SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale – Modifiche alla Statuto dei diritti del contribuente

 

 

Riforma dello Statuto

dei diritti del contribuente

 

 

La guida alla normativa

Lettera per lettera, tutte le modifiche

 

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 219/2023 allo Statuto dei diritti del contribuente

Il testo del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante: «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Dal vecchio al nuovo Statuto

 

Gli articoli della Legge n. 212/2020, aggiornati con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 219/2023

Il testo a fronte, ante e post modifiche, della L. n. 212/2000 – Artt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13

 

Primi chiarimenti

 

Controlli e verifiche doganali – Contraddittorio (diritto di essere sentiti) e relativa tempistica

 

Procedure di controllo doganale. I chiarimenti per dare attuazione al “principio del contraddittorio”

Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 2 D del 17 gennaio 2024: «DOGANE – Procedure di controllo doganale – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Principio del contraddittorio – Applicazione nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale – Art. 6-bis, della L. 27/07/2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) introdotto dalla lettera e), dell’art. 1 del D.Lgs. 30/12/2023, n. 219 – Abrogazione del comma 7 dell’articolo 12 della L. 27/07/2000, n. 212 – Prevalenza delle norme unionali (Codice doganale dell’Unione – CDU) – Disapplicazione delle disposizioni nazionali finché sono in vigore le relative norme dell’Unione»

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito




Istanze di interpello: gli indirizzi a cui inviare le richieste

A seguito della recente riorganizzazione delle strutture centrali dell’Agenzia, il direttore delle Entrate ha definito gli indirizzi telematici cui inviare le richieste per gli interpelli “centrali”, contenuti nel provvedimento del 1° marzo 2018 prot. n. 47688/2018 (link esterno al sito internet dell’Agenzia delle Entrate). Restano invece validi gli indirizzi regionali per tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, indicati nel Provvedimento del 4 gennaio 2016.

A chi presentare l’istanza

Le richieste di interpello vanno presentate alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto istante in caso di quesiti riguardanti i tributi erariali oppure alla Direzione regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello in caso di quesiti riguardanti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

La richiesta può essere presentata tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure via Pec agli indirizzi indicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Le Amministrazioni Centrali dello Stato, gli Enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione, i soggetti non residenti, le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero (cosiddetti “neo residenti”) e i contribuenti che presentano l’interpello sui nuovi investimenti devono, invece, presentare la richiesta di interpello alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione può avvenire tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (all’indirizzo via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 Roma), tramite Pec (interpello@pec.agenziaentrate.it) oppure via mail all’indirizzo div.contr.interpello@agenziaentrate.it per i soggetti non residenti, comprese le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero e i soggetti che presentano le istanze di interpello sui nuovi investimenti, che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

I soggetti in regime di cooperative compliance, infine, devono rivolgere i propri interpelli all’Ufficio Adempimento Collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi Contribuenti, tramite Pec, all’indirizzo dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it, via mail all’indirizzo dc.acc.ucc@agenziaentrate.it per i soggetti non residenti privi di Pec, o tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento. (Comunicato stampa Agenzia entrate del 12 aprile 2018)