Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022. Indicazioni per il versamento con modello F24 dell’imposta sostitutiva per l’adesione da parte di società o associazioni “trasparenti”

Pubblicata dall’Agenzia della entrate, la risoluzione n. 1 del 9 gennaio 2025 che fornisce le indicazioni per il versamento con il modello F24 dell’imposta sostitutiva per l’adesione al regime di ravvedimento speciale ex articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 da parte di società o associazioni “trasparenti”, di cui all’articolo 5 ovvero 115 e 116 del TUIR, che hanno scelto di aderire al concordato preventivo biennale.

 

Il documento di prassi, “integra” il contenuto della risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024 con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. La prima risoluzione del 2025 fornisce, ora, le attese indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui lo speciale ravvedimento si riferisca a società o associazioni “trasparenti”.

 

Le nuove indicazioni per l’adesione di società e associazioni “trasparenti” di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 403886 del 4 novembre 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 31/2024, pag. 1713) sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in argomento.

In particolare, il paragrafo 3.2, ha previsto che «Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione di cui al precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati».

 

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentareè valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato.

  • “73” – “Contribuente – Società”.

 

Restano validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

 

Versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali effettuato da parte della società o associazione in luogo dei singoli soci o associati

 

L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, intervenendo sul comma 8 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.

Restano ferme le altre indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2024

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Gli approfondimenti

 

Il nuovo schema d’atto: aspetti di riflessione e analisi empirica
di Alvise Bullo e Elena De Campo

con Bozza di controdeduzioni da presentare dopo la comunicazione di uno schema di accertamento 

 

Il metodo dell’analisi strutturale della motivazione e la sua applicabilità all’atto impositivo con “motivazione rafforzata
di Eugenio Grimaldi

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

La motivazione della sentenza. Analisi del processo cognitivo e degli elementi di prova

 Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27945 del 29 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Sentenza – Forma e contenuto – Motivazione – Analisi strutturale della motivazione – Elementi di prova – Esame – Enunciazione del relativo giudizio -Sufficienza – Esclusione – Descrizione del processo cognitivo determinante il giudizio finale – Necessità – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 132 c.p.c. – Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Accertamento di utili extracontabili a società di capitali a ristretta base sociale
Presunzione di distribuzione ai soci

 

Accertamento di utili extracontabili e giudicato tributario riflesso: gli effetti delle decisioni sulla società si estendono ai soci, anche nei giudizi contro la cartella, nonostante l’accertamento presuntivo “presupposto” del socio sia divenuto definitivo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25267 del 20 settembre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi da partecipazione in società di capitali a ristretta base sociale – Accertamento in via presuntiva di utile extrabilancio di società a ristretta compagine sociale – Impugnazione – Giudizi separati per soci e società aventi ad oggetto maggiori redditi – Efficacia riflessa del giudicato – Definitività accertamento nei confronti dei soci per mancata impugnazione – Accertamento alla società a ristretta compagine sociale – Accertamento giudiziale di utile extrabilancio minore rispetto a quello accertato dal Fisco – Riduzione in pari misura percentuale del maggior reddito da partecipazione accertato nei confronti dei soci – Necessità – Anche nel corso del processo di impugnazione della cartella emessa per definitività dell’accertamento presupposto – Irrilevanza della cristallizzazione dell’accertamento “presupposto” a seguito sentenza definitiva per mancata impugnazione – Art. 68, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 336, comma 2, c.p.c. • COSA GIUDICATA CIVILE – Eccezione di giudicato – Giudicato esterno a seguito di sentenza della Corte di cassazione»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate

 

Concordato preventivo biennale (Cpb) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza

 

La trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti (STP S.r.l.) mal si concilia con il Concordato preventivo biennale (Cpb). Le condizioni per accedere al Cpb per l’ex neo forfetario, fuoriuscito nell’anno, per il superamento della soglia di 100 mila euro
di Enrico Molteni

