SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Commenti

 

 

L’interpretazione della norma tributaria: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e da controllo “formale” che, ai sensi del nuovo art. 6-bis della L. n. 212/2000, sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo
di Enrico Molteni

 

 

Prassi

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Interessi passivi – Determinazione quota deducibile

 

Proventi e oneri finanziari per bilancio 2023 e successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 17 aprile 2024

 

 

Legislazione

 

 

Contraddittorio preventivo – Atti esclusi

 

Il Mef ha emanato il decreto che stabilisce quali atti sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024: «Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212»

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2023

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a 
“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

 

Commenti

 

È illegittimo il rigetto (apodittico e non analitico) delle dimostrazioni di parte privata nelle indagini finanziarie. A chiarirlo è la Corte di Cassazione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Indagini finanziarie – Regime di prova specifica contraria e oneri motivazionali della sentenza

 

Le indagini finanziarie tra prova specifica contraria per superare le presunzioni fondate sui movimenti (anche di terzi) e carenze motivazionali della sentenza di merito

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 11509 del 3 maggio 2023: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti e controlli – Dati relativi ai movimenti su conti bancari intestati esclusivamente a terzi, ancorché legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali – Utilizzabilità – Condizioni -Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 51, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sentenza -Contenuto – Motivazione – Motivazione della sentenza d’appello – Contenuto necessario – Decisione sulla fondatezza di un accertamento basato sui prelevamenti e versamenti su conto corrente – Presunzione del conseguimento di ricavi – Sussistenza – Prova contraria – Onere a carico del contribuente – Regime di prova specifica contraria per superare la presunzione – Conseguenti oneri motivazionali della sentenza – Verifica rigorosa da parte del giudice di merito delle prove fornite dal contribuente con motivazione della sentenza che da espressamente conto del giudizio di inidoneità o idoneità della prove offerte dalla parti – Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 360 c.p.c. • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Provvedimenti del giudice civile – Omessa pronuncia – Configurabilità – Condizioni – Art. 112 c.p.c. – Art. 360 c.c.»

 

Deduzione degli interessi passivi – Erronea intitolazione del motivo del ricorso

 

Gli interessi passivi sono sempre deducibili nei limiti fissati dall’art. 96 del Tuir senza alcun giudizio di inerenza.
Le condizioni per l’ammissibilità della riqualificazione e sussunzione dei motivi di ricorso in Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 11642 del 4 maggio 2023: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Ricorso – Forma e contenuto – Indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Erronea intitolazione del motivo del ricorso – Inammissibilità – Condizioni – Art. 360 c.p.c. • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Detrazioni – Interessi passivi – Disconoscimento parziale degli interessi passivi portati in deduzione, in quanto costi non inerenti – Inammissibilità – Ragioni – Il giudizio di inerenza, con riferimento agli interessi passivi, non deve essere effettuato – Artt. 96 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Fictio iuris dell’incasso giuridico – Nuova posizione della Corte di Cassazione

 

Rinuncia dei soci ai crediti. La Corte di Cassazione confuta per la prima volta la tesi dell’incasso giuridico

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 16595 del 12 giugno 2023: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata – Rinuncia del socio nei confronti della società – Regime fiscale del credito – Ritenuta fiscale -Esclusione – Ragioni – Conseguenze in caso di rinuncia a un credito relativo a un reddito tassato per cassa – Caso di specie – Rinuncia al rimborso del finanziamento erogato nei confronti di una società partecipata, inclusi gli interessi maturati su di esso – Credito oggetto di rinuncia utilizzato per la copertura di perdite – Applicazione del principio del c.d. “incasso giuridico” – Esclusione – Conseguenze – Esclusione dall’applicazione della ritenuta prevista dall’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/73 sugli interessi oggetto di rinuncia – Art. 26, quinto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Tribunali:

 

Gestioni Inps speciali degli artigiani e commercianti – Iscrizione d’ufficio

 

Socio accomandatario di S.a.s. cancellato dalla Gestione Inps per messa in liquidazione delle società. Insufficiente, da sola, la qualità di liquidatore per far scattare la (re)iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti

Tribunale di Siracusa – Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza – Sentenza n. 413 del 16 maggio 2023: «INPS -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Opposizione ad iscrizione alla gestione commercianti – Socio amministratore nonché accomandatario di S.a.s. – Ingresso nella fase di liquidazione della società di persone – Comunicazione obbligatoria “ex lege” di liquidazione – Cancellazione dall’INPS alla gestione commercianti – Nomina di liquidatore della S.a.s. – (Re)iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti per il periodo di liquidazione della società in accomandita semplice fino alla estinzione della S.a.s. a conclusione della fase di liquidazione – Motivazione e prova della sussistenza dei presupposti di legge ex L n. 662/1996 (prestazione di un’attività lavorativa abituale e prevalente all’interno dell’impresa) per l’iscrizione alla gestione commercianti – Onere della prova – A carico dell’Inps – Conseguenze – Annullamento iscrizione d’ufficio nel caso in cui l’INPS non provi la sussistenza del requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti – Comma 1, dell’art. 29, della L. 03/06/1975, n. 160, come modificato dall’art. 1, comma 203, della L. 23/12/1996, n. 662 – Artt. 2272-2283 c.c.»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Compensi degli amministratori “reversibili” – Deduzione per competenza

