Lavoratori dello spettacolo. Le tempistiche per presentare la domanda per l’indennità di discontinuità per i periodi di competenza del 2022 e del 2023

Con il messaggio 4 dicembre 2023, n. 4332 l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito all’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2024, di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Con il messaggio 6 dicembre 2023, n. 4382, l’Istituto ha precisato che i potenziali beneficiari possono presentare la domanda per accedere all’indennità di discontinuità:

  • per i periodi di competenza del 2022: entro il 15 dicembre 2023;
  • per i periodi di competenza del 2023: dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024.

Fonte: Portale Inps – https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie.html




Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. L’Inps rettifica, per l’anno 2022, domande non oltre la data del 15/12/2023

L’Inps con messaggio n. 4382 del 6 dicembre 2023 (di seguito riportato) rettifica le istruzioni per la richiesta della nuova prestazione in relazione sia all’anno 2022 sia all’anno 2023. Nel messaggio precisato che i potenziali beneficiari devono presentare la domanda dell’indennità di discontinuità riferita ai periodi di competenza dell’anno 2022, entro e non oltre la data del 15/12/2023.

Le domande riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023 potranno essere presentate dal 01/01/2024 al 30/03/2024.

 

Il testo del messaggio Inps n. 4382 del 6 dicembre 2023, con oggetto. Precisazioni al messaggio Hermes n.4332/2023 – Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Con il messaggio Hermes n.4332 del 04/12/2023 sono state fornite le prime indicazioni in merito all’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, ai sensi del decreto legislativo n.175 del 30 novembre 2023 (rubricato «Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo»).

L’indennità di discontinuità è introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Si precisa che, in via transitoria, l’art.8 del decreto legislativo n.175/2023 prevede la possibilità per i potenziali beneficiari di presentare la domanda dell’indennità di discontinuità riferita ai periodi di competenza dell’anno 2022, entro e non oltre la data del 15/12/2023.

Quanto al regime ordinario, a far data dal 01/01/2024, i periodi di competenza della misura sono quelli riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Pertanto, le domande riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023 potranno essere presentate dal 01/01/2024 al 30/03/2024.




Spettacolo: dall’Inps le prime istruzioni sulla disciplina dell’indennità di discontinuità. Per l’anno 2023, domande a partire dal 4 dicembre al 15 dicembre 2023

 

Aggiornamento del 6 dicembre 2023

L’Inps con messaggio n. 4382 del 6 dicembre 2023 ha rettificato le istruzioni per la richiesta della nuova prestazione in relazione sia all’anno 2022 sia all’anno 2023. Nel messaggio precisato che i potenziali beneficiari devono presentare la domanda dell’indennità di discontinuità riferita ai periodi di competenza dell’anno 2022, entro e non oltre la data del 15/12/2023.

Le domande riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023 potranno essere presentate dal 01/01/2024 al 30/03/2024.

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2023 stato è pubblicato il Decreto Legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante: «Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo».

L’Inps con  messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023 (di seguito riportato) anticipa i chiarimenti sulla nuova prestazione con riferimento alla disciplina della misura sia in relazione all’anno 2023 che all’anno 2024.

 

Il testo del messaggio Inps n. 4332 del 4 dicembre 2023

Oggetto: Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Prime indicazioni

 

Premessa

 

Con il decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023 (rubricato “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”) è introdotta un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di un loro sostegno economico alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

L’indennità di discontinuità è introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

In via transitoria lo stesso decreto legislativo prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.

L’indennità di discontinuità prevista per l’anno 2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ferma restando l’applicazione degli altri requisiti e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n. 175/2023.

La domanda può essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

In alternativa al Portale web, l’indennità di cui al presente messaggio può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

Per la illustrazione della prestazione con riferimento alla disciplina della misura sia in relazione all’anno 2023 che all’anno 2024 verrà emanata una circolare attuativa che in dettaglio espliciterà i requisiti, la durata, il calcolo, misura della prestazione, le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa e il regime delle incompatibilità e delle incumulabilità.

Nelle more della pubblicazione della circolare, al fine di agevolare la presentazione della domanda, si forniscono di seguito prime indicazioni sulla platea dei destinatari e sui requisiti di accesso alla misura.

 

1. Destinatari

 

L’articolo 1 del richiamato D.Lgs. n. 175/2023 individua, quali destinatari dell’indennità di discontinuità, i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  • lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005 (1), lett. a);
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto decreto legislativo n. 182 (lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:
    • operatori di cabine di sale cinematografiche;
    • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
    • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
    • lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

2. Requisiti

 

L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al precedente paragrafo 2, che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1 del D.lgs. n. 175/2023:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;

e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Il presente messaggio è pubblicato d’intesa con il Ministero della Cultura e del Merito.

 

 


Nota (1) – Decreto Ministeriale 15/03/2005 recante: «Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS»




Bonus 200 euro. Al via le domande per cococo, stagionali a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo, occasionali senza partita IVA, porta a porta e domestici

È attivo sul sito dell’Inps il servizio on line per presentare la domanda per il bonus 200 euro.

 

Possono presentare domanda i lavoratori:

  • domestici;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
  • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • autonomi occasionali privi di partita IVA;
  • incaricati alle vendite a domicilio.

I lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 (art. 32, comma 8) e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021, possono presentare la domanda per l’accesso all’indennità una tantum fino al 30 settembre 2022, mentre l’erogazione è prevista dal mese di luglio 2022.

Per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate il termine di presentazione è stabilito al 31 ottobre 2022; si rammenta, inoltre, che per queste tipologie di lavoratori, la domanda deve essere effettuata solo in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina sopra richiamata e qualora non siano già destinatari dell’indennità una tantum ad altro titolo. I pagamenti saranno effettuati secondo la calendarizzazione prevista nella circolare n. 73/2022.

Una volta presentata la domanda, accedendo alla medesima procedura, sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario”.

(Cfr. Messaggio Inps n. 2580 del 27 giugno 2022)

 

L’Inps ricorda che:

  • i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, riceveranno l’indennità dai propri datori di lavoro;
  • la domanda di bonus da parte dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti nonché degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo deve essere presentata esclusivamente se tali lavoratori non percepiscono il bonus direttamente dal datore di lavoro in quanto titolari di rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022;
  • i beneficiari delle indennità Covid-19, di cui ai decreti Sostegni e Sostegni bis, e i titolari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022, otterranno l’erogazione d’ufficio del bonus 200 euro da parte dell’Inps, senza necessità di inoltrare la domanda.

 

Per inoltrare la domanda è sufficiente collegarsi al sito www.inps.it e seguire il percorso:

Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Una volta autenticati (con Spid, CIE o CNS), sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al sito web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

Per approfondire è possibile consultare la circolare n.73/2022 disponibile sul sito Inps. (Cfr. comunicato stampa Inps del 27 giugno 2022)

 

Link al testo della circolare Inps n. 73 del 24 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum pari a 200 euro. Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50

Link al testo del messaggio Inps del 24 giugno 2022, n. 2559, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Dichiarazione del lavoratore

Link al testo del messaggio Inps del 21 giugno 2022, n. 2505, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUMMessaggio n. 2397/2022 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Precisazioni

Link al testo del messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM  – Lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50