Obbligo PEC per amministratori. Diffusa la nota Mimit per il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025

L’obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2025, il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese, già previsto per le società e le imprese individuali ed esteso, con la Legge di Bilancio 2025, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, è stato differito al 31 dicembre 2025, con una nuova nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La decisione di traslare il termine di adempimento di tale obbligo è stata assunta a seguito di talune criticità e segnalazioni emerse sul territorio ed esposte dal mondo professionale e imprenditoriale e in conseguenza di prassi camerali difformi.

La nuova comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che consentirà una più ordinata attuazione dell’obbligo normativo, segue la pregressa Nota 12 marzo 2025 con cui il MIMIT aveva inteso trasmettere al Sistema camerale le prime indicazioni interpretative e operative volte a garantire che l’applicazione delle disposizioni normative introdotte dal legislatore avvenisse con modalità corrette e uniformi sul territorio nazionale.

 

Il testo dell’Avviso 25 giugno 2025 – Obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Differimento del termine di primo adempimento

 Registro delle imprese. Obbligo comunicazione domicilio digitale, differimento termine

 Obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Differimento del termine di primo adempimento

La nota fa seguito alla comunicazione ministeriale del 12 marzo 2025, con cui questo Ministero aveva inteso trasmettere al Sistema camerale prime indicazioni interpretative e operative volte a garantire che l’applicazione delle disposizioni normative introdotte dal legislatore in seno alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (articolo 1, comma 860), avvenisse con modalità corrette e uniformi sul territorio nazionale.

Alla luce di talune segnalazioni pervenute all’Amministrazione, la nuova comunicazione dispone il differimento al 31 dicembre 2025 del termine per il primo adempimento dell’obbligo da parte delle imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025

 

La nota per il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025

 

Link alla nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), prot. n. 127654 del 25 giugno 2025, con oggetto: OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI – Obbligo di iscrizione, nel registro delle imprese, del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) – Differimento del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025 – Art.1, comma 860, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art.5, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, conv, con mod, dalla L.17/12/2012, n. 221 – Art.16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv, con mod, dalla L. 28/01/2009, n. 2

Link alla Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, con oggetto: OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI – Obbligo di iscrizione, nel registro delle imprese, del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) – Art.1, comma 860, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art.5, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, conv, con mod, dalla L.17/12/2012, n. 221 – Art.16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv, con mod, dalla L. 28/01/2009, n. 2

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale Manovra 2025

La Legge
di Bilancio 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207

 

La guida alla normativa

Comma per comma,
l’analisi normativa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2025 per imprese, professionisti e contribuenti

 

Il testo della L. n. 207/2024

Il testo della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Gli approfondimenti

 

Sul tema degli 85 gg. pare essersi abbattuta la “tempesta perfetta”: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

La nuova tassazione dei contributi in conto capitale dopo la riforma fiscale (D.Lgs. n. 192/2024)
di Marco Orlandi

 

Speciale – Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)

 

Credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica. La proroga per il 2025 e i nuovi modelli di comunicazione

Comunicazioni ZES Unica: tutti i modelli 2025 e le modalità di utilizzo del credito e dei controlli antimafia

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25972/2025: «Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica»

 

 

Legislazione

 

Comunicazione mensile delle ritenute/trattenute

 

Datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente. Approvato il provvedimento per l’abbandono del modello 770

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25978/2025: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta»

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito




Bonus per riduzione del cuneo fiscale ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. I codici tributo per la compensazione da parte dei sostituti d’imposta

I commi da 4 a 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 hanno introdotto disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti di cui all’art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di cui al comma 2, lettera a), del TUIR.

In particolare, il comma 4, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall’anno d’imposta 2025, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuto un bonus determinato secondo il seguente schema:

 

Il comma 7 del citato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 prevede che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.

La somma erogata è recuperata dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ciò premesso, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 31 gennaio 2025 sono stati istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

Per il modello F24:

  • “1704” denominatoCredito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1704” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • “175E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

 

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “175E è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 31 gennaio 2025, con oggetto: RISCOSSIONE – Riconoscimento per i titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro di una somma che non concorre alla formazione del reddito – Codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della L. 30/12/2024, n. 207




Legge di Bilancio 2025: conferma strutturale dei tre scaglioni dell’IRPEF, revisione del cuneo fiscale, decontribuzione Sud, ADI, SFL e altre le misure per lavoratori e imprese

La legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», contiene una serie di misure che vanno ad interessare lavoratori, imprese e famiglie.

