ISA 2025. Disponibile la guida aggiornata dell’Agenzia delle entrate

È online la nuova versione (luglio 2025) della guida “Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)”.

Il documento analizza:

  • gli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
  • la definizione e l’attribuzione del punteggio di affidabilità fiscale (scala 1–10);
  • l’accesso ai benefici premiali (esonero da visto, esclusione da accertamenti analitico-presuntivi, riduzione termini di decadenza, ecc.);
  • le modalità di asseverazione dei dati ISA da parte di professionisti abilitati e CAF imprese;
  • la gestione integrata con il software “Il tuo ISA CPB” e l’interazione con il Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Link alla Guida dell’Agenzia delle entrate – Gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (Aggiornamento Luglio 2025)




On-line la guida dell’Agenzia delle entrate agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

 

Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

In vista della prima applicazione, l’Agenzia delle entrate ha diffuso una guida agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Nella pubblicazione vengono illustrati  i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale che, a partire dalla dichiarazione Redditi 2019, sostituiscono gli studi di settore e i parametri.