Attività per la promozione della compliance. L’Agenzia delle entrate aggiorna il software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi (versione 1.1.0)

Rilasciato il software “Compliance“ (Versione 1.1.0 del 20/06/2023) che consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta  2017, 2018, 2019 e 2020 con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

Il software è predisposto per il calcolo del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 472/97 e non tiene conto delle agevolazioni del cd ravvedimento speciale di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

 

Motivi dell’aggiornamento:

Versione 1.1.0 del 20/06/2023

Aggiornamento Lista degli anni disponibili
Adeguamento dei Codici Tributo utilizzati con quanto previsto dalla normativa in vigore

 

Per saperne di più in merito alla possibilità di regolarizzare gli errori segnalati ai contribuenti con le lettere di compliance, vedi la sezione del sito dell’Agenzia delle entrate riservato alle “Attività per la promozione della compliance per i cittadini”.

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2022

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Commenti

 

Il rebus dei termini di decadenza per gli accertamenti
di Sergio Mogorovich

 

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

 

Nozione di «stabile organizzazione»

 

Una controllata che presta servizi in esclusiva alla controllante non può essere una stabile organizzazione IVA in ogni caso

Corte di Giustizia UE – Sezione V – Sentenza del 7 aprile 2022, Causa C-333/20: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Luogo delle prestazioni di servizi – Prestazione di servizi – Luogo di collegamento fiscale – Nozione di «stabile organizzazione» – Società di uno Stato membro affiliata a una società situata in un altro Stato membro – Struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici – Capacità di ricevere e utilizzare i servizi per le esigenze proprie della stabile organizzazione – Prestazioni di servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza forniti, da una società collegata, alla società destinataria – Caso di specie – Controllata acquista da terzi servizi per poi ribaltarli alla controllante Unico destinatario dell’attività svolta dalla controllata è la controllante – Articolo 44, seconda frase, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 – Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112 -Art. 7 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

 

Motivazione della cartella di pagamento in ordine agli interessi per ritardato versamento dei tributi

 

Interessi richiesti in cartella esattoriale. Obbligo motivazionale al “minimo costituzionale”

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 22281 del 14 luglio 2022: «RISCOSSIONE – Riscossione mediante ruoli – Cartella di pagamento – Interessi e sanzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi – Indicazione di base normativa e decorrenza – Necessità – Specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati e delle modalità di calcolo – Non necessità – Art. 24 Cost. – Art. 3, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 20 e 30, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 54 e 55, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Agenzia delle entrate – Indirizzi operativi 2022

 

Agenzia delle entrate. Indirizzi operativi e linee guida per l’attività 2022. Spinta su adempimenti “spontanei” e controlli anti-frode

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 20 giugno 2022: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – AGENZIA DELLE ENTRATE – CONTROLLI E VERIFICHE – Indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti»

 

Base imponibile dell’IRAP – Deduzione costo del personale dipendente a tempo indeterminato

 

Semplificazione della deduzione dal valore della produzione dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. La risoluzione che modifica le istruzioni IRAP 2022

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 15 luglio 2022: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Base imponibile dell’IRAP – Razionalizzazione del quadro delle norme che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro – Semplificazione delle modalità di deduzione dal valore della produzione, ai fini dell’IRAP, dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato – Modifica delle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022 – Deroga – Per il primo anno (p.i. 2021) è possibile effettuare la compilazione secondo le regole indicate nelle istruzioni già pubblicate – Ragioni – Le novelle non modificano il quantum complessivo delle deduzioni – Art. 11, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 10, del D.L. 21/06/2022, n. 73 in corso di conversione in legge»

 

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo nei settori moda e accessori

 

Bonus R&S ex art. 3 del D.L. n. 145/2013 (p.i. 2019) nel settore della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria. Attività di design e ideazione estetica solo dal p.i. 2020

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41 E del 26 luglio 2022: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria – Attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta ex art. 3 del D.L. n. 145/2013 – Rinvio alle definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale” contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Ampliamento alla attività di design e ideazione estetica operato dall’articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – Conseguenze»

 

Regime di non imponibilità IVA per servizi di trasporto di beni in importazione o esportazione

 

Non imponibilità IVA dei trasporti internazionali: non applicabile all’impresa di spedizione che agisce come subappaltatore di altro spedizioniere

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 392 del 26 luglio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di trasporto nell’ambito di un’esportazione – Regime di non imponibilità IVA per servizi di trasporto di beni in importazione o esportazione – Applicazione in relazione di operazioni “a catena” – Non imponibilità IVA esclusa in caso di subappalto di servizi tra vettori – Ragioni – Servizio di trasporto direttamente all’esportatore – Necessità – Art. 9, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’articolo 5-septies del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215»

 

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Promozione della compliance. L’Agenzia delle entrate aggiorna il software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi

Aggiornato il software “Compliance” (Versione 1.0.7 del 18/06/2021) che consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

 

Motivi dell’aggiornamento:

Versione 1.0.7 del 18/06/2021
Aggiornamento lista degli anni disponibili

 

Per saperne di più in merito alla possibilità di regolarizzare gli errori segnalati ai contribuenti con le lettere di compliance, vedi la sezione del sito dell’Agenzia delle entrate riservato alle “Attività per la promozione della compliance per i cittadini”.