Riapertura procedura di riversamento spontaneo dei credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Domande entro il 3 giugno 2025 | Rilasciato il software dedicato alla predisposizione e all’invio telematico dello stesso modello

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 maggio 2025, prot. n. 224105/2025, (pubblicato il 19.05.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) approvato il nuovo modello di istanza, da presentare entro il 3 giugno 2025. L’approvazione del nuovo modello segue la riapertura della procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 (vedi infra).

Oggetto del riversamento spontaneo ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 sono gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente fruito a causa:

  • di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa;
  • di attività non ammissibili al credito d’imposta ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, come correttamente applicabile in base alla norma di interpretazione autentica di cui articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione principi di pertinenza e congruità;
  • dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare l’importo del credito indebitamente utilizzato, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione fino al 22 Ottobre 2021. In altri termini, la regolarizzazione riguarda i crediti maturati negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione a mezzo F24 fino al 22 Ottobre 2021.

La procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ossia fino al 22 ottobre 2021. Inoltre, l’accesso alla procedura de qua è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. È fatto salvo l’esercizio dei poteri degli uffici, di cui agli articoli 31 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 3 giugno 2025 il modello di domanda approvato con il provvedimento in esame, secondo le modalità qui riportate. Nel modello il contribuente indica, altresì, gli estremi degli eventuali contenziosi pendenti alla data di presentazione dello stesso ai quali ha rinunciato. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Inoltre, nel modello, il contribuente rinuncia ad impugnare gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data di presentazione dello stesso sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546.

La procedura si perfeziona con il versamento, in unica soluzione o dell’ultima rata, del credito indebitamente utilizzato. Il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione deve avvenire entro il 3 giugno 2025.

In caso di opzione per la rateazione, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 3 giugno 2025, al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di sanzioni e interessi.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel caso in cui l’atto o il provvedimento impositivo, per i quali è stata validamente presentata l’istanza di riversamento spontaneo, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza, il riversamento del credito deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato.

Le istanze presentate con il modello in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono ritenute valide.

I soggetti che avevano già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, senza procedere al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 16 dicembre 2024, potranno effettuare il riversamento in base all’opzione effettuata nell’istanza e nelle scadenze fissate dal decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n.69.

 

Link al testo del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 224105/2025 del 19 maggio 2025, recante: «Riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69», pubblicato il 19.05.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al softwareRiversamentoCreditoImposta 2025 che consente la compilazione e la stampa dell’Istanza per la regolarizzazione, senza sanzioni ed interessi, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

 

I codici tributo per il riversamento spontaneo

 

Si ricorda che con Risoluzione n. 34 del 5 luglio 2022 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

 

I codici tributo istituiti sono i seguenti:

  • “8170” denominato Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
  • “8171” denominato Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
  • “8172” denominato Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
  • “8173” denominato Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

 

Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione 34/E del 2022 (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
    • nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo.

 

 

Riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo. Il Decreto PA 2025 riapre i termini fino al 3 giugno 2025

 

L’articolo 19, commi da 5 a 9 del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 ha prorogato dal 31 ottobre 2024 al 3 giugno 2025 il termine di adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruiti, con conseguente modifica dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di tale adesione.

In particolare il citato articolo 19, comma 5, dispone la riapertura del termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati, di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. In particolare, il nuovo termine è fissato al 3 giugno 2025 (in luogo del previgente 31 ottobre 2024).

Vengono, altresì, stabilite le modalità di versamento delle somme dovute in caso di adesione alla procedura:

  • in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025;
  • ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 3 giugno 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.

La norma in esame prevede, inoltre, l’applicazione, a decorrere dal 4 giugno 2025 (in precedenza 17 dicembre 2024), sulle rate successive alla prima, degli interessi, calcolati al tasso legale, di cui all’articolo 5, comma 11, del menzionato decreto e fa salve le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell’articolo medesimo (come modificato dal comma 7).

Il comma 6 stabilisce che, qualora alla data di presentazione dell’istanza di riversamento, l’atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti oggetto dell’istanza medesima validamente presentata, sia divenuto definitivo, il riversamento deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.

