Inps, pausa estiva per notifiche e atti di recupero: sospensioni fino al 31 agosto 2026

Dal 27 luglio stop alle note di rettifica, alle verifiche D.P.A. e alle diffide di adempimento. Nel mese di agosto sospesi anche verbali ispettivi, atti da vigilanza documentale e avvisi di addebito. Restano ferme le notifiche necessarie a evitare la prescrizione o il pregiudizio dei crediti dell’Inps.

Pausa estiva per una serie di attività di notifica, accertamento e recupero dei crediti contributivi dell’INPS. Con il messaggio 15 luglio 2026, n. 2371, l’Istituto previdenziale ha definito il calendario delle sospensioni operative disposte per agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari durante il periodo feriale.

Dal 27 luglio al 31 agosto 2026 compreso saranno sospese la notifica delle “note di rettifica” e le verifiche della regolarità contributiva effettuate, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, mediante il sistema della Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

Nello stesso periodo sarà sospesa la notifica delle “diffide di adempimento” nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo che sia prossimo il maturare del termine di prescrizione. La sospensione non opererà per gli atti relativi alla contribuzione alla Gestione dipendenti pubblici.

Dal 1° al 31 agosto 2026 lo stop riguarderà anche la notifica dei verbali ispettivi e degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale. Per il medesimo periodo sarà sospesa l’emissione degli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Le Strutture territoriali potranno comunque trasferire i crediti contributivi all’agente della riscossione per consentire le eventuali richieste di regolarizzazione avanzate dai contribuenti durante il periodo di sospensione.

Fino al 31 agosto saranno inoltre sospese le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni previste dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983 e delle ordinanze-ingiunzioni.

La pausa, tuttavia, non è assoluta. L’Inps dovrà procedere alla notifica quando questa risulti necessaria per evitare il pregiudizio dei propri crediti o l’intervenuta prescrizione. In tali ipotesi, le Strutture territoriali potranno notificare anche un apposito atto interruttivo. Il messaggio riguarda, pertanto, esclusivamente le attività espressamente indicate e non introduce una sospensione generalizzata degli adempimenti e dei termini contributivi.

 




Inps. Pubblicato il nuovo Manuale di classificazione previdenziale aggiornato ad ATECO 2025

Con il messaggio 27 ottobre 2025, n. 3206 (riportato di seguito), l’Inps comunica la pubblicazione del nuovo Manuale di classificazione previdenziale aggiornato ad ATECO 2025 e il rilascio della funzionalità online per consultare le regole di compatibilità ATECO-CSC-CA.

Il Manuale sostituisce quello riferito ad ATECO 2007 e contiene, per ciascun codice ATECO a 6 cifre, descrizione, attività/prodotti, inclusioni/esclusioni e il/i CSC associato/i, con eventuali codici di autorizzazione (CA) necessari per la corretta definizione del carico contributivo.

 

 

La nuova funzione consente ricerche per ATECO, CSC (Codice Statistico Contributivo) e CA (Codici di Autorizzazione), mostra periodi di validità, segnala con pallino verde/rosso le compatibilità/incompatibilità e permette l’export in Excel delle liste e dei risultati. Particolare attenzione va posta al progressivo del CA (PRG 0,1,2,…) e alle date di validità (la data fine 31/12/9999 indica una situazione corrente).

In altri termini, la nuova funzione permette ricerche incrociate partendo da qualsiasi codice con la visualizzazione delle combinazioni ammesse (pallino verde) o vietate (pallino rosso), con indicazione dei periodi di validità.

Il quadro si inserisce nel percorso avviato con la Circolare n. 71 del 31 marzo 2025, che ha adottato ATECO 2025 nei sistemi INPS dal 1° aprile 2025, aggiornando la procedura “Iscrizione e Variazione azienda” e istituendo, in particolare, il nuovo CSC 70713 per le attività di consulenza (con caratteristiche analoghe al CSC 70708).

Con il Messaggio n. 1471 del 13 maggio 2025 l’Inps ha poi avviato l’attribuzione progressiva del codice ATECO 2025 alle matricole già iscritte e attive al 1° aprile 2025, con notifica tramite PEC del provvedimento riportante ATECO 2025 e CSC. In caso di non corrispondenza con l’attività prevalente, il datore di lavoro (o l’intermediario) deve utilizzare nel Cassetto previdenziale il servizio “Attribuzione codice ATECO 2025”, allegando la documentazione a supporto. Per le matricole sospese, il passaggio ad ATECO 2025 avviene al momento della riattivazione secondo le istruzioni operative di sede.

 

Cosa fare subito (imprese e consulenti)

 

Verificare la classificazione in Manuale e, se necessario, usare la nuova consultazione compatibilità ATECO–CSC–CA per controllare CSC/CA e periodi di validità, anche ai fini delle segnalazioni su UNIEMENS.

Controllare eventuali PEC di attribuzione ATECO 2025 e, se la classificazione non è allineata all’attività prevalente, inoltrare istanza tramite il servizio dedicato nel Cassetto.

Per nuove iscrizioni (attività con dipendenti dal 1° aprile 2025), utilizzare ATECO 2025; in mancanza, indicare temporaneamente ATECO 2007: la procedura propone il corrispondente ATECO 2025.

 

Di seguito, il testo integrale del Messaggio n. 3206 del 27 /10/2025

Messaggio Inps n. 3206 del 27 ottobre 2025 con oggetto: LAVORO – Classificazione dei datori di lavoro ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT. Pubblicazione del Manuale di classificazione e rilascio della funzionalità di consultazione delle regole di compatibilità

 

Premessa

 

Con la circolare n. 71 del 31 marzo 2025 l’Istituto ha comunicato l’adozione, a partire dal 1° aprile 2025, della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT sulla base della classificazione europea NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) rev.2.1, entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

Conseguentemente, dal 1° aprile 2025 è stata aggiornata la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” per permettere ai datori di lavoro di iscrivere le nuove matricole indicando il codice ATECO 2025, con l’attribuzione del codice statistico contributivo (CSC) per la loro classificazione in un determinato settore di attività, ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Successivamente, l’Istituto, utilizzando una tabella di corrispondenza elaborata in base alle nuove codifiche, ha provveduto ad assegnare a tutte le matricole già iscritte e attive in data antecedente al 1° aprile 2025 il codice ATECO 2025 corrispondente all’attività economica già esercitata e descritta dal codice ATECO 2007 presente negli archivi anagrafici (cfr. il messaggio n. 1471 del 13 maggio 2025).

Tanto premesso, a seguito della conclusione delle suddette attività, con il presente messaggio si comunica la pubblicazione del Manuale di classificazione previdenziale che definisce la classificazione dei datori di lavoro in base al codice ATECO 2025 e che sostituisce il procedente Manuale riferito al codice ATECO 2007.

Nel Manuale, per ogni singola sezione, divisione, gruppo e classe, vengono individuati i codici ATECO a sei cifre con la corrispondente descrizione e il dettaglio delle relative attività e/o prodotti, così come indicato nel manuale dell’ISTAT di riferimento con, laddove presenti, le correlate inclusioni ed esclusioni. Inoltre, accanto al singolo codice ATECO viene indicato il/o i CSC che l’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 88/1989, ha individuato in corrispondenza della specifica attività descritta.

All’interno del Manuale sono presenti delle sezioni definite “Particolari criteri di inquadramento” che, per specifiche attività e classificazioni, contengono indicazioni utili ai fini dell’attribuzione del corretto CSC che potrebbe variare in virtù delle caratteristiche aziendali o delle modalità di esercizio dell’attività.

Inoltre, laddove necessario ai fini della classificazione, accanto al CSC sono stati indicati anche i codici di autorizzazione (CA) che devono essere assegnati necessariamente insieme al CSC per la corretta definizione del carico contributivo.