Di seguito alcune delle disposizioni di interesse.

 

Conferma strutturale dell’IRPEF a tre scaglioni, no tax area e trattamento integrativo

 

Stabilizza e porta a regime la riduzione a tre scaglioni di reddito dell’IRPEF, con le seguenti aliquote progressive:

– 23% per redditi fino a 28.000 euro;
– 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
– 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

La detrazione prevista dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per i redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi pensionistici) viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro. Questo incremento porta anche ad un ampliamento della “no tax area” fino a 8.500 euro, estendendola anche ai lavoratori dipendenti, come già previsto per i pensionati. Di conseguenza, viene stabilizzato il correttivo relativo al trattamento integrativo, il quale non subisce variazioni peggiorative con l’innalzamento limite di esenzione fiscale.

 

Cuneo fiscale

 

Si introduce un nuovo strumento che prevede il riconoscimento di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF,  determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:

– 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
– 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;
– 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.

Se il reddito è compreso tra 20.000 e 32.000, la detrazione di riferimento equivale a 1.000 euro; oltre questo tetto, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzera alla soglia di 40.000 euro.

Per questa misura si tiene conto delle esenzioni concernenti il rientro dei lavoratori in Italia e delle detrazioni relative all’abitazione principale.

 

Riordino delle detrazioni

 

Introduce nel TUIR disposizioni che pongono limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali, con la previsione di un limite complessivo per redditi oltre i 75.000 euro. L’importo massimo detraibile dipende dal reddito complessivo e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in relazione al numero di figli. Il limite detraibile base è di 14.000 euro per chi ha un reddito tra 75.000 e 100.000 euro, e di 8.000 euro per chi ha un reddito superiore a 100.000 euro. Questi importi vengono moltiplicati per i coefficienti indicati in base al numero di figli a carico. Escluse dal calcolo del tetto massimo alcune spese tra cui quelle sanitarie detraibili, gli investimenti in startup o PMI innovative, e altre spese specifiche legate a mutui, assicurazioni e interventi edilizi effettuati fino al 31 dicembre 2024. Viene modificato il regime di detrazione per i figli a carico, con estensione della detrazione solo ai figli di età tra i 21 e i 30 anni, o ai figli con disabilità accertata. Inoltre, le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio, genitori) sono limitate ai familiari conviventi del contribuente. Tali detrazioni non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

 

Prestazioni di formazione (ai fini IVA)

 

Diventano imponibili ai fini IVA le prestazioni di formazione rese da Enti e Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.

 

Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

 

Per favorire la transizione ecologica ed energetica, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, viene modificata una disposizione del TUIR relativa alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Pertanto, concorre alla formazione del reddito il 50% dell’importo calcolato sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 km, utilizzando il costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente. Inoltre, la percentuale di tassazione è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

Tracciabilità delle spese

 

Subordina la deducibilità di alcune spese per prestazioni di lavoro alla tracciabilità del pagamento. In particolare, la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente, è limitata ai pagamenti tracciabili, effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti. La tracciabilità si estende alle spese di rappresentanza, indipendentemente dai limiti di deduzione già esistenti, e alle indennità e rimborsi relativi a spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute da chi produce reddito d’impresa. Tali spese concorrono alla formazione del reddito solo se pagate con metodi tracciabili e si applicano anche ai fini IRAP. Queste disposizioni entreranno in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Inoltre, l’obbligo di verifica preventiva, che già riguarda la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica per pagamenti superiori a 5.000 euro, viene esteso al pagamento di stipendi e indennità superiori a 2.500 euro, a condizione che l’importo dovuto per inadempimenti fiscali sia pari o superiore a 5.000 euro. L’applicazione di questa modifica è prevista dal primo gennaio 2026, per consentire i necessari adeguamenti tecnici ai sistemi di gestione dei pagamenti.

