Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2024

Con circolare n. 33 del 7 febbraio 2024, l’Inps riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2024 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Nel documento, inoltre, resi noti:

  • il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali (pari a 18.415,00 euro);

 

  • il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS (pari a 91.680,00 euro). Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, pari, per il 2024, a 119.650,00 euro: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile).

 

Di conseguenza, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

 

La circolare ricorda che i soggetti contribuenti forfetari che hanno, intrapreso nel 2023 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2024 del regime agevolato (riduzione contributiva del 35%), devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2024, come previsto dal comma 83 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2024, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Inps la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Naturalmente, il regime agevolato facoltativo, si applicherà nel 2024 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2023 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2024, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

 

Termini e modalità di versamento

 

I contributi Inps devono essere versati, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

  • 16 maggio 2024, 20 agosto 2024, 18 novembre 2024 e 17 febbraio 2025, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024.

I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono disponibili, mediante i modelli F24, accedendo al Cassetto previdenziale, sezione “Dati del mod. F24”.

 

Link al testo della Circolare INPS n. 33 del 7 febbraio 2024, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2024 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

 

 

La recente prassi in materia:

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 19 del 10 febbraio 2023: con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2023 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

Il percorso della giurisprudenza su alcuni aspetti della contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 22 dell’8 febbraio 2022, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2022 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

 

 

Contributi previdenziali IVSReddito imponibile

 

Socio di S.r.l. che si limita ad investire i propri capitali. Gli utili non sono soggetti a contributi. La conferma Inps

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 84 del 10 giugno 2021: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Imponibile ai fini previdenziali per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., nella L. 14/11/1992, n. 438»

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 17 del 9 febbraio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2021 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 28 del 17 febbraio 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2019 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 17 giugno 2019, con oggetto: INPSCONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2019 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

MSG-Inps – Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 140 del 2 agosto 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori …

CIR-INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2015 – Contribuzione IVS sul …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2014 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale delle Entrate – Circolare n. 24 dell’8 febbraio 2013 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2013 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Vigilanza – Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 – OGGETTO: LAVORO – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Assicurazione …

MSG-Inps – Messaggio  n. 20028 del 5 dicembre 2012, OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Non applicabilità del beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, co. 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che hanno compiuto l’età di 65 anni – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 90 del 27 giugno 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Riscossione 2012 dei contributi dovuti …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2012 …

MSG-Inps – Messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Iscrizione

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 – OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2011 – Art. 1, co. 768, L. n. 296/2006

CIR- INPS – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 12 del 22 gennaio 2004, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Esercenti attività commerciali – Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali, con effetto dal 1° gennaio 2004 – Lavoratori sono tenuti a corrispondere i contributi previdenziali applicando le aliquote di legge al reddito effettivamente prodotto, ancorché inferiore al minimale contributivo valevole per la generalità degli assicurati

CIR-INPS – Direzione Centrale delle Entrate Contributive – Circolare n. 33 del 15 febbraio 1999 – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni …

CIR-INPS – Direzione Centrale Pensioni – Circolare n. 175 del 29 luglio 1998 – OGGETTO: INPS – PRESTAZIONI PREVIDENZIALI – Artigiani, esercenti attività commerciale – Liquidazione dei supplementi di pensione nei confronti dei lavoratori autonomi che hanno fruito della riduzione del Contributo previdenziale – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-INPS – Direzione Centrale Contributi – Circolare n. 63 del 17 marzo 1998 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura – Innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n.449 – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni di età – Allegato fac-simile di domanda – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2023

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Commenti

 

È illegittimo il rigetto (apodittico e non analitico) delle dimostrazioni di parte privata nelle indagini finanziarie. A chiarirlo è la Corte di Cassazione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Indagini finanziarie – Regime di prova specifica contraria e oneri motivazionali della sentenza

 

Le indagini finanziarie tra prova specifica contraria per superare le presunzioni fondate sui movimenti (anche di terzi) e carenze motivazionali della sentenza di merito

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 11509 del 3 maggio 2023: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti e controlli – Dati relativi ai movimenti su conti bancari intestati esclusivamente a terzi, ancorché legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali – Utilizzabilità – Condizioni -Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 51, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sentenza -Contenuto – Motivazione – Motivazione della sentenza d’appello – Contenuto necessario – Decisione sulla fondatezza di un accertamento basato sui prelevamenti e versamenti su conto corrente – Presunzione del conseguimento di ricavi – Sussistenza – Prova contraria – Onere a carico del contribuente – Regime di prova specifica contraria per superare la presunzione – Conseguenti oneri motivazionali della sentenza – Verifica rigorosa da parte del giudice di merito delle prove fornite dal contribuente con motivazione della sentenza che da espressamente conto del giudizio di inidoneità o idoneità della prove offerte dalla parti – Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 360 c.p.c. • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Provvedimenti del giudice civile – Omessa pronuncia – Configurabilità – Condizioni – Art. 112 c.p.c. – Art. 360 c.c.»

