Chiarimenti Inps in materia di pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento

Indicazioni e approfondimenti sul quadro normativo vigente, riguardante il sostegno al reddito dei lavoratori e prestazioni previdenziali.

L’Inps, con la circolare 30 settembre 2025, n. 130, illustra il quadro normativo vigente in materia e fornisce le relative disposizioni operative in uso per la gestione dei casi in cui il pignoramento è disposto sulle somme erogate dall’Istituto previdenziale a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità a sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Punti chiave della disciplina:

  • impignorabilità assoluta per prestazioni assistenziali vitali (maternità, malattia, sussidi funerari), salvo recupero di debiti verso l’INPS stesso, entro il limite di un quinto;
  • impignorabilità parziale per prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, cassa integrazione, mobilità), pignorabili fino a un quinto per crediti ordinari e nella misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari;
  • piena pignorabilità dell’anticipazione NASpI, che perde la natura di prestazione a sostegno del reddito per assumere quella di incentivo all’autoimprenditorialità;
  • limiti ridotti per pignoramenti dell’agente della riscossione: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000 euro, un quinto oltre tale soglia.

La circolare impartisce istruzioni sulla quota complessivamente pignorabile che non può superare la metà dell’importo in caso di simultaneo concorso tra diverse cause di credito.

Particolare attenzione è dedicata al pagamento diretto degli assegni di mantenimento e agli obblighi fiscali del sostituto d’imposta sulle somme riversate ai creditori.

Link al testo della Circolare INPS 30 settembre 2025, n. 130, con oggetto: INPS – Pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche e sulle indennità a sostegno del reddito conseguenti a cessazione/sospensione/riduzione dell’attività lavorativa – Pignoramenti su somme erogate dall’INPS con particolare attenzione alle prestazioni non pensionistiche, come indennità di disoccupazione, cassa integrazione e altre forme di sostegno al reddito – Quadro normativo e istruzioni operative – Impignorabilità assoluta di sussidi per maternità, malattia e funerali, con recuperi INPS – Applicazione dell’art. 69 L 30/04/1969, n. 153 – Impignorabilità parziale delle prestazioni sostitutive della retribuzione (es. NASpI, integrazioni salariali, mobilità) nei limiti dell’art. 545 c.p.c. (un quinto per crediti ordinari; misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari) – Pignorabilità integrale dell’anticipazione NASpI quale incentivo all’autoimprenditorialità – Pignoramenti dell’Agente della riscossione ex art. 72-ter del DPR 29/09/1973, n. 602: un decimo fino a euro 2.500, un settimo fino a euro 5.000, un quinto oltre – Verifiche ex art. 48-bis del DPR 29/09/1973, n. 602 – concorso di gravami – Obblighi fiscali del sostituto d’imposta – Art. 2740 c.c. – Art. 473-bis.37 c.p.c.