Soci lavoratori di S.r.l.: dieci sentenze gemelle ridisegnano la base imponibile dei contributi IVS

Tra il 16 e il 17 settembre 2026 la Sezione lavoro della Cassazione respinge, con dieci decisioni sostanzialmente sovrapponibili, la tesi dell’INPS sugli utili non distribuiti delle S.r.l. Per la contribuzione eccedente il minimale non basta attribuire al socio, in proporzione alla partecipazione, il reddito dichiarato dalla società ai fini IRES: occorre che quel reddito sia fiscalmente imputato alla persona fisica e rilevi ai fini IRPEF. Restano fuori, quindi, gli utili accantonati a riserva, salvo il regime di trasparenza. Il principio apre anche il tema dei versamenti già effettuati e delle possibili domande di rimborso.

Non una decisione isolata, ma un blocco di dieci sentenze, pubblicate nell’arco di quarantotto ore: nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383 del 16 settembre 2026 e nn. 25465, 25466 e 25467 del 17 settembre 2026.

 

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La serialità non riguarda soltanto la questione sottoposta alla Corte. Tutte le cause sono state trattate nella pubblica udienza del 7 luglio 2026, sotto la presidenza di Irene Tricomi. I relatori si distribuiscono, per gruppi tra Angelo Cerulo, Rossana Mancino, Gabriella Marchese e Simona Magnanensi: la n. 25377 è relatore Cerulo; le nn. 25378–25380 Mancino; le nn. 25381–25383 Marchese; le tre sentenze del 17 settembre sono relatore Magnanensi.

La forte continuità nella composizione e, soprattutto, la sostanziale identità dell’iter argomentativo conferiscono al gruppo di pronunce un peso che va oltre il singolo contenzioso. Non si tratta, naturalmente, di un intervento delle Sezioni Unite; ma dieci decisioni coeve della Sezione lavoro, rese su fattispecie omogenee e con formulazioni pressoché sovrapponibili, costituiscono un’indicazione nomofilattica difficilmente trascurabile.

 

Una fattispecie ripetuta: utili prodotti dalla S.r.l., ma rimasti nella società

 

Lo schema delle controversie è sostanzialmente costante. Il contribuente è socio di una S.r.l. e partecipa personalmente al lavoro aziendale con i requisiti dell’abitualità e della prevalenza. È quindi pacifica la sua iscrizione alla Gestione commercianti o artigiani e non viene messa in discussione la contribuzione sul minimale.

Il contrasto riguarda esclusivamente la contribuzione a percentuale, eccedente il minimale.

L’INPS aveva assunto come base di calcolo anche la quota del reddito d’impresa prodotto e dichiarato fiscalmente dalla S.r.l., imputandola al socio in proporzione alla sua partecipazione, benché gli utili non fossero stati distribuiti ma fossero rimasti nel patrimonio della società, normalmente mediante accantonamento a riserva.

È, nella sostanza, l’impostazione che ancora oggi compare nelle istruzioni pubblicate dall’Istituto: per il socio lavoratore di S.r.l. la base imponibile comprenderebbe la quota del reddito d’impresa della società corrispondente alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla destinazione deliberata dall’assemblea e dalla loro distribuzione. (cfr. la circolare n. 102/2003 e la circolare n. 84/2021).

Ed è proprio su questa impostazione che interviene il gruppo di sentenze di settembre.

In tutte le controversie, i giudici di merito avevano respinto la pretesa dell’Istituto. La Suprema Cassazione conferma sistematicamente quelle conclusioni e rigetta tutti i ricorsi dell’INPS.

 

Il punto di partenza: “redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF”

 

La disposizione regolatrice della fattispecie è l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438.

La norma rapporta il contributo annuo dovuto dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti alla “totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF”.

È proprio l’espressione “denunciati ai fini IRPEF” a reggere l’intero impianto interpretativo della Corte.

Le sentenze ricostruiscono l’evoluzione legislativa, muovendo dall’art. 29 della L. n. 160/1975 e dall’art. 1 della L. n. 233/1990. Con la riforma del 1992 la base imponibile contributiva è stata certamente ampliata: non rileva più soltanto il reddito dell’attività che ha determinato l’iscrizione alla gestione, ma la totalità dei redditi d’impresa del soggetto.

L’ampliamento, tuttavia, non consente – secondo la Cassazione – di abbandonare il dato che il legislatore ha scelto come criterio selettivo: il reddito deve essere fiscalmente riferibile all’obbligato e denunciato ai fini IRPEF.