Il comma 7, lettere a) e b), introduce modifiche all’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Nello specifico, la lettera a) prevede che, laddove la procedura di riversamento concerna crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali, alla data di presentazione dell’istanza di riversamento, penda un contenzioso, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso stesso, da eseguire entro il termine del 3 giugno 2025, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Peraltro, con riguardo agli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di presentazione del ricorso di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992, viene disposto che la dichiarazione di adesione equivale a rinuncia al ricorso medesimo. La lettera b) stabilisce che, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, con riferimento ai crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017, il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di due anni (e non più di un anno). Il comma 8 modifica, a fini di coordinamento normativo, l’articolo 1, comma 458, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), sostituendo il temine del 31 ottobre 2024 con quello del 3 giugno 2025.

Sul punto, si ricorda che il comma 458 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2480), riconosce un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite, ai sensi del comma 459, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

 

Le misure previste dal c.d. “Decreto PA 2025” pubblicate in Gazzetta

Link al testo del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni». Testo coordinato pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 109 del 13 maggio 2025




Il Senato ha approvato definitivamente il c.d. decreto-legge Aiuti-ter

Con 100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni, l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 311 (c.d. decreto-legge aiuti-ter) recante: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

Il decreto-legge, varato dal precedente Governo, stanzia ulteriori 14 miliardi per mitigare gli effetti del caro energia. Il provvedimento reca, al Capo I, misure quali la proroga dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia, la sua estensione ai settori dell’agricoltura e della pesca, le garanzie Sace sui finanziamenti alle imprese, la riduzione delle accise sui carburanti e l’IVA al 5 per cento sul gas, lo stanziamento di 200 milioni a sostegno degli enti locali, l’incremento del Fondo per il trasporto pubblico locale, la disciplina per i rigassificatori. Il capo II reca disposizioni in materia di politiche sociali (indennità per lavoratori dipendenti e pensionati, sostegno al reddito dei lavoratori autonomi); il capo III reca interventi per l’attuazione del Piano di ripresa e resilienza. Fra le ulteriori disposizioni va evidenziata la proroga in materia di occupazione di suolo pubblico per gli esercizi commerciali e il fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa.

 

Link al  testo del decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022, conv., con mod., dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 269 del 17 novembre 2022)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2022

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 Speciale – Decreti legge “Aiuti-Bis” e “Ter”

 

Il decreto-legge “Aiuti-Bisconvertito in legge

D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142

 

Le principali misure

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, conv., con mod., dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Il decreto-legge “Aiuti-Ter

D.L. 23/09/2022, n. 144

 

Il testo del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

 

 

Commenti

 

Il «sono posti a base» nelle indagini finanziarie non può essere eccessivamente “tirato per la giacchetta”: a ciò si oppongono gli artt. 3 e 53 Cost. Aspetti di riflessione e caso “clinico
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento

 

Riduzione dei termini di accertamento per pagamenti “tracciabili” anche se per mezzo RIBA e MAV e con fatture passive in formato cartaceo

 

Riduzione termini di decadenza degli accertamenti per chi documenta le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi. Per la tracciabilità dei pagamenti ammessi RIBA e MAV

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 404 del 2 agosto 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini continua per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Riduzione dei termini in caso di pagamenti tracciabili anche agli operatori che utilizzano RIBA (Ricevuta Bancaria) e MAV (Mediante Avviso) – Ammissibilità – Riduzione termini per chi riceve fatture cartacee (nella specie, da forfettario) – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 4, D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Riduzione termini di accertamento in ipotesi di pagamenti tracciabili. Solo per chi documenta le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi, anche se esonerato (come accade per le vendite per corrispondenza)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 438 del 29 agosto 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500, anche nell’ipotesi di esonero dagli obblighi (nella specie, vendita per corrispondenza) – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Limiti all’applicazione della disciplina transitoria

 

Distribuzione ai soci di riserve di utili ante 31 dicembre 2007 deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022. A partire dal 1° gennaio 2023 comunque soggetta alla ritenuta d’imposta del 26%

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 454 del 16 settembre 2022: «OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Distribuzione ai soci di riserve di utili presenti in bilancio costituiti in data antecedente al 31 dicembre 2007 e deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022 – Effettiva erogazione oltre il 31 dicembre 2022 – Applicazione della disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 205 del 2017 – Esclusione – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017 – D.M. 02/04/2008»

 

 

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Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge “Aiuti-ter”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» – (Atto Camera n. 3705).

