Iperammortamento 2026, dal 21 luglio al via le comunicazioni di conferma sulla piattaforma GSE

Con il decreto direttoriale 20 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha individuato i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di conferma dell’investimento nell’ambito del Nuovo Piano Transizione 5.0.

Il decreto si inserisce nella disciplina attuativa della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, introdotta dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento agli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, agli Allegati IV e V e agli investimenti per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Il decreto dà attuazione alla fase successiva alla comunicazione preventiva già disciplinata dal decreto direttoriale 11 giugno 2026. In particolare, consente alle imprese di trasmettere la comunicazione relativa agli ordini accettati dal venditore con pagamento, a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

La comunicazione di conferma deve indicare la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota di acconto necessaria al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene, nonché i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. Il decreto approva inoltre i modelli di comunicazione e le istruzioni operative disponibili sul sito del GSE.

Le comunicazioni possono essere presentate dalle ore 12.00 del 21 luglio 2026, esclusivamente tramite il sistema telematico disponibile nell’Area Clienti del sito del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili sulla piattaforma.

Resta invece rinviata a un successivo provvedimento direttoriale l’individuazione dei termini di apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti, che rappresenteranno la fase conclusiva del procedimento di accesso al beneficio.

In pratica, il decreto direttoriale segna quindi il passaggio dalla prenotazione alla conferma dell’avvio dell’investimento. Per le imprese diventa centrale verificare la coerenza tra comunicazione preventiva, ordini, acconti versati, fatture e beni agevolabili, poiché la comunicazione di conferma costituisce uno snodo essenziale nel percorso di accesso all’iperammortamento 2026.

 


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Sostegno agli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Al via piattaforma per la prenotazione

A partire dalle ore 12.00 di venerdì 12 giugno 2026, sarà operativa sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni.

 

Pubblicata sul sito istituzionale del GSE la sezione dedicata. Consulta la documentazione  per verificare requisiti, condizioni di accesso e istruzioni operative.

 

Cos’è

 

L’Iperammortamento è la nuova misura con cui, in continuità con i Piani Transizione 4.0 e 5.0, si sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale. La misura reintroduce la logica della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, riconosciuta ai soli fini fiscali per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

 

 

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Quadro normativo

 

L’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, con rilevanza esclusivamente fiscale ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Le modalità attuative – con particolare riguardo all’ambito soggettivo e oggettivo, alla procedura di accesso, alle comunicazioni da trasmettere e agli oneri documentali – sono definite dal decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 7 maggio 2026, adottato anche alla luce delle disposizioni del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

 

Come funziona

 

La misura consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi, rilevante esclusivamente ai fini della deduzione fiscale extracontabile delle maggiori quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Non si configura quindi come credito d’imposta compensabile in F24, ma come riduzione dell’imponibile ai fini delle sole imposte sui redditi.

Sono agevolabili due categorie di investimenti:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi negli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025 (che sostituiscono e aggiornano gli ex Allegati A e B alla legge n. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi i relativi sistemi di stoccaggio. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente.

 

Misura della maggiorazione – beni materiali (Allegato IV) e impianti per l’autoproduzione

Quota di investimento Maggiorazione del costo
fino a 2,5 milioni di euro 180%
oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro 100%
oltre 10 e fino a 20 milioni di euro 50%

 

Possono beneficiare della misura tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

 

Procedura per l’accesso all’agevolazione

 

Per accedere al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite l’apposita piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le comunicazioni e le certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili, sulla base di modelli standardizzati. Le comunicazioni riguardano la prenotazione, l’avanzamento e il completamento degli investimenti, con indicazione dei dati relativi ai beni, alla data prevista di interconnessione o di entrata in funzione e all’applicazione della maggiorazione.

L’effettività e la conformità degli investimenti sono comprovate da una perizia tecnica asseverata e da una certificazione contabile.

La Piattaforma informatica dedicata al Nuovo Piano Transizione 5.0 (Iperammortamento 2026) sarà accessibile dallArea Clienti del sito istituzionale del GSE.

Per inserire una comunicazione
Accedi all’Area Clienti tramite SPID, CIE o credenziali.
L’accesso tramite SPID è obbligatorio per la sottoscrizione e l’invio della comunicazione e per il conferimento della delega alla firma da parte del Rappresentante Legale/Titolare/Responsabile.