 

Deduzione degli interessi passivi – Erronea intitolazione del motivo del ricorso

 

Gli interessi passivi sono sempre deducibili nei limiti fissati dall’art. 96 del Tuir senza alcun giudizio di inerenza.
Le condizioni per l’ammissibilità della riqualificazione e sussunzione dei motivi di ricorso in Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 11642 del 4 maggio 2023: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Ricorso – Forma e contenuto – Indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Erronea intitolazione del motivo del ricorso – Inammissibilità – Condizioni – Art. 360 c.p.c. • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Detrazioni – Interessi passivi – Disconoscimento parziale degli interessi passivi portati in deduzione, in quanto costi non inerenti – Inammissibilità – Ragioni – Il giudizio di inerenza, con riferimento agli interessi passivi, non deve essere effettuato – Artt. 96 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Fictio iuris dell’incasso giuridico – Nuova posizione della Corte di Cassazione

 

Rinuncia dei soci ai crediti. La Corte di Cassazione confuta per la prima volta la tesi dell’incasso giuridico

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 16595 del 12 giugno 2023: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata – Rinuncia del socio nei confronti della società – Regime fiscale del credito – Ritenuta fiscale -Esclusione – Ragioni – Conseguenze in caso di rinuncia a un credito relativo a un reddito tassato per cassa – Caso di specie – Rinuncia al rimborso del finanziamento erogato nei confronti di una società partecipata, inclusi gli interessi maturati su di esso – Credito oggetto di rinuncia utilizzato per la copertura di perdite – Applicazione del principio del c.d. “incasso giuridico” – Esclusione – Conseguenze – Esclusione dall’applicazione della ritenuta prevista dall’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/73 sugli interessi oggetto di rinuncia – Art. 26, quinto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Tribunali:

 

Gestioni Inps speciali degli artigiani e commercianti – Iscrizione d’ufficio

 

Socio accomandatario di S.a.s. cancellato dalla Gestione Inps per messa in liquidazione delle società. Insufficiente, da sola, la qualità di liquidatore per far scattare la (re)iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti

Tribunale di Siracusa – Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza – Sentenza n. 413 del 16 maggio 2023: «INPS -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Opposizione ad iscrizione alla gestione commercianti – Socio amministratore nonché accomandatario di S.a.s. – Ingresso nella fase di liquidazione della società di persone – Comunicazione obbligatoria “ex lege” di liquidazione – Cancellazione dall’INPS alla gestione commercianti – Nomina di liquidatore della S.a.s. – (Re)iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti per il periodo di liquidazione della società in accomandita semplice fino alla estinzione della S.a.s. a conclusione della fase di liquidazione – Motivazione e prova della sussistenza dei presupposti di legge ex L n. 662/1996 (prestazione di un’attività lavorativa abituale e prevalente all’interno dell’impresa) per l’iscrizione alla gestione commercianti – Onere della prova – A carico dell’Inps – Conseguenze – Annullamento iscrizione d’ufficio nel caso in cui l’INPS non provi la sussistenza del requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti – Comma 1, dell’art. 29, della L. 03/06/1975, n. 160, come modificato dall’art. 1, comma 203, della L. 23/12/1996, n. 662 – Artt. 2272-2283 c.c.»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Compensi degli amministratori “reversibili” – Deduzione per competenza

 

La disciplina fiscale del compenso ad amministratore riversato a società Ue non residente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 330 del 22 maggio 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Compenso ad amministratore di società italiana dipendente di consociata Ue non residente – Obbligo di riversamento di qualsiasi compenso a lui spettante – Compenso “reversibile” concordato nell’ambito dei gruppi societari tra consociate direttamente riversato a società consociata Ue – Regime di tassazione del compenso in capo ai beneficiari (dipendenti della società Ue consociata non residente) – Non tassabilità (non assumono rilevanza fiscale per l’amministratore né a titolo di reddito di lavoro dipendente né di reddito assimilato) ex art. 51 comma 2, lettera e), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) che dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 50 del medesimo TUIR – Regime fiscale in capo alla società consociata italiana – Costo sostenuto deducibile secondo il criterio di competenza (nell’esercizio di deliberazione) e non, invece, secondo il criterio di cassa previsto dall’art. 95, comma 5, del TUIR – Non applicazione della ritenuta d’imposta prevista dall’articolo 24, comma 1-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Ragioni»

 

Studi associatiApplicazione della c.d. “scissione” della base imponibile IRAP

 

Associazione professionale: le condizioni per scindere ai fini IRAP la partecipazione ai collegi sindacali. Funzioni esercitate senza ricorrere alla struttura organizzativa dello studio associato escluse dall’imposta regionale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 338 del 5 giugno 2023: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Esercizio associato di professione liberale – Base imponibile – Associazioni professionali (nella specie, associazione professionale costituita tra commercialisti e consulenti del lavoro) – Compensi per incarichi di sindaco e amministratore di società di capitali svolti da professionisti che partecipano a un’associazione professionale – Scindibilità dei compensi da non assoggettare ad IRAP – Possibilità – Condizione – Prova che i professionisti, nell’espletamento dell’incarico, non si siano avvalsi in concreto dell’organizzazione messagli a disposizione dallo studio associato – Prova che l’esercizio delle attività avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno dell’associazione professionale e senza fruire dei benefici organizzativi recati dall’adesione all’associazione medesima – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