Trasformazione in STP S.r.l.: ostacoli al Cpb

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 247 del 6 dicembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza – Trasformazione “eterogenea” da associazione professionale a società tra professionisti (Stp a responsabilità limitata) – Causa di cessazione del CPB – Ragioni -Avviene perché si modifica la categoria di reddito: da redditi di lavoro autonomo a redditi d’impresa – La modifica della tipologia di reddito comporta regole diverse per il calcolo della base imponibile e la determinazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili – Art. 21, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13 del 2024 – Modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso – Configurabilità di ulteriore causa di cessazione del CPB – Ragioni – Modifica di attività nei sensi indicati nella lettera a) dell’art. 21, del D.Lgs. n. 13 del 2024 poiché il soggetto risultante dalla trasformazione non applicherà alcun ISA (ovvero applicherà un ISA diverso da quello utilizzato ai fini della definizione della proposta di CPB) – Cause di cessazione del CPB di cui al citato articolo 21 – Applicazione quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 13 del 2024 disciplinante il caso di decadenza dal concordato – Esclusione – Conseguenze – Nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle fattispecie di cessazione del Concordato prevista dal citato articolo 21, il contribuente non dovrà determinare le imposte e i contributi tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, ma della sola dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo d’imposta – Artt. 21 e 22, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

Concordato preventivo biennale e neo forfetario. Le condizioni per l’adesione in caso di superamento della soglia di 100.000 euro nel corso del 2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 248 del 6 dicembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Cambio di regime – Condizioni per l’adesione al Cpb – Passaggio del neo forfetario al regime ordinario – Superamento della soglia di 100.000 euro in corso d’anno ex articolo 1, comma 71, della L. 23/12/2014, n. 190 con conseguente adozione del regime ordinario per l’intero periodo di imposta (nella specie, 2024) – Adesione al Concordato – Condizioni – Che il superamento/passaggio di regime sia avvenuto prima della scadenza del termine per l’adesione alla proposta di Concordato – Art. 11, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

 

Redditi di lavoro dipendente – Omaggi aziendali

 

Chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai beni offerti in omaggio ai dipendenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 dell’11 aprile 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione del reddito imponibile – Regime fiscale dei beni e servizi erogati ai dipendenti – Omaggi aziendali – Caffè, bevande e articoli di merchandising – Requisiti per l’esclusione dal reddito imponibile – Interesse datoriale – Limiti per l’esclusione – Applicazione degli articoli 9 e 51 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Art. 1, commi da 16 a 18, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

 

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione

Studio n. 114-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari l’11 ottobre 2024

 

 

Legislazione

 

Il decreto fiscale “Collegato” convertito in legge

La guida alla normativa

Decreto Fiscale: le misure fiscali su ravvedimento speciale, Cpb, bonus Natale, ZES e acconti

Il testo del Decreto-Legge 19 ottobre 2024, n. 155, conv., con mod., dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali» – Artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8 e 11

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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La Camera approva definitivamente il D.L. economico e fiscale collegato alla Manovra 2025

La Camera nella seduta di giovedì 5 dicembre 2024 ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (A.C. 2150).

Il decreto-legge, ora convertito in legge, prodromico alla Manovra di bilancio 2025, contiene importanti interventi in materia fiscali.

Link al testo della Relazione tecnica aggiornata – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (approvato dal Senato e definitivamente dalla Camera) (A.C. 2150)

Vedi tutte le novità fiscali introdotte dal Capo II del decreto-legge

(vedi: A.C. 2150 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” – approvato dal Senato – Stampato del  28-11-2024)




Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022: l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” con l’indicazione dell’ “annualità” per la quale è esercitata l’opzione

L’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, in corso di conversione consente ai soggetti che hanno applicato gli “ISA” e che ha aderito, entro il 31 ottobre 2024, al “CPB di adottare il regime di “ravvedimento speciale” disciplinato dallo stesso articolo 2-quater versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, il nuovo istituto si rivolge a coloro che, nelle “annualità” dal 2018 al 2022, per le quali è possibile accedere al “ravvedimento”:

  • hanno applicato gli “ISA;
  • ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal “ravvedimento”, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli “ISA”, alla data del 9 ottobre 2024 di entrata in vigore della legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.