 

1. Nuove modalità di consultazione del Manuale. Rilascio della funzionalità di consultazione di compatibilità ATECO-CSC-CA

 

Al fine di soddisfare le esigenze derivanti dalla costante evoluzione delle modalità di comunicazione, di accesso alle informazioni e interazione con l’utenza, nonché dello scambio di informazioni e delle modalità di lavoro, in un’ottica di trasparenza e collaborazione, il Manuale  è messo a disposizione on-line, sia per gli utenti interni che esterni, costantemente aggiornato con le novità conseguenti all’entrata in vigore di disposizioni normative o di nuovi orientamenti amministrativi adottati dall’Istituto.

Ferma restando l’attività di informazione, infatti, attraverso la consultazione on-line è possibile verificare puntualmente le regole di classificazione che al momento dell’accesso/consultazione i datori di lavoro devono seguire ai fini dell’iscrizione; infatti, ogni variazione procedurale registrata nei sistemi e legata all’associazione tra il singolo codice ATECO 2025 e i relativi CSC viene automaticamente riportata nel Manuale on-line.

In particolare, per supportare gli operatori di Sede nell’inquadramento delle aziende e fornire ai datori di lavoro e agli intermediari uno strumento utile per gestire la posizione aziendale e le eventuali segnalazioni di errore in ordine alle denunce mensili, viene rilasciata una nuova funzionalità che consente la consultazione delle compatibilità tra i codici ATECO, i CSC e i CA.

La consultazione dell’archivio delle regole di compatibilità, a fronte dei CSC attribuiti in relazione all’attività economica esercitata (codice ATECO), permette, infatti, di individuare più agevolmente le caratteristiche contributive che possono essere attribuite a quel determinato binomio (ATECO-CSC), nonché i periodi di validità degli stessi.

La consultazione delle regole di compatibilità comprende:

  • lista codici ATECO 2025: selezionando il singolo codice ATECO 2025 è possibile visualizzare i CSC compatibili;
  • lista CSC: selezionando il singolo CSC è possibile visualizzare tutti i codici ATECO 2025 o 2007 compatibili;
  • lista CA: selezionando il singolo CA, oltre alla descrizione e alla data inizio e fine, è possibile visualizzare le compatibilità del CA con i singoli codici CSC, nonché le compatibilità del CA con gli altri CA.

Poiché nel corso del tempo il singolo CA potrebbe avere assunto diversi significati, è importante fare attenzione al progressivo (PRG 0,1,2 …) e al periodo di validità del codice che si sta consultando, anche rispetto alle eventuali compatibilità/incompatibilità con gli altri CA o CSC.

Si evidenzia che la data fine validità 31/12/9999 identifica una situazione attualmente in essere.

A tale proposito, si precisa che la procedura contrassegna le combinazioni CA-CSC o CA-CA con un pallino verde se si tratta di compatibilità e con un pallino rosso se si tratta di incompatibilità.

Il servizio permette, infine, di scaricare in formato excel la consultazione effettuata; è possibile altresì scaricare l’intero elenco dei codici ATECO 2025, dei CSC e dei CA accedendo alla lista di interesse e selezionando la funzione “Scarica Excel”, senza inserire alcun carattere nella barra di ricerca.

 

2. Modalità di accesso al Manuale e al servizio di consultazione delle regole di compatibilità

 

I datori di lavoro e gli intermediari abilitati possono accedere al Manuale e al servizio di consultazione delle regole di compatibilità tramite il servizio “Compatibilità ATECO-CSC-CA”, raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e liberi professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “Manuale di classificazione previdenziale e compatibilità ATECO-CSC-CA.

Al servizio è anche possibile accedere dalla sezione UNIEMENS all’interno dei servizi per aziende e consulenti, raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it tramite > “Tutti i servizi” > “Servizi per le aziende ed i consulenti”.

 

Accesso ai servizi per aziende e consulenti

https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-aree-tematiche.accesso-ai-servizi-per-aziende-e-consulenti-50594.accesso-ai-servizi-per-aziende-e-consulenti.html

 


Vedi anche: 

Le Nuova classificazione ATECO 2025. I documenti Istat (struttura, codici e titoli, note esplicative e tabelle di corrispondenza)

               




Classificazione previdenziale. Il “Manuale” è stato profondamente rinnovato e sarà messo a disposizione on-line

Aggiornamento del 27 ottobre 20255

Con il messaggio 27 ottobre 2025, n. 3206, l’Inps ha comunicato la pubblicazione del nuovo Manuale di classificazione previdenziale aggiornato ad ATECO 2025 e il rilascio della funzionalità online per consultare le regole di compatibilità ATECO-CSC-CA.

Il Manuale sostituisce quello riferito ad ATECO 2007 e contiene, per ciascun codice ATECO a 6 cifre, descrizione, attività/prodotti, inclusioni/esclusioni e il/i CSC associato/i, con eventuali codici di autorizzazione (CA) necessari per la corretta definizione del carico contributivo.

 

 

La classificazione previdenziale è una delle potestà attribuite dall’ordinamento all’Istituto in via esclusiva (art. 49 L. n. 88/1989); la sua corretta implementazione ed il costante aggiornamento costituiscono presupposti indispensabili per la corretta individuazione dell’obbligo contributivo per tutti i datori di lavoro.

Nel corso degli anni, il sistema di classificazione e inquadramento previdenziale è andato sempre più affinando il proprio livello di dettaglio, sia nella codificazione di tutte le caratteristiche rilevanti ai fini previdenziali sia nella progressiva automazione operativa, a partire dall’innesco del processo, evolvendosi in parallelo ai sistemi di classificazione statistica delle attività produttive (dall’Istat 91 fino al recente ATECO 2025, alla cui definizione l’Istituto ha partecipato come componente del tavolo interistituzionale).

La decisione dell’Istituto di incorporare nei propri sistemi fin da subito l’ATECO 2025 ha comportato uno sforzo elaborativo e di trascodifica per tutte le posizioni contributive dei datori di lavoro, avviando nel contempo una profonda rivisitazione delle regole e delle coerenze interne che nel corso degli anni si sono stratificate nel sistema di inquadramento, eliminando regole e codifiche non più attuali e ricreando categorie, corrispondenze e incompatibilità. Il processo è stato raffinato dagli approfondimenti e dalle interazioni instaurate con intermediari e professionisti a valle del massivo processo di trascodifica.

Il documento tradizionalmente pubblicato in occasione della nascita del sistema, il “Manuale di classificazione previdenziale” è stato profondamente rinnovato, e sarà messo a disposizione on-line per gli utenti interni ed esterni ed aggiornato costantemente con revisioni ad ogni modifica delle regole, unitamente ad un tool, fino ad oggi riservato all’interno per guidare gli operatori nell’attività di iscrizione, che consente la verifica delle compatibilità tra ATECO, Codice Statistico Contributivo (CSC) e Codici di Autorizzazione (CA) e la scelta tra le possibili alternative.

I due strumenti, rinnovati e per la prima volta messi congiuntamente a disposizione di intermediari ed operatori esterni, potranno realizzare una considerevole semplificazione nei rapporti tra Istituto, mondo produttivo e professionisti, ottenendo il massimo livello di trasparenza nelle interazioni e nelle decisioni.

La funzione del manuale

Spiega il sistema di classificazione, abbina ATECO, settore di classificazione e CSC, stratifica e attualizza tutte le decisioni e gli orientamenti che hanno portato alle scelte di classificazione previdenziale.

Perché il nuovo manuale è importante ed è atteso da tutti

Il manuale non è stato più aggiornato da molti anni, la nuova versione riprende quanto fatto in materia di iscrizioni e classificazione da allora, aggiungendo quanto realizzato in occasione del passaggio all’ATECO 2025, le eventuali correzioni ed attualizzazioni degli orientamenti in materia di classificazione.

Con che periodicità sarà aggiornato il manuale

Il manuale avrà una gestione dinamica, ad ogni modifica significativa sarà ripubblicata la versione aggiornata e rinumerata.

Il solo manuale sarà sufficiente per consentire agli operatori di effettuare in autonomia simulazioni e verifiche?

Questo sarà possibile utilizzando, unitamente al manuale, il tool informatico che sarà messo in linea, attualmente in uso solo per gli operatori interni.