 

Normativa di riferimento:

 

Iperammortamento 2026 (Nuovo Piano Transizione 5.0): apertura della piattaforma GSE dal 12 giugno 2026 per le comunicazioni di accesso e approvazione dei modelli e delle istruzioni operative

Con decreto direttoriale prot. n. 0043378 dell’11 giugno 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha individuato i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di accesso alla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il provvedimento, adottato in attuazione dell’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 7 maggio 2026, approva inoltre i modelli di comunicazione e le istruzioni operative disponibili sul sito del GSE. Le imprese possono presentare le comunicazioni di accesso a decorrere dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026, esclusivamente tramite il sistema telematico disponibile nell’Area Clienti del sito del GSE, accessibile tramite SPID. Il decreto precisa che i termini di apertura della piattaforma per le comunicazioni di conferma degli ordini, con pagamento dell’acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e per le comunicazioni di completamento degli investimenti saranno individuati con successivo provvedimento direttoriale

Il decreto non disciplina l’intera procedura di accesso all’agevolazione, già regolata dal decreto interministeriale 7 maggio 2026, ma individua la prima finestra operativa per l’invio delle comunicazioni di accesso. L’invio è ammesso dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026, esclusivamente tramite piattaforma GSE, sezione “Area Clienti”, con accesso tramite SPID. Il provvedimento approva i modelli di comunicazione e le istruzioni operative per l’invio. Restano invece rinviati a un successivo decreto direttoriale i termini di apertura della piattaforma per le comunicazioni di conferma e per le comunicazioni di completamento degli investimenti.

 

  • Decreto interministeriale 7 maggio 2026 – Modalità attuative dell’Iperammortamento

 

Iperammortamento 2026: definite le modalità attuative per accesso, comunicazioni GSE, certificazioni e controlli sulla maggiorazione del costo dei beni strumentali nuovi

Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 7 maggio 2026, sono definite le modalità attuative della disciplina agevolativa introdotta dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativa alla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi. Il beneficio riguarda gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, nonché gli investimenti destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il decreto disciplina la procedura di accesso tramite comunicazioni preventive, comunicazioni di conferma e comunicazioni di completamento da trasmettere mediante la piattaforma informatica del GSE, accessibile tramite SPID/CIE. Sono previste perizia tecnica asseverata, certificazione contabile, controlli documentali e monitoraggio degli oneri. La maggiorazione rileva, ai fini delle imposte sui redditi, dal periodo d’imposta in cui è trasmessa la comunicazione di completamento, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche del GSE. L’atto assume rilievo operativo per imprese, professionisti e revisori coinvolti nella gestione degli investimenti agevolabili e nella documentazione della spettanza del beneficio.

Il decreto non approva direttamente i modelli di comunicazione: l’articolo 5 demanda a successivi decreti direttoriali l’individuazione dei termini di apertura della piattaforma informatica e l’approvazione dei modelli, degli allegati e delle istruzioni di compilazione. La procedura di accesso è strutturata in tre fasi: comunicazione preventiva, comunicazione di conferma dell’investimento entro sessanta giorni dall’esito positivo del GSE e comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028. Sono inoltre previste comunicazioni periodiche annuali per il monitoraggio degli oneri: entro il 20 gennaio e, successivamente, entro il 30 giugno. La documentazione tecnica e contabile è centrale ai fini della spettanza del beneficio: perizia asseverata o attestazione tecnica per i beni agevolabili e certificazione contabile delle spese. Il GSE effettua verifiche documentali e controlli, comunica eventuali decadenze all’Agenzia delle entrate e trasmette dati per il monitoraggio al Ministero, al MEF e all’Agenzia delle entrate.

 

 


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Nuovo iperammortamento 2026-2028, con la diffusione dello schema di decreto attuativo delineata la nuova disciplina: tra rinnovabili, procedura GSE e stretta documentale

Il testo del decreto attuativo del nuovo iperammortamento 2026-2028, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 433, della legge n. 199/2025, fissa un impianto molto più proceduralizzato rispetto alle precedenti esperienze agevolative. Il beneficio riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, nonché gli investimenti in autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura opera esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e richiede il passaggio attraverso una procedura GSE in tre fasi obbligatorie, assistita da perizia tecnica asseverata e certificazione contabile. Il testo anticipato individua inoltre in modo puntuale le principali cause di decadenza e conferma una logica di controllo molto più stringente rispetto al passato. Resta però fermo che, in assenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il quadro qui ricostruito va trattato come “anticipazione” da verificare sul testo definitivo.

