SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2026

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Gli approfondimenti

 

Accertamenti bancari. L’autorizzazione diventa il titolo verificabile della ingerenza nei dati del contribuente
di Enrico Molteni

ISA 2026, rinnovo del CPB e benefici premiali: i chiarimenti della circolare n. 4/E
di Eugenio Grimaldi

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Accertamenti bancari

 

Indagini bancarie: la Cassazione riscrive i limiti dell’acquisizione dei dati bancari alla luce della CEDU. Chiariti anche i rimedi contro il travisamento della prova

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 19956 del 15 giugno 2026: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Cassazione (ricorso per) – Motivi del ricorso – Travisamento della prova – Nozione – Rimedi – Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. – Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. – Ammissibilità – Presupposti e limiti • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Attribuzioni e poteri degli uffici – Indagini bancarie – Accertamenti bancari – Dati emergenti dai conti correnti bancari – Acquisizione di dati, notizie e documenti presso intermediari finanziari – Autorizzazione dell’organo sovraordinato – Art. 32, primo comma, n. 7), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Art. 51, secondo comma, n. 7), DPR 633/1972 – Natura preparatoria e organizzativa dell’autorizzazione – Rilettura convenzionalmente ed eurounitariamente orientata – Art. 8 CEDU – Artt. 7, 8 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sentenza Corte EDU Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026 – Autorizzazione quale titolo dell’ingerenza nei dati bancari – Necessaria preesistenza alle indagini – Contenuto minimo verificabile – Presupposti, oggetto e limiti dell’accesso – Specifica contestazione del contribuente – Autorizzazione mancante o inidonea – Inutilizzabilità delle risultanze bancarie – Invalidità dell’avviso di accertamento nella parte fondata su tali dati – Rinvio al giudice di merito per la verifica della residua tenuta della pretesa – Art. 51, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

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SENTENZA/ORDINANZA (N. E DATA) OGGETTO DECISIONE RIFERIMENTI NORMATIVI NOTE RILEVANTI
Cass. Ord. n. 19960 del 15-6-2026 Mancata allegazione o conoscibilità del contenuto essenziale dell’autorizzazione La mancata allegazione o conoscibilità dell’autorizzazione rende inutilizzabile la documentazione bancaria. Art. 32 DPR 600/1973, art. 51 DPR 633/1972 Conferma principio di trasparenza e diritto di difesa
Cass. Ord. n. 20609 del 18-6-2026 Accertamento tributario – Indagini bancarie – Autorizzazione alle indagini L’autorizzazione ex art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972 deve essere preesistente, motivata e conoscibile. Mancanza o inidoneità rende inutilizzabili le risultanze bancarie e invalida l’avviso di accertamento. Art. 32 DPR 600/1973, art. 51 DPR 633/1972, sentenza CEDU Ferrieri-Bonassisa Conferma che senza autorizzazione valida, dati bancari non possono essere usati
Cass. Ord. n. 20694 del 18-6-2026 Indagini bancarie – Rivalutazione quadro indiziario residuo In caso di inutilizzabilità delle risultanze bancarie per mancanza di autorizzazione, si rivaluta il quadro indiziario residuo con altri elementi (es. valori OMI, mutuo). Art. 32 DPR 600/1973, art. 51 DPR 633/1972, art. 8 CEDU Valutazione complessiva del quadro probatorio residuo
Cass. Ord. n. 20978 del 20-6-2026 Indagini bancarie -Società-schermo e responsabilità fiscale In caso di società utilizzata come schermo, è possibile imputare il reddito alla persona fisica secondo art. 37 DPR 600/1973.

Necessaria prova del totale asservimento della società alla persona fisica.

Mancata allegazione o conoscibilità dell’autorizzazione rende inutilizzabili i dati bancari acquisiti.