La differenza tra reddito prodotto dalla società e reddito imputato al socio diviene quindi decisiva. Il reddito dichiarato dalla S.r.l. ai fini IRES rimane reddito della società finché non intervenga un titolo fiscale che ne determini l’imputazione alla persona fisica. La Corte lo afferma in modo chiaro: il parametro previdenziale non può essere costituito da un dato “virtuale”, ottenuto semplicemente ripartendo pro quota tra i soci il reddito societario; se il reddito è dichiarato dalla società ai fini IRES, esso non è, per ciò solo, reddito dell’obbligato.

Il passaggio che precisa le Sezioni Unite, Sentenza del 12 febbraio 2010, n. 3240.

Le Sezioni Unite del 2010 avevano affermato che, per i soci lavoratori, l’imponibile contributivo si determina sulla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali “attribuita” al socio in ragione della sua partecipazione.

Le dieci decisioni del 2026 precisano però quando quella attribuzione possa giuridicamente dirsi avvenuta.

Non è sufficiente un’operazione matematica consistente nell’applicare la percentuale di partecipazione all’utile della società. Occorre l’imputazione fiscale del reddito alla persona fisica.

La Corte individua, nella fattispecie esaminata, due modalità rilevanti: la percezione degli utili oppure l’opzione della società per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli artt. 115 e 116 TUIR. In quest’ultimo caso il reddito viene imputato al socio indipendentemente dall’effettiva distribuzione. In assenza di tali presupposti, invece, il reddito resta giuridicamente riferibile alla società.

È questo il fulcro delle sentenze: l’espressione “quota di reddito attribuita al socio” non può essere trasformata in “quota astrattamente attribuibile al socio”.

Dalla lettera della legge alla riserva dell’art. 23 Cost.

L’argomento letterale viene rafforzato attraverso l’art. 23 Cost.

L’obbligazione contributiva costituisce una prestazione patrimoniale imposta. Sia il suo presupposto sia la determinazione quantitativa devono quindi trovare un fondamento sufficientemente preciso nella legge.

Per questa ragione, osserva la Corte, la parola “denunciati” utilizzata dall’art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 non può essere sostituita dall’interprete con “conseguibili”.

Assoggettare a contribuzione un reddito che il socio avrebbe astrattamente potuto ottenere, ma che la disciplina fiscale continua a imputare alla società, finirebbe per sostituire al parametro normativo un parametro diverso costruito in via amministrativa o interpretativa.

La conseguenza di assoluto rilievo: l’allargamento della base imponibile perseguito nel 1992 non autorizza un’estensione indefinita dell’obbligazione contributiva.

 

Il raccordo tra diritto tributario e diritto previdenziale

 

Il secondo asse argomentativo è sistemico.

La Corte valorizza la Sentenza della Corte costituzionale n. 354/2001 e la scelta legislativa di realizzare una tendenziale convergenza fra base imponibile fiscale e base imponibile previdenziale.

Le due discipline conservano naturalmente autonomia, ma è la legge previdenziale stessa che rinvia al concetto tributario di reddito denunciato ai fini IRPEF.

Da qui una conseguenza metodologica importante: per individuare il reddito contributivamente rilevante occorre prima stabilire a chi il reddito sia imputato secondo le regole fiscali.

Nelle società di persone opera l’imputazione per trasparenza ex art. 5 TUIR: il reddito societario è attribuito ai soci indipendentemente dalla sua percezione.

Nelle S.r.l. ordinarie non vale la stessa regola. La distinta soggettività della società impedisce di trasformare automaticamente il reddito IRES della partecipata in reddito IRPEF del socio.

La differenza tra società di persone e società di capitali incide direttamente sul presupposto contributivo.

 

Né solidarietà né finalità antielusiva possono creare l’imponibile

 

La parte forse più significativa delle motivazioni è quella dedicata alle obiezioni dell’INPS e della Procura generale, che nelle controversie aveva concluso per l’accoglimento dei ricorsi dell’Istituto.

Una prima obiezione consisteva nel rischio di rimettere alla volontà del socio la misura della contribuzione: il socio-amministratore, e a maggior ragione il socio unico, potrebbe decidere di non distribuire l’utile e sottrarlo così all’imponibile previdenziale.

La Suprema Corte non accoglie questa impostazione.

La mancata distribuzione può dipendere dalle più varie ragioni imprenditoriali e non integra, di per sé, un comportamento fraudolento. Né la funzione antielusiva può legittimare un risultato interpretativo incompatibile con il testo della legge.

È un passaggio importante anche perché alcune controversie riguardavano soci con partecipazioni particolarmente rilevanti o addirittura soci unici e amministratori. La possibilità concreta di incidere sulla delibera di destinazione dell’utile non modifica quindi il criterio legale.