 

Lavoratori frontalieri

 

Introduce diverse misure per facilitare l’adattamento alle modifiche dell’Accordo Italia-Svizzera, in attesa della ratifica del Protocollo di modifica. Tra queste, la previsione che dal 1° gennaio 2024 e fino all’entrata in vigore del Protocollo, i lavoratori frontalieri possano svolgere fino al 25% del loro lavoro in modalità telelavoro, senza perdere lo status di frontaliere, e questa attività sarà considerata come svolta nel Paese di lavoro ai fini fiscali. Inoltre, precisa che i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa, con soggiorno di oltre 183 giorni all’anno, siano determinati anche per i lavoratori che rientrano in Italia una volta alla settimana.

 

Istituzione del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola

 

Avrà una dotazione di 500.000 euro per il 2025 e il 2026, e 1 milione di euro annui dal 2027, da ripartire tra i comuni individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il fondo è destinato a contribuire alle famiglie in difficoltà economica che non riescono a pagare le rette per la ristorazione scolastica nelle scuole primarie. Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilirà i criteri di riparto, le modalità di rendicontazione e il monitoraggio delle risorse.

 

Pubblico impiego

 

Le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale delle pubbliche amministrazioni potranno essere incrementate a partire dal 2025, con una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui, distribuiti attraverso un apposito Fondo per le amministrazioni statali e sui bilanci delle altre amministrazioni.

 

Personale INPS

 

Prevede l’istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale presso l’INPS al fine di supportare l’attuazione delle riforme PNRR e migliorare i servizi. Contestualmente, aumenta la dotazione organica della dirigenza di prima fascia e sopprime posizioni equivalenti in termini finanziari, senza creare nuovi oneri per la finanza pubblica. Inoltre, con un decreto di questo Dicastero e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sarà determinata la misura percentuale delle suddette risorse provenienti da attività di controllo ispettivo e amministrativo da destinare, a partire dal 2025, a potenziare la capacità amministrativa dell’INPS e a finanziare misure di welfare aziendale per i dipendenti dell’Istituto.

 

Personale Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

Prevede l’assunzione di 250 unità di personale a tempo indeterminato da parte dell’INL, inquadrate nell’area funzionari, ispettori di vigilanza tecnica salute e sicurezza, secondo il contratto collettivo del comparto Funzioni centrali. La modifica del Decreto legge n. 19/2024 raddoppia le assunzioni già autorizzate, stabilendo che queste debbano avvenire entro il 2025 o 2026, con incremento della dotazione organica e l’esclusione dall’obbligo delle procedure di mobilità. Gli oneri finanziari per le assunzioni sono pari a 3,17 milioni di euro per il 2025 e 12,69 milioni annui dal 2026, con ulteriori 290.000 euro per la procedura concorsuale e 737.000 euro per il funzionamento nel 2025, aumentati a 1,36 milioni dal 2026.

 

Indennità di esclusività del personale medico INAIL

 

Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL con rapporto esclusivo e di favorirne l’attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, a partire dal 1° gennaio 2025 l’indennità di esclusività per tale categoria sarà rideterminata secondo quanto previsto per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute dal DL n. 4/2022 (cd. D.L. Sostegni-ter, convertito in legge n. 25/2022). Per tale intervento è autorizzata una spesa di 960.000 euro annui a partire dal 2025. Inoltre, le indennità di esclusività, relative alle anzianità contributive maturate dal 2025, saranno utili ai fini del TFR o TFS, con una spesa di 343.021 euro annui a partire dal 2025.

 

Misure in materia di trattenimento in servizio

 

Si introducono modifiche al cd. Bonus Maroni, relativamente al trattenimento in servizio e la pensione anticipata flessibile (Quota 103). I lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, maturano i requisiti per la pensione anticipata, possono rinunciare all’accredito dei contributi a loro carico per l’AGO e forme equivalenti, esentando così il datore di lavoro dal versare i contributi relativi. A fronte di questa scelta, la somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare sarà interamente corrisposta al lavoratore e non concorrerà a formare reddito ai fini fiscali. La norma precisa che i diritti relativi alla pensione anticipata flessibile, se acquisiti entro il 31 dicembre 2024, possono essere esercitati anche successivamente. Le principali novità includono un allargamento della misura, che ora riguarda anche coloro che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, oltre ai soggetti con 62 anni e 41 anni di contributi. Inoltre, viene confermata l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrisposta al lavoratore. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni è previsto che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni (fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie, sia la possibilità di trattenimento in servizio introdotta dal provvedimento); viene di conseguenza meno l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell’attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire del trattamento pensionistico anticipato (essendo in possesso del relativo requisito contributivo).