 

Tenuto conto che il comma 15 del citato articolo 2-quater rinvia a un provvedimento la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento, il Direttore dell’Agenzia delle entrate il 4 novembre 2024, ha approvato un provvedimento, recante: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale».

 

Modalità di comunicazione delle opzioni e di versamento

 

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, atteso che il comma 8 dell’articolo 2-quater citato prevede che il perfezionamento del “ravvedimento” avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, il nuovo provvedimento prevede che, per l’adozione del “ravvedimento” l’opzione è esercitata, per ogni “annualità, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità” indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti con la risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024.

 

Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir:

  • la presentazione del “modello F24” di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è effettuata da parte della società o associazione;
  • la presentazione dei “modelli F24” di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati.

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei “modelli F24” relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

 

Viene quindi previsto che in caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

In pratica, l’efficacia dell’istituto deriverà solo dal pagamento integrale di tutte le imposte sostitutive. Di conseguenza, massima attenzione sui versamenti che dovranno essere effettuati da tutti i soggetti coinvolti, società e soci. A tal riguardo, si evidenzia che condizionare l’adesione e il successivo perfezionamento dell’istituto al versamento effettuato «delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati», sembra frutto di una estremizzazione del principio dell’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone (stesso discorso vale per le società di capitali “trasparenti”) e dei soci delle stesse ex art. 5 del TUIR. In base al provvedimento, la società trasparente dovrà determinare le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, tenendo anche conto che il «valore complessivo» per ciascuna annualità non può essere a inferiore a 1.000 euro, e comunicare l’importo da versare pro quota ai soci (titolari delle quote nel periodo oggetto del ravvedimento speciale); i soggetti tenuti al versamento.

 

Il “ravvedimento” non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione (PVC) o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

 

Termini

 

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

 

Pubblicazione di elementi informativi di ausilio

 

Infine, è previsto che al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle entrate rende disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive, i cui dati sono contenuti nell’Allegato n. 1 al medesimo provvedimento.

 

I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 novembre 2024, prot. n. 403886/2024, recante: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale», pubblicato il 4.11.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2024

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Gli approfondimenti

 

Le modifiche all’apparato sanzionatorio in materia contributiva ex lege 388/2000 a decorrere dal 1° settembre 2024  di Enrico Molteni

 

Legislazione

 

Decreto-legge “Omnibus” convertito in legge

 

Decreto “Omnibus coordinato con le modifiche del Decreto “Anticipi 2025. La sintesi

Le misure fiscali del Decreto “Omnibus” convertito in Legge

Da quelle per il “Ravvedimento speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al Cpb a quelle transitorie relative al regime di esenzione dall’IVA riconosciuto per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica.

Il testo del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, conv., con mod., dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» — Artt. 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 4, 5, 6, 7, 7-quinquies, 7-sexies e 22

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Notifica gli atti di natura tributaria a mezzo Pec nei confronti di contribuenti dotati di domicilio digitale

 

Domicilio digitale “specialeex art. 60-ter del D.P.R. n. 600/73. Approvato il provvedimento che regola il processo di elezione, conferma, variazione e revoca

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 ottobre 2024, prot. n. 379575/2024: «Modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati, ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»

 

Prassi 

 

Regime sanzionatorio per l’omissione o l’evasione contributiva

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)

 

Ravvedimento operoso per omissioni ed evasioni contributive, attività di compliance e attività di accertamento d’ufficio. L’Inps ha rilasciato le istruzioni operative sulle novità del Decreto PNRR-quater

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 4 ottobre 2024: «SANZIONI CIVILI – Regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva – Norme in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell’INPS – Nuove fattispecie di inadempimenti successivi alle informative dell’INPS e relativo regime sanzionatorio – Regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie – Revisione dal 1° settembre 2024 del regime di cui all’art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, della L. 23/12/2000, n. 388 – Art. 30, del D.L. 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L. 29/04/2024, n. 56, cd. Decreto PNRR-quater»

