ISA 2026, soglie per benefici premiali e strategie di controllo

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2026, prot. n. 123160/2026, individuati, a partire dal periodo d’imposta 2025, i livelli di affidabilità fiscale ISA cui sono collegati i benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 e confermato il livello di affidabilità pari o inferiore a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo dell’Agenzia delle entrate.

Più nel dettaglio, il provvedimento disciplina, con effetto dal periodo d’imposta 2025, le soglie di punteggio ISA che consentono l’accesso al regime premiale previsto dall’articolo 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. In particolare, collega ai livelli di affidabilità pari a 9, 8,5 e 8, nonché ai corrispondenti livelli medi su due annualità, l’esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi IVA entro soglie graduate, l’esclusione dalla disciplina delle società non operative, l’esclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici, la riduzione di un anno dei termini di accertamento e l’esclusione della determinazione sintetica del reddito entro i limiti normativamente previsti. Il provvedimento detta inoltre una regola specifica per i contribuenti che producono sia reddito d’impresa sia reddito di lavoro autonomo e conferma, per le strategie di controllo basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale, il livello di affidabilità minore o uguale a 6.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2025

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Speciale – Decreti legislativi delega fiscale: Correttivo-Bis

 

D.Lgs. “Correttivo-Bis”

Su Adempimenti, Concordato, Giustizia Tributaria e Sanzioni tributarie
D.Lgs. 12/06/2025, n. 81

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025 in materia di adempimenti, concordato, giustizia tributaria e sanzioni tributarie

L’analisi normativa del “D.Lgs. Correttivo-bis”. Articolo per articolo, tutte le novità introdotte

Il testo del Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie», coordinato con le norme richiamate o modificate

Il Provvedimento in sintesi*:

D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (“Correttivo-bis”): tutte le novità su adempimenti, concordato, giustizia tributaria e sanzioni;

Pubblicato in G.U. n. 134 del 12/06/2025 ed entrato in vigore il 13.06.2025. Il “Correttivo-bis” interviene su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, processo tributario e sistema sanzionatorio.

Qui le novità in sintesi.

Novità sugli adempimenti tributari:

Forfettari e ATECO 2025: finché non saranno approvati i nuovi coefficienti, restano in vigore quelli basati su ATECO 2007 per la determinazione del reddito;

Sanità e fattura elettronica: diventa permanente il divieto di e-fattura verso persone fisiche;

Ricariche dei veicoli elettrici: obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, con regole tecniche demandate all’Agenzia delle Entrate;

Certificazione Unica e precompilata: dal 2026 CU lavoro autonomo/provvigioni entro 30 aprile; la precompilata per titolari di partita IVA sarà disponibile dal 20 maggio;

Spese sanitarie–STS: invio annuale dei dati a partire dall’anno d’imposta 2025, senza impatti sui tempi di predisposizione della precompilata;

Forfettari e reverse charge: versamento dell’IVA a debito entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (non più mensile).

Concordato preventivo biennale (CPB):

Forfettari: il CPB è abrogato per chi è in regime forfettario dal 1° gennaio 2025;

Imposta sostitutiva opzionale : introdotta soglia 85.000 euro; oltre tale eccedenza si applicano le aliquote ordinarie (43% IRPEF / 24% IRES) sulla parte eccedente;

Esclusioni/cessazioni: nuove cause per lavoratori autonomi ISA e per associazioni/società tra professionisti collegate, per evitare disallineamenti tra posizioni individuali e partecipazioni;

Conferimenti: norma interpretativa per “conferimento” rilevano solo quelli di azienda/ramo (non denaro o partecipazioni);

Termini di adesione: slitta al 30 settembre (o ultimo giorno del 9° mese per esercizi non solari);

Maxi-deduzione lavoro (120%): esclusa dal reddito oggetto di concordato (si considera tra le variazioni);

Tetti per affidabilità alta (ISA 8–10): limiti massimi di aumento del reddito concordato 10% / 15% / 25% (con salvaguardia settoriale e riflessi IRAP);

Decadenza: omesso pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione ex art. 36-bis → decadenza senza possibilità di ravvedimento oltre i termini;

Giustizia/Contenzioso tributario:

Depositi digitali: il difensore deve attestare la conformità della copia informatica al documento analogico detenuto; in mancanza il giudice non ne tiene conto;

Lettura dispositivo: la dà il Presidente; possibile deposito entro 7 giorni;

Rimborsi in eccesso: spettano anche dopo la seconda sentenza (accoglimento in appello);

Ottemperanza: messa in mora anche via PEC;

Conciliazione fuori udienza: estesa anche ai ricorsi pendenti in Cassazione anteriori al 5/1/2024.