 

Maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore

 

Prevede che gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possano incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a 2 punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorrerà al computo degli importi soglia previsti dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia e anticipata, e sarà corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore ai sensi sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato. Con decreto di questo Dicastero, di concerto con MEF, saranno disciplinate le modalità attuative della misura.

 

Misure di flessibilità in uscita dal rapporto di lavoro

 

Conferma “Opzione Donna nella versione prevista dall’ultima legge di bilancio e conseguentemente porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.

Conferma Quota 103 anche per il 2025, nella versione prevista dall’ultima legge di bilancio e conseguentemente, porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.

Conferma per il 2025 la versione dell’APE sociale prevista dall’ultima legge di bilancio e incrementa di 114 milioni di euro per l’anno 2025, 240 milioni di euro per l’anno 2026, 208 milioni di euro per l’anno 2027, 151 milioni di euro per l’anno 2028, 90 milioni di euro per l’anno 2029 e 35 milioni di euro per l’anno 2030 l’autorizzazione di spesa prevista nella norma originaria che dispone la misura. Sempre con riferimento ad APE Sociale, conferma anche la non cumulabilità con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

Aumento pensioni minime

 

A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dell’avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, proroga a esaurimento gli incrementi transitori previsti a legislazione vigente, con una determinazione del décalage della percentuale di incremento fissata in 2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e in 1,3 punti percentuali per l’anno 2026.

 

Incremento maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio

 

Limitatamente al 2025, incrementa di 8 euro mensili l’importo delle maggiorazioni sociali per i pensionati in condizioni disagiate – ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione – che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo per il riconoscimento di tale incremento.

 

Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli

 

Innalza da 12 a 16 mesi il limite massimo di anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia per la lavoratrice madre di quattro o più figli quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo.

 

Previdenza complementare

 

Per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al primo gennaio 1996, dal primo gennaio 2025 (ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata) può essere computato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato stesso, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo e solo su richiesta dell’assicurato. Per poter consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, le forme di previdenza complementare metteranno a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare. Prevede, inoltre, specifiche innovazioni relative al conseguimento di una delle forme di pensionamento anticipato previste dalla normativa vigente e la misura dell’anzianità contributiva necessaria per l’accesso alla misura. Con decreto questo Dicastero (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) saranno individuate le modalità di attuazione della disposizione in parola.

 

Riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti

 

Prevede che i lavoratori che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, possano chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione potrà essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. Prevede l’attribuzione della suddetta riduzione contributiva per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, e specifica che la riduzione contributiva è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

 

Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma GOL

 

Prevede il finanziamento, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2025, dell’indennità omnicomprensiva (di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2025) per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori della piccola pesca) in caso di cd. fermo pesca.

Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, prevede lo stanziamento di ulteriori 70 milioni di euro per il 2025 che le regioni possono destinare, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle finalità previste dalla norma originaria (per le imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa e previo accordo presso il MLPS, che abbiano presentato piani di recupero occupazionali, concernenti percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori), nonché alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale – oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata – può essere concesso anche in deroga alla disciplina vigente, che subordinava il trattamento anche al fatto che il datore avesse occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Proroga quindi, per il 2025, il suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, destinando 100 milioni di euro (a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione).

Proroga per l’anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.

Proroga per il triennio 2025-2027 (senza modificare i requisiti previsti per l’accesso dalla normativa vigente, la quale sarebbe scaduta il 31 dicembre 2024) l’efficacia delle misure della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato presso questo Dicastero con la presenza delle regioni interessate, destinando 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione.

Proroga al 31 dicembre 2025 le convenzioni sottoscritte tra questo Dicastero e le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del fondo sociale per occupazione e formazione), allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili, nelle more dell’attuazione dei processi di stabilizzazione da parte delle regioni.

Prevede il finanziamento – nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2025 – delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.

Prevede in via eccezionale in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, la possibilità di essere autorizzate con decreto di questo Dicastero (a domanda e in continuità con le tutele già autorizzate) a concedere un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell’impresa interessata. Prevede che all’ipotesi in parola non si applichino alcune disposizioni previste in via ordinaria relativamente al procedimento per la richiesta di CIG. Prevede che tale ulteriore trattamento sia riconosciuto nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025 (a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione).

Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma GOL, prevede che le risorse assegnate alle regioni nell’ambito del programma stesso possano essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal PNRR- Riforma M5C1 R1.1., in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato.

 

Modifiche di requisiti e disciplina ADI e SFL

 

In primo luogo, modifica la disciplina dell’Assegno di Inclusione (ADI) e in particolare:

– il requisito ISEE del nucleo familiare da non superare viene portato a 10.140 euro (a fronte degli attuali 9.360 euro);
– il valore del reddito familiare da non superare sale a 6.500 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 annui), fermo restando il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; inoltre, porta a 8.190 euro annui (a fronte degli attuali 7.560 euro annui) il valore di reddito familiare da non superare, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (sempre mantenendo il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Prevede che, in ogni caso, il valore di reddito familiare da non superare sia aumentato a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini ISEE;
– adegua quindi il beneficio economico ADI alle nuove soglie, prevedendo che esso sia composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.500 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui), ovvero di 8.190 euro annui (a fronte degli attuali 7.560 euro annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
– del pari, adegua anche l’altra quota del beneficio ADI, prevista per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato. Mantiene l’attuale secondo cui il beneficio economico è altresì composto, in tali casi, da un’integrazione del reddito per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, portando però il massimo previsto a 3.640 euro annui (a fronte degli attuali 3.360 euro annui), ovvero a 1.950 euro annui (a fronte degli attuali 1.800 euro annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

 

In secondo luogo, modifica la disciplina del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e in particolare:

– porta a 10.140 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui) il requisito del valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, per l’utilizzabilità di SFL;
– mantenendo il possesso degli altri requisiti già attualmente previsti per accedere a SFL, si adegua anche (portandola a 10.140 euro annui, a fronte degli attuali 6.000 euro annui) la specificazione che la soglia di reddito familiare per l’accesso alla misura si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE;
– l’importo mensile di SFL viene incrementato a 500 euro (a fronte degli attuali 350 euro);
– prevede che il limite temporale di erogazione dell’indennità di partecipazione (attualmente fissato in 12 mesi) sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.

 

Rifinanziamento del sistema duale

 

Incrementa le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei PCTO (originariamente denominato alternanza scuola-lavoro) di 100 milioni di euro per l’anno 2025, di 170 milioni di euro per l’anno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

 

Si Le risorse sono aumentate di 500mila euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

Bonus per le nuove nascite

 

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, prevede il riconoscimento per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 di un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Questa somma non concorre alla determinazione del reddito complessivo). Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui (nella cui determinazione non rilevano le erogazioni dell’assegno unico e universale).

 

Esclusione del computo dell’assegno unico e universale per il bonus asili nido

 

Prevede che le erogazioni relative all’assegno unico e universale non rilevino nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’attribuzione del Bonus Nido e delle altre forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 l’autorizzazione di spesa prevista.

 

Misure per il supporto al pagamento di rette di asili nido

 

Si estende la platea dei beneficiari. Eliminata la condizione (prima prevista per l’accesso alla maggiorazione) della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni. Inoltre, incrementa l’autorizzazione di spesa prevista di 97 milioni di euro per l’anno 2025, 131 milioni di euro per l’anno 2026, 194 milioni di euro per l’anno 2027, 197 milioni di euro per l’anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

 

Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali

 

Incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, persegue l’obiettivo di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono bambini e adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale; di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi. La dotazione economica è di 3 milioni di euro per l’anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 4 milioni di euro per l’anno 2027.

 

Congedi parentali

 

Si eleva in via strutturale l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’aumento all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino (prima era al 60%); per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

 

Decontribuzione per le lavoratrici con figli

 

Rende strutturale – modificandone la disciplina – la misura prevista dalla legge di Bilancio per il 2024. Dal 2025, è previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per IVS, a carico del lavoratore per le lavoratrici, madri di due o più figli, dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. L’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026, l’esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio. L’esonero spetterà a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua (salvo per le lavoratrici autonome, per cui si prevede uno specifico strumento di valutazione) e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto di questo Dicastero, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno disciplinate la misura dell’esonero, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.