 

 Superbonus e altri bonus edilizi

 

Superbonus. I chiarimenti sulle ultime novità normative

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 13 giugno 2023: «SUPERBONUS – Modifiche alla disciplina di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Proroga e deroghe alla riduzione dell’agevolazione – Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche – Art. 9, del D.L. 18/11/2022, n. 176, conv., con mod., dalla L. 13/01/2023, n. 6 – Commi 10 e 894 dell’art. 1, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Artt. 01, 2 e 2-bis, del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 -Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»

 

Sconto in fattura ed errori nella comunicazione di opzioni all’Agenzia delle entrate. In caso di utilizzo in compensazione del credito prima di un nuovo invio della comunicazione corretta la sanzione (ravvedibile) è pari al 30%

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 348 del 14 giugno 2023: «SUPERBONUS – SANZIONI TRIBUTARIE – Sconto in fattura – Erronea indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi – Errata indicazione del codice fiscale del condominio nelle fatture – Conseguente errore nella comunicazione di cessione del credito esercitata ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 – Utilizzo del credito d’imposta esistente prima di un nuovo invio della comunicazione corretta – Differenze ai fini sanzionatori tra inesistenza e non spettanza del credito – Sanzioni applicabili alla compensazione del credito non spettante ma legato ad un intervento realmente eseguito e fatturato – Sanzione del 30% prevista dall’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 – Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2023 e per il versamento e rateizzazione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 52 del 7 giugno 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2023-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2022 e in acconto 2023 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

 

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Artigiani, commercianti e Gestione Separata. Le “ulteriori” istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”

Con circolare del 7 giugno 2023, n. 52, l’Inps fornisce le “ulteriori” per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”, relativo al periodo d’imposta 2022, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti e per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata. La circolare fornisce le indicazioni sull’ammontare del reddito da assoggettare ai contributi previdenziali, sui termini e le modalità di versamento, rateizzazione e compensazione delle somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto.

Link al testo della circolare INPS n. 52 del 7 giugno 2023, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2023-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2022 e in acconto 2023 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241




Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2023

Con la circolare n. 19 del 10 febbraio 2023, l’Inps riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2023, sono pari alla misura del 24%, per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2023, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Inps.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:

  • la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207/1996, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
  • la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di euro 0,62 mensili.

 

Pertanto, le aliquote per l’anno  2023 risultano come segue:

 

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 24% 24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 23,25% 23,73%

 

La circolare ricorda che i soggetti contribuenti forfetari che hanno, intrapreso nel 2022 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato (riduzione contributiva del 35%), devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2023, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Inps la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

 

 

La recente prassi in materia:

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 22 dell’8 febbraio 2022, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2022 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

 

 

Contributi previdenziali IVSReddito imponibile

 

Socio di S.r.l. che si limita ad investire i propri capitali. Gli utili non sono soggetti a contributi. La conferma Inps

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 84 del 10 giugno 2021: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Imponibile ai fini previdenziali per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., nella L. 14/11/1992, n. 438»

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 17 del 9 febbraio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2021 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 28 del 17 febbraio 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2019 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 17 giugno 2019, con oggetto: INPSCONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2019 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

MSG-Inps – Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 140 del 2 agosto 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori …

CIR-INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2015 – Contribuzione IVS sul …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2014 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale delle Entrate – Circolare n. 24 dell’8 febbraio 2013 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2013 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Vigilanza – Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 – OGGETTO: LAVORO – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Assicurazione …

MSG-Inps – Messaggio  n. 20028 del 5 dicembre 2012, OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Non applicabilità del beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, co. 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che hanno compiuto l’età di 65 anni – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 90 del 27 giugno 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Riscossione 2012 dei contributi dovuti …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2012 …

MSG-Inps – Messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Iscrizione

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 – OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2011 – Art. 1, co. 768, L. n. 296/2006

CIR- INPS – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 12 del 22 gennaio 2004, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Esercenti attività commerciali – Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali, con effetto dal 1° gennaio 2004 – Lavoratori sono tenuti a corrispondere i contributi previdenziali applicando le aliquote di legge al reddito effettivamente prodotto, ancorché inferiore al minimale contributivo valevole per la generalità degli assicurati

CIR-INPS – Direzione Centrale delle Entrate Contributive – Circolare n. 33 del 15 febbraio 1999 – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni …

CIR-INPS – Direzione Centrale Pensioni – Circolare n. 175 del 29 luglio 1998 – OGGETTO: INPS – PRESTAZIONI PREVIDENZIALI – Artigiani, esercenti attività commerciale – Liquidazione dei supplementi di pensione nei confronti dei lavoratori autonomi che hanno fruito della riduzione del Contributo previdenziale – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-INPS – Direzione Centrale Contributi – Circolare n. 63 del 17 marzo 1998 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura – Innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n.449 – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni di età – Allegato fac-simile di domanda – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

 




Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2022 e per il versamento e rateizzazione

Con circolare n. 66 del 9 giugno 2022, l’Inps ha fornito le “ulteriori” istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nella circolare, l’Istituto previdenziale, oltre a confermare che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza, ricorda che l’Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2021, pag. 1387), ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

Il versamento dei contributi previdenziali

 

La circolare, si sofferma sulla determinazione dei contributi che devono essere versati e sulla rateizzazione che interessano gli iscritti alle gestioni previdenziali Artigiani, Commercianti e Gestione separata, soprattutto per quel che riguarda la contribuzione a percentuale dovuta in base al reddito conseguito nel 2021.

