Riapertura procedura di riversamento spontaneo dei credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Domande entro il 3 giugno 2025 | Rilasciato il software dedicato alla predisposizione e all’invio telematico dello stesso modello

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 maggio 2025, prot. n. 224105/2025, (pubblicato il 19.05.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) approvato il nuovo modello di istanza, da presentare entro il 3 giugno 2025. L’approvazione del nuovo modello segue la riapertura della procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 (vedi infra).

Oggetto del riversamento spontaneo ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 sono gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente fruito a causa:

  • di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa;
  • di attività non ammissibili al credito d’imposta ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, come correttamente applicabile in base alla norma di interpretazione autentica di cui articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione principi di pertinenza e congruità;
  • dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare l’importo del credito indebitamente utilizzato, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione fino al 22 Ottobre 2021. In altri termini, la regolarizzazione riguarda i crediti maturati negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione a mezzo F24 fino al 22 Ottobre 2021.

La procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ossia fino al 22 ottobre 2021. Inoltre, l’accesso alla procedura de qua è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. È fatto salvo l’esercizio dei poteri degli uffici, di cui agli articoli 31 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 3 giugno 2025 il modello di domanda approvato con il provvedimento in esame, secondo le modalità qui riportate. Nel modello il contribuente indica, altresì, gli estremi degli eventuali contenziosi pendenti alla data di presentazione dello stesso ai quali ha rinunciato. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Inoltre, nel modello, il contribuente rinuncia ad impugnare gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data di presentazione dello stesso sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546.

La procedura si perfeziona con il versamento, in unica soluzione o dell’ultima rata, del credito indebitamente utilizzato. Il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione deve avvenire entro il 3 giugno 2025.

In caso di opzione per la rateazione, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 3 giugno 2025, al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di sanzioni e interessi.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel caso in cui l’atto o il provvedimento impositivo, per i quali è stata validamente presentata l’istanza di riversamento spontaneo, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza, il riversamento del credito deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato.

Le istanze presentate con il modello in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono ritenute valide.

I soggetti che avevano già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, senza procedere al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 16 dicembre 2024, potranno effettuare il riversamento in base all’opzione effettuata nell’istanza e nelle scadenze fissate dal decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n.69.

 

Link al testo del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 224105/2025 del 19 maggio 2025, recante: «Riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69», pubblicato il 19.05.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al softwareRiversamentoCreditoImposta 2025 che consente la compilazione e la stampa dell’Istanza per la regolarizzazione, senza sanzioni ed interessi, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

 

I codici tributo per il riversamento spontaneo

 

Si ricorda che con Risoluzione n. 34 del 5 luglio 2022 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

 

I codici tributo istituiti sono i seguenti:

  • “8170” denominato Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
  • “8171” denominato Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
  • “8172” denominato Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
  • “8173” denominato Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

 

Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione 34/E del 2022 (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
    • nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo.

 

 

Riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo. Il Decreto PA 2025 riapre i termini fino al 3 giugno 2025

 

L’articolo 19, commi da 5 a 9 del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 ha prorogato dal 31 ottobre 2024 al 3 giugno 2025 il termine di adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruiti, con conseguente modifica dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di tale adesione.

In particolare il citato articolo 19, comma 5, dispone la riapertura del termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati, di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. In particolare, il nuovo termine è fissato al 3 giugno 2025 (in luogo del previgente 31 ottobre 2024).

Vengono, altresì, stabilite le modalità di versamento delle somme dovute in caso di adesione alla procedura:

  • in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025;
  • ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 3 giugno 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.

La norma in esame prevede, inoltre, l’applicazione, a decorrere dal 4 giugno 2025 (in precedenza 17 dicembre 2024), sulle rate successive alla prima, degli interessi, calcolati al tasso legale, di cui all’articolo 5, comma 11, del menzionato decreto e fa salve le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell’articolo medesimo (come modificato dal comma 7).

Il comma 6 stabilisce che, qualora alla data di presentazione dell’istanza di riversamento, l’atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti oggetto dell’istanza medesima validamente presentata, sia divenuto definitivo, il riversamento deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.

Il comma 7, lettere a) e b), introduce modifiche all’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Nello specifico, la lettera a) prevede che, laddove la procedura di riversamento concerna crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali, alla data di presentazione dell’istanza di riversamento, penda un contenzioso, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso stesso, da eseguire entro il termine del 3 giugno 2025, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Peraltro, con riguardo agli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di presentazione del ricorso di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992, viene disposto che la dichiarazione di adesione equivale a rinuncia al ricorso medesimo. La lettera b) stabilisce che, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, con riferimento ai crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017, il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di due anni (e non più di un anno). Il comma 8 modifica, a fini di coordinamento normativo, l’articolo 1, comma 458, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), sostituendo il temine del 31 ottobre 2024 con quello del 3 giugno 2025.