 

La disciplina fiscale del compenso ad amministratore riversato a società Ue non residente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 330 del 22 maggio 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Compenso ad amministratore di società italiana dipendente di consociata Ue non residente – Obbligo di riversamento di qualsiasi compenso a lui spettante – Compenso “reversibile” concordato nell’ambito dei gruppi societari tra consociate direttamente riversato a società consociata Ue – Regime di tassazione del compenso in capo ai beneficiari (dipendenti della società Ue consociata non residente) – Non tassabilità (non assumono rilevanza fiscale per l’amministratore né a titolo di reddito di lavoro dipendente né di reddito assimilato) ex art. 51 comma 2, lettera e), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) che dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 50 del medesimo TUIR – Regime fiscale in capo alla società consociata italiana – Costo sostenuto deducibile secondo il criterio di competenza (nell’esercizio di deliberazione) e non, invece, secondo il criterio di cassa previsto dall’art. 95, comma 5, del TUIR – Non applicazione della ritenuta d’imposta prevista dall’articolo 24, comma 1-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Ragioni»

 

Studi associati – Applicazione della c.d. “scissione” della base imponibile IRAP

 

Associazione professionale: le condizioni per scindere ai fini IRAP la partecipazione ai collegi sindacali. Funzioni esercitate senza ricorrere alla struttura organizzativa dello studio associato escluse dall’imposta regionale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 338 del 5 giugno 2023: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Esercizio associato di professione liberale – Base imponibile – Associazioni professionali (nella specie, associazione professionale costituita tra commercialisti e consulenti del lavoro) – Compensi per incarichi di sindaco e amministratore di società di capitali svolti da professionisti che partecipano a un’associazione professionale – Scindibilità dei compensi da non assoggettare ad IRAP – Possibilità – Condizione – Prova che i professionisti, nell’espletamento dell’incarico, non si siano avvalsi in concreto dell’organizzazione messagli a disposizione dallo studio associato – Prova che l’esercizio delle attività avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno dell’associazione professionale e senza fruire dei benefici organizzativi recati dall’adesione all’associazione medesima – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

 

 Superbonus e altri bonus edilizi

 

Superbonus. I chiarimenti sulle ultime novità normative

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 13 giugno 2023: «SUPERBONUS – Modifiche alla disciplina di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Proroga e deroghe alla riduzione dell’agevolazione – Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche – Art. 9, del D.L. 18/11/2022, n. 176, conv., con mod., dalla L. 13/01/2023, n. 6 – Commi 10 e 894 dell’art. 1, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Artt. 01, 2 e 2-bis, del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 -Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»

 

Sconto in fattura ed errori nella comunicazione di opzioni all’Agenzia delle entrate. In caso di utilizzo in compensazione del credito prima di un nuovo invio della comunicazione corretta la sanzione (ravvedibile) è pari al 30%

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 348 del 14 giugno 2023: «SUPERBONUS – SANZIONI TRIBUTARIE – Sconto in fattura – Erronea indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi – Errata indicazione del codice fiscale del condominio nelle fatture – Conseguente errore nella comunicazione di cessione del credito esercitata ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 – Utilizzo del credito d’imposta esistente prima di un nuovo invio della comunicazione corretta – Differenze ai fini sanzionatori tra inesistenza e non spettanza del credito – Sanzioni applicabili alla compensazione del credito non spettante ma legato ad un intervento realmente eseguito e fatturato – Sanzione del 30% prevista dall’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 – Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2023 e per il versamento e rateizzazione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 52 del 7 giugno 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2023-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2022 e in acconto 2023 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Spese di rappresentanza, perdite su crediti, rinuncia ai crediti e misure per l’internazionalizzazione. La decorrenza delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 147/2015