La Corte respinge anche l’argomento solidaristico. È vero che un imponibile contributivo maggiore può tradursi, prospetticamente, in prestazioni pensionistiche più elevate; ma questa simmetria non consente di ampliare un’obbligazione contributiva oltre i confini definiti dalla legge.

 

Il principio comune e l’onere della prova dell’Inps

 

Le sentenze arrivano a una formulazione estremamente utile sul piano operativo.

Il socio che partecipa abitualmente e prevalentemente al lavoro di una S.r.l. ed è quindi iscritto alla Gestione commercianti o artigiani deve contribuire sulla quota del reddito d’impresa fiscalmente attribuita al lavoratore e da questo dichiarata ai fini IRPEF.

Ma la Suprema Corte aggiunge un secondo principio, destinato ad avere notevole rilievo nei contenziosi: spetta all’ente creditore provare l’imputazione del reddito al lavoratore e, quindi, l’esistenza del presupposto che impone la dichiarazione ai fini IRPEF, attraverso la percezione degli utili o l’opzione per la trasparenza.

Nel caso paradigmatico della sentenza n. 25377/2026 la conclusione è esplicita: gli utili accantonati a riserva sono esclusi dall’imponibile contributivo quando rimangono estranei al reddito IRPEF del socio e manca l’opzione per la trasparenza.

Ciò significa, sul piano probatorio, che la dichiarazione Redditi SC della società e la percentuale di partecipazione del socio non sono, da sole, sufficienti.

Diventano centrali il bilancio, la delibera di destinazione dell’utile, la dichiarazione della persona fisica, l’eventuale opzione per la trasparenza e, quando rilevante, la prova dell’effettiva attribuzione degli utili.

 

Il contrasto con la prassi Inps

 

Al momento, la prassi ufficiale dell’Inps continua a esporre una regola diversa.

La circolare n. 84/2021 ha già recepito la giurisprudenza che esclude dall’imponibile i redditi di capitale derivanti da società nelle quali l’iscritto non svolge attività lavorativa, ma ha lasciato ferme le regole ordinarie per il socio che lavora nella società.

Le sentenze in esame compiono, dunque, un passaggio ulteriore: affrontano proprio il socio lavoratore e negano che il lavoro prestato nella S.r.l. sia sufficiente a convertire l’utile societario non distribuito in reddito contributivo personale.

È su questo punto che un intervento di adeguamento amministrativo dell’INPS appare ora particolarmente rilevante.

 

Versamenti futuri e contenziosi pendenti

 

Sul piano degli adempimenti non va tuttavia confuso il principio giurisprudenziale con un automatico aggiornamento delle procedure amministrative.

Per le pretese già contestate, il gruppo di dieci decisioni offre un riferimento estremamente forte: l’INPS non dovrebbe poter fondare il recupero esclusivamente sul reddito IRES della S.r.l. moltiplicato per la quota del socio. Deve dimostrare l’ulteriore passaggio costituito dall’imputazione fiscale del reddito alla persona fisica.

Per le autoliquidazioni correnti, invece, occorre considerare che i contributi sul reddito eccedente il minimale transitano attraverso il quadro RR del modello Redditi PF e sono versati secondo i termini delle imposte sui redditi. Ne deriva la necessità di documentare con particolare cura la destinazione degli utili e il regime fiscale della partecipata, soprattutto quando si intenda determinare l’imponibile in modo coerente con il nuovo orientamento della Cassazione ma difforme dalle istruzioni amministrative ancora pubblicate.

 

I contributi già pagati: si apre il tema del rimborso

 

Le conseguenze non riguardano soltanto gli accertamenti ancora pendenti.

Per i soci lavoratori che abbiano già versato contribuzione eccedente il minimale calcolata anche sugli utili della S.r.l. effettivamente rimasti a riserva, senza imputazione per trasparenza, si pone il problema della restituzione. Per i versamenti ancora recuperabili, il fascicolo dovrebbe essere ricostruito almeno attraverso dichiarazioni Redditi PF e SC, quadri RR, bilanci, verbali assembleari di destinazione dell’utile, eventuali opzioni per la trasparenza, F24 e atti INPS.

Va inoltre ricordato che il rimborso non è necessariamente neutrale sotto il profilo pensionistico: l’INPS considera i contributi non dovuti come somme che non possono permanere utilmente accreditate sulla posizione assicurativa.

 

Una serie destinata a incidere ben oltre i dieci giudizi

 

Il dato forse più importante delle sentenze nn. 25377-25383 e 25465-25467/2026 è che la Corte non si limita a risolvere dieci casi concreti.

Costruisce una regola fondata su tre passaggi concatenati: imputazione fiscale del reddito, obbligo dichiarativo IRPEF, imponibilità contributiva.

