Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, Reddito Ultima Istanza mese di aprile: al via le domande

“A coloro che hanno già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo la Cassa riconoscerà in automatico nei prossimi giorni, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del 29 maggio 2020, gli ulteriori euro 600 per il mese di aprile e non dovranno, pertanto, presentare alcuna domanda.

Gli iscritti che non hanno beneficiato dell’indennità per il mese di marzo che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del Decreto del 29 maggio 2020 dovranno presentare, a pena di inammissibilità, la domanda utilizzando il servizio online RUI che sarà disponibile dalle ore 14:00 dell’8 giugno p.v.  all’8 luglio p.v.”

Cfr, comunicazione pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: www.cnpadc.it




Cassa di Previdenza Ragionieri e Periti Commerciali, indennità 600 euro per il mese di aprile: al via le domande

“Si può fare domanda on line dalle ore 14.00 dell’8 giugno – attiva la procedura in Area riservata. Chi l’ha già percepita a marzo non deve rifare domanda.

E’ attiva dalle ore 14.00 di oggi lunedì 8 giugno la sezione “Indennità Covid-19” in area riservata del sito, per fare domanda on line dei 600 euro per il mese di aprile 2020.

Ricordiamo che:

a) Chi ha già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo riceverà in automatico anche quella del mese di aprile e NON DEVE PRESENTARE ALCUNA DOMANDA.

b) Chi non ha beneficiato dell’indennità per il mese di marzo e desidera chiederla per il mese di aprile DEVE PRESENTARE DOMANDA.

Le istanze, di coloro che non hanno fruito dell’indennità a marzo e desiderano chiederla per aprile dovranno pervenire alla Cassa esclusivamente tramite la procedura informatica presente nell’area riservata del sito.

Le domande possono essere inoltrate fino all’8 luglio 2020.

Per qualsiasi informazione è attivo il numero verde gratuito 800 814601, raggiungibile anche da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00″.

Così, comunicazione pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali – https://www.cassaragionieri.it/

 




Indennità Fondo Reddito Ultima per i professionisti iscritti a una cassa di previdenza autonoma obbligatoria. Firmato il decreto

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina requisiti e modalità di erogazione dell’indennità per il mese di aprile prevista dall’art. 78 del D.L. 34/2020.

Il Decreto prevede l’erogazione in favore di professionisti di un bonus di 600 euro per il mese di aprile, specificando che tale importo verrà erogato automaticamente dalle Casse – senza bisogno di presentazione di nuova domanda – a tutti i professionisti che abbiano fruito dell’analogo bonus per il mese di marzo.

Viene estesa, inoltre, la fruizione del bonus per il mese di aprile anche a coloro si fossero iscritti a una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali richiesti.

Tale bonus è erogato in caso di cessazione o riduzione dell’attività professionale.

Sul punto, il Decreto precisa che:

1) per «cessazione dell’attività», va intesa l’avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020;

2) per «riduzione o sospensione dell’attività», va intesa la riduzione almeno del 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute).

Per quanto riguarda i nuovi richiedenti (ovvero coloro che non hanno fruito del bonus per il mese di marzo, per i quali l’erogazione è automatica), in sede di domanda, i professionisti dovranno dichiarare:

1) di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

2) di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto sopra;

3) di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;

4) alternativamente:

  • di aver percepito – nell’anno 2018 – redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all’esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019;
  • in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente;
  • di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;
  • di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all’esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all’emergenza.

 

 

Il link per prelevare il Decreto firmato il 29 maggio 2020.




Indennità Covid-19 mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei Dottori Commercialisti. Necessaria l’adozione di un decreto Interministeriale

Indennità Fondo Reddito Ultima Istanza

Si informa che per poter fornire le opportune informazioni e procedere con l’erogazione dell’indennità per i mesi di aprile e maggio – prevista dall’art. 78 del D.L. 34/2020 – è necessario attendere l’adozione del relativo Decreto Interministeriale.

(Cosi, comunicato pubblicato nella pagine del sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – CNPADC , https://www.cnpadc.it/)