 

Formazione delle donne vittime di violenza e rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per incremento del Reddito di libertà e per interventi di formazione

 

Incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorirne l’emancipazione e l’effettiva indipendenza economica. Per i medesimi fini, aumentato di 1 milione di euro annuo a partire dal 2025 anche il Fondo di riferimento per l’erogazione del reddito di libertà. Inoltre, si incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 500.000 euro per l’anno 2025, al fine di promuovere, nell’ambito dei piani triennali dell’offerta formativa, interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell’educazione sessuale e affettiva.

 

Contributi per enti, organismi e associazioni di promozione dei diritti delle persone con disabilità e misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare

 

Istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri) un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, da destinare all’erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale. Per l’implementazione della riforma in materia di disabilità, si concede all’INPS la facoltà di conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre P.A., per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, utile al riconoscimento della condizione di disabilità, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2025.

Si prevede, inoltre, che le risorse del “Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare” siano destinate a garantire le stesse finalità del Fondo per le non autosufficienze, ossia a garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

 

Interventi in materia di premi di produttività

 

Si conferma, per il triennio 2025-2027, la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (già prevista per il 2024 dall’ultima legge di bilancio). Tale riduzione opera su un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

 

Misure fiscali in materia di welfare aziendale

 

Si prevedono gli specifici requisiti in base ai quali le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 non concorrano (per i primi due anni dalla data di assunzione) a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 (in deroga a quanto previsto in via ordinaria dal TUIR), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).

 

Fondo per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro

 

Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, la legge di bilancio istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Fondo per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l’acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese. Le modalità e i criteri di ripartizione dei 500.000 euro annui (a decorrere dal 2026) del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

 

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, si riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali – per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 – un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a euro 40.000.

 

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

 

Si proroga la cd. maxi-deduzione sul costo del lavoro prevista per il 2024 con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. In particolare, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due si dovrà considerare l’imposta dell’anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 216/2023 e che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si debba tener conto delle citate disposizioni.

 

Limiti temporale applicazione Decontribuzione Sud e tetti di spesa per Bonus Giovani, donne e ZES

 

A seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, si prevede che:

  • la disciplina dell’esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato cd. Decontribuzione Sud, trovi applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024;
  • il limite di spesa per il cd. Bonus Giovani sia incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per il 2024, 16,3 milioni di euro per il 2025, 15,9 milioni di euro per il 2026 e 5,6 milioni di euro per il 2027;
  • il limite di spesa per il cd. Bonus Donne sia incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per il 2024, 14,4 milioni di euro per il 2025, 17,5 milioni di euro per il 2026 e 9,1 milioni di euro per il 2027;
  • il limite di spesa per il cd. Bonus ZES unica Mezzogiorno sia incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per il 2024, 68,9 milioni di euro per il 2025, 73,5 milioni di euro per il 2026 e 28,7 milioni di euro per il 2027.

Esonero contributivo Sud per microimprese e PMI

 

Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, riconosce a favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico) l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alle microimprese e PMI che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Prevede che tale agevolazione sia concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Specifica che nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa rientrano i datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti (ai sensi del Regolamento UE). Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato con un decalàge negli anni a partire da un contributo pari al 25% del dovuto per il 2025 con un tetto massimo di 145 euro mensili, per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024.

La misura non è cumulabile con i seguenti incentivi: Bonus Giovani, Bonus Donne, Bonus ZES unica ed esonero per i soggetti che avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

 

Esonero contributivo Sud per datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa

 

Specularmente, si prevede il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico), che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’efficacia della disposizione in questione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Incremento Fondo sviluppo e coesione Programmazione 2021-2027

 

Si aumentano le risorse di 28 milioni di euro nel 2026, di 1.748 milioni di euro nel 2027 e 310 milioni di euro nel 2028.

 

Riduzione aliquota IRES

 

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, è prevista, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione dell’aliquota IRES dall’ordinario 24% al 20%.

 

Fondo di garanzia PMI

 

Proroga al 31 dicembre 2025 la disciplina (in scadenza al 31 dicembre 2024) introdotta dal decreto legge n. 145/2023 (cosiddetto D.L. Anticipi, convertito in legge n. 191/2023), relativa alle modalità operative del Fondo di garanzia per le PMI ed alla possibilità di accedere al Fondo anche per gli Enti del Terzo Settore, purché iscritti al RUNTS nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60 mila e senza l’applicazione del modello di valutazione previsto per il medesimo fondo.