Quali funzioni prevede il tool e perché è una novità così rilevante per gli intermediari e le associazioni

Si tratta della traduzione informatica di quanto esposto in maniera concettuale dal manuale e delle regole di compatibilità stabilite in materia di inquadramento previdenziale. Fornisce, a fronte di un input (ad es. ATECO), tutte le combinazioni di CSC e CA ammesse, ricostruendo l’albero logico delle opzioni su cui si basano le decisioni alla base del processo di inquadramento, automatico e manuale. (Così, comunicato stampa Inps del 9 ottobre 2025)

 

In attesa dell’aggiornamento del Manuale di classificazione previdenziale

Link al Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989 – Aggiornato alla codifica delle attività economiche ATECO 2007




Inps. Dal 15 ottobre 2025 via alle opzioni per maggiore aliquota e/o rinunciare, in tutto o in parte, alle detrazioni

L’Inps, con il messaggio 3 ottobre 2025, n. 2916, comunica che, dal 15 ottobre 2025, sarà possibile presentare la dichiarazione per il periodo d’imposta 2026 relativa alle aliquote fiscali e alle detrazioni d’imposta.

 

La dichiarazione riguarda tutti i beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati:

  • all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito;
  • al non riconoscimento totale o parziale delle detrazioni d’imposta per reddito.

Come presentare la richiesta

La dichiarazione può essere inoltrata online tramite il servizio dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” disponibile sul sito dell’INPS

In mancanza di esplicita comunicazione, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applicherà:

  • le aliquote per scaglioni di reddito previste dalla normativa vigente;
  • le detrazioni d’imposta sulla base del reddito erogato.

Famiglia e AUU

 

Anche se si percepisce l’Assegno unico e universale (AUU), è importante comunicare all’INPS i dati relativi ai figli a carico.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i figli rilevano ai fini dei benefici fiscali anche quando:

  • il contribuente percepisce già l’AUU;
  • il figlio ha superato i requisiti anagrafici previsti dall’art. 12 del TUIR.

Si ricorda che i beneficiari delle prestazioni interessati al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni in questione e/o all’applicazione della maggiore aliquota, sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno. In assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto applica le aliquote per scaglioni di reddito e riconosce le detrazioni d’imposta in relazione all’ammontare del reddito erogato e al numero dei giorni di godimento della prestazione.

 

Link al testo del messaggio Inps del 3 ottobre 2025, n. 2916, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di lavoro dipendente – Redditi da pensione – Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative. Comunicazione dei dati dei familiari a carico ai fini della certificazione fiscale (CU/2026) – Art. 49 del DPR 22/12/1986, n. 917




Inps: sospensione estiva di talune notifiche dal 1° al 31 agosto 2025

Con il Messaggio n. 2359 del 25 luglio 2025, l’Inps ha comunicato che, per agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari, dal 1° al 31 agosto 2025 compreso, sarà sospesa l’attività di notifica e accertamento in riferimento a diverse tipologie di atti.

 

Atti sospesi

 

Durante il citato periodo, come afferma l’Istituto previdenziale, sarà sospesa la notifica delle “Note di rettifica”, nonché le verifiche della regolarità contributiva, effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (DPA), ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006.

Sarà sospesa la notifica delle ‘Diffide di adempimento’ nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione” (con esclusione della Gestione dipendenti pubblici).

 

Nel medesimo periodo sarà sospesa la notifica dei verbali ispettivi verso tutti i soggetti destinatari e degli atti di recupero scaturiti dalla vigilanza documentale“.

L’emissione degli Avvisi di addebito (AVA) di cui all’articolo 30 del D.L. 78/2010 è sospesa fino al 31 agosto 2025″.

Saranno sospese anche “le attività di notifica degli atti di accertamento della violazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983 e delle ordinanze/ingiunzione”.

 

Eccezioni e prescrizioni

 

Tuttavia, precisa l’Inps che “resta fermo l’obbligo di notifica nei casi in cui questa sia necessaria a escludere il pregiudizio dei crediti dell’Istituto“.

Inoltre, per agevolare eventuali regolarizzazioni, “è prevista la possibilità di procedere al trasferimento dei crediti contributivi all’agente della riscossione a cura delle Strutture territoriali dell’Inps”.

In ogni caso, “la sospensione dell’emissione degli avvisi di addebito dovrà essere contemperata con i termini di prescrizione del credito“, e le strutture territoriali valuteranno l’eventuale necessità di notificare “un atto interruttivo della prescrizione”.

Anche per quanto riguarda gli atti sanzionatori, “la sospensione dovrà operare considerando i termini di prescrizione del procedimento sanzionatorio”, lasciando alle strutture locali la valutazione finale.

Link al testo del messaggio Inps n. 2359 del 25 luglio 2025, con oggetto: LAVORO – INPS – Sospensione estiva (dal 1° al 31 agosto 2025) dell’attività di notifica e accertamento in riferimento a diverse tipologie di atti (Note di rettifica, DURC, Diffide, AVA, Verbali ispettivi).

 




Assistenza fiscale 2025: le regole per i conguagli modello 730/4. I Servizi Inps per i cittadini

Con il Messaggio n. 2070 del 30 giugno 2025, l’Inps comunica che anche per l’anno 2025 svolgerà le attività di assistenza fiscale in qualità di sostituto d’imposta per coloro che l’hanno indicata nel modello 730.

 

Chi può usufruire dell’assistenza fiscale Inps

 

L’Inps può gestire i conguagli solo se nel 2025 sussiste un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante. Questo avviene quando il cittadino percepisce una prestazione imponibile.

Non è possibile invece offrire assistenza nei seguenti casi:

  • prestazioni esenti da imposta (es. assegni sociali, assegno unico, indennità per vittime del terrorismo).
  • assenza di prestazioni erogate nel 2025, anche se è stata emessa una CU per l’anno precedente.
  • prestazioni cessate prima del 1° aprile 2025.

 

Servizi disponibili online

 

Accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS al portale INPS, nella sezione dedicata “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, è possibile consultare i seguenti dati:

  • avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
  • conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto di imposta del dichiarante;
  • eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione di imposta; importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in argomento consente ai contribuenti di:

  • trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2025;
  • richiedere che l’INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante abbia erroneamente indicato l’Istituto quale sostituto di imposta che deve effettuare i conguagli. Il diniego non può, invece, essere richiesto qualora l’INPS, svolgendo correttamente il ruolo di sostituto di imposta, abbia preso in carico il modello 730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi conguagli.

I dati sono consultabili anche tramite l’app INPS Mobile.

 

Gestione dei modelli e delle rate

 

  • le dichiarazioni integrative sono accettate solo se trasmesse entro il 25 ottobre 2025;
  • l’annullamento della seconda rata di acconto, prevista per novembre 2025, potrebbe slittare a dicembre se la richiesta arriva dopo l’elaborazione dei pagamenti di novembre;
  • i conguagli vengono rateizzati in base al mese di ricezione del modello da parte dell’INPS e alla disponibilità delle prestazioni in pagamento.

 

Casi particolari

 

In caso di decesso del contribuente, gli eredi devono versare eventuali importi a debito e possono richiedere il rimborso delle somme a credito all’Agenzia delle Entrate.

In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge superstite deve separare la propria posizione fiscale da quella del deceduto.

 

Per saperne di più, vedi “Manuale d’uso per l’assistenza fiscale da parte di INPS” aggiornato all’anno 2025.

 Vedi anche, il Manuale operativo per il servizio “assistenza fiscale 730-4“. Il documento illustrare il funzionamento dell’applicazione Assistenza fiscale 730-4 per i contribuenti che hanno indicato nella dichiarazione 730 l’Inps quale sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.

Link al testo del messaggio Inps n. 2070 del 30 giugno 2025, con oggetto: Assistenza fiscale 2025 (Modello 730/2025) – Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4 – Operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni

Link al testo del messaggio Inps n. 2640 del 17 luglio 2024, con oggetto: Assistenza fiscale (Modello 730) – Applicazione della rateazione in ragione della data di acquisizione del modello 730/4

 

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Inquadramento previdenziale e contributivo per i creatori di contenuti digitali. Pubblicata la circolare Inps

L’Inps annuncia la pubblicazione di una nuova circolare (Circolare Inps n. 44 del 19 febbraio 2025) riguardante l’inquadramento previdenziale e contributivo dei creatori di contenuti digitali (DCC), un settore in rapida evoluzione che coinvolge soprattutto i giovani. Questa circolare fornisce linee guida chiare e pratiche per facilitare la gestione degli obblighi fiscali e contributivi legati a queste nuove professioni.

L’obiettivo principale della circolare è quello di adattare le normative esistenti alle specifiche esigenze delle professioni legate all’economia digitale, che spesso sfuggono a schemi consolidati. Essa descrive le caratteristiche distintive dell’attività di creazione di contenuti, le diverse modalità di svolgimento e remunerazione, e i vari rapporti di lavoro che possono sorgere tra i DCC, le aziende e le agenzie intermediarie.

Particolare attenzione è riservata alla figura del creator, comprendente influencer, youtuber, streamer, podcaster e pro gamer, con l’intento di fornire un quadro flessibile e comprensibile che possa evolvere con il settore. La circolare non intende creare un elenco rigido di figure professionali, ma piuttosto stabilire principi comuni per inquadrare le diverse attività.

“La circolare Inps sull’inquadramento previdenziale di creator digitali ed influencer è un segno concreto dell’attenzione dell’Istituto ai giovani e alle nuove professioni sui temi previdenziali e al contempo risulta coerente con l’obiettivo di promuovere lavoro in regola in un mercato, quello dei lavori digitali, dove c’è grande rischio di speculazione. Questa iniziativa, che ha trovato la valutazione positiva del Ministero del Lavoro, rientra nel più ampio progetto di promozione della cultura previdenziale che caratterizzerà i prossimi anni e punta a portare a bordo il maggior numero di giovani”, afferma il presidente INPS, Gabriele Fava.

La parte centrale del documento si concentra sulla disciplina previdenziale applicabile, affrontando l’inquadramento giuridico di queste professioni in mancanza di normative specifiche. L’INPS utilizza criteri già esistenti per definire il regime previdenziale appropriato, esaminando variabili chiave come le modalità di attività e l’organizzazione del lavoro.

Inoltre, la circolare è stata elaborata con il coinvolgimento del mondo associativo di settore, garantendo che le osservazioni e le indicazioni dei professionisti siano state integrate nel testo.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la circolare Inps n. 44 del 19 febbraio 2025 sul sito dell’INPS.

(Così, comunicato Stampa Inps del 19 febbraio 2025)

 




Le modalità attraverso le quali l’Inps mette a disposizione la Certificazione Unica 2024

L’Inps rende note, ai pensionati e alle altre persone che hanno percepito prestazioni nel corso dell’anno 2023, le modalità per ricevere la Certificazione Unica 2024.

Nei tempi previsti sono state, infatti, predisposte la Certificazione Unica Sintetica (CUS – da rilasciare ai propri sostituti) e la Certificazione Unica ordinaria (CUO – da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate).

Dal 14 marzo, la documentazione è disponibile attraverso i canali consueti.

Coloro che sono in possesso di credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare la Certificazione Unica dal sito www.inps.it.

Per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, con la circolare n. 127/2021 l’Istituto ha disciplinato un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che permette di delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli Inps.

In alternativa è possibile chiedere il rilascio cartaceo della CU 2024, recandosi presso le strutture dell’Istituto e rivolgendosi, dove il servizio è presente, alla “Prima accoglienza”, senza prenotazione. Negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede.

E’ possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

La Certificazione Unica 2024 può essere ottenuta anche presso i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo.

Si evidenzia inoltre che è attivo un filo diretto per la spedizione postale

A tal fine si può utilizzare il numero verde dedicato 800-434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile, oppure richiedere la spedizione della Certificazione Unica chiamando il Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) o al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante).

I pensionati residenti all’estero potranno richiedere la Certificazione Unica 2024, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero 0039-06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante). Si tratta di un servizio con operatore, attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell’Istituto.

Qualora la CU contenga errori o informazioni non corrette, il cittadino potrà rivolgersi alle strutture territoriali dell’Inps, chiedendo una rettifica per la rideterminazione del conguaglio fiscale.

Per ogni altra informazione è possibile consultare la Circolare 63 del 07/05/2024




Legge di bilancio 2024. Le indicazioni Inps sull’esonero dei contributi a carico dei lavoratori per il 2024

La legge di bilancio 2024 ha previsto per i lavoratori dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, un esonero dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, relativamente ai periodi di paga che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

L’esonero è riconosciuto:

  • di sei punti percentuali, se la retribuzione imponibile, calcolata su base mensile per 13 mensilità, non supera i 2.692 euro al mese;
  • di sette punti percentuali, se la retribuzione imponibile, calcolata su base mensile per 13 mensilità, non supera i 1.923 euro al mese.

Con la circolare 16 gennaio 2024, n. 11, l’Inps fornisce le indicazioni sugli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo. Descrive, in particolare, l’assetto, la misura e la durata dell’esonero e specifica chi può accedervi; fornisce, poi, indicazioni per individuare correttamente il massimale retributivo imponibile, relativamente alla tredicesima mensilità e in presenza di più denunce mensili.

L’INPS fornisce, inoltre, le informazioni sulle condizioni necessarie per ottenere l’esonero, sulla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e sulla modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS

Fonte: www.inps.gov.it  – Sito web dell’ Istituto Nazionale Previdenza Sociale

 

Link al testo della circolare Inps n. 11 del 16 gennaio 2024, con oggetto: LAVORO – LEGGE DI BILANCIO 2024 – Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articolo 1, comma 15, della L. 30/12/2023, n. 213




Mancata iscrizione alla Gestione separata: invio comunicazioni tramite “MyINPS” per autonomi cd. “Senza cassa” e lavoratori parasubordinati | Per eventuali dubbi pronte FAQ

Con messaggio n. 2535 del 6 luglio 2023 (di seguito riportato), l’Inps ha fornito importanti chiarimenti in merito all’iscrizione nelle gestioni separate per autonomi cd. “Senza cassa” e lavoratori parasubordinati. Oltre alla pubblicazione delle risposte alle domandi più comuni (FAQ), nel messaggio chiarito che la data effettiva di inizio attività e quella dell’accredito contributivo potrebbero non coincidere con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

Per questo motivo, spiega l’Inps, è stato previsto l’invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione, così come prevista dall’articolo 2, comma 27, della legge n. 335/1995; tale comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l’invio di un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa.

 

Il testo integrale del messaggio Inps n. 2535 del 6 luglio 2023, con oggetto: Lavoratori parasubordinati – Lavoratori autonomi professionisti cd. “Senza cassa” – Iscrizione dei lavoratori alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – Invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione – Invio comunicazioni “MyINPS”.

 

L’iscrizione alla Gestione separata è un adempimento disciplinato dall’articolo 2, commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che grava sia sui lavoratori per i quali l’obbligo contributivo alla medesima gestione è in capo al committente, c.d. lavoratori parasubordinati, sia per i soggetti che producono reddito da esercizio di attività di arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ovvero i lavoratori autonomi professionisti.

In assenza di specifica istanza di iscrizione, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico i seguenti elementi: la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce Uniemens per i lavoratori parasubordinati o la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 del versamento effettuato dal libero professionista.

Tuttavia, le suddette date potrebbero non coincidere con la data effettiva di inizio attività, cui è legata l’iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo, con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

Pertanto, è stato previsto l’invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione, così come prevista dall’articolo 2, comma 27, della legge n. 335/1995; tale comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l’invio di un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa. 

Nella medesima viene specificato che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l’Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi” per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati ”per i parasubordinati.

Si segnala che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l’adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa; nel caso di lavoratore autonomo professionista, la data di inizio dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS). In particolare, per i lavoratori autonomi professionisti l’iscrizione prevede in automatico l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” attraverso il quale è possibile verificare, tra gli altri, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.

L’iscrizione può essere effettuata anche tramite un intermediario.

Per facilitare la risoluzione di eventuali dubbi o problemi riscontrati, nell’Allegato n. 1 sono riportate le risposte alle domandi più comuni (FAQ).

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2022

ATTENZIONE:

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Commenti

 

 

La rilevanza degli ammortamenti sulla riserva di rivalutazione e sulla deduzione ai fini ACE
di Marco Orlandi

Termini decadenziali. Aspetti da chiarire prima di scrivere un ricorso tributario
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento

 

Riduzione termini di decadenza degli accertamenti per chi documenta le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi. Condizioni e ambito applicativo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 331 dell’11 maggio 2021: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

ACE (Aiuto per la crescita economica) – Rilevanza ai fini ACE della riserva da rivalutazione

 

La riserva di rivalutazione assume rilevanza ai fini ACE a seguito dell’ammortamento civilistico del maggior valore dei beni rivalutati

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 889 del 30 dicembre 2021: «ACE (Aiuto per la crescita economica) – RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA – Riserva di rivalutazione – Rilevanza ai fini ACE – Nel momento in cui diventa disponibile a seguito delle operazioni realizzative – Nella specie ammortamento civilistico del bene rivalutato dello stesso – Art. 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 5, comma 6, del D.M. 03/08/2017»

 

Legge di bilancio 2022 – Imposte indirette

 

Bonus prima casa under 36 per tutto il 2022, sospensione versamenti degli enti sportivi e proroga innalzamento delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di bovini e suini. La circolare con le novità della legge di Bilancio in tema di IVA e altre indirette

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 4 febbraio 2022: «LEGGE DI BILANCIO 2022 – Principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”»

 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps)

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022

 

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2022

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 22 dell’8 febbraio 2022: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2022 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022

 

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2022 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 25 dell’11 febbraio 2022: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2022 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234»

 

 

 

Legislazione

 

Le modifiche ai modelli Intrastat 2022

 

Semplificazione INTRA. Il provvedimento delle Dogane che introduce novità per gli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2022

Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021

 

Nuovo “Patent Box” – Maggiorazione deduzione dei costi di ricerca e sviluppo

 

Le disposizioni attuative per il nuovo patent box

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243/2022: «Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Disposizioni di attuazione. Definizione degli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea. Definizione delle modalità di esercizio delle opzioni»

 

 

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Aumento aliquote Inps Gestione separata collaboratori. A breve la procedura Uniemens con la nuova aliquota al 35,03%

Si comunica che le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione Dis-coll, applicando l’aliquota vigente fino al 31 dicembre 2021 (34,23%), possono effettuare l’invio del flusso Uniemens con la anzidetta aliquota.

Tale flusso sarà modificato eccezionalmente in entrata in fase di elaborazione delle denunce. A breve le procedure consentiranno la trasmissione dei flussi Uniemens anche con la nuova aliquota per il 2022 prevista per i suddetti soggetti, pari al 35,03%.

La differenza di contribuzione derivante dall’applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari al 34,23% e al 35,03%, potrà essere versata entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare Inps n.25 dell’11 febbraio 2022, senza oneri aggiuntivi.

Le aziende potranno, come di consueto, al termine delle necessarie elaborazioni prendere visione della differenza di contribuzione complessivamente dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti.

(Così, comunicato stampa Inps del 14 febbraio 2021)

Si ricorda che sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR) anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
  • rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne consegue che continuano a restare esclusi dall’applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

  • componenti di commissioni e collegi;
  • amministratori di Enti locali (D.M. 25 maggio 2001);
  • venditori porta a porta (art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
  • attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
  • associati in partecipazione (non ancora cessati);
  • medici in formazione specialistica (articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).



Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2022 per gli iscritti alla Gestione separata. Per i professionisti l’aliquota sale al 26,23%

Con circolare n. 25 dell’11 febbraio 2022, l’Inps ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Nel documento evidenziato che l’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 ha previsto per l’anno 2022 l’aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per i soggetti che producono reddito da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986. Chiarimenti, anche sull’aumento dell’aliquota di finanziamento della prestazione DIS-COLL. previsto al comma 223 dell’articolo 1, della legge n. 234/2021.

 

Aumento aliquota ISCRO

 

L’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto per l’anno 2022 e per l’anno 2023 un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 pari allo 0,51% (per l’anno 2021 l’aumento era pari allo 0,26%); il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1, che ha previsto in via sperimentale l’erogazione da parte dell’INPS dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

 

Aliquote contributive e di computo (totale al 26,23%)

 

Per l’anno 2022 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati sono:

  • aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) in misura pari al 25% così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, 232;
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 ( il messaggio n. 27090/2007);
  • aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d. ISCRO pari allo 0,51% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

 

Modifica aliquota per il finanziamento DIS-COLL

 

Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva, all’1,31% in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%, relativa al finanziamento della prestazione della DIS-COLL sopra descritta possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare in esame.

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR) anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
  • rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne consegue che continuano a restare esclusi dall’applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

  • componenti di commissioni e collegi;
  • amministratori di Enti locali (D.M. 25 maggio 2001);
  • venditori porta a porta (art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
  • attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
  • associati in partecipazione (non ancora cessati);
  • medici in formazione specialistica (articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

 

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2022, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 25 del 11 febbraio 2022, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2022 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92- Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234




Accesso esclusivo tramite SPID, CIE e CNS al Durc On Line. Dall’Inps le indicazioni operative

 

Dal 1° ottobre 2021 l’accesso ai servizi online dell’INPS è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. Con la circolare  7 ottobre 2021, n. 146 (sotto riportata) l’Inps fornisce, in accordo con l’INAIL, le indicazioni operative per accedere al servizio DURC online tramite queste tre credenziali di accesso.

 

Il Testo delle circolare Inps n. 146 del 7-ottobre 2021, con oggetto: Accesso tramite SPID, CIE e CNS al Servizio Durc On Line attraverso il portale www.inps.it

 

SOMMARIO

 

Con la presente circolare si illustrano le nuove modalità di accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS.

 

INDICE

 

  1. Premessa
  2. Accesso al servizio Durc On Line
  3. Accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS per utenti Stazione Appaltante/Amministrazione procedente
  4. Creazione, abilitazione e aggiornamento delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti da parte degli utenti Inps
  5. Creazione delle utenze delegate del personale INPS

 

 

1. Premessa

 

Con la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, l’Istituto ha comunicato che dal 1° ottobre 2020 non avrebbe più rilasciato il PIN come credenziale di accesso ai propri servizi telematici, per favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), per l’accesso ai servizi web della pubblica Amministrazione, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Pertanto, come disposto dall’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120[1], a partire dal 1° ottobre 2021[2] l’accesso ai servizi online dell’Inps è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS[3].

Con la presente circolare si forniscono, in accordo con l’Inail, le indicazioni operative per l’accesso al servizio Durc On Line.

 

2. Accesso al servizio Durc On Line

 

Come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, l’accesso al servizio Durc On Line è previsto per i soggetti elencati all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto[4].

Sono altresì abilitati i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e gli altri soggetti legittimati all’accesso ai servizi online ai sensi di specifiche norme[5].

Tutti i suddetti soggetti e i loro sub-delegati dal 1° ottobre 2021 per accedere al servizio Durc On Line devono essere in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS[6].

 

3. Accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS per utenti Stazione Appaltante/Amministrazione procedente

 

Per accedere al servizio in esame l’utente deve selezionare sul portale www.inps.it la voce “Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Durc On Line”, e accedere con SPID, CIE e CNS.

Una volta eseguita l’autenticazione con la modalità prescelta, il sistema riconosce l’utente e gli sottopone automaticamente i servizi a cui è abilitato e ai quali in precedenza accedeva con il PIN e la password.