I versamenti a saldo ed in acconto dovuti a titolo di contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa, compilando la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF”.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

 

La rateizzazione dei contributi

 

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello “Redditi 2022-PF”.

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2021 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2022.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2022-PF”.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2022 (entro il 30 novembre 2022).

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 66 del 9 giugno 2022, con oggetto : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2022-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

 

Vedi messaggio Inps n. 2413 del  14 giugno 2022 con oggetto: errata corrige circolare n. 66  del  9  giugno  2022.  Gestioni speciali  artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del  Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022.

Con riferimento alla circolare n. 66 del 9 giugno 2022 si comunica  che  al paragrafo 2.2  “Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS”, al punto “Calcolo del contributo dovuto”, per mero errore materiale, nel penultimo capoverso è stato riportato un valore errato anziché l’aliquota corretta pari al 25,98% (cfr. la circolare n. 12/2021).

Si è pertanto provveduto a modificare la frase come segue: “Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l’aliquota (24% e/o 25,98%) a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria”.

 

 

 

 

 

 

 




Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2022

Con la circolare 8 febbraio 2022, n. 22 l’INPS riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2022 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni e al 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.

Agli artigiani e ai commercianti ultrasessantacinquenni, già pensionati continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2022, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, l’aliquota contributiva aggiuntiva – dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%. In particolare, ai sensi dell’ articolo 1, comma 380, della legge n. 178/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:

  • la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207/1996, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
  • la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

La circolare, infine, ricorda che i contribuenti forfetari che hanno intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime contributivo agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022.
I soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Inps la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale. 

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 22 dell’8 febbraio 2022, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2022 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

 

 

La recente prassi in materia:

 

 

Contributi previdenziali IVSReddito imponibile

 

Socio di S.r.l. che si limita ad investire i propri capitali. Gli utili non sono soggetti a contributi. La conferma Inps

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 84 del 10 giugno 2021: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Imponibile ai fini previdenziali per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., nella L. 14/11/1992, n. 438»

 

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 17 del 9 febbraio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2021 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 28 del 17 febbraio 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2019 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 17 giugno 2019, con oggetto: INPSCONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2019 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

MSG-Inps – Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 140 del 2 agosto 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori …

CIR-INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2015 – Contribuzione IVS sul …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2014 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale delle Entrate – Circolare n. 24 dell’8 febbraio 2013 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2013 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Vigilanza – Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 – OGGETTO: LAVORO – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Assicurazione …

MSG-Inps – Messaggio  n. 20028 del 5 dicembre 2012, OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Non applicabilità del beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, co. 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che hanno compiuto l’età di 65 anni – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 90 del 27 giugno 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Riscossione 2012 dei contributi dovuti …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2012 …

MSG-Inps – Messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Iscrizione

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 – OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2011 – Art. 1, co. 768, L. n. 296/2006

CIR-INPS – Direzione Centrale delle Entrate Contributive – Circolare n. 33 del 15 febbraio 1999 – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni …

CIR-INPS – Direzione Centrale Pensioni – Circolare n. 175 del 29 luglio 1998 – OGGETTO: INPS – PRESTAZIONI PREVIDENZIALI – Artigiani, esercenti attività commerciale – Liquidazione dei supplementi di pensione nei confronti dei lavoratori autonomi che hanno fruito della riduzione del Contributo previdenziale – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-INPS – Direzione Centrale Contributi – Circolare n. 63 del 17 marzo 1998 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura – Innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n.449 – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni di età – Allegato fac-simile di domanda – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449




Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” e per il versamento e rateizzazione

 

Con circolare n. 88 del 21 giugno 2021, l’Inps ha fornito le “ulteriori” istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Nella circolare n. 88/2021, l’Istituto previdenziale, oltre a confermare che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza, evidenzia che l’Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021, ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nel caso in cui non venga prestata attività lavorativa.

 

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 88 del 21 giugno 2021: «OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 -Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2021-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2020 e in acconto 2021 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»




Socio di Srl che si limita ad investire i propri capitali. L’Inps conferma, gli utili non sono soggetti a contributi

 

Con circolare del 10 giugno 2021, n. 84 (di seguito riportata), l’Inps fornisce chiarimenti sull’imponibile contributivo per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali.

La circolare recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in linea con il recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali in cui i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Restano valide le regole ordinarie di obbligo contributivo, in caso di svolgimento dell’attività lavorativa all’interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.

Considerata la complessità del quadro normativo e alla luce del nuovo orientamento della Corte di Cassazione che ha modificato le indicazioni fornite negli anni da parte dell’Istituto, al fine di tutelare l’integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, le nuove indicazioni sulla determinazione della base imponibile avranno effetto a partire dall’anno di imposta 2020.

 

La giurisprudenza richiamata:

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezione Lavoro

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali soci di S.R.L. – Determinazione Imponibile contributivo

 

Socio di Srl che si limita ad investire i propri capitali. Gli utili non sono soggetti a contributi INPS anche se iscritto alla gestione artigiani o commercianti in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 21540 del 20 agosto 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Imponibile contributivo – Reddito d’impresa di riferimento – Artigiano e socio di S.r.l. – Avviso di addebito INPS per contributi dovuti alla gestione artigiani a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi al reddito da partecipazione in S.r.l. – Richiesta dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativo al reddito da partecipazione in società a responsabilità limitata nella quale non svolgeva attività lavorativa – Iscrizione alla gestione artigiani – Irrilevanza – Applicazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/92 – Esclusione – Conseguenze  – Annullamento del recupero INPS – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438»

 

Socio di diverse Srl. Gli utili derivanti dalle partecipate per le quali non svolge attività lavorativa non sono soggetti a contributi INPS anche se iscritto alla gestione commercianti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23790 del 24 settembre 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Imponibile contributivo – Reddito d’impresa di riferimento – Lavoratore autonomo, vice-presidente di C.d.A. di società di capitali, al cui interno svolgeva attività lavorativa, nonché titolare di quote di partecipazione in altre società di capitali, nelle quali non svolgeva attività lavorativa – Avviso di addebito INPS per contributi dovuti alla Gestione IVS Commercianti a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi al reddito da partecipazione in S.r.l. – Richiesta dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativo al reddito da partecipazione in società a responsabilità limitata nella quale non svolgeva attività lavorativa – Iscrizione alla Gestione Commercianti – Irrilevanza – Applicazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/92 – Esclusione – Conseguenze – Annullamento del recupero Inps – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438»

 

Il testo integrale della circolare

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 84 del 10 giugno 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. -Artigiani ed esercenti attività commerciali – Imponibile ai fini previdenziali per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., nella L. 14/11/1992, n. 438

INDICE

  1. Quadro normativo
  2. Reddito imponibile ai fini previdenziali per i soci di S.r.l.

 

1. Quadro normativo

 

L’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, disciplina la determinazione del reddito imponibile per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti e prevede che: «A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono». Tale disposizione ha modificato la previgente disciplina, dettata dall’articolo 6, comma 27, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ai sensi del quale: «Per reddito di impresa di cui all’art. 1 del D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all’art. 2 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all’iscrizione ai rispettivi elenchi».

 

2. Reddito imponibile ai fini previdenziali per i soci di S.r.l.

 

Con la circolare n. 102 del 12 giugno 2003, al paragrafo 2, l’Istituto ha fornito indicazioni in merito alla base imponibile per i soci lavoratori di società a responsabilità limitata (S.r.l.), iscritti in quanto tali alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. È stato, in particolare, precisato che la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci. Detta base imponibile rileva non oltre il limite del massimale contributivo. Nella medesima circolare, inoltre, è stato evidenziato che, in presenza della predetta quota del reddito d’impresa della S.r.l., la stessa costituiva la base imponibile anche nei casi in cui il titolo all’iscrizione alle Gestioni derivasse dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992.

Con la presente circolare si recepiscono le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l’orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

In particolare, la citata giurisprudenza ha evidenziato come, tenuto conto della differenziazione tra redditi di impresa (di cui all’articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo unico delle imposte sui redditi”) e redditi di capitale (di cui all’articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986), le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992 individuano la base imponibile dell’obbligazione contributiva per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale.

In merito, la Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale”, mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa)”.

Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992.

Restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell’attività lavorativa all’interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.

Considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e l’avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, in esito al quale con la presente circolare vengono mutate le indicazioni fornite negli anni da parte dell’Istituto, e in ragione dell’esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l’integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020.




Contributi indebitamente versati dagli artigiani e commercianti. Diritto alla restituzione con prescrizione decennale, ma nessuna “convalida”

 

Con la circolare del 6 maggio 2021, n. 75, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti sulla contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, specificando che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alle predette Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi. Questa interpretazione è confermata dalla Corte di Cassazione in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani e ai lavoratori autonomi, i quali devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione IVS e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale il datore di lavoro è il titolare dell’obbligo contributivo e dell’eventuale diritto alla restituzione dei contributi. La circolare fornisce, inoltre, le istruzioni per l’esercizio, da parte degli assicurati, del diritto al rimborso di quanto indebitamente versato e per l’individuazione della tipologia contributiva rivendicata, tenendo conto dell’ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 del c.c.).

 

Istruzioni alle sedi territoriali per il blocco dei rimborsi

 

Sul piano operativo l’Istituto previdenziale evidenzia la necessità che gli operatori di sede, a fronte di una domanda di rimborso dell’assicurato, effettuino la produzione del rimborso soltanto per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati. Peraltro, viene statuito che nel caso in cui in procedura risulti l’avvenuta produzione di un rimborso, in data antecedente alla pubblicazione della circolare (6 maggio 2021), anche con riferimento a somme per le quali sia maturata la prescrizione, l’operatore provvederà a effettuare i pagamenti soltanto degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia validamente interrotto i termini di prescrizione. Per escludere dal pagamento le somme associate a versamenti prescritti, gli operatori di Sede possono inserire un credito spia di tipo 3.

 

Link al testo della circolare INPS n. 75 del 6 maggio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Art. 2033 c.c. – Art. 2946 del c.c.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2021

 

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Commenti

 

 

Le sanzioni agevolate possono essere oggetto di ripetizione? Brevi note all’ordinanza n. 3984/2021 della Corte di Cassazione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Costi ed oneri – Nozione di inerenza nel reddito d’impresa

 

L’inerenza di una spesa non può essere negata per il solo fatto che appaia eccessiva. Indeducibile solo il costo abnorme

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 2224 del 2 febbraio 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Criteri di valutazione – Costi ed oneri – Riferimento – All’oggetto dell’impresa – Necessità – Ai ricavi conseguiti – Esclusione – Fondamento – Antieconomicità e incongruità della spesa – Rilevanza – Sono indici rivelatori della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Abuso del diritto – Elusione fiscale – Sussistenza delle condotte elusive tipizzate dal legislatore – Necessità -Esclusione – Condotte atipiche – Contenuto – Costruzioni di puro artificio – Rilevanza – Art. 37-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 10-bis, della L. 27/07/2000, n. 212 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Criteri di valutazione – Costi ed oneri – Accertamenti e controlli – Poteri degli uffici delle imposte – Costi deducibili – Sindacabilità delle scelte imprenditoriali – Condizioni – Incongruenza di costo enorme»

 

Spesa ritenuta incongrua dal Fisco. Il contribuente è tenuto a dimostrarne l’inerenza in termini qualitativi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 6368 del 8 marzo 2021: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Avviso di accertamento – Atto impositivo emesso in violazione del contraddittorio endoprocedimentale – Regime previgente alle modifiche introdotte dall’art. 4-octies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58, in vigore dal 1° luglio 2020 – Controllo “incrociato’’ o “a tavolino” – Prova di “resistenza” – Necessità – Esclusione • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Criteri di valutazione – Costi ed oneri – Riferimento – All’oggetto dell’impresa – Necessità – Ai ricavi conseguiti – Esclusione – Fondamento»

 

Pluralità di violazioni – Richiesta del cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997

 

Come richiedere al giudice il cumulo giuridico delle sanzioni e tassazione dell’utilizzo della riserva da rivalutazione a copertura dei prelievi del titolare dell’impresa individuale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 3440 dell’11 febbraio 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti e controlli – Accertamenti bancari – Ricostruzione del reddito – Considerazione dell’incidenza percentualizzata dei costi – Necessità – Esclusione – Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600 • SANZIONI TRIBUTARIE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Poteri ed obblighi del giudice tributario – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni – Cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Richiesta di applicazione in sede di legittimità – Ammissibilità – Condizioni – Formulazione della richiesta nel giudizio di merito – Necessità – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA -Rivalutazione volontaria del capannone – Impresa individuale – Creazione, in bilancio, della riserva da rivalutazione -Utilizzo della riserva da rivalutazione per riappianare il conto “titolare c/prelevamenti”, con compensazione di parte della riserva da rivalutazione con il credito verso terzi – Impossibilità di utilizzo per compensare un credito della ditta nei confronti di terzi, in particolare del titolare che aveva compiuto prelevamenti nel corso del tempo – Affermazione – Conseguenze – Attribuzione della qualifica di redditi della ditta delle risultanze del conto “titolare c/prelevamenti”»

 

Sanzioni definite in via breve – Ipotesi di ripetibilità

 

Cessata materia del contendere con riferimento all’imposta per sgravio disposto dall’ente impositore. Ammesso il rimborso delle sanzioni versate in via agevolata ex articolo 17 D.Lgs. n. 472/1997

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 3984 del 16 febbraio 2021: «SANZIONI TRIBUTARIE – Avviso di liquidazione dell’imposta sulle successioni con contestuale irrogazione delle sanzioni – Sanzioni versate in via agevolata ex articolo 17 D.Lgs. 472/1997 – Dichiarazione di cessata materia del contendere con riferimento all’imposta per sgravio disposto dall’Agenzia delle entrate – Richiesta di rimborso delle sanzioni agevolate versate dal contribuente – Legittimità – Ragioni – Lo sgravio/annullamento in autotutela impone il rimborso delle sanzioni anche se versate per aderire alla definizione agevolata delle sanzioni ex art. 17, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

  • Sezione III Civile

 