Art. 37 DPR 600/1973, art. 32 DPR 600/1973 Imputazione reddito a persona fisica se società schermo; dati bancari inutilizzabili senza autorizzazione

 

Tribunali:

Sezioni Lavoro

 

 

Dichiarazione dei redditi – Emendabile anche ai fini previdenziali

 

Quadro RR, Quadro LM ed errori dichiarativi: la pretesa contributiva non può fermarsi al dato formale

Tribunale Ordinario di Monza – Sezione Lavoro Civile – Sentenza n. 702 del 25 maggio 2026: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestione commercianti – Socio di società a responsabilità limitata – Membro del consiglio di amministrazione privo di incarichi operativi – Partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Onere della prova a carico dell’INPS – Redditi da partecipazione in società di capitali senza prestazione di attività lavorativa – Redditi di capitale – Erronea inclusione nel Quadro RR tra i redditi d’impresa – Dichiarazione integrativa presentata tardivamente – Irrilevanza ai fini della sussistenza sostanziale dell’obbligo contributivo – Insufficienza del solo dato dichiarativo – Non debenza dei contributi eccedenti il minimale – Annullamento dell’avviso di addebito – Art. 1, commi 202 e 203, della L. n. 662/1996 – Art. 3-bis, D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438 – Artt. 44 e 55 TUIR – Art. 2697 cod. civ.»

Conformi:

In senso conforme, quanto alla prevalenza dei presupposti sostanziali sull’errore formale contenuto nella dichiarazione dei redditi e alla possibilità di emendare i dati dichiarativi ai fini contributivi:

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

ISA – (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE)

 

ISA 2026, p.i. 2025: revisione di 85 indici, correttivi congiunturali, benefici premiali, semplificazione della modulistica e rinnovo del CPB 2026-2027 senza ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 6 luglio 2026: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2025 – Revisione completa di 85 indici e aggiornamento dei 173 ISA in vigore – Revisione congiunturale straordinaria per gli effetti delle tensioni geopolitiche, dei prezzi dell’energia e degli alimentari e dell’andamento dei tassi di interesse – Conferma delle condizioni di accesso ai benefici premiali – Semplificazione della modulistica e trasferimento tra i dati precalcolati delle informazioni relative alla condizione di pensionato, di lavoratore dipendente e all’esercizio dell’attività in forma cooperativa – Cause di esclusione per gli enti del Terzo settore – Aggiornamento del quadro F per le maggiorazioni del costo dei beni strumentali nuovi e per le attività agricole agevolate – Aggiornamento del quadro H per l’allineamento alla nuova disciplina del reddito di lavoro autonomo – Obbligo di compilazione del modello ISA per le società tra professionisti e le società tra avvocati escluse dall’applicazione degli indici – Rinnovo del Concordato preventivo biennale 2026-2027: rilevanza dei dati relativi al p.i. 2025 e impossibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA – Obbligo di acquisizione dei dati precalcolati per i contribuenti aderenti al CPB – Modalità di acquisizione dei dati ISA e CPB alla luce della delega unica – Società cooperative, società consortili e consorzi – Fedeltà dichiarativa ai fini del riconoscimento dei benefici premiali ISA e della corretta applicazione del CPB – Art. 9-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 -D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – D.M. 31 marzo 2026 – DM 15 aprile 2026 – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115744 del 13 aprile 2026 e n. 123160 del 22 aprile 2026»

 

Novità fiscali in materia di lavoro dipendente

 

Aumenti contrattuali e arretrati al 5%, domeniche, reperibilità e pernottamenti al 15%: si amplia la tassazione agevolata per i dipendenti privati

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 24 giugno 2026: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori dipendenti del settore privato – Agevolazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2026 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al 5 per cento sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026 – Limite reddituale di 33.000 euro – Incrementi corrisposti nel 2026 e riferiti ad annualità precedenti – Decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNL – Indennità di cassa – Superminimo assorbibile – Ferie, permessi retribuiti, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre -Imposta sostitutiva al 15 per cento sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turni – Limite reddituale di 40.000 euro e plafond agevolabile annuo di 1.500 euro -Maggiorazione per lavoro domenicale – Rapporti di lavoro a tempo parziale – Retribuzione per lavoro straordinario festivo o notturno – Indennità di reperibilità anche in assenza di effettiva chiamata – Indennità di pernottamento -Assenza o mancata applicazione di un CCNL – Coordinamento con il regime agevolativo dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori trasferiti in Italia – Risposte a quesiti – Articolo 1, commi 7, 10, 11 e 12, della L. 30/12/2025, n. 199»