 

Disposizioni in materia portuale

 

In considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, stabilisce che le Autorità di sistema portuale possano erogare risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, nel limite di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

 

Fondo ai fini dell’attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa

 

Istituisce il detto Fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con una dotazione di 70 milioni di euro nell’anno 2025 e di 2 milioni di euro nell’anno 2026, ai fini dell’attuazione di disposizioni (anche di carattere fiscale) in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.

 

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro

 

Prevede che il regime relativo alle mance si applichi:
– entro il limite del 30% (a fronte del precedente limite del 25%) del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
– ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 75 mila euro (prima il limite era 50 mila euro).

Tale regime è applicabile salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

 

Sostegno al settore dello spettacolo dal vivo

 

Al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilità e sostegno all’intero comparto, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale impiegato nelle fondazioni liriche, dispone la ripartizione degli 8 milioni di euro del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche a partire dal 2025. Si incrementa, inoltre, il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di 500mila euro per l’anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Prevede alcune modifiche con riferimento alla indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (introdotta con il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175).

 

Istituzione Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera

 

Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, il Fondo ha una dotazione di 500mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e persegue il fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all’impiego irregolare di ospiti delle strutture temporanee, o nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione. Al Fondo accedono gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal codice del Terzo settore, regolarmente iscritti alla prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati, autorizzati all’esercizio dell’attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di attuazione.

 

Fonte: Il portale www.lavoro.gov.it  sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.




Manovra 2025. Le principali misure della legge n. 207/2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027».

Di seguito le principali misure della Legge di bilancio 2025.

 

 

Aggiornamento del 2/01/2024

 

Legge di bilancio 2025 – Disposizioni in materia di contributo unificato – Circolare ministeriale prot. DAG n. 265462.U del 30/12/2024

 

Legge di Bilancio 2025. Prime istruzioni in tema di contributo unificato

La legge di bilancio 2025, ha modificato (al commi 812 e ss) il D.P.R. 115/23002, introducendo importanti modifiche in materia di versamento del contributo unificato nei processi civili. Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2025, sull’iscrizione a ruolo delle cause. Per le prime istruzioni, vedi la circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari interni – prot. DAG n. 265462.U del 30/12/2024.

Link al testo della circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari interni – prot. DAG n. 265462.U del 30/12/2024, con oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2025 – (CU) CONTRIBUTO UNIFICATO – T.U. in materia di spese di giustizia – Modifiche in materia di contributo unificato nonché di somme spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Articolo 1, commi 812 e 813, L. 30 dicembre 2024, n. 207 – Nota informativa

 

 

Taglio del cuneo fiscale e aliquote IRPEF

 

Reso strutturale il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi ed esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro con benefici per ulteriori 3 milioni di contribuenti. Con la nuova legge di bilancio il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi (decalage) tra i 32.000 e i 40.000 euro. Reso strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni (23, 35 e 43 per cento), già introdotta per il 2024, che prevede l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con l’applicazione dell’aliquota al 23% sugli imponibili fino a 28.000 euro lordi (anziché fino a 15.000 euro).

Sono quindi confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Le due misure (taglio del cuneo e accorpamento delle prime due aliquote IRPEF) determinano un effetto complessivo pari a circa 18 miliardi annui (cfr. articolo 1, commi da 2 a 9).

 

Aumento detrazioni per scuole

 

Viene innalzato, a regime, a 1.000 euro per alunno o studente delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

In dettaglio la norma modifica l’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi elevando la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi da 800 euro a 1.000 euro per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (cfr. articolo 1, comma 13).

 

Bonus elettrodomestici

 

Per sostenere la competitività dell’industria, l’occupazione e l’efficienza energetica domestica, nel 2025 è previsto un contributo ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il contributo è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro (cfr. articolo 1, commi da 107 a 111).

 

Detrazioni

 

Introdotto un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro, garantendo però maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili. Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni. Esclusi anche gli investimenti in start-up e Pmi innovative. La detrazione potrà arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000 la detrazione massima sarà di 8.000 euro. È inoltre previsto lo stop alle detrazioni per i figli oltre i 30 anni, con l’eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età (cfr. articolo 1, comma 10).