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22/09/2015, il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante: «Disposizioni per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese». Il provvedimento, in vigore dal 7 ottobre 2015, secondo le intenzioni del Governo, è finalizzato a rafforzare il ruolo che il Fisco deve svolgere a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese. Il provvedimento prevede infatti, il rafforzamento dei ruling internazionali, ossia accordi preventivi con il Fisco per le imprese che detengono attività internazionali. Accordi preventivi che riguarderanno la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo, l’attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, la valutazione dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio italiano, l’individuazione, nel caso concreto specifico, delle norme sull’erogazione o la percezione di dividendi, royalties, interessi e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti. Il decreto delegato introduce anche l’istituto dell’interpello per le società che effettuano nuovi investimenti, per dare certezza in merito ai profili fiscali del piano di sviluppo che si intende attuare. Fondamentale a tal fine è la presentazione da parte dell’investitore di un business plan con la descrizione dell’ammontare dell’intervento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale e i riflessi che esso ha sul sistema fiscale italiano. Per l’accesso all’istituto è prevista una soglia minima di 30 milioni di euro per l’investimento, che può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano effetti positivi sull’occupazione. Più nel dettaglio, il decreto legislativo n. 147 dà attuazione alle disposizioni della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014 — in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 238) concernenti, in particolare, i profili di certezza nella determinazione del reddito e della produzione netta per favorire l’internazionalizzazione degli operatori economici, contenute principalmente nell’articolo 12 della richiamata legge delega. In attuazione delle suddette prescrizioni, il decreto delegato apporta numerose modifiche alla vigente disciplina delle imposte sui redditi, nonché le conseguenti modifiche alla disciplina IRAP e, ove necessario, anche alla disciplina in materia di accertamento.

Le norme introdotte dal provvedimento in esame non hanno la medesima decorrenza. In particolare, in deroga alle norme generali sull’efficacia nel tempo delle norme tributarie riferite a tributi periodici, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo in esame:

• le disposizioni (articolo 3) sul sistema di tassazione dei dividendi esteri, con la precisazione che dette norme si applicano agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere del medesimo periodo d’imposta; per quanto concerne il credito d’imposta ivi disciplinato, esso spetta solo in relazione alle imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

• le norme relative alla deducibilità dei costi black list(articolo 5, comma 1). Mentre, le altre disposizioni in materia transfer pricing interno (comma 2) e di accertamento delle plusvalenze (comma 3) aventi carattere interpretativo producono effetti anche per il passato. In altre parole, i commi 2 e 3 sono applicabili anche per il passato e quindi per gli atti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore del Decreto legislativo in esame;

• le disposizioni sull’applicazione del regime del consolidato fiscale alle società “sorelle” (articolo 6);

• le modifiche alla disciplina sulle società controllate e collegate estere (articolo 8). Tuttavia, è stata prevista una disciplina transitoria per l’applicazione del comma 3, che prevede per gli utili distribuiti da società collegate a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, commi 3 e 4, del D.M. 7 agosto 2006, n. 268 (in “Finanza & Fisco” n. 37/2006, pag. 3348). Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata;

• le modifiche alle modalità di individuazione dei paesi a regime fiscale privilegiato (articolo 10);

• l’introdotta disciplina sul trasferimento intracomunitario di sede all’estero (articolo 11);

• le nuove norme sul trasferimento di residenza nello Stato da parte di enti e società commerciali (articolo 12);

• alcune delle nuove norme in materia di deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13) e, in particolare, le nuove ipotesi di deducibilità delle perdite sui crediti e la specifica disciplina per i crediti di modesta entità (comma 1, lettere c) e d) del medesimo articolo 13);

• le novelle alla disciplina del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (articolo 15), salvo l’applicazione del comma 2, vista l’evidente portata interpretativa della disposizione che «interpreta» il disposto dell’art. 165 «nel senso» che trova applicazione tanto alle imposte coperte da convenzione quanto ad ogni altra imposta o tributo estero sul reddito.

Trovano invece applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore:

• l’articolo 4 che modifica il regime di deducibilità degli interessi passivi;

• le norme sulla determinazione del reddito di società ed enti non residenti (articolo 7);

• le modifiche al regime fiscale delle spese di rappresentanza (articolo 9);

• alcune delle nuove norme in materia di deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13) e, in particolare, le modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive, le norme sulla valutazione fiscale dei versamenti fatti dai soci e della rinuncia ai crediti nei confronti della società da parte dei soci medesimi (articolo 13, comma 1, lettere a), b) ed e));

• la disciplina della branch exemption(articolo 14);

• l’introdotta disciplina temporanea relativa ai lavoratori rimpatriati (articolo 16), che si applica anche ai tre periodi di imposta successivi.

Inoltre, la disciplina sugli accordi tra Fisco ed imprese aventi attività estera (articolo 1) trova applicazione posticipata, decorrente dalla data individuata dalle relative disposizioni secondarie di attuazione. La normativa sull’interpello per i nuovi investimenti (articolo 2) si applica dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di individuazione delle strutture competenti ad effettuare la relativa attività.

Link al dettaglio, comma per comma, delle novità contenute nel decreto legislativo.