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Contributi Inps e Quadro RR 2026 – Istruzioni per artigiani, commercianti, professionisti e sportivi

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2026

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 62 del 27 maggio 2026: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata – Effetti del reddito concordato nel CPB nel calcolo dei contributi – Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2026-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2025 e in acconto 2026 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2023

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Commenti

 

È illegittimo il rigetto (apodittico e non analitico) delle dimostrazioni di parte privata nelle indagini finanziarie. A chiarirlo è la Corte di Cassazione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Indagini finanziarie – Regime di prova specifica contraria e oneri motivazionali della sentenza

 

Le indagini finanziarie tra prova specifica contraria per superare le presunzioni fondate sui movimenti (anche di terzi) e carenze motivazionali della sentenza di merito

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 11509 del 3 maggio 2023: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti e controlli – Dati relativi ai movimenti su conti bancari intestati esclusivamente a terzi, ancorché legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali – Utilizzabilità – Condizioni -Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 51, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sentenza -Contenuto – Motivazione – Motivazione della sentenza d’appello – Contenuto necessario – Decisione sulla fondatezza di un accertamento basato sui prelevamenti e versamenti su conto corrente – Presunzione del conseguimento di ricavi – Sussistenza – Prova contraria – Onere a carico del contribuente – Regime di prova specifica contraria per superare la presunzione – Conseguenti oneri motivazionali della sentenza – Verifica rigorosa da parte del giudice di merito delle prove fornite dal contribuente con motivazione della sentenza che da espressamente conto del giudizio di inidoneità o idoneità della prove offerte dalla parti – Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 360 c.p.c. • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Provvedimenti del giudice civile – Omessa pronuncia – Configurabilità – Condizioni – Art. 112 c.p.c. – Art. 360 c.c.»

 

Deduzione degli interessi passivi – Erronea intitolazione del motivo del ricorso

 

Gli interessi passivi sono sempre deducibili nei limiti fissati dall’art. 96 del Tuir senza alcun giudizio di inerenza.
Le condizioni per l’ammissibilità della riqualificazione e sussunzione dei motivi di ricorso in Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 11642 del 4 maggio 2023: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Ricorso – Forma e contenuto – Indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Erronea intitolazione del motivo del ricorso – Inammissibilità – Condizioni – Art. 360 c.p.c. • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Detrazioni – Interessi passivi – Disconoscimento parziale degli interessi passivi portati in deduzione, in quanto costi non inerenti – Inammissibilità – Ragioni – Il giudizio di inerenza, con riferimento agli interessi passivi, non deve essere effettuato – Artt. 96 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Fictio iuris dell’incasso giuridico – Nuova posizione della Corte di Cassazione

 

Rinuncia dei soci ai crediti. La Corte di Cassazione confuta per la prima volta la tesi dell’incasso giuridico

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 16595 del 12 giugno 2023: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata – Rinuncia del socio nei confronti della società – Regime fiscale del credito – Ritenuta fiscale -Esclusione – Ragioni – Conseguenze in caso di rinuncia a un credito relativo a un reddito tassato per cassa – Caso di specie – Rinuncia al rimborso del finanziamento erogato nei confronti di una società partecipata, inclusi gli interessi maturati su di esso – Credito oggetto di rinuncia utilizzato per la copertura di perdite – Applicazione del principio del c.d. “incasso giuridico” – Esclusione – Conseguenze – Esclusione dall’applicazione della ritenuta prevista dall’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/73 sugli interessi oggetto di rinuncia – Art. 26, quinto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Tribunali:

 

Gestioni Inps speciali degli artigiani e commercianti – Iscrizione d’ufficio

 

Socio accomandatario di S.a.s. cancellato dalla Gestione Inps per messa in liquidazione delle società. Insufficiente, da sola, la qualità di liquidatore per far scattare la (re)iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti

Tribunale di Siracusa – Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza – Sentenza n. 413 del 16 maggio 2023: «INPS -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Opposizione ad iscrizione alla gestione commercianti – Socio amministratore nonché accomandatario di S.a.s. – Ingresso nella fase di liquidazione della società di persone – Comunicazione obbligatoria “ex lege” di liquidazione – Cancellazione dall’INPS alla gestione commercianti – Nomina di liquidatore della S.a.s. – (Re)iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti per il periodo di liquidazione della società in accomandita semplice fino alla estinzione della S.a.s. a conclusione della fase di liquidazione – Motivazione e prova della sussistenza dei presupposti di legge ex L n. 662/1996 (prestazione di un’attività lavorativa abituale e prevalente all’interno dell’impresa) per l’iscrizione alla gestione commercianti – Onere della prova – A carico dell’Inps – Conseguenze – Annullamento iscrizione d’ufficio nel caso in cui l’INPS non provi la sussistenza del requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti – Comma 1, dell’art. 29, della L. 03/06/1975, n. 160, come modificato dall’art. 1, comma 203, della L. 23/12/1996, n. 662 – Artt. 2272-2283 c.c.»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Compensi degli amministratori “reversibili” – Deduzione per competenza

 

La disciplina fiscale del compenso ad amministratore riversato a società Ue non residente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 330 del 22 maggio 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Compenso ad amministratore di società italiana dipendente di consociata Ue non residente – Obbligo di riversamento di qualsiasi compenso a lui spettante – Compenso “reversibile” concordato nell’ambito dei gruppi societari tra consociate direttamente riversato a società consociata Ue – Regime di tassazione del compenso in capo ai beneficiari (dipendenti della società Ue consociata non residente) – Non tassabilità (non assumono rilevanza fiscale per l’amministratore né a titolo di reddito di lavoro dipendente né di reddito assimilato) ex art. 51 comma 2, lettera e), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) che dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 50 del medesimo TUIR – Regime fiscale in capo alla società consociata italiana – Costo sostenuto deducibile secondo il criterio di competenza (nell’esercizio di deliberazione) e non, invece, secondo il criterio di cassa previsto dall’art. 95, comma 5, del TUIR – Non applicazione della ritenuta d’imposta prevista dall’articolo 24, comma 1-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Ragioni»

 

Studi associati – Applicazione della c.d. “scissione” della base imponibile IRAP

 

Associazione professionale: le condizioni per scindere ai fini IRAP la partecipazione ai collegi sindacali. Funzioni esercitate senza ricorrere alla struttura organizzativa dello studio associato escluse dall’imposta regionale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 338 del 5 giugno 2023: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Esercizio associato di professione liberale – Base imponibile – Associazioni professionali (nella specie, associazione professionale costituita tra commercialisti e consulenti del lavoro) – Compensi per incarichi di sindaco e amministratore di società di capitali svolti da professionisti che partecipano a un’associazione professionale – Scindibilità dei compensi da non assoggettare ad IRAP – Possibilità – Condizione – Prova che i professionisti, nell’espletamento dell’incarico, non si siano avvalsi in concreto dell’organizzazione messagli a disposizione dallo studio associato – Prova che l’esercizio delle attività avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno dell’associazione professionale e senza fruire dei benefici organizzativi recati dall’adesione all’associazione medesima – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

 

 Superbonus e altri bonus edilizi

 

Superbonus. I chiarimenti sulle ultime novità normative

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 13 giugno 2023: «SUPERBONUS – Modifiche alla disciplina di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Proroga e deroghe alla riduzione dell’agevolazione – Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche – Art. 9, del D.L. 18/11/2022, n. 176, conv., con mod., dalla L. 13/01/2023, n. 6 – Commi 10 e 894 dell’art. 1, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Artt. 01, 2 e 2-bis, del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 -Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»