Sistema sanzionatorio e dogane/accise:

Doganale: soglie rimodulate e distinzione tra dazi e altri diritti; cause di estinzione e non punibilità per favorire la compliance (prima dell’avvio degli accertamenti);

Autotutela parziale: continuità della definizione agevolata delle sanzioni anche per atti divenuti definitivi se l’istanza è presentata entro i termini di ricorso;

Ravvedimento/definizione sanzioni: ampliamenti e coordinamenti; sanzioni estese anche a violazioni su memorizzazione/trasmissione pagamenti elettronici e POS non collegato; previste sanzioni accessorie;

Custodia beni sequestrati: possibile assegnazione all’Amministrazione finanziaria dopo confisca definitiva;

Imposta di registro: introdotti minimi edittali (250 € per omessa registrazione; 150 € per ritardi < 30 giorni).

Accertamento e altri interventi:

Accertamento con adesione: coordinamento con il contraddittorio, scomputo perdite contestuale e limiti alle istanze multiple;

Stop “sospensione Covid”: dal 31/12/2025 non si applica più agli atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate autonomamente impugnabili;

Aiuti di Stato “dichiarativi”: termini di recupero 8 anni (atti di recupero: da percezione/fruizione/violazione; avvisi: dall’anno di dichiarazione).

Dati di pubblicazione: Rivista: Finanza & Fisco – n. 19/2025

* Questa breve sintesi è stata elaborata con l’assistenza dei nostri sistemi di intelligenza artificiale (ai.finanzaefisco.com) a partire dal contenuto del settimanale n. 19/2025. Il testo è stato revisionato dalla redazione prima della pubblicazione. Pur ponendo la massima cura, possono verificarsi refusi o aggiornamenti normativi successivi. Non costituisce consulenza professionale. Hai individuato un errore?  Scrivici a redazioneff@tin.it

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




On-line la versione definitiva dei modelli Redditi Pf, Redditi Sc, Redditi Sp, Redditi Enc, IRAP, ISA, 730 e Consolidato 2025 da utilizzare per le dichiarazioni 2025, p.i. 2024

Approvati, con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche dei modelli Redditi 2025, IRAP, CNM e ISA.

 

Link ai modelli dichiarativi 2025, Redditi (PF, SP, SC e ENC), IRAP, ISA e CNM:

 

REDDITI 2025-PF

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131076/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

REDDITI 2025-ENC

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131080/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-ENC”» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

REDDITI 2025-SC

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131067/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-SC”» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

REDDITI 2025-SP

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131066/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-SP”» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

APPROVAZIONE DI N. 172 MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131055/2025, recante: «Approvazione di n. 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, Prot. n. 131056/2025, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2024» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

IRAP 2025

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2025, prot. n. 127533/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “IRAP 2025”, con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2025 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “IRAP 2025”» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 2025

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2025, prot. n. 127523/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

MODELLI 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 marzo 2025, prot. n. 114763/2025, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 10/03/2025)

 




Proroga per contribuenti ISA, forfetari e minimi al 15 settembre 2021 ex D.L. Sostegni-bis. Chiarimenti sui beneficiari e nuovo calendario per i pagamenti a rate

 

Quali sono i soggetti che possono spostare al 15 settembre il versamento delle somme dovute dal 30 giugno al 31 agosto 2021 in base alle proprie dichiarazioni annuali. Come si applica la proroga in caso di versamenti rateali. Rispondendo alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori, con la risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate fa il punto su tutti i casi che rientrano nella proroga disposta dall’articolo 9-ter del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis – in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2021, pag. 1720), illustrando inoltre i criteri e il calendario da seguire nel caso di pagamenti rateali.

 

Chi rientra nella proroga

 

L’articolo 9-ter del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), inserito dalla legge di conversione n. 106/2021, ha introdotto per diverse categorie di soggetti la proroga fino al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021. Possono usufruire dei maggiori termini di versamento i soggetti che esercitano attività economiche a cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Pagamento differito anche per i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, applicano il regime forfetario agevolato, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ( ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR e che hanno i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo 9-ter), a coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari o, infine, che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

 

Il nuovo calendario dei versamenti rateali

 

Chi sceglie il pagamento rateale può pagare la prima rata entro il 15 settembre e, di conseguenza, vedrà prorogate anche le successive scadenze, sulle quali saranno dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2009 — in “Finanza & Fisco” n. 24/2009, pag. 2016 a decorrere dal 16 settembre. Non è, invece, possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Chi ha già versato la prima rata secondo i termini ordinari può proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario, ma per le rate che scadono nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 il termine può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.

Se entro il 15 settembre si effettuano più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile, infine, versare la differenza dovuta a saldo in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi oppure in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

Le scadenze per i pagamenti rateali sono riassunte nelle seguenti tabelle, con distinzione tra i soggetti titolari di partita Iva e soggetti non titolari di partita IVA:

 

 

 

(Cosi, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021)

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 5 agosto 2021, con oggetto: SCADENZE FISCALI – Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – Beneficiari – Termini di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter del D.L. n. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni-bis”) – Effetti sulle scadenze previste dai piani di rateazione – Art. 9-ter, del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 – Art. 17 del DPR 07/12/2001, n. 435




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26/27 del 2021

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Speciale – Decreto “Sostegni-bis” convertito in legge

 

 

D.L. 25/05/2021, N. 73, CONV., CON MOD., DALLA L. 23/07/2021, N. 106

 

 

La guida alle novità

 

Contribuenti ISA, forfetari e minimi. La proroga dei versamenti al 15 settembre 2021 si applica anche ai contributi Inps di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”

Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 2731 del 27 luglio 2021

 

Il Decreto-Legge “Sostegni-bis” convertito in Legge

Il testo del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, conv., con mod., dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»

 

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Legislazione

 

Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti

 

Il decreto Lavoro attuativo dell’esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 maggio 2021, repertorio n. 82/2021

 

L’Inps, con il messaggio 29 luglio 2021, n. 2761, informa che i soggetti interessati dalla misura devono presentare la domanda di esonero all’INPS entro il 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione.

 

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Versamento contributi Inps di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: a chi si applica la proroga al 15 settembre 2021

 

Con l’articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, disposta la proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021 (di seguito riportato), l’Inps fornisce le attese istruzioni relative all’estensione della proroga anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

L’Inps, dopo aver precisato l’ambito soggettivo di applicazione della proroga, chiarisce che sono pertanto, differiti alla data del 15 settembre 2021, i termini di versamento delle somme dovute:

  • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
  • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

Nel documento interpretativo, segnalato infine, che per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021 aventi quale scadenza originaria il 17 maggio 2021 è stabilito al 20 agosto 2021, come reso noto con la circolare n. 85 del 10 giugno 2021.

 

 

Testo integrale del messaggio INPS n. 2731 del 27 luglio 2021

 

OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Differimento delle scadenze di pagamento ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

 

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021, è stato disposto il differimento, per l’anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il decreto citato prevede la possibilità – per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze – di effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) entro il 20 luglio 2021, senza maggiorazione.

Le medesime disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo unico del D.P.C.M. 28 giugno 2021.

Con il presente messaggio si comunica che l’articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, ha disposto la proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.

 

I soggetti beneficiari della misura introdotta al fine di mitigare gli effetti da COVID-19 sono:

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze;
  • i contribuenti per i quali ricorrono le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, quindi i soggetti che:
    • applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
    • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 (c.d. contribuenti minimi);
    • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (quali ad esempio inizio o cessazione attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
  • i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (cfr. gli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986), quali i soci di società di persone, i collaboratori di impese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni tra artisti e professionisti (i professionisti con studio associato), i soci di società di capitali in regime di trasparenza.

 

La norma deroga alle disposizioni previste dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, secondo cui i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, i cui termini scadono dal 30 giugno al 31 agosto, possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, in forza di quanto previsto dal citato articolo 9-ter, le somme dovute, senza maggiorazione, devono essere versate entro il 15 settembre 2021.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in base alla disposizione citata, la proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

Sono, pertanto, differiti alla data del 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme dovute:

  • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
  • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

Per completezza di informazione, si segnala che, per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021 aventi quale scadenza originaria il 17 maggio 2021 è stabilito al 20 agosto 2021, come reso noto con la circolare n. 85 del 10 giugno 2021.