 

 

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Prima ancora del merito, occorre fissare un punto metodologico. Il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, reca nelle sue premesse il riferimento espresso all’articolo 1, comma 433, della legge n. 199/2025, che demanda a un apposito decreto attuativo la definizione delle modalità di accesso al beneficio, del contenuto e dei termini delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione utile a dimostrare la spettanza della misura. Tuttavia, allo stato, il provvedimento non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e il testo allegato proviene da una anticipazione del testo, aggiornata al 4 maggio 2026. Ne consegue che ogni ricostruzione, pur fondata sul documento disponibile, deve essere letta come analisi del testo in bozza e non ancora del testo ufficiale vigente.

 

Chi può accedere all’iperammortamento 2026

 

Il perimetro soggettivo del nuovo beneficio si ricava in primo luogo dalla disciplina primaria contenuta nei commi 427-436 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025, che ripropongono la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa con riferimento a investimenti destinati a strutture produttive. Lo stesso impianto normativo individua, però, anche le esclusioni: restano fuori le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, quelle sottoposte ad altra procedura concorsuale o con procedimento in corso per l’accertamento di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001. Inoltre, la spettanza del beneficio è in ogni caso subordinata al rispetto delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali. Il decreto attuativo anticipato, coerentemente, struttura l’accesso al beneficio attorno alla nozione di struttura produttiva, definita come sito dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa, cui vanno ricondotti gli investimenti oggetto delle comunicazioni al GSE.

 

I beni agevolabili: Allegati IV e V

 

Sul piano oggettivo, la misura riguarda anzitutto gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli Allegati IV e V annessi alla legge n. 199/2025, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La legge di bilancio aggiorna e ripropone nei nuovi Allegati IV e V gli originari elenchi che, nelle precedenti versioni della misura, erano contenuti negli allegati A e B alla legge n. 232/2016. Accanto a tali beni, sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Su questo fronte, il testo attuativo anticipato chiarisce che rientrano nell’agevolazione, tra l’altro, i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i trasformatori e i misuratori funzionali alla produzione, gli impianti per la produzione di energia termica destinata esclusivamente al calore di processo, i servizi ausiliari di impianto e i sistemi di stoccaggio dell’energia asserviti alla produzione.

 

Aliquote e scaglioni annuali

 

La nuova agevolazione assume la forma di una maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’articolo 4 del testo attuativo stabilisce che il beneficio è determinato sulle spese agevolabili completate in ciascuna annualità nella misura del 180 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100 per cento per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e del 50 per cento per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Il meccanismo, dunque, non attribuisce un vantaggio uniforme sull’intero investimento, ma una intensità decrescente al crescere della dimensione economica del progetto. È questo il tratto che, già a livello di disciplina primaria, segnala la volontà di concentrare la maggiore intensità fiscale sul primo scaglione di investimenti.

 

La procedura GSE: tre fasi obbligatorie

 

Il cuore operativo della misura è nella procedura di accesso al beneficio disciplinata dall’articolo 3 del testo attuativo. L’impresa deve operare attraverso la piattaforma informatica resa disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito del GSE, accessibile tramite SPID/CIE. La procedura si articola in tre fasi obbligatorie.

La prima è la comunicazione preventiva, da trasmettere per ciascuna struttura produttiva interessata, con indicazione, tra l’altro, dei dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva, della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni di cui agli Allegati IV e V, della data prevista di interconnessione, della tipologia e dell’ammontare degli investimenti in beni per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili, nonché dei dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

La seconda è la comunicazione di conferma dell’investimento, da inviare entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE, con indicazione della data e dell’importo del pagamento dell’ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene e con i dati identificativi delle relative fatture.

La terza è la comunicazione di completamento, da trasmettere al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni degli Allegati IV e V, e comunque entro il 15 novembre 2028, corredata dalle attestazioni di possesso della documentazione prevista dagli articoli 6 e 7. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.

 

Una procedura vincolata

 

Il decreto attuativo accentua il carattere vincolato della procedura. La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella preventiva; analogo divieto vale per la comunicazione di completamento rispetto alla conferma. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, il requisito del versamento utile al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e con l’impegno assunto dal concedente verso il fornitore mediante sottoscrizione dell’ordine di acquisto. Dopo ciascun invio, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuta trasmissione, mentre il GSE, entro dieci giorni, comunica l’esito positivo delle verifiche oppure richiede le integrazioni necessarie, da produrre entro ulteriori dieci giorni. Il mancato invio delle comunicazioni e delle integrazioni nei termini e nelle modalità previste comporta, in modo espresso, il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio. A ciò si aggiunge un ulteriore obbligo di monitoraggio: dalla prima comunicazione preventiva fino al termine della fruizione dell’agevolazione, l’impresa è tenuta a trasmettere ogni anno, entro il 20 gennaio, una comunicazione periodica sugli investimenti effettuati, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio, e, entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.