Dal 1° ottobre 2021, pertanto, cessano di avere validità le utenze e le password per l’accesso al predetto servizio.

Il personale dell’Inps abilitato ai ruoli Stazione appaltante/Amministrazione procedente o Sub-delegato Stazione appaltante/Amministrazioneprocedente, con effetto dalla medesima data, accederà al servizio con le modalità sopra descritte.

 

4. Creazione, abilitazione e aggiornamento delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti da parte degli utenti Inps

 

Dal 1° ottobre 2021 la creazione/abilitazione delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti, il subentro nell’abilitazione per la richiesta d’ufficio del Durc On Line[7], nonché l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti già abilitate, non avverrà più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.

In proposito, l’Inail ha comunicato che tali funzionalità sono migrate all’interno dei servizi online del portale www.inail.it, nella sezione “My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA”, per accedere alle quali sono richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.

All’interno del medesimo servizio è presente la voce Utenti e profili, attraverso la quale è possibile gestire le abilitazioni associate alle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti.

 

5. Creazione delle utenze delegate del personale INPS

 

Il personale dell’Inps ad oggi abilitato, previa autenticazione tramite SPID, CIE e CNS, continuerà ad operare con i ruoli già assegnati.

Gli amministratori delle utenze Inps, accedendo ai servizi online del portale www.inail.it con SPID, CIE e CNS, potranno continuare a gestire le utenze dei Direttori con le consuete modalità, utilizzando la voce Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA/Utenti e profili.

 

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

 


[1] Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», articolo 24, comma 4: «Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

 

[2] Con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021 è stato comunicato il piano di progressiva transizione alle identità digitali SPID, CIE e CNS per l’autenticazione e l’accesso ai servizi web INPS.

Con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021 è stata confermata la data di dismissione del PIN Inps in favore delle identità digitali SPID, CIE e CNS per l’autenticazione e l’accesso ai servizi web dell’Inps (cfr. anche il messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021) e sono state fornite indicazioni per il conferimento e la gestione delle deleghe delle identità digitali degli utenti con profilo di cittadino, quale strumento per venire incontro a coloro che sono impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online dell’Istituto (cfr. il messaggio n. 2885 del 12 agosto 2021).

 

[3] Con il messaggio n. 3305 del 1° ottobre 2021 sono state fornite ulteriori indicazioni sulla gestione della delega dell’identità digitale e revoca della delega online attraverso credenziali SPID, CIE o CNS (c.d. “Delega SPID su SPID”) ed è stato altresì ricordato che dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai servizi online INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e che rimarranno ancora temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari.

 

[4] Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, recante: «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)», articolo 1:

«1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva di cui all’art. 2, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:

a) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) gli Organismi di attestazione SOA;

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’art. 37, comma 7-bis, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

 

[5] Cfr. le circolari n. 28 dell’8 febbraio 2011 (Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale), n. 126 del 7 agosto 2013 (Soggetti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale), n. 77 del 1° giugno 2018 (Società tra Professionisti. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi) e i messaggi n. 2725 del 5 luglio 2018 (Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Dottori agronomi e dottori forestali. Profilazione dei dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari, periti agrari laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati), n. 4765 del 18 dicembre 2020 (Studio associato. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi – Istruzioni operative) e n. 2892 del 16 agosto 2021 (Cooperative e consorzi di imprese di pesca. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi).

 

[6] Cfr. la precedente nota n. 3.

 

[7] Da richiedere con l’apposito modulo “Subentro utenza DURC”pubblicato in www.inail.it al link https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/durc.html

 

Circolare n. 146 del 07-10-2021




Accesso ai servizi digitali Inps. Chi ha lo Spid può delegare una persona di sua fiducia anche lei munita di identità digitale

È disponibile sul sito Inps la nuova funzionalità che consente a chi ha già l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e/o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) di delegare l’accesso ad una persona di sua fiducia anche lei munita di identità digitale.

Con questa nuova funzionalità Inps agevola tutti gli utenti all’uso dei servizi digitali e al tempo stesso favorisce la diffusione dell’identità digitale.

Per attivare la delega SPID su SPID, il delegante, mediante la sua identità digitale (SPID, CIE o CNS), dovrà accedere al servizio online disponibile nell’area riservata MyInps, sezione “Deleghe identità digitali”, inserire i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che vuole designare come proprio delegato e l’eventuale data di scadenza della delega.

La richiesta di delega potrà essere presentata anche attraverso l’invio dei moduli e dei documenti sottoscritti digitalmente via PEC alla sede territorialmente competente.

Conclusa la procedura on line o via PEC, la delega risulterà immediatamente attiva.

L’avvenuta registrazione della delega sarà notificata automaticamente al delegato.

Nell’area personale MyInps sarà sempre possibile verificare lo stato di una eventuale delega concessa e procedere alla sua revoca.

Si ricorda che da oggi non è più possibile accedere ai servizi on line INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento.

Rimarranno ancora temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari allo scopo di consentirne il più completo adeguamento informatico ed organizzativo ai sistemi di identità digitale. (Così, comunicato stampa Inps del 1° ottobre 2021)

 

Vedi anche il Messaggio Inps n. 3305 dell’1° ottobre 2021, con oggetto: «Delega dell’identità digitale. Richiesta e revoca della delega online attraverso credenziali SPID, CIE o CNS (c.d. “Delega SPID su SPID”)» di seguito riportato:

“Come indicato nella circolare n. 127 del 12 agosto 2021, i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi web INPS possono delegare una persona di loro fiducia per l’accesso ai servizi online e per richieste presso gli sportelli INPS, secondo le modalità indicate nella circolare medesima.

A decorrere dalla data odierna, al fine di consentire l’utilizzo dei servizi web dell’Istituto anche a coloro che sono già in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e/o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ma hanno difficoltà a utilizzare i servizi web, è possibile registrare direttamente online una delega a persona di fiducia, con gli effetti di cui alla circolare 127/2021. Allo stesso modo, si può revocare una delega già registrata.

Per registrare una delega online, il delegante, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio online disponibile nell’area riservata “MyInps”, sezione “Deleghe identità digitali”, inserendo i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che si vuole designare come proprio delegato e l’eventuale scadenza desiderata della delega. La delega risulta immediatamente attiva.

La registrazione della delega è notificata automaticamente al delegato laddove per lo stesso siano disponibili contatti telematici certificati.

Dalla stessa sezione è possibile verificare lo stato di un’eventuale delega concessa e procedere alla sua revoca. Si precisa che, al fine di prevenire eventuali abusi, la delega registrata online avrà una durata minima di 30 giorni entro i quali non potrà essere revocata online, ma esclusivamente presso uno sportello INPS.

In considerazione della nuova opportunità di delegare online, il numero massimo di deleghe in capo allo stesso delegato è fissato a 3, sia se queste siano richieste online che allo sportello INPS nelle modalità di cui alla circolare n. 127/2021. Il limite non si applica alle deleghe richieste in qualità di tutore, curatore e amministratore di sostegno.

Inoltre, i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono inviare la documentazione anche attraverso una PEC alla Struttura territorialmente competente. La richiesta sarà ricevibile solo se il modulo di richiesta e tutti i documenti allegati siano sottoscritti con firma digitale.

Con l’occasione, si ricorda che dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai servizi online INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano. Rimarranno ancora temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari“.

 




Indennità decreto Sostegni bis: attivo il servizio per la presentazione della domanda on-line

È attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal decreto Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), per le seguenti categorie di lavoratori:

  • stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • pescatori autonomi.

La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori), a seconda dei casi.

I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.

I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.

 

Fonte: comunicazione sito internet dell’INPS.

 




Modello 730/2021 con sostituto d’imposta INPS. Pronto il nuovo manuale d’uso

 

Ogni anno, per l’effettuazione dei conguagli che derivano dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi, circa 7,5 milioni di contribuenti indicano nel proprio modello 730 come sostituto d’imposta l’INPS, in quanto percettori di prestazioni previdenziali e assistenziali.