Decreto-legge Sostegni-bis al Senato. Rinnovata la fiducia al Governo

Con 213 voti favorevoli, 28 contrari e una astensione, giovedì 22 luglio, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l‘approvazione definitiva del ddl n. 2320, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali.

Il provvedimento, che abroga i decreti-legge nn. 89 e 99 del 202, facendone salvi gli effetti, al titolo I (articoli da 1 a 11-octies) reca misure a sostegno delle imprese, dell’economia e di abbattimento dei costi fissi. In particolare, l’articolo 1 dispone un ulteriore contributo a fondo perduto per le partite IVA. Il titolo II (articoli da 12 a 25-bis) reca misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese. Il titolo III (articoli da 26 a 35-ter) reca misure per la tutela della salute. Il titolo IV (articoli da 36 a 50-quater) reca misure in materia di lavoro e politiche sociali. Il titolo V (articoli 51-57 bis) reca misure per gli enti territoriali, il titolo VI (articoli da 58 a 64) misure relative a giovani scuole e ricerca; il titolo VII (articoli 65-67 bis) riguarda la cultura, il titolo VIII (articoli da 68 a 73-quinquies) l’agricoltura e i trasporti. Il titolo IX reca disposizioni finali e finanziarie.

Nella seduta di ieri, al termine della discussione generale, il Governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione dell’articolo unico di conversione, nel testo approvato dalla Camera.

Oggi hanno svolto dichiarazioni di voto a sostegno della fiducia i sen. Steger (Aut), Donatella Conzatti (IV-PSI), Manca (PD), Errani (Misto-LeU), Damiani (FIBP), Tosato (L-SP) e Santillo (M5S).

Il sen. Steger (Aut) ha sottolineato l’anomalia di un monocameralismo alternato sui provvedimenti più importanti, sebbene il Senato abbia avuto un ruolo con gli ordini del giorno approvati durante l’esame del primo decreto sostegni; ha ricordato che il decreto mobilita 40 miliardi e prevede indennizzi più congrui per la montagna; ha chiesto al Governo uno sforzo maggiore sui 41 decreti attuativi che si sommano ai 28 del primo decreto sostegni.

La sen. Conzatti (IV-PSI) ha sottolineato positivamente il superamento degli interventi a pioggia, con contributi calibrati sulla perdita di fatturato, il superamento di interventi assistenziali con la centralità del contratto di solidarietà e lo sblocco dei licenziamenti e degli sfratti.

Il sen. Manca (PD) ha rilevato che occorre un’alta crescita (almeno il 2,5 per cento annuo) per sostenere l’elevato indebitamento ed è quindi necessario investire sulla formazione e utilizzare velocemente le risorse del PNRR; ha condannato infine le ambiguità sulla campagna vaccinale.

Il sen. Errani (Misto-LeU) ha ricordato che la decisione di superare i codici ateco e di commisurare gli indennizzi alla perdita di fatturato è una scelta del Governo precedente. Si è dichiarato contrario alla riduzione dell’Iva al 10 per cento sui richiamai vivi per la caccia; ha criticato lo sbocco dei licenziamenti, ha difeso il reddito di cittadinanza; ha sollecitato infine una nuova strategia per i farmaci innovativi e un maggiore coinvolgimento del Parlamento sui progetti del PNRR.

Il sen. Damiani (FIBP-UDC) ha evidenziato il passaggio dalla strategia dei ristori a quella dei sostegni; ha ricordato l’indirizzo politico espresso dal Senato con gli ordini del giorno e le modifiche migliorative approvate alla Camera; ha invitato il Governo a varare immediatamente i decreti attuativi e a dare seguito agli ordini del giorno sul superbonus e sul rating delle banche per l’accesso al credito.

Il sen. Tosato (L-SP) ha parlato di un cambiamento di impostazione del decreto, che non spreca risorse, prevede misure basate sui criteri della perdita di fatturato e dei costi fissi sostenuti; la Lega si riconosce pienamente in un provvedimento che prevede sostegni ai lavorati autonomi, al settore turistico, all’agricoltura e l’esenzione Imu per coloro che hanno subito il blocco degli sfratti.

Il sen. Santillo (M5S) ha ricordato che il decreto sostegni bis va inquadrato nel percorso avviato dal Governo Conte con il Cura Italia, la battaglia per il Recovery fund e il varo del superbonus che sta svolgendo un ruolo importante nella ripresa e va prorogato. Ha ricordato l’emendamento condiviso sull’aumento dei prezzi dei materiali edili e ha difeso il reddito di cittadinanza e la proroga del reddito di emergenza.

Il sen. De Carlo (FdI) ha negato la fiducia, sottolineando il fallimento delle politiche di emergenza e la compressione degli spazi di democrazia: il Governo continua a varare decreti-legge, esaminati da una sola Camera e blindati con la questione di fiducia; la campagna di vaccinazione è stata segnata da informazioni oscillanti e contrastanti: il Governo non può imporre un obbligo vaccinale in assenza di comprovati dati scientifici.

In dissenso dal Gruppo, ha annunciato voto contrario il sen. Crucioli (Misto-l’A.c’è): il Senato non ha potuto discutere misure importanti come il green pass, lo sblocco dei licenziamenti, l’eliminazione del cashback.

 

Fonte: Senato.it – Giovedì 22 Luglio 2021 – 350ª Seduta pubblica

 

Testo a fronte con le modifiche introdotte in sede di conversione in Legge

 

Link al testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, originario e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati




Il Decreto Sostegni-bis approda al Senato. Conversione in legge entro il 24 luglio

 

 

Il Decreto Sostegni-bis è stato trasmesso al Senato. Non ci sarà tempo per altre modifiche perché dovrà essere convertito entro il 24 luglio.

Il provvedimento sarà approvato con il probabile ricorso alla fiducia da parte del Governo.

 

Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati

 

Link al testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, originario e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati




D.L. Sostegni bis. La Camera approva | Il decreto legge passa adesso in Senato

Nella seduta di mercoledì 14 luglio, l’Aula della Camera ha approvato il decreto “Sostegni-bis” con 363 voti favorevoli, 9 contrari e 38 astenuti.

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

 

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (C. 3132-A/R)




Conversione Decreto Legge “Sostegni-bis”. Oggi il voto di fiducia alla Camera

 

In Aula il voto sulla questione di fiducia, posta ieri dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A. C. 3132-A/R).

 

Aggiornamento –

D.L. Sostegni bis. La Camera approva | Il decreto legge passa adesso in Senato

Nella seduta di mercoledì 14 luglio, l’Aula della Camera ha approvato il decreto “Sostegni-bis” con 363 voti favorevoli, 9 contrari e 38 astenuti.

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

 

 

 




Conversione del D.L. n. 73/2021. Posta la questione di fiducia | Il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Commissione Bilancio

 

Si riporta il testo approvato del D.L. n.73/2021 (cd. “Sostegni-bis”) il 13 luglio 2021 dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati, a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea nella seduta del 12 luglio 2021. Le modifiche apportate dalla Commissione sono riportate in grassetto corsivo e in carattere barrato le soppressioni.

 

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati

Link al testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», comprendente le modificazioni apportate dalla V Commissione della Camera

 

 

 

 

Decreto Sostegni-bis. Nella conversione fagocitato il “Decreto Fisco e Lavoro”

 

Si evidenzia che nel provvedimento ora all’esame dell’Assemblea della Camera è confluito il contenuto del D.L. n. 99/2021 (in fase di conversione, A.C. 3183). Inoltre, all’art. 1, del disegno di legge di conversione è stato aggiunto un ulteriore comma, il terzo, che abroga il D.L. 99/2021, facendone salvi gli effetti nel frattempo prodottisi.

Questi gli articoli del Decreto Sostegni-bis “provenienti” dal decreto D.L. n. 99/2021:

  • articolo 9 (Proroga di termini in materia di riscossione) riproduce l’articolo 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 9-bis (Disposizioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva) riproduce l’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 11-bis (Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici) riproduce l’articolo 1 del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 11-ter (Semplificazioni e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini) riproduce l’articolo 5 del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 11-quater (Alitalia) riproduce l’articolo 6 del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 40-bis (Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria) riproduce l’articolo 4, commi 8 e 9, del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 50-bis, comma 1 (Trattamenti di integrazione salariale straordinaria nel settore aereo) riproduce l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 50-bis, commi 2-7 (Trattamenti ordinari di integrazione salariale in alcuni settori in crisi) riproduce le l’articolo 4, commi da 2 a 7, del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 50-bis, commi 8 e 9 (Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale) riproduce l’articolo 4, commi 11 e 12, del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 77, comma 9-bis, riproduce con modifiche l’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 99/2021.

