Aumento aliquote Inps Gestione separata collaboratori. A breve la procedura Uniemens con la nuova aliquota al 35,03%

Si comunica che le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione Dis-coll, applicando l’aliquota vigente fino al 31 dicembre 2021 (34,23%), possono effettuare l’invio del flusso Uniemens con la anzidetta aliquota.

Tale flusso sarà modificato eccezionalmente in entrata in fase di elaborazione delle denunce. A breve le procedure consentiranno la trasmissione dei flussi Uniemens anche con la nuova aliquota per il 2022 prevista per i suddetti soggetti, pari al 35,03%.

La differenza di contribuzione derivante dall’applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari al 34,23% e al 35,03%, potrà essere versata entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare Inps n.25 dell’11 febbraio 2022, senza oneri aggiuntivi.

Le aziende potranno, come di consueto, al termine delle necessarie elaborazioni prendere visione della differenza di contribuzione complessivamente dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti.

(Così, comunicato stampa Inps del 14 febbraio 2021)

Si ricorda che sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR) anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
  • rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne consegue che continuano a restare esclusi dall’applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

  • componenti di commissioni e collegi;
  • amministratori di Enti locali (D.M. 25 maggio 2001);
  • venditori porta a porta (art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
  • attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
  • associati in partecipazione (non ancora cessati);
  • medici in formazione specialistica (articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).



SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41 del 2021

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Speciale – Manovra 2022

 

Legge di Bilancio 2022
Legge 30 dicembre 2021, n. 234

La mappa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti e imprese

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti e imprese

 

 

Disposizioni attuative

 

Modello di cartella di pagamento

 

Addio all’aggio. Approvato il nuovo modello di cartella per i carichi affidati dal 1° gennaio 2022

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2022, prot. n. 14113/2022: «Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

 

Primi chiarimenti

 

Indennità di disoccupazione per collaboratori (Dis-Coll)

 

Indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” 2022. Istruzioni su requisiti, importo, calcolo e domanda

Circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – n. 3 del 4 gennaio 2022: «LAVORO – Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)»

 

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Indennità di disoccupazione DIS-COLL: istruzioni in ordine alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Il comma 223 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio 2022) ha modificato la disciplina dell’indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, introducendo una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (cd. décalage) della prestazione, un ampliamento della durata e una diversa modalità di calcolo della stessa, il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la NASpI .

L’inps con circolare 4 gennaio 2022, n. 3 illustra le novità legislative per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Per le cessazioni involontarie dal lavoro avvenute a partire da gennaio 2022, le nuove disposizioni normative fissano la durata della DIS-COLL ad un periodo massimo di 12 mesi. La circolare fornisce, inoltre, le indicazioni per la presentazione della domanda e il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – n. 3 del 4 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa–Dis-Coll – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) –




Semplificato l’accesso alla DIS-COLL. Le nuove regole

L’articolo 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (di seguito riportato), in corso di conversione in legge, ha modificato il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevedendo che le prestazioni collegate alla disoccupazione dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata – la cosiddetta “DIS-COLL” – possano essere concesse in presenza di almeno un mese di contribuzione (e non più tre come richiesto dalla normativa previgente) nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino all’evento di disoccupazione. La modifica dei requisiti di contribuzione per l’indennità di disoccupazione relativa ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa interessa anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. In attesa della conversione in legge del decreto legge, l’Inps con il messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019 ha fornito i primi chiarimenti.

 

Il testo del messaggio Inps – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – (MSG) n. 3606 del 4 ottobre 2019

OGGETTO: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 22 del 2015

 

L’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’indennità di disoccupazione mensile – denominata DIS-COLL – rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione; la prestazione è stata successivamente prorogata per l’anno 2016 e per le cessazioni involontarie intervenute fino al 30 giugno 2017.

L’articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha disposto infine – attraverso la modifica ed integrazione dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 – la stabilizzazione della prestazione DIS-COLL, nonché l’estensione della stessa anche a favore degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio per le cessazioni involontarie intervenute a far data dal 1° luglio 2017.