Fondo patrimoniale – Debito contratto nell’esercizio dell’impresa

 

Fondo patrimoniale: l’estraneità dei debiti dalla matrice “familiare” può essere provata anche in via presuntiva

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Civile – Ordinanza n. 2904 dell’8 febbraio 2021: «ESECUZIONE FORZATA – FONDO PATRIMONIALE – Esecuzione sui beni e frutti opposizioni – Debiti relativi ai bisogni della famiglia – Onere della prova gravante sul debitore – Individuazione – Criteri – Anche a mezzo di presunzioni semplici – Ammissibilità – Portata – Debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale – Ammissibilità – Limiti – Fattispecie – Fideiussione stipulata dal socio a garanzia di fido bancario ottenuto dalla società – Art. 170 c.c. – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. – Art. 615 c.p.c.»

 

  • Sezione lavoro

 

Socio e amministratore di S.r.l. – Obblighi contributivi

 

Socio e amministratore di S.r.l. già iscritto alla gestione separata Co.Co.Co. presso l’Inps. Esclusa la doppia contribuzione se si limita a far da referente per clienti, fornitori e assume personale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Soggetti obbligati – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società – Socio e amministratore di S.r.l. – Requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo dell’iscrizione alla gestione assicurativa – Partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Caso di specie – Referente per clienti e fornitori e firmatario nell’assunzione di personale, senza la partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda – Conseguenze – Difetto dei requisiti – Mancanza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione Inps per gli esercenti attività commerciali, che non opera nei confronti del socio o amministratore di S.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività – Art. 1, comma 203, della L. 23/12/1996, n. 662»

 

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

Incentivi per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

 

Riconoscimento dei crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale. Accesso ammesso in caso di trasformazione c.d. progressiva di società di persone in società di capitali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 2 febbraio 2021: «INCENTIVI PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE – Credito d’imposta in favore degli investitori – Credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale – Società di persone trasformata in società a responsabilità limitata entro il 31 dicembre 2020 e aumenti di capitale sociale entro la medesima data – Possibilità di fruire del beneficio fiscale – Affermazione – Art. 26, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto “Rilancio”) – D.M. Mef del 10 agosto 2020»

 

Tax credit patrimonializzazione delle imprese di medie dimensioni. Le modalità di determinazione della soglia dei ricavi e della riduzione del fatturato in presenza di conferimento d’azienda in società di capitali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 17 febbraio 2021: «INCENTIVI PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE – Credito d’imposta in favore degli investitori – Modalità di determinazione della soglia dei ricavi e della riduzione del fatturato in presenza di conferimento – Caso di specie – Società costituita nel 2020, a seguito del conferimento di una ditta individuale e aumento di capitale entro il 31 dicembre 2020 – Determinazione della soglia dei ricavi e della riduzione del fatturato, ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta di cui al comma 4 dell’articolo 26 del D.L. n. 34/2020 ai soci conferenti a titolo di aumento di capitale – Modalità – Art. 26, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto “Rilancio”) – D.M. Mef del 10 agosto 2020»

 

 

Legislazione

 

 

Incentivi per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

 

Tax credit patrimonializzazione per le società di medie dimensioni. Dal 12 aprile al 3 maggio via alle “Istanze investitori”. Dal 1° giugno al 2 novembre per inviare le “Istanze società

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 marzo 2021, prot. n. 67800/2021: «Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2017

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Commenti

Soci di società di persone iscritti in automatico alla Gestione INPS Commercianti. Non basta la casellina in Unico SP o la visura camerale

di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezione Lavoro

Gestione Inps artigiani e commercianti
Opposizione all’iscrizione d’ufficio (PoseidOne 2012)

Gestione INPS commercianti: iscrizione obbligatoria se coesistono abitualità e prevalenza. Non basta essere socio di una società commerciale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 8458 del 31 marzo 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Soggetti obbligati – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società – Socio e procuratore speciale di S.r.l. – Requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo dell’iscrizione alla gestione assicurativa – Partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Art. 1, comma 203, della L. 23/12/1996, n. 662 • INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Socio di società a responsabilità limitata -Iscrizione alla gestione commercianti – Presupposti – Prevalenza dell’apporto personale rispetto agli altri fattori produttivi – Irrilevanza – Fondamento – Art. 1, comma 203, della L. 23/12/1996, n. 662 • INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Socio di società – Socio e procuratore speciale di S.r.l. – Iscrizione alla gestione assicurativa commercianti – Onere probatorio della presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza – A carico dell’Istituto assicuratore • INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Soggetti obbligati – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società – Socio e procuratore speciale di S.r.l. – Dichiarazioni contenute ai fini di ottenere l’iscrizione alla gestione commercianti – Mero adempimento di un obbligo di legge privo di valore confessorio – Fondamento»

 

Insufficiente la qualità di socio accomandatario per far scattare l’iscrizione alla gestione commercianti INPS

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 13135 del 24 maggio 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Società di persone – Società in accomandita semplice – Socio accomandatario della S.a.s. – Obbligo iscrizione gestione commercianti – Requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione – Partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale da parte del socio – Art. 3, della L. 28/02/1986, n. 45 • INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Contributi gestione commercianti – Società di persone – Attività di locazione di immobili – Natura commerciale ai fini previdenziali – Esclusione»

 

Gestione commercianti INPS: l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente non è in “re ipsa”, ma deve essere provata dall’INPS

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 13820 del 31 maggio 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Contributi gestione commercianti – Società di persone – Attività di locazione di immobili – Oggetto sociale della società – Rilevanza dello svolgimento in concreto di un’attività commerciale – Fondamento – Conseguenze – Esclusione della natura commerciale ai fini previdenziali – Società in accomandita semplice – Socio accomandatario della S.a.s. – Obbligo iscrizione gestione commercianti – Requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione – Partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale da parte del socio – Onere probatorio della presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza – A carico dell’Istituto assicuratore – Art. 3 della L. 28/02/1986 n. 45»

 

S.a.s. immobiliari di sola locazione: la semplice “visura” camerale insufficiente per far scattare l’iscrizione nella gestione INPS commercianti del socio accomandatario

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 13822 del 31 maggio 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Contributi gestione commercianti – Società di persone – Attività di locazione di immobili – Natura commerciale ai fini previdenziali – Esclusione – Società in accomandita semplice – Socio accomandatario della S.a.s. – Obbligo iscrizione gestione commercianti -Requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione – Partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale da parte del socio – Onere probatorio della presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza – A carico dell’Istituto assicuratore – Art. 3, della L. 28/02/1986, n. 45»

 

Prassi

Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa

Agevolazione “prima casa”. Entro i 18 mesi si può ancora scegliere tra lavoro e residenza

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 27 aprile 2017: «IMPOSTA DI REGISTRO – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Applicazione dell’aliquota ridotta – Requisiti per accedere alle agevolazioni – Dichiarazione di svolgere l’attività lavorativa nel comune di ubicazione dell’immobile – Dichiarazione di trasferire la residenza nello stesso comune  nei 18 mesi dall’acquisto – Condizioni alternative – Fondamento – Formalità giuridiche per la dichiarazione di impegno tardiva – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – N. 21 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Gestione Inps artigiani e commercianti
Iscrizione d’ufficio (PoseidOne 2012)

PoseidOne 2012: 4.376 soci di società di persone iscritti in automatico alla gestione IVS. Nell’Unico SP 2013 avevano dichiarato svolgere in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell’impresa

Messaggio INPS n. 2345 del 7 giugno 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i quali, dalla dichiarazione Unico SP 2013 relativa all’anno 2012, risultano svolgere in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell’impresa – Iscrizione d’ufficio di soci di società (con il requisito di abitualità e prevalenza nello svolgimento dell’attività commerciale) – Iscrizioni di soci di società di persone aventi ad oggetto sociale la locazione e gestione di beni immobili propri – Elementi di valutazione delle domande di annullamento delle posizioni assicurative, aperte a seguito dell’operazione PoseidOne – Elementi per valutare la situazione del contribuente e requisiti per l’accoglimento dell’istanza in autotutela di cancellazione»

 

Procedura di collaborazione volontaria nazionale o internazionale

Voluntary disclosure bis. I chiarimenti per l’autoliquidazione e la regolarizzazione del contante e dei valori al portatore

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 12 giugno 2017: «PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA – Internazionale e nazionale – Riapertura dei termini con modifiche – Voluntary disclosure-bis – Ambito (soggettivo, oggettivo) di applicazione della collaborazione volontaria – Ambito temporale – Adempimenti a carico del contribuente – Nuovo procedimento – Autoliquidazione delle somme dovute – Perfezionamento della procedura – Aspetti sanzionatori – Effetti ai fini penali – Esonero dagli obblighi dichiarativi – Presunzioni legate al possesso di contanti o valori al portatore – Art. 7, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 2, del D.L. 30/09/2015, n. 153, conv., con mod., dalla L. 20/11/2015, n. 187 – Art. 1, commi da 2 a 5 della L. 15/12/2014, n. 186 – Artt. da 5-quater a 5-octies del D.L. 26/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227»

 

Modalità e termini per il versamento del Saldo IVA

Saldo IVA: per il differimento maggiorazioni solo per la parte di debito non compensato

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 E del 20 giugno 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Saldo IVA – Modalità e termini per i versamenti (anche a rate) – Compensazione e maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento del termine di versamento – Risposte ai quesiti – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 – Art. 17, comma 1, del DPR 07/12/2001, n. 435 – Art. 7-quater, comma 20, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

 

Legislazione

Jobs Act autonomi

La sintesi delle novità sul lavoro autonomo non imprenditoriale

Le misure di tutela del lavoro autonomo e per la promozione del lavoro agile

Il testo della Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Chiusura d’ufficio della partita IVA ed esclusione dalla banca dati VIES

Partite IVA. Quando scatta la chiusura e l’esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intraUe (Vies)

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017: «Criteri e modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»

 

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