IMU sugli immobili strumentali: necessaria la deducibilità dalle imposte (IRES e IRPEF) sui redditi di impresa

 

L’IMU sugli immobili strumentali è “un costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d’impresa il criterio di tassazione al netto”.

È questo il cuore della motivazione con cui la Corte costituzionale, nella sentenza n. 262 depositata oggi (redattore Luca Antonini), ha dichiarato incostituzionale – come anticipato nel comunicato stampa del 19 novembre scorso – “per violazione del principio di coerenza, e quindi di ragionevolezza (articoli 3 e 53 della Costituzione)”, l’indeducibilità, dall’imponibile delle imposte (IRES e IRPEF) sui redditi d’impresa, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

In particolare, la Corte ha accolto le questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sull’articolo 14, primo comma, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (nel testo in vigore nel 2012) là dove stabiliva l’indeducibilità integrale dell’IMU dalle imposte sui redditi d’impresa.

La Corte ha premesso che l’originaria linearità del decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale, di cui l’IMU costituiva un tassello essenziale, è stata travolta dai successivi interventi normativi: per effetto di un’evoluzione poco lineare e sistematica, già fin dal 2012 l’IMU è stata, infatti, radicalmente trasformata, divenendo, tra l’altro, un tributo particolarmente gravoso e critico per le imprese.

La sentenza sottolinea poi che la deducibilità in esame non si pone affatto “sul piano delle agevolazioni fiscali propriamente dette”, ma “attiene, invece, a quegli istituti tributari nei quali è ravvisabile la prevalenza di un carattere strutturale”.

Ciò – ha precisato la Corte – “non esclude in assoluto che il legislatore possa prevedere limiti alla deducibilità dei costi”. Tuttavia, al di fuori di ipotesi giustificabili in termini di proporzionalità e ragionevolezza, “le deroghe stentano a trovare adeguata ragione giustificatrice: alla mera esigenza di gettito, in particolare, il legislatore è tenuto a rispondere in modo trasparente, aumentando l’aliquota dell’imposta principale, non attraverso incoerenti manovre sulla deducibilità, che si risolvono in discriminatori, sommersi e rilevanti incrementi della base imponibile a danno solo di alcuni contribuenti”.

La Corte ha infine escluso di estendere, in via conseguenziale, l’illegittimità costituzionale alle disposizioni che negli anni successivi hanno introdotto una deducibilità solo parziale dell’IMU sugli immobili strumentali, perché in questo percorso normativo il legislatore si è gradualmente corretto, fino a giungere alla virtuosa previsione – che la sentenza definisce però “certamente non più procrastinabile” – della totale deducibilità a partire dal 2022. (Così, comunicato ufficio Stampa della Corte costituzionale del 4 dicembre 2020)




Imu sugli immobili strumentali. Illegittima l’indeducibilita integrale dalle imposte sui redditi

 

La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità riguardanti l’indeducibilità dell’IMU, per il 2012, dalle imposte erariali sui redditi.

La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva censurato l’articolo 14, primo comma, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella sua formulazione originaria che prevedeva, per le imprese, l’integrale indeducibilità dell’IMU dalle imposte erariali sui redditi. Secondo la Commissione tributaria, l’indeducibilità dall’IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, sotto il profilo dell’effettività dell’imposizione, del divieto della doppia imposizione, dei principi di ragionevolezza, coerenza ed eguaglianza, della libertà di iniziativa economica privata.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni sono state dichiarate fondate con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza. Il legislatore, infatti, una volta individuato, nella sua discrezionalità, il presupposto dell’IRES nel «reddito complessivo netto» (articolo 75, primo comma, Testo unico delle imposte sui redditi), non può rendere indeducibile un tributo come l’IMU sugli immobili strumentali, che costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito.

La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, rimasta in vigore per il solo 2012. Si è poi posta il problema se estendere l’incostituzionalità in via conseguenziale alle disposizioni legislative successive, che hanno gradualmente riconosciuto una deducibilità parziale dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi. Ha però ritenuto che non ne sussistano i presupposti, considerato che questo percorso graduale, intrapreso dal legislatore in considerazione delle esigenze di equilibrio del bilancio (articolo 81 della Costituzione), è virtuosamente sfociato nella previsione della totale deducibilità a partire dal 2022 (secondo quanto oggi previsto dall’articolo 1, comma 773, della legge n. 160 del 2019). La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane. (Così, comunicato ufficio dtampa della Corte costituzionale del 19 novembre 2020)