 

Sale da 30mila a 35mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente o da pensione che permette di beneficiare della flat tax al 15%

 

Per l’anno 2025 è elevato da 30 mila euro a 35 mila euro, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario. La norma modifica il comma 57, lettera d-ter) dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che preclude la possibilità di avvalersi del regime forfetario ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro. Tale soglia è elevata a 35 mila euro (cfr. articolo 1, comma 12).

 

Imposta sui servizi digitali e imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività

 

Viene modificato il campo soggettivo di applicazione dell’imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax), mantenendo la sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo (cfr. articolo 1, commi 21 e 22). Viene chiarito, con una norma di interpretazione autentica, che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi è pari al 26 per cento (cfr. articolo 1, comma 23).

Apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, innalzando la relativa aliquota al 33 per cento ed eliminando la soglia di esenzione pari a 2 mila euro (cfr. articolo 1, commi da 24 a 29).

 

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

 

Introdotto a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva del 18 per cento. Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno (cfr. articolo 1, comma 30).

 

Assegnazione agevolata di beni ai soci

 

Riproposto il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci. La nuova disposizione prevede che le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili (cfr. articolo 1, commi da 31 a 36).

 

Estromissione dei beni delle imprese individuali

 

Riproposto per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. La norma precisa, altresì, che i versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente e che gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1º gennaio 2025 (cfr. articolo 1, comma 37).

 

IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro

 

Disposta l’imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro. Stante l’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d’imposta. Con riguardo alle liti pendenti in materia, in ogni stato e grado di giudizio, su istanza di parte, si riconosce la possibilità di definire le stesse mediante il versamento della maggiore IVA accertata, senza pagamento di interessi e sanzioni (cfr. articolo 1, commi da 38 a 44).

 

Concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori

 

Modificata la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (cfr. articolo 1, comma 48).

 

Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

 

Novellata la disciplina dell’IVA al fine di assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia (cfr. articolo 1, comma 49).

 

Applicazione flat tax al 5% agli straordinari degli infermieri

 

Dal 2025 gli straordinari degli infermieri saranno tassati con la flat tax al 5%. In particolare, stabilito che i compensi per il lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN sono assoggettati a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%. Tale imposta è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dal 2025, fatto salvo quando previsto dall’art. 51, comma 1, secondo periodo, T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986). Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi (cfr. articolo 1, commi 354 e 355).

 

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

 

Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza). Disposta una proroga dell’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due. Definiti, altresì, i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo, in via generale, che per ciascuno dei periodi d’imposta in cui è vigente l’incentivo fiscale de quo non si debba tener conto dei relativi effetti. (cfr. articolo 1, commi 399 e 400).

 

Detassazione premi di produttività

 

Prorogata fino al 2027 la riduzione – dal 10% al 5% – dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa. Estesa ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concernono esclusivamente i lavoratori dipendenti privati (cfr. articolo 1, comma 385).

 

Fringe benefit – Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati

 

Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell’anno precedente, che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Più nel dettaglio, introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025; l’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza (cfr. articolo 1, commi da 386 a 389).

 

Fringe benefit – Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori

 

Confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli). Più nel dettaglio, previsto, limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore  per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits); il regime transitorio in esame è identico a quello previsto per il periodo d’imposta 2024. Il regime transitorio più favorevole consiste: nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori; nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale (cfr. articolo 1, commi 390 e 391).

 

IRES premiale per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati

 

Riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota IRES per le imprese che reinvestono l’80% degli utili, di cui almeno il 30%per investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumano l’1% di lavoratori in più. In pratica, riconosciuto, per il solo periodo d’imposta 2025, a determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata IRES del 20 per cento in luogo di quella ordinaria del 24 per cento. Le disposizioni medesime prevedono, altresì, specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, da tale agevolazione (cfr. articolo 1, commi da 436 a 444).

 

Bonus quotazione – Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese

 

Per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene prorogato per tre anni il credito d’imposta del 50% delle spese di consulenza sostenute. Disposta un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2027 al credito d’imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione. Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di utilizzo del medesimo credito d’imposta (cfr. articolo 1, comma 449).

 

 

Vedi anche: “Legge di Bilancio 2025: conferma strutturale dei tre scaglioni dell’IRPEF, revisione del cuneo fiscale, decontribuzione Sud, ADI, SFL e altre le misure per lavoratori e imprese