 

Sconto in fattura ed errori nella comunicazione di opzioni all’Agenzia delle entrate. In caso di utilizzo in compensazione del credito prima di un nuovo invio della comunicazione corretta la sanzione (ravvedibile) è pari al 30%

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 348 del 14 giugno 2023: «SUPERBONUS – SANZIONI TRIBUTARIE – Sconto in fattura – Erronea indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi – Errata indicazione del codice fiscale del condominio nelle fatture – Conseguente errore nella comunicazione di cessione del credito esercitata ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 – Utilizzo del credito d’imposta esistente prima di un nuovo invio della comunicazione corretta – Differenze ai fini sanzionatori tra inesistenza e non spettanza del credito – Sanzioni applicabili alla compensazione del credito non spettante ma legato ad un intervento realmente eseguito e fatturato – Sanzione del 30% prevista dall’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 – Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2023 e per il versamento e rateizzazione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 52 del 7 giugno 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2023-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2022 e in acconto 2023 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

 

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Nuova strategia dell’Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali: indagini finanziarie e presunzioni all’insegna della ragionevolezza e della proporzionalità

La lotta all’evasione cambia “passo”. Accantonata la caccia all’errore involontario, abbandonati i recuperi solo formali o per importi esigui che oltre a creare inefficienza danno una percezione errata dell’operato dell’Agenzia. Sempre più centralità nel rapporto tra Fisco e contribuenti: il dialogo, la trasparenza e un approccio chiaro, semplice e privo di preconcetti saranno fondamentali per far percepire la correttezza e la proporzionalità dell’azione di contrasto. Intensificazione e lotta senza quartiere alle forme di evasione più gravi e alle frodi, fenomeni contro i quali l’Agenzia mette in campo, oltre a tecniche innovative che vanno nella direzione di un sempre più incisivo incrocio delle banche dati, una chiara e intensa azione di contrasto anche nei confronti di chi per mestiere idea o facilita sistemi evasivi complessi. Queste i principi cardine della circolare di programma n. 16/E sulle strategie di prevenzione e contrasto dell’evasione 2016 dell’Agenzia delle Entrate che si propone gli ambiziosi obiettivi di ridurre il tax gap, migliorare la qualità dell’accertamento e ridurre l’invasività dei controlli.

Tra le sfide del 2016, l’Amministrazione dovrà affinare sempre di più la qualità dei controlli, evitando lo spreco di energie in contestazioni puramente formali o di ammontare esiguo e concentrandosi piuttosto su concrete e rilevanti situazioni di rischio. Le presunzioni fissate dalla legge a salvaguardia della pretesa erariale saranno applicate secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, grazie alla collaborazione del contribuente che potrà dimostrare e giustificare eventuali anomalie. Le indagini finanziarie diventano uno strumento da utilizzare solo a seguito di un’attenta analisi del rischio e quando è già in corso un’attività istruttoria. Inoltre, l’Agenzia sarà impegnata a stipulare con le imprese, in determinati ambiti, accordi preventivi per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni, implementerà la cooperative compliance con le grandi imprese, e porterà avanti anche la gestione e la lavorazione delle istanze della voluntary disclosure. Nell’ottica di un progressivo miglioramento dei rapporti con i contribuenti e in linea con le indicazioni Ocse, l’Agenzia proseguirà il percorso intrapreso lo scorso anno nel contrasto all’evasione, mettendo a disposizione dei contribuenti nelle comunicazioni inviate, gli elementi di cui è in possesso con l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. In questo modo l’Amministrazione continuerà a dare l’opportunità al cittadino di rimediare prima ancora che parta l’accertamento vero e proprio.

