Decreto-Legge “Fisco e Lavoro” convertito in Legge: ulteriori misure a tutela del lavoro

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante la «Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».

In sede di conversione, in tema di tutela del lavoro, sono state apportate le seguenti principali modifiche:

 

Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale (art. 11-bis)

 

I termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Inoltre, le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non accolte, sono considerate validamente presentate.

 

Fondo Nuove Competenze (art. 11-ter)

 

Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 324, L. 30 dicembre 2020, n. 178) possono essere altresì destinate in favore dell’ANPAL per essere utilizzate per le finalità indicate dall’art. 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 77/ 2020). Quest’ultima disposizione, in particolare, prevede che – per consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica – per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa oppure per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

 

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13)

 

La Legge di conversione, modificando l’art. 14 del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), introduce la previsione secondo cui, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, per svolgere il monitoraggio e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività di tali lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, secondo le modalità operative previste dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 per il lavoro intermittente.

In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Peraltro, in caso di provvedimento di sospensione per violazioni sulla sicurezza o per lavoro irregolare, per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). In tali ipotesi, il datore di lavoro è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/

 

Si ricorda che con circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come sostituito dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, c.d. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro”. nel testo ante conversione in legge

 

 

 

 

 




Decreto “Fisco e Lavoro”. Approvato in via definitiva

Nel pomeriggio la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Approvato dal Senato) (A.C. 3395).

 

 




Decreto-legge “Fisco e Lavoro”. Il Governo pone la fiducia

 

La Camera è convocata alle ore 16,20. Nel pomeriggio di lunedì 13 dicembre il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Approvato dal Senato) (A.C. 3395) nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.

Link al testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica – (A.C. 3395 Governo, approvato dal Senato)

 




Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008. Ulteriori chiarimenti sulle novità del Decreto “Fisco e Lavoro” in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (Allegato I del D.Lgs. 81/2008)

 

 

 

Con circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le ulteriori indicazioni operative in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come sostituito dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, c.d. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro.

Link al testo della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 9 dicembre 2021, con oggetto: LAVORO – Attività di vigilanza – Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Condizioni per l’adozione del provvedimento – Violazioni di cui all’Allegato I – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, cd. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro” – Ulteriori chiarimenti

Link al testo della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 9 novembre 2021, con oggetto: LAVORO – Attività di vigilanza – Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Condizioni per l’adozione del provvedimento – Adozione del provvedimento per lavoro irregolare – Adozione del provvedimento per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza – Individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi – Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione – Inottemperanza al provvedimento di sospensione – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, cd. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro

 




Il decreto-legge “Fisco e Lavoro” all’esame della Camera (già approvato dal Senato)

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche, approvato il 2 dicembre 2021 dal Senato della Repubblica del decreto-legge “Fisco e Lavoro” (D.L. 21/10/2021, n. 146). Le modifiche apportate dal Senato (A.S. n. 2426) sono riportate in grassetto.

 

 

Link al testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica – (A.C. 3395 Governo, approvato dal Senato)




Il Decreto Legge “Fisco e Lavoro” (D.L. 21/10/2021, n. 146). Il Senato approva

 

Il Senato, nella seduta di giovedì 2 dicembre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento interamente sostitutivo del DdL n. 2426, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il testo passa alla Camera.

 

Il maxiemendamento 1.9000 interamente sostitutivo del testo del decreto-legge,  recepisce gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite e, dopo il vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza, ha posto la questione di fiducia sulla sua approvazione. La Commissione bilancio ha condizionato il parere di nulla osta ad una serie di modifiche, che il Governo ha recepito correggendo il testo dell’emendamento (v. allegato A del resoconto stenografico).

Hanno dichiarato la fiducia i sen. Steger (Aut), Laura Garavini (IV-PSI), D’Alfonso (PD), Laforgia (Misto-LeU), Roberta Toffanin (FIBP), Bagnai (L-SP), Marco Pellegrini (M5S).

Il sen. De Bertoldi (FdI), nel negare la fiducia, ha criticato la limitazione dell’uso del contante, il passo indietro sul patent box, il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, gli stanziamenti insufficienti per ridurre il carico fiscale, per contenere il caro bollette, per promuovere politiche attive del lavoro; riconoscendo di aver ottenuto qualche risposta rispetto in tema di dirigenti scolastici e casse previdenziali, ha ricordato infine al Governo di aver assunto l’impegno a spostare alla fine del 2022 il pagamento delle cartelle esattoriali.

 

Nel testo approvato, si segnala l’inserimento dell’articolo 3-bis (di seguito riportato) volto a limitate il diritto alla difesa del contribuente.

Il nuovo articolo, infatti, circoscrive i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.

In particolare, il secondo periodo del nuovo comma 5 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dispone che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

  • per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  • per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell’adempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (articolo 48-bis del medesimo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
  • per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

 

Articolo 3-bis
(Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)

1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
«5. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.»

 

Link al testo dell’emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.




Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008. Le prime indicazioni INL

 

Con circolare n. 3 del 9 novembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come sostituito dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Si ricorda che in materia di salute e sicurezza su lavoro la lettera d), del comma 1 dell’art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, cd. Decreto Legge “Fisco e Lavoro ha previsto sostanziali modifiche istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, in particolare legate a una rivisitazione delle condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare (10 per cento e non più 20 per cento del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro; individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi). Per quanto concerne gli illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento. Il provvedimento di sospensione scatterà quindi a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al citato decreto legislativo n. 81 del 2008. In essa sono quindi riportate alcune fattispecie di illecito considerate particolarmente gravi e che consentiranno non soltanto la sospensione della “parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” ma, in alcuni casi (mancata formazione e addestramento e mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto), la sospensione dal lavoro dei lavoratori interessati con mantenimento, secondo i principi generali dell’ordinamento, del diritto alla retribuzione. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Link al testo della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 9 novembre 2021, con oggetto: LAVORO – Attività di vigilanza – Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Condizioni per l’adozione del provvedimento – Adozione del provvedimento per lavoro irregolare – Adozione del provvedimento per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza – Individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi – Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione – Inottemperanza al provvedimento di sospensione – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, cd. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro