Domanda Bonus Covid-19 respinta: richieste di riesame entro il 21 giugno

 

In tema di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Inps con messaggio n. 2263 del 1° giugno 2020 ha comunicato di aver concluso la prima fase di gestione delle domande, compresa la pubblicazione delle motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti dalle relative disposizioni. Nel messaggio, l’Istituto riferisce che gli esiti della reiezione delle domande non accolte sono stati notificati tramite messaggio informatico e non tramite comunicazioni epistolari cartacee. Nel dettaglio, gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600 euro” (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.

 

Cosa fare per impugnare il rigetto della domanda

 

Nel documento evidenziato che contro l’esito negativo non è ammesso il ricorso amministrativo; l’eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria. Ovviamente, la Struttura territoriale INPS competente può sempre effettuare in autotutela un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore/disallineamento nelle banche dati stesse.

 

Riesame amministrativo

 

Al lavoratore e al Patronato consentito proporre un’istanza di riesame, che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria così come delineati dalla circolare n. 49 del 2020.

Di conseguenza, viene stabilito un termine di 20 giorni dal momento della pubblicazione del messaggio n. 2263/2020 (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva) per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto nulla, la domanda deve intendersi definitivamente respinta, fermo restando quanto indicato per i lavoratori agricoli destinatari dell’indennità ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge n. 18/2020.

L’utente può inviare la documentazione richiesta attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Infine, per mezzo di tre allegati riassunto il pensiero dell’Istituto in tema di requisiti all’accesso alle indennità Covid.

 

Consentito proporre un’istanza di riesame entro 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio n. 2263 del 1° giugno 2020 (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva) per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, inviando la documentazione richiesta attraverso la sezione “Esiti”, all’interno della procedura “Indennità 600 euro” o tramite la casella di posta istituzionale dedicata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni struttura territoriale INPS.

 

 

I documenti richiamati:

 

Link al testo del messaggio Inps n. 2263 del 1° giugno 2020, con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito – Indennità COVID-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esiti delle istruttorie amministrative. Chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei riesami delle domande di marzo 2020

Link al testo della circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020, con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito – Indennità COVID-19 – Indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020 – Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – Indennità ai lavoratori del settore agricolo – Indennità lavoratori dello spettacolo – Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 – Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – Istruzioni contabili e fiscali – Artt. 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia”




Nuove istruzioni Inps per le indennità Covid-19

L’Inps ha pubblicato due circolari sulle misure di sostegno al reddito.

La circolare n. 66 del 29 maggio 2020, è relativa alla proroga ad aprile dell’indennità Covid-19 ai beneficiari di marzo 2020 e nuove categorie di beneficiari per aprile 2020.

La circolare n. 67 del 29 maggio 2020, fornisce invece le istruzioni in materia di indennità di sostegno al reddito – in favore delle categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio, le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – introdotte, per il mese di marzo 2020 dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10, repertorio n. 10 del 4 maggio 2020, e prorogate anche per gli ulteriori mesi di aprile e maggio 2020 dal successivo decreto-legge n. 34 del 2020.

Link al testo della circolare INPS n. 66 del 29 maggio 2020, con oggetto: INDENNITÀ COVID-19 – Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Proroga ad aprile dell’indennità Covid-19 ai beneficiari di marzo 2020 e nuove categorie di beneficiari per aprile 2020

Link al testo della circolare n. 67 del 29 maggio 2020, con oggetto: INDENNITÀ COVID-19 – Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi – Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10 (repertorio n. 10 del 4 maggio 2020), attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio Italia). Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti




Indennità COVID-19. Diffuse le istruzioni sui requisiti | Dal 1° aprile le domande dei 600 euro in favore di professionisti e lavoratori autonomi

Da domani, 1° aprile, sarà possibile inoltrare online le domande per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”) per i professionisti e i lavoratori autonomi.

Si ribadisce che non si tratta di un click day. Le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile, collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato che compare sulla Home page.

L’Inps fornisce le istruzioni sui requisiti richiesti per ottenere l’indennità e sulla modalità di richiesta con la circolare n. 49/2020, pubblicata oggi sul sito.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è prevista in favore di:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco);
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;
  • lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta;
  • lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro.

Per il periodo in cui si percepisce l’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

La domanda per ottenere il Bonus potrà essere presentata a partire dal 1° aprile 2020 esclusivamente per via telematica, avvalendosi di una delle seguenti modalità:

  • collegandosi con il sito dell’Istituto e utilizzando l’apposito servizio, cliccando sul banner dedicato presente sulla Home page. Per questa prestazione è previsto l’utilizzo del PIN semplificato. La domanda di Bonus può essere fatta anche con SPID, CIE, CNS;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

(Così, comunicato stampa Inps del 31 marzo 2020)

Si ricorda che dal 2 aprile l’accesso ai servizi telematici dell’INPS è contingentato, dal lunedì al venerdì, in base ai seguenti orari giornalieri:

  • dalle ore 8 alle ore 16 i servizi saranno disponibili per Patronati e Intermediari abilitati, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso;
  • dalle ore 16 alle ore 8 i servizi saranno disponibili per i cittadini, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente

disponibili.

  • Accesso libero sabato e domenica.

Guida all’invio della domanda

 

 

Link al testo della circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020, con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito – Indennità COVID-19 – Indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020 – Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – Indennità ai lavoratori del settore agricolo – Indennità lavoratori dello spettacolo – Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 – Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – Istruzioni contabili e fiscali – Artt. 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia”




Indennità “Cura Italia” per professionisti, co.co.co. e autonomi. Dal 1° aprile 2020 la domanda

 

Si ricorda che con il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020 l’Inps ha fornito indicazioni in merito:

1. alla Modalità semplificata di compilazione e invio on line di alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus;

2. alla Nuova procedura di emissione del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Per quanto riguarda il punto 1, con riferimento alle domande relative a:

  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus.

Per quanto riguarda il punto 2, l’Istituto è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

Link al testo del messaggio Inps del 26 marzo 2020 n. 1381, con oggetto: interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN

 

Consulta le FAQ Mef relative al settore Lavoro

 

 




Indennità “Cura Italia” per professionisti, co.co.co. e autonomi: le istruzioni sulla modalità semplificata di compilazione e invio on line delle domande

Con messaggio del 26 marzo 2020 n. 1381, riguardante gli interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN, l’Inps ha diffuso le prime istruzioni sulla modalità semplificata di compilazione e invio on line di alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus. In particolare, nel messaggio, chiarito che ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:

  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

Link al testo del messaggio Inps del 26 marzo 2020 n. 1381, con oggetto: interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN




Decreto “Cura Italia”. Prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati

 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020, l’Inps fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cinque indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.

Di seguito i chiarimenti Inps:

 

INDENNITÀ COVID 19

 

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad Euro 600, non soggette ad imposizione fiscale.

Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:

 

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

A tale indennità possono accedere:

  • i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

 

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

  • Artigiani
  • Commercianti
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

 

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).

Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

 

Indennità lavoratori agricoli

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

  • possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
  • non siano titolari di pensione.

 

Indennità lavoratori dello spettacolo

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
  • detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

 

 

IMPORTANTE

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

 

COME FARE DOMANDA

 

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.