Domanda Bonus Covid-19 respinta: richieste di riesame entro il 21 giugno

 

In tema di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Inps con messaggio n. 2263 del 1° giugno 2020 ha comunicato di aver concluso la prima fase di gestione delle domande, compresa la pubblicazione delle motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti dalle relative disposizioni. Nel messaggio, l’Istituto riferisce che gli esiti della reiezione delle domande non accolte sono stati notificati tramite messaggio informatico e non tramite comunicazioni epistolari cartacee. Nel dettaglio, gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600 euro” (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.

 

Cosa fare per impugnare il rigetto della domanda

 

Nel documento evidenziato che contro l’esito negativo non è ammesso il ricorso amministrativo; l’eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria. Ovviamente, la Struttura territoriale INPS competente può sempre effettuare in autotutela un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore/disallineamento nelle banche dati stesse.

 

Riesame amministrativo

 

Al lavoratore e al Patronato consentito proporre un’istanza di riesame, che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria così come delineati dalla circolare n. 49 del 2020.

Di conseguenza, viene stabilito un termine di 20 giorni dal momento della pubblicazione del messaggio n. 2263/2020 (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva) per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto nulla, la domanda deve intendersi definitivamente respinta, fermo restando quanto indicato per i lavoratori agricoli destinatari dell’indennità ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge n. 18/2020.

L’utente può inviare la documentazione richiesta attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Infine, per mezzo di tre allegati riassunto il pensiero dell’Istituto in tema di requisiti all’accesso alle indennità Covid.

 

Consentito proporre un’istanza di riesame entro 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio n. 2263 del 1° giugno 2020 (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva) per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, inviando la documentazione richiesta attraverso la sezione “Esiti”, all’interno della procedura “Indennità 600 euro” o tramite la casella di posta istituzionale dedicata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni struttura territoriale INPS.

 

 

I documenti richiamati:

 

Link al testo del messaggio Inps n. 2263 del 1° giugno 2020, con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito – Indennità COVID-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esiti delle istruttorie amministrative. Chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei riesami delle domande di marzo 2020

Link al testo della circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020, con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito – Indennità COVID-19 – Indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020 – Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – Indennità ai lavoratori del settore agricolo – Indennità lavoratori dello spettacolo – Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 – Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – Istruzioni contabili e fiscali – Artt. 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia