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» previsto dalla Commissione europea.

  Articolo 3. — (Entrata in vigore) – L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

 

Link al testo del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, numero 31 di venerdì, 18 dicembre 2020

Link alle slide con le misure (pdf)

Link a sito: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/slide_decreto_20201218.pdf




Decreto di Natale: le misure di prevenzione del contagio durante il periodo festivo

Attività che riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto Rilancio”

 

Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 18 dicembre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, numero 31 di venerdì, 18 dicembre 2020) che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il testo prevede che:

  • nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
  • Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “Decreto Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Link al testo del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, numero 31 di venerdì, 18 dicembre 2020

Link alle slide con le misure (pdf)

Link a sito: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/slide_decreto_20201218.pdf