 

La ratio del Decreto “Aiuti-ter

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» – (A.C. 3705).

La relazione tecnica del Decreto “Aiuti-ter

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» – (A.C. 3705).

Il testo del Decreto “Aiuti-ter

Link al testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 e in vigore dal 24 settembre 2022.




In Gazzetta il Decreto-legge “Aiuti-ter”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», il cd. Decreto “Aiuti-ter

Link al testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 e in vigore dal 24 settembre 2022.




Il Cdm approva il nuovo Decreto-legge “Aiuti Ter”

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (decreto-legge)

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», il cd. Decreto “Aiuti-ter

Link al testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 e in vigore dal 24 settembre 2022.

 

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 16 settembre 2022, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In merito alle disposizioni contro il caro-energia, sono prorogati e rafforzati i crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il credito d’imposta relativo agli stessi mesi è pari al 30 per cento, mentre per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il credito è pari al 40 per cento.

È prorogata la riduzione di accisa e IVA sui carburanti fino al 31 ottobre 2022 e alle imprese esercenti attività agricola, pesca, agromeccanica che hanno acquistato carburante nel quarto trimestre 2022 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20 per cento.

Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari, è stato prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre novembre e dicembre, se viene applicato al finanziamento un tasso di interesse che prenda come riferimento i BTP.

Per le medesime finalità è stato previsto un incremento della percentuale di garanzia dal 60 all’80 per cento dell’importo finanziato per il pagamento delle bollette.

È innalzato l’importo massimo dei finanziamenti (da 35 mila a 62 mila euro) garantibili dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in relazione ai mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.
Il contributo straordinario in favore di Regioni ed enti locali è ulteriormente incrementato di 200 milioni di euro complessivi, 160 in favore dei comuni e 40 in favore di città metropolitane e province.

Per far fronte ai rincari energetici e agli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato per il 2022 di 400 milioni di euro, che si aggiungono al miliardo di euro già assegnato con la legge di assestamento del bilancio (legge 5 agosto 2022, n. 111).

Sono previsti ulteriori 100 milioni di euro per finanziare il contributo a copertura dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto locale e regionale su strada, lacuale, marittimo e ferroviario. Viene istituito, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, un fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto.

Sono stanziate risorse (50 milioni di euro per il 2022) per l’erogazione di contributi a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Specifiche risorse sono stanziate sia per contenere i maggiori costi energetici sostenuti dagli enti del terzo settore, con particolare riguardo a quelli che gestiscono servizi sociosanitari rivolti a persone con disabilità, sia per mitigare il caro-energia in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura.

Infine, le risorse finalizzate all’erogazione del “bonus trasporti” sono incrementate di 10 milioni di euro per il 2022.

Sono poi previste misure per favorire l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni demaniali in uso al Ministero dell’interno e per accelerare l’installazione degli stessi sulle coperture o sulle facciate di edifici.

In merito all’attuazione del PNRR, sono accelerate le procedure autorizzatorie per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture individuati nel “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”, prevedendo appositi poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle autorità competenti.

È altresì istituito l’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti e degli imballaggi.

Sono perfezionate le procedure per l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e sono definite le responsabilità attuative del progetto che prevede la realizzazione a Taranto di investimenti siderurgici legati all’idrogeno.

È istituito il “Fondo per l’housing universitario”, con una dotazione di 660 milioni di euro, per acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.

Sono definiti i criteri a cui dovranno attenersi uno o più regolamenti finalizzati alla riforma degli istituti tecnici, nella prospettiva, tra l’altro, di adeguare costantemente l’offerta formativa alle esigenze di competenze richieste dal mercato del lavoro. Sono definite misure finalizzate al potenziamento degli istituti professionali e alla realizzazione dello Spazio europeo dell’istruzione mediante il supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale. In coerenza con tali obiettivi, è istituito l’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta.

Sono estese le procedure per l’accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” anche agli interventi di titolarità degli enti locali finanziati con le risorse del “Piano Complementare” al PNRR ed è stabilito che le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici o per la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi PNRR possano essere utilizzate dalle amministrazioni per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia.