 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

 

Premi omessi. Le istruzioni Inail sul nuovo regime sanzionatorio

Circolare INAIL – Direzione generale – Direzione centrale rapporto assicurativo – n. 31 del 10 ottobre 2024: «SANZIONI CIVILI – Regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva in relazione ai premi Inail – Regolarizzazione delle esposizioni debitorie – Revisione dal 1° settembre 2024 del regime di cui all’art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, della L. 23/12/2000, n. 388 – Art. 30, del D.L. 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L. 29/04/2024, n. 56, cd. Decreto PNRR-quater – D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 – Tabella esemplificativa»

 

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In Gazzetta il D.L. che consente lo “speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater” agli esclusi, nelle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, dall’applicazione degli ISA per Covid o per la sussistenza di una condizione di non normale attività

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 di sabato 19 ottobre 2024 e in vigore dal 20 ottobre 2024, il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali».

Nel decreto-legge, introdotte importanti modifiche all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, che ha introdotto a sua volta l’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. In sostanza, modifica la disciplina del cd. “Ravvedimento speciale” legato all’adesione al Cpb.

Le modifiche sono finalizzate a consentire ai contribuenti, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, ad accedere al regime di ravvedimento “Ravvedimento speciale” nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti attuativi dell’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”);

 

Si ricorda che il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”) all’articolo 148, richiamato dall’articolo in esame, ha previsto, per i periodi di imposta 2020 e 2021, la possibilità di definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli Isa. In base a questa disposizione, ed esempio, il Mef ha provveduto con due successivi decreti, rispettivamente del 2 febbraio e del 30 aprile 2021, a fissare i nuovi criteri di esclusione dall’applicazione degli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020. Anche il D.M. 21 marzo 2022 ha recepito una causa di esclusione dagli ISA legata all’emergenza Covid-19 che ha interessato i contribuenti che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi, nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019. Infine, l’art. 8 del D.M. 29 aprile 2022, al fine di adeguarne i risultati dell’applicazione ISA agli effetti economici negativi provocati dalla diffusione del Covid-19, ha estenso l’inapplicabilità degli Isa a tutti i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, indipendentemente dall’aver subito una contrazione dei ricavi nel 2021.

 

ovvero

 

  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del D.L. n. 50/2017.

 

Si ricorda che a causa di esclusione prevista dal comma 6 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, è finalizzata a consentire la disapplicazione degli ISA nei casi in cui il singolo contribuente opera in condizioni che non sono confrontabili con le modalità di svolgimento dell’attività che contraddistinguono l’ambiente economico di riferimento e come chiarito dalle circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 16 giugno 2020, (par. 7 in “Finanza & Fisco” n. 17/2020, pag. 894), anche al netto degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19).

 

Inoltre, per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra indicate, l’incremento è del 25 per cento e si applicheranno le aliquote (considerando la riduzione del 30%, vedi infra) dell’8,75% per la sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali e del 2,73% dell’IRAP.

In dettaglio, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento speciale:

  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza

tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata

e

il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento sopra descritto, l’aliquota del 12,5 per cento;
  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è costituita dalla differenza

tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata

e

il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  • l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento sopra descritto, l’aliquota del 3,9 per cento.

Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità sopra indicate, sono diminuite del 30 per cento. Resta fermo il versamento minimo, per ciascuna annualità, di 1.000 euro per le imposte sui redditi e delle relative addizionali previsto dal comma 7 all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. 

 

Infine, in conseguenza alle modifiche introdotte dal nuovo comma 6-bis dell’art. 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, al comma 10 del medesimo articolo aggiunta un’ulteriore deroga alla impossibilità di rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo a seguito del versamento dell’unica rata o del regolare pagamento rateale. Tale rettifica,  potrà essere effettuato «anche nel dichiarazione infedele della causa di esclusione (ISA) di cui al comma 6-bis».

 

 

Si riporta il testo dell’articolo 7 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali».

Art. 7

Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13

1. All’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

6-ter. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera a), l’aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera c), l’aliquota del 3,9 per cento.