 

 

 

Il Governo ha posto la questione di fiducia sul decreto legge Sostegni-bis

 

 

Si ricorda, inoltre, che il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, ha posto a questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge n. 3132-A/R: “Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, nel testo approvato dalla Commissione Bilancio a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

 

 




La proroga dei versamenti per i contribuenti soggetti ISA al 15 settembre 2021 si applica anche al diritto annuale camerale per l’anno 2021

 

La proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione, introdotta da un emendamento approvato dalla V Commissione Bilancio al cd. Decreto Sostegni-bis, se definitivamente approvato da entrambi i rami del Parlamento, si applica anche al versamento del diritto annuale camerale per l’anno 2021 effettuato dai contribuenti rientranti nell’ambito di applicazione della proroga citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.

Questo perché, l’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001 n. 359 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2001, pag. 4468) stabilisce che il diritto annuale dovuto dai contribuenti «è versato, in un’unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.».

Resta inteso che per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.




Differimento dei versamenti per i contribuenti soggetti ISA al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. Il testo dell’emendamento al decreto legge Sostegni-bis approvato in Commissione Bilancio alla Camera

 

 

 

I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto dei “contribuenti ISA” che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. Questo in estrema sintesi il contenuto di un emendamento al decreto Sostegni-bis approvato in commissione Bilancio alla Camera (di seguito riportato).

 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SEDE REFERENTE:

 

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Seguito dell’esame e conclusione)

 

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132, Governo).

 

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

 

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis.
(Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.

9.030. (Ulteriore nuova formulazione) Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

 

Si ricorda che lunedì 12 luglio (alle ore 9,30, e in seduta pomeridiana con votazioni non prima delle ore 14, con prosecuzione notturna) avrà luogo la discussione in Aula con votazioni del disegno di legge C. 3132 – decreto-legge 73/2021 – Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (per la discussione sulle linee generali e il seguito dell’esame) (da inviare al Senato – scadenza: 24 luglio 2021).




Indici Sintetici di Affidabilità. Aggiornato il software di controllo

Rilasciata una nuova versione (la 1.0.2 del 24/10/2019) del software che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche del “Tuo ISA 2019” e dalle specifiche tecniche relative ai controlli telematici.

L’aggiornamento prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • per gli ISA che lo prevedono degradato da ***C (controllo bloccante confermabile) a * (controllo non bloccante) il controllo che le percentuali di lavoro prestato dai “Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale”, devono essere maggiori o uguali a 50%;
  • per tutti gli ISA risolta un’anomalia nel controllo dei campi con formato NUC18/VAL18 che in particolari casistiche chiedevano la conferma dei dati da inviare dando un esito al controllo come ***C;
  • per tutti gli ISA adeguato il controllo in presenza di ISA allegati a Redditi con causa di esclusione dall’applicazione “7”;
  • per AM43U risolta un’anomalia nel controllo telematico degli Indicatori di Non Inerenza;
  • per tutti gli ISA risolta un’anomalia nel controllo che se compilato RG13 allora deve essere barrata la casella F35 col.2. che erroneamente, in presenza di due ISA allegati, dava un esito ***C.

Si ricorda che l’installazione della “Procedura di controllo Indici Sintetici di Affidabilità” è necessaria per controllare le dichiarazioni Redditi 2019 contenenti gli allegati relativi agli Indici Sintetici di affidabilità.

 




Isa 2019. Rilasciata la procedura di controllo

La pubblicazione (versione software: 1.0.0 del 05/09/2019) consente l’invio della dichiarazione dei redditi, comprensiva del modello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che per il periodo di imposta 2018 può essere presentata fino al 2 dicembre 2019. 

Si ricorda che le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche del “Tuo ISA 2019” e dalle specifiche tecniche relative ai controlli telematici.

L’installazione della “Procedura di controllo Indici Sintetici di Affidabilità” è necessaria per controllare le dichiarazioni Redditi 2019 contenenti gli allegati relativi agli Indici Sintetici di affidabilità.