IRES premiale 2025. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con le regole per fruire dell’agevolazione
Il Decreto 8 agosto 2025 Mef delinea i requisiti per accedere alla cd. “IRES premiale”, le modalità di calcolo delle soglie, i requisiti di interconnessione e di efficienza energetica, nonché le condizioni occupazionali e il divieto di ricorso alla CIG (Cassa Integrazione Guadagni).
L’agevolazione, introdotta dalla Legge di bilancio del 2025 (art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2472), rappresenta una misura di fiscalità premiale e consiste in una riduzione del 4% dell’aliquota dell’imposta sulle imprese, in via transitoria per il 2025, finalizzata a ridurre l’aliquota ordinaria dal 24% al 20%, a favore delle imprese che investono e assumono.
L’IRES premiale è subordinata a vincoli patrimoniali, di investimento e occupazionali, per garantire che il beneficio vada a chi contribuisce alla crescita, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano.
Possono accedere al beneficio:
- le società di capitali e gli enti commerciali residenti;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- gli enti non commerciali (solo per redditi da attività economiche).
Sono escluse:
- le imprese in liquidazione o in procedure concorsuali;
- i soggetti in regime forfetario;
- le imprese in contabilità semplificata.
Tra le condizioni di accesso rilevano:
- l’accantonamento in “un’apposita riserva” di una quota non inferiore all’80 per cento dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
Dunque, tenuto conto anche dell’espresso richiamo delle norme alla necessità di accantonare l’utile conseguito nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, i soggetti che non hanno realizzato un utile in tale esercizio non potranno accedere all’agevolazione.
- gli investimenti rilevanti: almeno il 30% dell’utile accantonato, o il 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, o comunque almeno 20.000 euro, devono essere destinati a investimenti in beni strumentali nuovi, inclusi quelli funzionali alla digitalizzazione e alla riduzione dei consumi energetici, secondo le specifiche della normativa “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”;
- l’incremento occupazionale: deve essere mantenuto un numero medio di lavoratori non inferiore al triennio precedente e garantito un incremento di almeno l’1% dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto al 2024, con almeno una nuova assunzione stabile;
- l’assenza di cassa integrazione: l’impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione ordinaria/straordinaria, salvo i casi previsti dalla legge.
Link al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 agosto 2025, recante: «Riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti». (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 190 del 18 agosto 2025) – Con Relazione Illustrativa
Vedi anche:
IRES ridotta: istituiti i codici tributo per il versamento con F24 e F24 EP
Con la risoluzione n. 57 del 17 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo necessari per il versamento dell’IRES con aliquota ridotta prevista dalla Legge di bilancio 2025.
In particolare, per i versamenti tramite modello F24 sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “2048” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
- “2049” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Per il codice tributo “2049”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, i suddetti campi sono valorizzati con “0101”.
Per i soggetti tenuti all’utilizzo del modello F24 EP, sono invece istituiti i seguenti codici tributo:
- “204E” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
- “205E” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.
In sede di compilazione del modello “F24EP”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo:
– “riferimento A”, per il codice tributo “205E”, le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Per il codice tributo “204E”, nessun valore”;
– nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”:
– i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.
Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrare n. 57 del 17 ottobre 2025, con oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Riduzione aliquota IRES – Istituzione codici tributo per il versamento tramite modello F24 e F24 EP – Articolo 1, commi da 436 a 444, della Legge 30/12/2024, n. 207 – DM 8 agosto 2025