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all’articolo 2, rubricato: «Modifiche al decreto legislativo n. 22 del 2015», (di seguito riportato) ha introdotto una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DIS-COLL, modificando ulteriormente l’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 2015.

In particolare, il novellato articolo 15 prevede che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che – in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti – possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

In ragione di quanto sopra, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2019 – la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (stato di disoccupazione);

b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

Per i diversi ed ulteriori aspetti della disciplina della prestazione DIS-COLL – fatta eccezione per la novità legislativa in commento, in merito al requisito contributivo – si rinvia alle circolari pubblicate (vedi link sotto riportati) in materia dall’Istituto e, da ultimo, alla circolare n. 115 del 2017.

L’istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall’applicazione DsWeb, è stata adeguata a quanto previsto dal presente messaggio.

 

 

Il testo dell’articolo 2 del  Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»
(In Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019).
In vigore dal 5 settembre 2019

 

Art. 2.
(Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto all’articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese».

 

 

Si ricorda che la legge n. 208 del 2015, all’art. 1, comma 310 e successivamente il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all’art. 3 comma 3-octies hanno esteso la tutela della indennità DIS-COLL rispettivamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017. Le richiamate disposizioni normative riguardanti la prestazione DIS-COLL per gli anni 2015, 2016 e per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 sono state oggetto delle seguenti circolari INPS:

n. 83 del 27 aprile 2015;

n. 74 del 5 maggio 2016;

n. 89 del 23 maggio 2017.

Successivamente in merito alla previsione di cui all’art. 7 della legge n. 81 del 2017 che – integrando e modificando le disposizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 – ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL di cui al richiamato art. 15 per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017. L’inps con la circolare n. 115 del 19 luglio 2017 ha impartito nuove istruzioni applicative.

 

Per saperne di più:

Link al testo della Circolare Inps – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito – Direzione Centrale Entrate – n. 115 del 19 luglio 2017, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Stabilizzazione ed estensione – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – (Art. 7, comma 1, della L 22/05/2017, n. 81

Link al testo della Circolare Inps n. 89 del 23 maggio 2017, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Art. 3, comma 3-octies del DL 30/12/2016, n. 244, conv., con mod., dalla L 27/02/2017, n. 19

Link al testo della Circolare Inps n. 74 del 5 maggio 2016, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22

Link al testo della Circolare Inps n. 83 del 27 aprile 2015, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22

 

 

 




Requisiti di accesso dell’indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016

L’INPS ha emanato, in data 5 maggio 2016, la circolare esplicativa n. 74 in attuazione dell’art. 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016) che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

La legge ha introdotto una novità, di maggior favore per i lavoratori in argomento, riguardo ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL che, per le cessazioni intervenute nell’anno 2016, sono esclusivamente lo stato di disoccupazione e la presenza di almeno tre mensilità di contribuzione accreditata in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la data di cessazione dal rapporto di collaborazione fino alla data del predetto evento. Non è più richiesto che l’assicurato faccia valere, nell’anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di collaborazione, un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

In analogia con l’indennità di disoccupazione NASpI la norma ha confermato che, anche per la prestazione riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazione DIS-COLL già fruita non possono essere nuovamente presi in considerazione ai fini della determinazione della durata di una nuova analoga prestazione.

Alla prestazione DIS-COLL prevista per gli eventi di disoccupazione che si verificano nell’anno 2016 si applica la medesima disciplina della indennità DIS-COLL relativa agli eventi di disoccupazione intervenuti nell’anno 2015, fatta salva la novità introdotta in merito ai requisiti di accesso alla prestazione.

Per gli eventi di cessazione intercorsi tra il 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della circolare 74/2016 il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di collaborazione decorre dalla data di pubblicazione della circolare medesima.

Infine, la richiamata disposizione contenuta nella Legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208 del 2015) ha previsto che l’indennità DIS-COLL sia riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificano nell’anno 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e che il beneficio sia riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, provvedendo a darne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale. (Cfr. comunicato stampa Inps del 6 maggio 2016)