Salta uno dei primi due passaggi, viene meno il terzo.

L’utile prodotto dalla S.r.l. e mantenuto nel patrimonio sociale non diventa reddito previdenziale del socio per il semplice fatto che questi lavori nella società, ne sia amministratore, ne possieda la maggioranza o possa influire sulla scelta di distribuirlo. La partecipazione al lavoro giustifica l’iscrizione alla Gestione; non determina, da sola, l’imputazione personale di ogni risultato economico prodotto dalla società.

È questa distinzione – tra presupposto dell’iscrizione e determinazione della base imponibile – a rappresentare il punto più rilevante del nuovo indirizzo.

E proprio su tale distinzione si misureranno ora sia l’eventuale revisione della prassi INPS, sia i contenziosi ancora pendenti, sia le richieste di restituzione per la contribuzione versata negli anni passati su utili che, secondo il criterio indicato dalla Cassazione, erano rimasti reddito della società e non del socio.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2023

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Commenti

 

Divieto restituzione delle somme versate e acquiescenza/rinuncia: alcuni casi particolari/clinici riferiti alle nuove definizioni agevolate 2023
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Sanzioni sproporzionate – Rimedi dalle “Disposizioni generali” – Possibile la riduzione fino al 50% se eccessive

 

Sanzioni tributarie sproporzionate. Per la Corte Costituzionale basta la riduzione fino alla metà ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472 del 1997

Corte Costituzionale – Sentenza n. 46 del 17 marzo 2023: «SANZIONI TRIBUTARIE – Criteri di determinazione della sanzione – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Sanzioni in materia di imposte dirette – Omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive -Caso di specie – Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al consolidato fiscale da parte della società consolidante (pur avendo presentato la propria come del resto le consolidate) – Applicazione della sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare di tutte le imposte dovute sulla base della dichiarazione omessa – Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza – Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione – Possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione – Affermazione – Il comma 4, del D.Lgs. n. 472 del 1997 si pone come una opportuna valvola di decompressione atta a mitigare l’applicazione di sanzioni eccessive – Art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1, comma 1, primo periodo, e 13, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Artt. 3, 53 e 76 Cost.»

 

Prassi 

Agenzia delle Entrate

 

Cessione intracomunitaria – Requisiti necessari dell’operazione

 

Cessione intracomunitaria. Il numero di identificazione IVA iscritto alla banca dati VIES è requisito sostanziale per l’applicazione della non imponibilità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 230 del 1° marzo 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Condizioni per la non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Comunicazione numero identificativo IVA valido iscritto nell’archivio VIES del cessionario – Art. 41, primo comma, lett. b), del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Qualificazione del numero di identificazione IVA del cessionario come requisito sostanziale delle cessioni intracomunitarie – Nuovi commi 1 e 1-bis dell’articolo 138 della direttiva IVA 2006/112/CE, c.d. “Direttiva IVA” – Vendita a distanza intracomunitaria – Caratteri distintivi – Art. 38-bis del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25/05/2021, n. 83 – Paragrafo 4, comma 1, dell’articolo 14 e paragrafo 2 dell’articolo 14-bis, della direttiva IVA 2006/112/CE, c.d. “Direttiva IVA”»

 

La prova del trasporto intracomunitario dei beni e conferme sulla non imponibilità IVA delle cessioni intra-UE con l’intervento di un commissionario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 101 del 10 marzo 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Operazioni intracomunitarie – Passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione – Non imponibilità delle cessioni intracomunitarie poste in essere con l’ausilio di un commissionario alla vendita – Prove del trasporto dei beni ai fini non imponibilità della cessione intracomunitaria – Documentazione probatoria – Articolo 45-bis del regolamento UE 282/2011, relativo agli oneri documentali per le cessioni intracomunitarie di beni (ex articolo 138 della direttiva 2006/112/CE) -Art. 41, comma 1, lettera a) e b), del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 1731 del c.c.»

 

“Tregua fiscale” – Risposte ai quesiti

 

Tregua fiscale. La circolare con le risposte delle Entrate ai quesiti di ordini professionali, associazioni di categoria o formulati in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 20 marzo 2023: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159) – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria – Risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023 – Art. 1, commi da 153 a 251, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2023

 

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2023

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 19 del 10 febbraio 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2023 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

Il percorso della giurisprudenza su alcuni aspetti della contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti

 

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

Divisione ereditaria – Quote di S.r.l.

 

Regime fiscale della divisione ereditaria avente ad oggetto esclusivamente quote di partecipazione in società a responsabilità limitata: imposta di registro in misura fissa o proporzionale?

Studio n. 94-2022/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 25 ottobre 2022

 

 

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