La quasi totalità dei conguagli ricevuti dall’Istituto è elaborata con prontezza e puntualità, ma per alcuni contribuenti, beneficiari di prestazioni con particolari caratteristiche, esiste la possibilità di ritardi o di mancata effettuazione dei rimborsi spettanti o della trattenuta per i debiti d’imposta.

Nell’ottica di una efficace collaborazione tra Agenzia delle Entrate, Consulta Nazionale dei CAF e INPS, tesa ad evitare disagi ai contribuenti e rendere più efficienti le operazioni di presentazione della dichiarazione dei redditi, è ora disponibile il manuale d’uso per soggetti abilitati all’assistenza fiscale CAF e Professionisti (pdf 2,5MB).

Fonte: Inps – https://www.inps.it/

 




Periodi di copertura CIG settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021. Nessun vuoto di copertura di cassa

Sarà a breve chiarito in una circolare Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro, che non vi sono “vuoti” di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021.

Infatti, la Legge di Bilancio riconosce 12 settimane di “Cig Covid” per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2021 e il successivo DL Sostegni riconosce ulteriori 13 settimane nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

Il primo giorno lavorativo dell’anno 2021 è stato il 4 gennaio e le 12 settimane decorrenti dal 4 gennaio terminano il 28 marzo 2021.

Dunque, nella prossima circolare in corso di emanazione da parte di Inps verrà chiarito, con parere conforme del Ministero del lavoro, che le 13 settimane del DL sostegni comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1° aprile.

Ciò significa che sono coperti dalla “Cig Covid” del DL Sostegni anche i giorni lavorativi del 29, 30 e 31 marzo 2021.

Non risultano pertanto periodi di scopertura per i lavoratori, salvo per coloro che hanno fatto ricorso alla CIG sabato 2 gennaio 2021 per i quali le settimane di “Cig Covid” terminavano il 27 marzo 2021 per tornare a decorrere dal 29 marzo 2021. (Così, comunicato stampa Inps del 16 aprile 2021)




Milleproroghe: istruzioni Inps sul differimento dei termini decadenziali degli ammortizzatori sociali Covid-19

 

Con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, l’INPS fornisce indicazioni in merito al differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, come previsto dall’art. 11, commi 10-bis e 10-ter, del Decreto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

In particolare, rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO), dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione erano scaduti il 31 dicembre 2020.

L’Istituto previdenziale, precisa che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali:

  • le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso;
  • le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Fonte: MinLavoro – www.lavoro.gov.it

Link al messaggio Inps n. 1008 del 9 marzo 2021, con oggetto: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), Assegno ordinario (ASO), Fondi di solidarietà bilaterali, Fondo di integrazione salariale (FIS), Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) – Domende – Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative – Articolo 11, commi-10-bis e 10-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, cd. Decreto Milleproroghe 2021




Sospensioni dei decreti Ristori: le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali

 

Con il Messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei Decreti Ristori (D.L. n. 137/2020), Ristori-bis (D.L. n. 149/2020) e Ristori-quater (D.L. n. 157/2020).

Nel ripercorrere l’evoluzione normativa della sospensione contributiva in questione, l’Istituto evidenzia che la Legge n. 176/2020 – di conversione del Decreto Ristori – ha contestualmente abrogato i Decreti Ristori bis e quater, recependo tuttavia le disposizioni in materia, rispettivamente, agli 13-bis e 13-quater.

Quindi, il provvedimento illustra le modalità con cui è possibile eseguire:

  • i versamenti contributivi sospesi, in unica soluzione, entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • il versamento mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

In caso di rateizzazione, l’Istituto precisa che il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese e che il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Da ultimo, l’INPS comunica specifiche istruzioni operative con riferimento alle seguenti Gestioni previdenziali:

  • Aziende con dipendenti;
  • Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata;
  • Aziende con natura giuridica privata che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • Lavoratori agricoli autonomi;
  • Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it

Link al testo del messaggio Inps n. 896 del 2 marzo 2021, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ripresa dei versamenti i sospesi ai sensi dei Decreti Ristori (D.L. n. 137/2020), Ristori-bis (D.L. n. 149/2020) e Ristori-quater (D.L. n. 157/2020)

 




Legge di Bilancio 2021. Diffusi i chiarimenti per l’esonero contributivo per aziende che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD

 

Con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale ai sensi delle previsioni della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 306-308 della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

In particolare, ai datori di lavoro del settore privato, eccetto quello agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL).

 

L’Istituto previdenziale, dopo aver individuato i datori di lavoro che possono accedere all’esonero contributivo, evidenzia l’alternatività:

– tra l’esonero in questione (art. 1, comma 306) e le nuove integrazioni salariali (art. 1, commi 299 e seguenti), come previsti dalla Legge di Bilancio 2021;

– tra l’esonero contributivo di cui alla Legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 306) e l’esonero contributivo disciplinato dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, art. 12, comma 14).

 

Inoltre, ai fini della legittima fruizione del beneficio, la circolare ricorda anche le specifiche condizioni individuate dalla Legge di Bilancio 2021: il rispetto del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo sino al 31 marzo 2021.

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it

 

Link al testo della circolare INPS 19 febbraio 2021, n. 30, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla stessa legge – Prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura contributiva – Alternatività tra esonero contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 306, e integrazioni salariali ai sensi dell’articolo 1, commi 299 e seguenti, della legge n. 178/2020. Alternatività tra esonero contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 306, della legge n. 178/2020 ed esonero contributivo ai sensi dell’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020 – Assetto e misura dell’esonero – Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato – Art. 1, commi 306-308 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.




Gruppi industriali: requisiti per la classificazione delle imprese

In considerazione dell’evoluzione e dei cambiamenti della realtà economica e lavorativa del Paese, che impongono una maggiore flessibilità operativa da parte del settore produttivo, con la circolare INPS 9 febbraio 2021, n. 19 l’Istituto fornisce nuove indicazioni sull’attestazione dei requisiti richiesti in materia di classificazione delle imprese facenti parte di gruppi industriali.

Nell’ambito di un gruppo industriale, in linea generale, ci sono:

  • una società capogruppo (holding), con attività di direzione e di controllo;
  • una o più società che svolgono attività produttiva di natura manifatturiera;
  • una o più società di servizi e di distribuzione.

Dopo aver richiamato i requisiti dettati con la circolare INPS 9 dicembre 1994, n. 321 (link sito Inps: https://www.inps.it/) per l’applicazione dei criteri dell’inquadramento unico, nel settore Industria, alle imprese appartenenti a un gruppo industriale si indicano le nuove modalità con cui deve essere attestato il requisito dell’attività svolta in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese dello stesso gruppo, parti di un unico processo produttivo, che dovrà permanere nel tempo.

Si precisa che ai gruppi di imprese derivanti da aggregazione avvenuta sulla base dell’acquisto di pacchetti azionari non si applicano gli stessi requisiti.

Link al testo della Circolare Inps n. 9 febbraio 2021, n. 19, con oggetto: INPS – Classificazione delle imprese facenti parte di gruppi industriali – Nuove indicazioni

Fonte: sito Inps – https://www.inps.it/




Legge di Bilancio 2021. Per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata nuova aliquota per l’ISCRO

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni sulle aliquote contributive per l’anno 2021 per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.

Il documento di prassi premette che la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 398) ha disposto l’aumento pari allo 0,26% per l’anno 2021 e pari allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023 dell’aliquota destinata al finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera (di cui all’art. 59, comma 16 della Legge n. 449/1997).

L’Istituto previdenziale chiarisce che tale aumento dell’aliquata è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 386, della Legge di Bilancio 2021 che ha previsto l’erogazione da parte dell’Istituto dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Di conseguenza, per l’anno 2021, le aliquote previste per i lavoratori autonomi, cd. “senza cassa”, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:

  • aliquota contributiva del 25% per invalidità, vecchiaia e superstiti (art. 1, comma 165, L. 11 dicembre 2016, n. 232);
  • aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale (art. 59, comma 16, L. n. 449/1997 e art. 7 del D.M. 12 luglio 2007);
  • aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,26% per “ISCRO” (art. 1, comma 398, L. n. 178/2020).