 

Un continuo ricorso alle banche dati per controlli di alta qualità

 

Tra le sfide del 2016, affinare sempre di più la qualità dei controlli. In quest’ottica gioca un ruolo strategico il patrimonio informativo delle banche dati, che perciò vanno arricchite e aggiornate con dati qualitativamente corretti a supporto delle risk analysis. Solo un uso virtuoso dei data base, sommato alle preziose informazioni rilevabili da fonti aperte come le autorità fiscali estere, può assicurare nel tempo nuovi percorsi di indagine e selezione sempre più mirati, razionali e coerenti in base a precisi indici di rischio. La circolare ricorda l’importanza di un uso strategico dei numerosi applicativi a supporto del Fisco in fase di valutazione del rischio, così da improntare l’attività di contrasto all’evasione a concreti indici di pericolosità e a una minore invasività dei controlli.

 

Potenziata sul territorio la lotta alle frodi, possibili nuove azioni simultanee grazie a un maggiore coordinamento

 

La circolare dedica un paragrafo al contrasto ai fenomeni fraudolenti e al rinnovato assetto delle strutture Antifrode dell’Agenzia. La lotta alle frodi è infatti fondamentale nella nuova strategia di contrasto dell’evasione che intende dare priorità ai comportamenti dolosi e ai sistemi ideati da chi “mette sul commercio” modelli strutturati di evasione fiscale. Spazio anche al ricorso agli scambi informativi spontanei, utili per contrastare le frodi intracomunitarie nel campo IVA. Dal punto di vista del nuovo modello organizzativo, varato dalle Entrate nell’ottobre 2015, il Fisco punta ad assicurare un migliore coordinamento operativo ed una maggiore ampiezza e flessibilità d’azione. La creazione di un unico ufficio, articolato in diverse sezioni locali, permette di realizzare azioni simultanee e trasversali su tutto il territorio nazionale, che producono vantaggi in termini di tempestività ed efficacia e che si sono dimostrate essenziali nella lotta ai fenomeni più ramificati di frode fiscale. Fari accesi sugli ideatori o facilitatori di comportamenti evasivi strutturati, l’azione delle Entrate non trascurerà chi per mestiere non si cura del corretto adempimento fiscale ma agevola fenomeni contrari alla legge.

 

Nel 2016 la voluntary dà i primi frutti e apre la strada alle attività dei prossimi anni

 

L’attività del 2016 è già contrassegnata fortemente dalla voluntary disclosure. Tutte le strutture coinvolte dalla procedura di collaborazione volontaria, infatti, saranno impegnate nelle attività di accertamento fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Ma non sarà questo l’unico fronte aperto dalla disclosure per l’Amministrazione finanziaria. Infatti, gli Uffici competenti svolgeranno un’attività di raccolta digitale dei dati e delle informazioni contenuti nelle istanze che permetterà in seguito la redazione di analisi ed elaborazioni utili anche per le future attività di contrasto all’evasione. I frutti della voluntary, pertanto, non si esauriranno nel 2016. Le informazioni raccolte, insomma, consentiranno, tra l’altro, di procedere con le successive attività di analisi e rilevazione statistica delle condotte evasive più diffuse (soprattutto quelle che prevedono lo spostamento all’estero di risorse e investimenti) e di profilazione di fenomeni ad alta pericolosità fiscale.

 

Promozione della compliance, continua la stagione della trasparenza

 

L’Agenzia inserisce in agenda nuove comunicazioni per promuovere l’adempimento spontaneo. In particolare, entro giugno prossimo, partiranno comunicazioni dedicate ai contribuenti con particolari anomalie relative al triennio 2012-2014, rilevate dai dati per l’applicazione degli studi di settore. Entro dicembre prossimo partiranno le lettere destinate a chi presenta anomalie dal confronto tra la comunicazione annuale Iva la dichiarazione Iva per il 2015. Debutterà inoltre una nuova comunicazione unica destinata a persone fisiche e imprese individuali, per cui, nel 2012, sono emerse anomalie legate, tra l’altro, a redditi da locazione immobiliare, di lavoro dipendente, di partecipazione, di capitale, o plusvalenze di beni relativi all’impresa.

