Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Ottobre 2026 – Aggiornamento con la risposta n. 179/2026

Con la risposta n. 179/2026 prende invece avvio la raccolta degli interpelli di ottobre. Il primo chiarimento del nuovo mese riguarda il trattamento convenzionale di una pensione INPS derivante da attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato e percepita da un soggetto fiscalmente residente nella Repubblica Popolare Cinese. Sebbene, in base alla normativa interna, la pensione corrisposta dall’INPS sia considerata reddito prodotto in Italia, occorre coordinare tale disciplina con la nuova Convenzione Italia-Cina contro le doppie imposizioni. 
L’Agenzia delle entrate precisa che, pur derivando da un rapporto di lavoro privato, la pensione INPS rientra nella nozione convenzionale di prestazione corrisposta nell’ambito di un «sistema previdenziale pubblico». Tale nozione comprende infatti le pensioni corrisposte sulla base della legislazione di sicurezza sociale a fronte di contributi obbligatori per legge, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del precedente datore di lavoro. Non trova quindi applicazione la regola generale dell’articolo 18, paragrafo 1, che attribuirebbe la tassazione esclusiva allo Stato di residenza del pensionato. Opera invece la disposizione speciale del paragrafo 2 dello stesso articolo, con conseguente potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte: l’Italia.
Il chiarimento assume particolare importanza perché distingue la natura del precedente rapporto di lavoro dalla natura del sistema previdenziale nell’ambito del quale viene corrisposta la pensione: il fatto che l’interessato abbia lavorato esclusivamente nel settore privato non è sufficiente, nella Convenzione Italia-Cina, a ricondurre automaticamente la pensione alla tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

 

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Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

 

Risposta n. 179 dell’1/10/2026

Pensione INPS da lavoro privato percepita da residente in Cina: tassazione esclusiva in Italia perché rientra nel sistema previdenziale pubblico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 179 del 1° ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Convenzione Italia-Cina – Pensione INPS derivante da lavoro nel settore privato percepita da soggetto residente in Cina – Qualificazione come prestazione corrisposta nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico – Tassazione esclusiva nello Stato della fonte – Articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Cina ratificata dalla L. 18/11/2024, n. 182

 

La pensione INPS derivante da un’attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato, percepita da un soggetto fiscalmente residente in Cina, non è tassata esclusivamente nello Stato di residenza ai sensi della regola generale dell’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Cina. Poiché il trattamento è corrisposto nell’ambito del sistema previdenziale pubblico italiano a fronte di contributi obbligatori per legge, opera la deroga del paragrafo 2 dello stesso articolo 18: la potestà impositiva spetta esclusivamente allo Stato della fonte, vale a dire all’Italia. 

 

Riferimenti normativi e documentali:




Italia-Cina. In Gazzetta la Legge di ratifica della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 283 del 3 dicembre 2024, la Legge 18 novembre 2024, n. 182 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

L’intesa bilaterale si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (art. 1), in relazione all’imposizione sui redditi, in particolare – per la parte italiana – all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all’imposta sul reddito delle società (IRES) e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (art. 2).

Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (art. 3) e delle nozioni di residenza (art. 4) e di stabile organizzazione (art. 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (art. 6), il regime di imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (artt. 7 e 9) e di quelli derivanti dall’esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione (art. 8).

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano quindi le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo al contempo specifiche ipotesi di tassazione concorrente.

Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (art. 14), da lavoro subordinato (art. 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (art. 16), da attività artistiche e sportive (art. 17), da pensioni (art. 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (art. 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (art. 20), nonché di professori ed insegnanti (art. 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti.

L’Accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato (art. 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l’Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (art. 23).

L’intesa pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (art. 24), un principio di non discriminazione (art. 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell’Accordo (art. 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (art. 27).

Il testo prevede infine che le disposizioni dell’accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (art. 28).

Il protocollo annesso all’accordo si compone 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.

Link al testo della Legge 18 novembre 2024, n. 182, recante: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024 – L’efficacia prevista nel 2026.

Link al testo al Disegno di legge trasmesso dal Senato in data 11 settembre 2024 (A.C. 2030)

Per la Relazione, la Relazione tecnica e l’Analisi tecnico-normativa, vedi: Atto Senato n. 1127