Nel circolare confermato che, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, l’aliquota è ferma al 24% sia per i collaboratori e le figure assimilate, sia per i professionisti.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it




Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2021 per gli iscritti alla Gestione separata | Per i professionisti aumento pari a 0,26%

 

Con la circolare del 5 febbraio 2021, n. 12, l’Inps comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

 

Professionisti. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

 

L’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ha disposto un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, pari a 0,26% per l’anno 2021 e pari al 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023. Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.

Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1 della legge n. 178/2020, che ha previsto l’erogazione da parte dell’Istituto dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Ne consegue che per l’anno 2021 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:

  • aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25% così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007);
  • aliquota contributiva aggiuntiva per “ISCRO” pari allo 0,26% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 12 del 5 febbraio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2021 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178




Ripresa dei versamenti dei contributi. Proroga versamento del 16 gennaio 2021

Pagamento della prima rata del “restante 50%” entro il 31 gennaio 2021

 

Con il messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021, l’INPS rende ulteriori indicazioni sulla rateizzazione prevista dall’art. 97 del c.d. Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dalla normativa emergenziale.

Preliminarmente, rammenta che il Decreto Agosto ha introdotto la possibilità per i contribuenti di eseguire i versamenti dei contributi sospesi beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale: il 50% delle somme oggetto di sospensione in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili entro il 31 dicembre 2020; il restante 50% delle somme dovute tramite una rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021, ferma restando la possibilità di provvedere al pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.

Il messaggio fornisce, pertanto, le indicazioni operative relative al versamento del restante 50% delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

Inoltre, l’Inps comunica che – stante il perdurare della situazione di emergenza – il pagamento della prima rata del restante 50%, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se versato entro il 31 gennaio 2021.

Da ultimo, viene ribadito che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione di cui all’art. 97 del Decreto Agosto, con applicazione degli interessi legali sull’importo residuo.

Link al testo del messaggio Inps n. 102 del 13 gennaio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Rateizzazione dell’ulteriore 50 per cento – Possibilità del pagamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021 – Art. 97 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

Fonte: https://www.lavoro.gov.it/




Aziende con lavoratori nella gestione pubblica. Le istruzioni Inps per richiedere l’esonero contributivo ai sensi del “Decreto Agosto”

 

Con messaggio n. 30 del 5 gennaio 2021, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in Legge n. 126/2020.

In particolare, nel ribadire che l’esonero contributivo è escluso per le Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001), il provvedimento individua come destinatari del beneficio:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti Autonomi Case Popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

L’Istituto chiarisce, inoltre, che l’esonero può essere fruito per un massimo di 4 mesi, dal mese di competenza di settembre 2020 al mese di competenza di dicembre 2020, e che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

 

Link al testo del messaggio Inps n. 30 del 5 gennaio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali peaziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

 

Link al testo del messaggio Inps n. 4781 del 21 dicembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

 

Link al testo del messaggio Inps n. 4487 del 27 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

 

Link al testo del messaggio Inps n. 4254 del 13 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Approvazione dell’aiuto con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020 della Commissione europea – Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

 

Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Caratteristiche e condizioni – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto




Esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Ulteriori precisazioni Inps

 

Con il messaggio 21 dicembre 2020, n. 4781 integrate e ulteriormente precisate le indicazioni, in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa Integrazione.

La materia era stata già precedente chiarita con il messaggio 13 novembre 2020, n. 4254, contenente prime indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero in oggetto nel flusso Uniemens, e con il messaggio 27 novembre 2020, n. 4487, contenente ulteriori precisazioni indirizzate alle Strutture territoriali dell’Istituto.

 

Link al testo della messaggio Inps n. 4781 del 21 dicembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

Link al testo della messaggio Inps n. 4487 del 27 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

Link al testo della messaggio Inps n. 4254 del 13 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Approvazione dell’aiuto con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020 della Commissione europea – Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Caratteristiche e condizioni – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto




Toscana e Campania. Applicabile la sospensione dei contributi in scadenza nel mese di novembre 2020 disposta dai decreti Ristori e Ristori-bis

 

Con messaggio n. 4361 del 20 novembre 2020, l’Inps chiarisce che a seguito della pubblicazione dell’ordinanza del 13 novembre 2020, con cui Toscana e Campania sono state ricomprese tra le cosiddette “zone rosse”, la sospensione dei contributi in scadenza nel mese di novembre 2020 riguarderà anche le citate Regioni. Ne consegue che i datori di lavoro di tali regioni, laddove abbiano provveduto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la competenza del mese di ottobre 2020, potranno utilizzare un credito equivalente alla maggior somma versata rispetto al saldo della denuncia trasmessa, in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell’apposita istanza telematizzata “Dichiarazione Compensazione”. Precisato, infine, che i datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative in Regioni o Province autonome che, nel corso del mese di novembre 2020, dovessero essere ricomprese nelle c.d. “zone rosse”, in forza di nuove ordinanze del Ministro della Salute, potranno beneficiare della sospensione limitatamente ai termini per il versamento delle rate non ancora scadute nel mese di novembre 2020 relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.

 

Link al testo del messaggio Inps n. 4361 del 20 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Ristori 1 e 2) – Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 – Inserimento nelle c.d. “zone rosse” delle Regioni Campania e Toscana, con decorrenza 15 novembre 2020 – Conseguenze – Applicazione della sospensione dei versamenti anche nelle Regioni  Campania e Toscana

Link al testo della circolare Inps n. 129 del 13 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Ristori 1 e 2). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Sostituzione della circolare n. 128/2020 del 12 novembre 2020.




Esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione. La Commissione Ue autorizza e l’Inps detta i codici

 

Con messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l’Inps, oltre a evidenziare che l’esonero contributivo di 4 mesi per i datori di lavoro che rinunciano alla cassa integrazione è stato autorizzato dalla Commissione europea, con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020 nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework) nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, detta le necessarie indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

 

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, dovranno inoltrare all’INPS, tramite il Cassetto previdenziale, richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” secondo le istruzioni fornite nel messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020. La richiesta deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero. Attraverso il Cassetto previdenziale il datore di lavoro riceverà il codice di autorizzazione dopo la verifica dei dati. Il codice ha validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo che riguardino una diversa unità produttiva.

 

Link al testo della messaggio Inps n. 4254 del 13 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Approvazione dell’aiuto con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020 della Commissione europea – Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Caratteristiche e condizioni – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto




Contributi previdenziali in scadenza nel mese di novembre 2020: le istruzioni Inps per l’applicazione della sospensione prevista dai decreti legge Ristori (1 e 2)

 

Con circolare n. 129 del 13 novembre 2020, l’Inps sostituisce quella del 12 novembre 2020, n. 128 e fornisce le indicazioni e le relative istruzioni operative e contabili in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all’articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che hanno disposto, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei versamenti contributivi a favore dei datori di lavoro privati.

 

Sospensione dei versamenti contributivi

 

Per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, si precisa che la sospensione non opera rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese, riferita alla rateizzazione dei versamenti sospesi.

 

Destinatari della sospensione dei versamenti

 

Sono destinatari della sospensione dei versamenti contributivi in scadenza nel mese di novembre 2020, comprese le rate relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’INPS, i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio nazionale, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto-legge 149/2020.

Sono destinatari della sospensione anche i datori di lavoro privati la cui unità operativa o produttiva è collocata nelle cosiddette “zone rosse”. L’attività prevalente, anche in questo caso, deve essere una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge 149/2020.

Entrambi gli allegati sono consultabili nella circolare.

L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle regioni e delle province autonome, rispetto alle zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva.

 

Ripresa dei versamenti sospesi

 

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

 

Link al testo della circolare Inps n. 129 del 13 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Ristori 1 e 2). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Sostituzione della circolare n. 128/2020 del 12 novembre 2020.