Sul punto, si ricorda che il comma 458 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2480), riconosce un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite, ai sensi del comma 459, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

 

Le misure previste dal c.d. “Decreto PA 2025” pubblicate in Gazzetta

Link al testo del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni». Testo coordinato pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 109 del 13 maggio 2025




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2023

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a 
“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Commenti 

 

Accordi transattivi: effetti ai fini IVA ed IRES
di Marco Orlandi

Documentazione:

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 254 del 7 agosto 2020, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Risarcimento a seguito di accordo transattivo – Somma percepita in esecuzione di una transazione con i debitori, in pendenza di giudizio volta a ristorare un danno diverso dalla perdita di valore delle azioni – Accordo transattivo concluso tra le parti processuali non di natura risarcitoria vera e propria, rappresentando delle reciproche concessioni per definire una lite …www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2020/Ri254_20.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 356 del 19 maggio 2021, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo transattivo – Rilevanza della “funzione economica” della dazione collegata all’elemento transattivo – Trattamento, ai fini IVA, delle somme da versare a seguito della stipula di un accordo transattivo intercorso tra le parti …www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2021/Ri356_21.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 401 del 10 giugno 2021, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo transattivo – Aliquote IVA applicabili – Rilevanza IVA che la dazione viene collegata all’elemento transattivo per cui la somma viene corrisposta “a saldo, stralcio e tacitazione di qualsiasi pretesa sorta in dipendenza del contratto di appalto” – Conseguenze – Integrazione del presupposto – Trattamento fiscale di somma erogata in attuazione di un accordo transattivo
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2021/Ri401_21.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 212 del 22 aprile 2022, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme definite nell’ambito di accordi transattivi – Assoggettabilità all’IVA – Condizioni – Esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico di una parte (i.e. rinuncia alle liti) e la rinuncia dell’altra parte (nella specie, di un accordo transattivo volto alla definizione di una serie di controversie instaurate al fine di contestare i comportamenti illeciti …
 www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2022/Ri212_22.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 491 del 5 ottobre 2022, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Risarcimento a seguito di accordo transattivo – Qualificazione come sopravvenienze passive, di somme versate a titolo di risarcimento danni provocati dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e bilancio dalla società istante per effetto dell’Accordo transattivo, sottoscritto in data 24 maggio 2017 …
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2022/Ri491_22.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 232 del 1° marzo 2023, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme definite nell’ambito di accordi transattivi – Assoggettabilità all’IVA – Condizioni – Esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico di una parte (i.e. rinuncia alle liti) – Rilevanza della mancata restituzione del deposito cauzionale previsto dal contratto di affitto in attuazione di accordo transattivo …
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2023/Ri232_23.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 13 gennaio 2023, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Regole di determinazione del reddito dei soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (ITA GAAP) – Competenza – Rilevanza fiscale delle somme corrisposte nell’ambito di accordo transattivo
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2023/Ris28_23.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 33 del 13 gennaio 2023, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme definite nell’ambito di accordi transattivi – Assoggettabilità all’IVA – Condizioni – Esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico di una parte (i e rinuncia alle liti) – Rilevanza fiscale delle somme corrisposte nell’ambito di accordo transattivo
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2023/Ris33_23.pdf

 

L’Atto di recupero: termine lungo per crediti non spettanti o inesistenti. Prima e dopo la delega fiscale
di Giovanni Santaniello

 

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Termini decadenziali – Crediti inesistenti e crediti non spettanti

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono la vexata quaestio della distinzione tra “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 34419 dell’11 dicembre 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – ACCERTAMENTI E CONTROLLI – AVVISO DI RECUPERO – Termini di decadenza – Credito d’imposta – Compensazione – Credito inesistente – Criteri per la determinazione dei termini di accertamento – Accertamento del credito di imposta irregolarmente compensato – Indebita compensazione – Crediti inesistenti – Crediti non spettanti – Distinzione – Rilevanza – Risoluzione di contrasto tra le sezioni semplici della Suprema Corte – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 13, commi 4 e 5 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 15, comma 1, lett. o), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Responsabilità ed obblighi dei liquidatori

 

Per la responsabilità del liquidatore ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973 non serve la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario

In sede di ricorso ammessa una difesa “a tutto campo” avverso i presupposti dell’azione, ivi compresa la misura delle imposte che sarebbero state pagate e incassate dal Fisco se avesse agito con diligenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 32790 del 27 novembre 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Estinzione per cancellazione dal Registro delle imprese -Cancellazione della società dal Registro delle imprese intervenuta nella disciplina previgente alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 175 del 2014 – Responsabilità ed obblighi dei liquidatori – Responsabilità del liquidatore ex art. 36 del DPR n. 602 del 1973 – Presupposti dell’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore – Identificazione della natura della relazione che lega la responsabilità del liquidatore e l’obbligazione tributaria societaria rimasta inadempiuta – Accertamento d’ufficio nei confronti del liquidatore ex art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973 – Condizioni – Preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario – Esclusione – Ricorso avverso l’accertamento nei confronti del liquidatore – Contestazione della sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società – Possibilità – Artt. 36, del D.P.R. 26/09/1972, n. 602»

 

  • Sezioni tributarie

 

Accertamento con adesione – Esclusione rilevanza per altri periodi di imposta

 

L’accertamento con adesione esaurisce il proprio effetto nell’anno di imposta per cui è stato stipulato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 3854 dell’8 febbraio 2023: «ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Contenuto – Natura – Accordo di diritto pubblico – Conseguenze – Applicabilità delle norme del codice civile in tema di transazione – Esclusione – Soggezione alla disciplina ex D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 • ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Limite oggettivo – Ulteriore attività accertatrice per il periodo di imposta interessato dall’accordo – Preclusione – Vincolo per gli altri periodi di imposta – Esclusione – D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 • SANZIONI TRIBUTARIE – Violazioni dipendenti da incertezza normativa oggettiva tributaria – Disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa – Obiettiva incertezza normativa – Nozione – Indici rilevanti – Art. 8, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Responsabilità ed obblighi degli amministratori

 

Occultamento di attività sociali. La responsabilità dell’amministratore ex art. 36, comma 4, D.P.R. n. 602 del 1973 si estende fino a due anni antecedenti alla messa in liquidazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 9236 del 4 aprile 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Iscrizione a ruolo – Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci -Imposte non pagate – Estinzione della società contribuente – Responsabilità degli amministratori ex art. 36, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973 – Occultamento attività sociali nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione – Sussistenza – Condizioni – Art. 2495 c.c. – Art. 36, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Imposta di registro – Atti che contengono più disposizioni

 

Clausola penale contenuta in un contratto di locazione. Non è tassabile ai fini del Registro in via distinta. Si applica il regime della tassazione unica, da applicare avendo riguardo alla disposizione soggetta all’imposizione più onerosa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 30983 del 7 novembre 2023: «IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Atti che contengono più disposizioni – Unicità o pluralità di atti tassabili – Rapporto tra il primo ed il secondo comma dell’art. 21 del DPR n. 131 del 1986 – Negozi complessi o collegati – Distinzione – Criteri – Tassazione – Fattispecie – Contratto di locazione di beni immobili – Clausola penale contenuta in un contratto di locazione per il caso di ritardo nella restituzioni del bene locato – Distinta ed autonoma tassazione – Esclusione – Imposizione della disposizione più onerosa – Affermazione – Art. 21, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Sospensione Covid-19 ex art. 67 del D.L. n. 18/2020
Limiti
 all’applicazione della proroga pro Fisco di 85 giorni

 

Solo ai termini di accertamento in scadenza nel 2020 si applica la “proroga” di 85 giorni

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta – Sezione VI – Sentenza n. 4908 del 12 dicembre 2023: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Termini di decadenza per l’accertamento – Sospensioni/proroghe Covid – Sospensione dei termini per eventi eccezionali – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori ex art. 67 del D.L. n. 18/2020, cd. DL “Cura Italia” – Termini di accertamento per la notifica di avvisi di accertamento riguardanti le imposte sui redditi, l’IVA, le imposte d’atto ed i tributi locali – Estensione della proroga di 85 giorni di decadenza non solo per l’anno d’imposta i cui termini scadevano nel 2020, ma anche per i periodi d’imposta seguenti (nella specie: avviso di accertamento per l’anno 2016 con decadenza il 31.12.2022 – notificato il 23.03.2023 dall’Agenzia delle entrate) – Esclusione – Rilevanza dell’applicazione del comma 1 dell’articolo 12, del D.Lgs. n. 159/2015 – Applicazione con esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per eventi eccezionali (nella specie: il 2020) – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Competenza temporale delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo

 

Competenza delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo. Rileva la data di sottoscrizione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 487 del 29 dicembre 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Regole di determinazione del reddito dei soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (ITA GAAP) – Competenza delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo – Imputazione temporale alla sottoscrizione dell’accordo transattivo – Giudizio di inerenza – Criteri – Art. 83, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 2423 c.c.»