È poi previsto che Invitalia S.p.A., per supportare le amministrazioni titolari degli interventi e per accelerarne la realizzazione, possa promuovere specifici accordi quadro per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori relativi agli interventi PNRR e a quelli dei cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea.

Sono state approvate, inoltre, disposizioni in materia di concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, nell’ottica di contribuire all’obiettivo PNRR di riduzione del contenzioso pendente, e di estensione degli interventi PNRR di potenziamento delle farmacie rurali con uno stanziamento di 28 milioni di euro.

Infine, disposta la proroga dei termini per la cd. sanatoria relativa al credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S): la scadenza prevista dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,  per trasmettere la domanda viene prorogata al 31 ottobre.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2022

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Commenti

 

Il giudicato/“risultato” penale nel processo tributario può avere non pochi punti di contatto: spunti di riflessione
di Alvise Bullo, Elena De Campo e Fabio Gasparini

La sola iscrizione ad un Albo professionale non è una condizione sufficiente a qualificare la prestazione come abituale
di Dario Festa

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Agevolazioni nel settore dell’edilizia – Visto, attestazione e utilizzo dei crediti

 

 

Superbonus e altri Bonus in edilizia. Tutte le novità nel nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti -Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Decreto MiTE del 14/02/2022»

In appendice il testo aggiornato degli artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77

 

 

Legislazione

 

 

Riversamento “spontaneo” credito di imposta
Sanatoria bonus ricerca e sviluppo

 

Indebito utilizzo credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S). Per il riversamento “spontaneo”, istanza entro il 30 settembre 2022 e versamento entro il 16 dicembre 2022. Approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di sanatoria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022: «Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146»

 

Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

 

Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello per il credito nelle ZLS e la restituzione degli aiuti in eccesso

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, prot. n. 193276/2022: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022»

 

 

 

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Indebito utilizzo credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S). Per il riversamento “spontaneo”, istanza entro il 30 settembre 2022 e versamento entro il 16 dicembre 2022 | Approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura

I commi da 7 a 12 dell’articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, hanno previsto una procedura per il riversamento spontaneo finalizzato a consentire alle imprese che si siano avvalse, in modo non corretto, della previgente disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento anche rateale dell’importo del credito utilizzato in compensazione.

Più in dettaglio, il comma 7 del citato articolo 5 del D.L. n. 146/2021 offre ai soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la possibilità di effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La procedura di riversamento spontaneo è destinata ai soggetti che (nei periodi d’imposta sopra indicati al comma 7) abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che:

  • in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato l’ambito di applicazione della misura in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge di bilancio 2019.
  • abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;

L’accesso alla procedura è invece in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta (comma 8). L’accertamento di condotte fraudolente dopo la comunicazione di cui al comma 9 da parte degli uffici delle imposte comporta la decadenza dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.

La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021.

Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata  in vigore (22 ottobre 2021) del decreto-legge in esame, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione prevista dal comma 10 (comma 12).

Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Il comma 9 prevede che il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura siano definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022, specificando che nell’istanza devono essere indicati il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale) entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. Il versamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (comma 10).

Il comma 11 stabilisce che la procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000).

Ora, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al fine di disciplinare le modalità e i termini per l’accesso alla speciale sanatoria, per i sopra descritti indebiti, del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022, approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito e individuate le modalità e i termini di presentazione dello stesso e le modalità di riversamento.

Nel provvedimento sulla falsariga del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 ribadito che la procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata (22 ottobre 2021) in vigore del decreto-legge. Inoltre, l’accesso alla procedura de qua è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. È fatto salvo l’esercizio dei poteri degli uffici, di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 30 settembre 2022 il modello di domanda approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022.

La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell’importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 16 dicembre 2022. Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. In caso di opzione per la rateazione, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024. Il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento dell’intero importo dovuto del credito e, in caso di rateazione, avviene soltanto con il pagamento dell’ultima rata. Per intero importo del credito si intende il credito da riversare ammesso alla procedura. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di sanzioni e interessi. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022, recante: «Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146», pubblicato il 01.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244