 

Documentazione obbligatoria: perizia e certificazione contabile

 

Il presidio documentale rappresenta uno dei punti più rigorosi del nuovo impianto. L’articolo 6 del testo attuativo stabilisce che le caratteristiche tecniche dei beni, la loro inclusione negli elenchi di cui agli Allegati IV e V, l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il rispetto delle caratteristiche richieste per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, debbano essere comprovati da perizia tecnica asseverata, corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi, oppure da una attestazione, sempre corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo, il novero dei professionisti abilitati si amplia includendo dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati. L’articolo 7 aggiunge poi la certificazione contabile, che deve attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Tale certificazione deve essere rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate alla revisione, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro.

 

Come si fruisce della maggiorazione

 

L’articolo 4 del testo attuativo chiarisce che la maggiorazione del costo di acquisizione rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, purché il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. La fruizione è subordinata, in ogni caso, alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE rispetto alla comunicazione di completamento. La misura, dunque, non genera un credito direttamente compensabile, ma un maggior costo fiscalmente riconosciuto da imputare nelle ordinarie quote di ammortamento o nei canoni di locazione finanziaria. È proprio questo il tratto che distingue radicalmente il nuovo iperammortamento dal modello dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0: il vantaggio fiscale non si manifesta attraverso una compensazione immediata, ma si distribuisce nel tempo seguendo il piano di deduzione del bene.

 

Le cause di decadenza

 

Il testo attuativo, nella parte finale (artt. 10 e 11), disciplina in modo analitico le principali ipotesi di decadenza, totale o parziale, dal beneficio. La decadenza si verifica, anzitutto, se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, il bene è realizzato a titolo oneroso o destinato a strutture produttive ubicate all’estero, salvo sostituzione del bene originario con altro bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. A ciò si aggiungono altre fattispecie: assenza dei requisiti di ammissibilità, documentazione irregolare imputabile all’impresa e non sanabile, mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio, false dichiarazioni rese nel corso della procedura, impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario, nonché ogni altra violazione o inadempimento da cui consegua la non spettanza, anche parziale, dell’agevolazione. Il quadro si chiude con la previsione per cui, qualora dai controlli emerga una indebita fruizione del beneficio, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate per il recupero dei relativi importi, con interessi e sanzioni.

 

Una misura da leggere oggi come bozza tecnica, non ancora come testo definitivo

 

Se si guarda insieme la disciplina primaria dei commi 427-436 della legge n. 199/2025 e il testo attuativo, il nuovo iperammortamento 2026-2028 appare come una misura fiscalmente incisiva ma molto più strutturata, tracciata e controllata rispetto alle precedenti esperienze. L’agevolazione mantiene una significativa attrattività sul primo scaglione di investimenti, amplia il perimetro agli investimenti in autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili e ricostruisce un asse di politica industriale e digitale diverso da quello fondato sui crediti d’imposta.

Ma la lettura tecnico-professionale, allo stato, deve restare prudente: il decreto del MIMIT non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e il testo disponibile, pur dettagliato, va trattato come anticipazione soggetta a conferma o modifica.

 

7 cose da controllare

 

  1. Il perimetro temporale

Va verificato il riferimento agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

  1. La platea soggettiva e le esclusioni

Occorre controllare se resteranno immutate le esclusioni per imprese in liquidazione, fallimento, concordato senza continuità, altre procedure concorsuali e sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001, nonché le condizioni su sicurezza e regolarità contributiva.

  1. Gli Allegati IV e V

Sarà necessario verificare il contenuto degli Allegati IV e V, che individuano i beni materiali e immateriali agevolabili e sostituiscono, nell’impianto 2026, i precedenti elenchi storicamente riferiti all’Industria 4.0.

  1. La misura della maggiorazione

La tripartizione del beneficio: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.

  1. La procedura GSE in tre fasi

Verificare tre comunicazioni obbligatorie – preventiva, conferma e completamento – e i relativi termini, in particolare quello del 15 novembre 2028 per la comunicazione finale.

  1. Il presidio documentale

La struttura della prova documentale fondata su perizia tecnica asseverata e certificazione contabile, anche con riguardo ai soggetti abilitati al rilascio.

  1. Le ipotesi di decadenza e recupero

Verificare la non presenza di cause di decadenza, comprese la cessione del bene, la destinazione all’estero, la documentazione irregolare, le false dichiarazioni e l’attivazione del recupero da parte dell’Agenzia delle entrate su segnalazione del GSE

 

Link al testo dello schema decreto attuativo dell’iperammortamento previsto dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199