Legislazione

 

 

Nuovo Decreto-legge “Bonus edilizi

 

La stretta al Bonus barriere architettoniche e nuove regole per la “transizione” dalle vecchie aliquote (110% e 90%) alla nuova (70%, poi 65%) del Superbonus

Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante: «Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Interpretazione autentica sull’applicazione della disciplina del ravvedimento speciale. Ammessa la regolarizzazione della compensazione indebita di crediti non spettanti o inesistenti commessa entro il 31 dicembre 2021

Ammessa la regolarizzazione tramite ravvedimento speciale, – che consente il pagamento delle relative sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo edittale – dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, mediante rimozione della violazione e versamento – in forma rateizzata, ove la prima rata sia stata versata entro il 30 settembre 2023, ovvero in un’unica soluzione, qualora il versamento venga eseguito entro il 20 dicembre 2023 – delle relative sanzioni. Ciò a condizione che la compensazione dei predetti crediti sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021, purché, con riferimento a tale annualità, la dichiarazione risulti validamente presentata, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall’adempimento. È questo l’importante chiarimento contenuto nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 67 del 6 dicembre 2023, diffuso in vista della scadenza del termine del 20 dicembre 2023. Al riguardo, per verificare se la violazione rientri o meno nell’ambito temporale indicato, da ultimo, nell’interpretazione autentica di cui all’art. 21, comma 1, del. D.L. “Bollette, secondo la quale sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni «commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti», i tecnici dell’Agenzia delle entrale sottolineano che ciò che rileva è il momento di “commissione” della violazione sostanzialeconsistente nella compensazione di un credito non spettante o inesistente – e non quello in cui lo stesso è stato, ove richiesto, esposto nell’apposito campo della dichiarazione annuale. Restano, in altre parole, sempre escluse dal ravvedimento speciale le violazioni concernenti i crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67 del 6 dicembre 2023, con oggetto: OGGETTO: TREGUA FISCALE – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie – Ambito di applicazione – Violazioni che possono essere regolarizzate per effetto dell’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 21, del D.L. n. 34/2023 – Regolarizzazione dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, (mediante rimozione della violazione e versamento) – Ammissibilità – Condizioni – La compensazione indebita dei crediti sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021 – La dichiarazione sia stata validamente presentata con riferimento alle annualità “sanate” – Art. 1, commi 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Art. 21, comma 1, del D.L. 30/03/2023, n. 34, conv., con mod., dalla L. 26/05/2023, n. 56, cd. “D.L. Bollette

 

I principali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 20 marzo 2023: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159) – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria – Risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023 – Art. 1, commi da 153 a 251, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 




Indebito utilizzo credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S). Per il riversamento “spontaneo”, istanza entro il 30 settembre 2022 e versamento entro il 16 dicembre 2022 | Approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura

I commi da 7 a 12 dell’articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, hanno previsto una procedura per il riversamento spontaneo finalizzato a consentire alle imprese che si siano avvalse, in modo non corretto, della previgente disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento anche rateale dell’importo del credito utilizzato in compensazione.

Più in dettaglio, il comma 7 del citato articolo 5 del D.L. n. 146/2021 offre ai soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la possibilità di effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La procedura di riversamento spontaneo è destinata ai soggetti che (nei periodi d’imposta sopra indicati al comma 7) abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che:

  • in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato l’ambito di applicazione della misura in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge di bilancio 2019.
  • abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;

L’accesso alla procedura è invece in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta (comma 8). L’accertamento di condotte fraudolente dopo la comunicazione di cui al comma 9 da parte degli uffici delle imposte comporta la decadenza dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.

La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021.

Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata  in vigore (22 ottobre 2021) del decreto-legge in esame, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione prevista dal comma 10 (comma 12).

Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Il comma 9 prevede che il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura siano definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022, specificando che nell’istanza devono essere indicati il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale) entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. Il versamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (comma 10).

Il comma 11 stabilisce che la procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000).

Ora, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al fine di disciplinare le modalità e i termini per l’accesso alla speciale sanatoria, per i sopra descritti indebiti, del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022, approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito e individuate le modalità e i termini di presentazione dello stesso e le modalità di riversamento.

Nel provvedimento sulla falsariga del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 ribadito che la procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata (22 ottobre 2021) in vigore del decreto-legge. Inoltre, l’accesso alla procedura de qua è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. È fatto salvo l’esercizio dei poteri degli uffici, di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 30 settembre 2022 il modello di domanda approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022.

La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell’importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 16 dicembre 2022. Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. In caso di opzione per la rateazione, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024. Il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento dell’intero importo dovuto del credito e, in caso di rateazione, avviene soltanto con il pagamento dell’ultima rata. Per intero importo del credito si intende il credito da riversare ammesso alla procedura. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di sanzioni e interessi. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022, recante: «Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146», pubblicato il 01.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244