SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2021

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Commenti

 

Il nuovo credito d’imposta “Super-ACE”: quadro normativo e aspetti applicativi  di Marco Orlandi

 

L’esegesi della sentenza: giudicati impliciti/assorbiti e/o omesse pronunce: esemplificazione pratica  di Alvise Bullo e Elena De Campo

Con Fac-simile di difesa in seconde cure (appello incidentale con controdeduzioni dell’appellato) in ipotesi di vittoria in prime cure di parte privata e di potenziale assorbimento/decisioni implicite

 

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

 

Operazioni occultate soggette all’IVA – Determinazione della base imponibile

 

Gli importi non fatturati e non dichiarati sono considerati IVA inclusa se i soggetti passivi non possono “trasferire” e detrarre successivamente l’IVA, nonostante l’evasione

Corte di Giustizia CE – Sezione III – Sentenza del 1° luglio 2021, Causa C-521/19: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ispezione fiscale – Prestazioni di servizi a titolo di un’attività di agente artistico – Operazioni soggette all’IVA – Operazioni occultate non dichiarate all’Amministrazione tributaria e che non hanno dato luogo all’emissione di una fattura – Evasione – Ricostruzione della base imponibile per l’imposta sul reddito – Principio di neutralità dell’IVA – Inclusione dell’IVA nella base imponibile ricostruita – Determinazione della base imponibile di un’operazione tra soggetti passivi, ai sensi degli articoli 73 e 78 della Direttiva IVA – Operazioni in linea di principio soggette all’IVA, non dichiarate e non fatturate – Applicazione a posteriori dell’IVA in sede di accertamento – Gli importi non fatturati devono essere considerati IVA inclusa – Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso committente/acquirente – Conseguenze»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

ACE (Aiuto per la crescita economica) – Calcolo della variazione del capitale proprio nell’ipotesi di conferimento

 

L’utile accantonato a riserva straordinaria derivante dalla plusvalenza emersa per effetto del conferimento di partecipazioni non rileva ai fini ACE

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 732 del 19 ottobre 2021: «ACE (Aiuto per la crescita economica) – Soggetti IRES – Società di persone, imprese individuali in regime di contabilità ordinaria per natura o su opzione -Irrilevanza delle plusvalenze da conferimento di partecipazioni ai fini ACE – Equiparazione in via analogica alle plusvalenze derivanti da conferimenti di aziende – Affermazione – Caso di specie – Società che redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali – Soggetti IAS/IFRSA adopter – Conferimento a una controllata di alcune partecipazioni detenute in società estere – Conferimento effettuato sulla base del valore di mercato delle partecipazioni determinato da apposite perizie di stima – Emersione di plusvalenza assoggettata al regime Pex (articolo 87 del TUIR) in capo al conferente – Utile dell’esercizio influenzato dalla plusvalenza da conferimento accantonato a riserva straordinaria (riserva disponibile) – Esclusione della rilevanze alla base ACE – Art. 5, commi 2 e 8, del D.M. 03/08/2017 (c.d. Nuovo Decreto ACE) – Art. 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 19, del D.L. 24/06/2014, n. 91, conv., con mod., dalla L. 11/08/2014, n. 116»

 

 

Legislazione

 

Il Decreto Legge “Fisco e Lavoro
D.L. 21/10/2021, n. 146

La guida alla normativa

Il testo del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», coordinato con le norme richiamate o modificate

Coordinato con il testo della Relazione illustrativa

 

Ets (Enti del Terzo Settore) – Avvio del Runts

 

Calendarizzato l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Parte dal 23 novembre 2021

Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 ottobre 2021, n. 561

 

Dichiarazioni d’intento – Invalidazione e blocco della trasmissione

 

Lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali.  Approvate le modalità di invalidazione e di inibizione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293390/2021: «Modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, per l’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d’intento»

 

 

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Meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali. Approvate le modalità di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove

 

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293390/2021 approvate, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo e le procedure di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

Modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili trasmesse tramite SdI

 

Nel provvedimento direttoriale, inoltre, disciplinate le modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel dettaglio, stabilito che «Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

  • la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
  • la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.

In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16

<AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293390/2021, recante: «Modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, per l’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d’intento», pubblicato il 29.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Dichiarazioni di intento. Il software di compilazione si adegua al nuovo modello approvato con provvedimento prot. n. 96911/2020

Rilasciata una nuova versione del software Comunicazione Dichiarazioni di intento per la compilazione della nuova dichiarazione di intento da presentare in via autonoma.

Scarica la versione software: 1.3.0 del 02/03/2020
Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: Dichiarazioni di Intento (IVI15). (Link: sito Agenzia delle entrate)

Aggiornata, di conseguenza, la procedura di controllo.

 

 




Dichiarazioni d’intento. Aggiornati modello, istruzioni di compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati | A ciascun fornitore, dal prossimo 2 marzo, informazioni disponibili sul “Cassetto fiscale”

 

Con provvedimento del 27 febbraio 2020, prot. n. 96911/2020, del direttore dell’Agenzia delle entrate, approvate le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rende disponibili a ciascun fornitore, dal prossimo 2 marzo, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia medesima, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con il medesimo provvedimento aggiornati il modello di dichiarazione d’intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per adeguarli alla normativa vigente. Il modello è immediatamente utilizzabile, tuttavia, l’utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate recepisce le novelle introdotte dall’articolo 12-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 902), che hanno modificato la disciplina delle dichiarazioni di intento prevista dal decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, in materia di imposta sul valore aggiunto e il relativo regime sanzionatorio di cui al comma 4-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In particolare, il citato articolo 12-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 nel sostituire la lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 746 del 1983, conferma, di fatto, il previgente sistema di funzionamento, continuando ad essere stabilita nell’attualità (come in precedenza) la trasmissione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate che è tenuta a rilasciarne apposita ricevuta telematica, e contrariamente a quanto avveniva precedentemente, sopprime l’obbligo di consegnare «al fornitore o prestatore, ovvero in dogana» la dichiarazione d’intento in questione, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta sua presentazione telematica all’Agenzia delle entrate. La novella legislativa prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate riporti l’indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

Informazioni (estremi del protocollo) che i fornitori indicati dagli esportatori nelle dichiarazioni d’intento, potranno consultare entrando nel proprio “Cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate (Entratel, Fisconline). Le informazioni potranno essere consultate anche dagli intermediari delegati dai fornitori ad accedere al proprio “cassetto fiscale”.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2020, prot. n. 96911/2020, recante: «Modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale è stato modificato l’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17. Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato il 27.02.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244