 

Contraddittori e accessi in loco per gli accertamenti sugli immobili

 

Il contraddittorio diventa il cuore dell’accertamento sugli immobili. Il confronto preventivo con il contribuente rappresenta infatti un’inderogabile necessità per rendere il più possibile realistica la ricostruzione dell’ufficio e meno conflittuale il rapporto con la persona, chiamata a fornire prima ancora dell’accertamento tutti gli elementi utili a quantificare correttamente il valore dell’immobile oggetto dell’atto. La circolare incoraggia anche le visite presso l’immobile o l’azienda da valutare e i sopralluoghi nella zona di ubicazione, per acquisire una conoscenza diretta dello stato esteriore e delle caratteristiche del bene e intercettare così le corrette analogie e differenze con altri immobili o aziende presi a riferimento per la determinazione del prezzo di mercato. Sempre all’insegna della trasparenza, l’Agenzia per la prima volta raccomanda di allegare l’immagine dell’immobile accertato all’avviso di rettifica consegnato al contribuente, a supporto della motivazione che ha spinto la rivalutazione del bene da parte del Fisco.

 

Indagini finanziarie e presunzioni, una guida per gli uffici

 

La circolare fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle presunzioni e, più in generale, dei poteri istruttori. Nel dettaglio nel documento di prassi si legge che “L’utilizzo delle presunzioni deve essere attentamente valutato e portare a risultati realistici e coerenti con la effettiva capacità contributiva del soggetto indagato. Le presunzioni fissate dalla norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall’ufficio secondo logiche di proporzionalità e ragionevolezza, avulse da un acritico automatismo e ricorrendo in via prioritaria alla collaborazione del contribuente ed alle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione.

In modo analogo l’utilizzo delle indagini finanziarie, il cui ricorso è da preferirsi solo a valle di un’attenta analisi del rischio dalla quale possano emergere significative anomalie dichiarative e quando è già in corso un’attività istruttoria d’ufficio, deve essere appropriato e finalizzato ad attuare ricostruzioni credibili e realistiche. Vanno del pari assolutamente evitate ricostruzioni induttive, soprattutto se di ammontare particolarmente rilevante, effettuate senza valutare in modo attento e preciso la coerenza del risultato ottenuto con il profilo del contribuente e con l’attività dallo stesso svolta”.

 

Massima cura per il Terzo settore e priorità alle organizzazioni “fuori sede”

 

L’Agenzia punta alla salvaguardia delle attività di particolare rilevanza sociale, come quelle rivolte alla cura di anziani e persone svantaggiate ovvero dedite alla formazione sportiva dei ragazzi. L’azione di controllo si concentra quindi sul contrasto alle false realtà “non profit”, ossia dei soggetti che, pur dichiarando scopo non lucrativo, operano sul mercato svolgendo di fatto attività commerciale oppure prendono parte a fenomeni di frode in campo immobiliare o di false fatturazioni. In questo contesto, i controlli del 2016 daranno prioritaria attenzione alle organizzazioni che non hanno sede legale sul territorio nazionale.

 

Evasione oltreconfine, da lotta alle frodi ai nuovi accordi per la compliance

 

L’Agenzia contrasta con decisione le frodi fiscali, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, anche incoraggiando scambi informativi a richiesta con le Autorità estere. Particolare attenzione ai settori più vulnerabili a fenomeni illeciti: frodi Iva intracomunitaria, circolazione di fatture false mediante l’azione di società cartiere, compensazioni di crediti inesistenti mediante l’uso di F24 con dati non veritieri. Sul fronte della promozione della cooperative compliance, si amplia la platea dei grandi contribuenti ammessi: entrano anche le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia, a seguito di interpelli sui nuovi investimenti. Da quest’anno, inoltre, le imprese possono stipulare accordi preventivi con il Fisco per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali. Lo strumento dell’accordo preventivo apre infatti al patent box. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2016)