6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma precedente, sono diminuite del 30 per cento.»

b) al comma 10:

1) alla lettera c), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;»;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis.».

2. All’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «comma 2,» inserire le seguenti: «e le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,»;

b) dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all’articolo 11, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».

 

Link al testo del Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali». In Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2024 e in vigore dal 20 ottobre 2024




Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022. I codici tributo per l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP

Online la risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024 che istituisce i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 50/E di oggi, per versare l’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e scelgono il regime di ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022, sono:

4074”, denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali”;

4075”, denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali”;

4076”, denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP”.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 del 17 ottobre 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale – Ravvedimento speciale legato all’adesione – Versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutivaArticolo 2-quater del D.L. 09/08/2024, n. 113, conv. con mod., dalla L. 07/10/2024, n. 143

Vedi anche: Dal Decreto Omnibus “incentivi” per aderire al Concordato preventivo biennale (Cpb)
di Eugenio Grimaldi

 




Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater del Decreto Omnibus per le annualità dal 2018 al 2022. On-line lo Strumento per calcolare gli importi

On-line lo Strumento di ausilio personalizzato per calcolare gli importi da versare per aderire alla forma di ravvedimento speciale per i periodi di imposta dal 2018 al 2022.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29 del 2024

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Gli approfondimenti

 

Dal Decreto Omnibusincentivi” per aderire al Concordato preventivo biennale (Cpb)
di Eugenio Grimaldi

Le cessioni di beni intracomunitarie non imponibili alla prova della fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Sentenza – Nullità, denunziabile ai sensi del n. 4 dell’art. 360, conseguente al caso di mancanza o apparenza della motivazione

 

Elementi sintomatici del vizio denunziabile ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. per la mancanza o mera “apparenza” della motivazione della sentenza. Obblighi motivazionali nel giudizio sulla presenza delle condizioni per la non imponibilità di una operazione intracomunitaria

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23295 del 28 agosto 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Condizioni per la non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Spedizione/trasporto dei beni nel territorio di altro Stato dell’Unione – Tre condizioni – Vendita con clausola “franco fabbrica” – Vizio di omessa motivazione – Accoglimento – Art. 41, primo comma, lett. a), del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 138, della direttiva IVA 2006/112/CE, c.d. “Direttiva IVA” • IMPUGNAZIONI CIVILI – Provvedimenti del giudice tributario – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Motivazione che prescinde dall’esame delle specifiche fattispecie e degli elementi di prova forniti dalla contribuente – Vizio di omessa motivazione – Duplice configurabilità – Difetto assoluto di motivazione ovvero motivazione apparente – Nullità, denunziabile ai sensi del n. 4 dell’art. 360, conseguente al caso di mancanza o apparenza della motivazione – Estremi – Art. 360, n. 4 c.p.c. – Art. 132 c.p.c.»

 

Beni non ammortizzabiliFabbricato non è entrato nel patrimonio della società

 

Un recente intervento sull’(impossibilità dell’) ammortamento di beni non di proprietà e sulla disciplina fiscale dei contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 22139 del 6 agosto 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Società di trasporto – Sovvenzionamento delle imprese di trasporto pubblico mediante contributi – Contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale – Esentati da imposizione diretta, in quanto non considerati, ex lege, componenti positivi di reddito – Soggezione ad imposizione diretta – Esclusione – Principio enunciato in fattispecie riguardante contributi erogati dal Comune di Messina – Art. 10, comma undicesimo, della LR Sicilia 14/06/1983, n. 68 – Art. 3, comma 1, n. 3, del D.L. 09/12/1986, n. 833, conv., con mod., dalla L. 06/02/1987, n. 18 – Art. 1, comma 310, della L. 24/12/2007, n. 244 – Art. 85, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Detrazioni – Ammortamenti – Beni materiali – Costi di costruzione di un immobile, utilizzato come sede sociale, realizzato su terreno di terzi – Fattispecie relativa a fabbricato adibito a sede della società realizzato su di un terreno di proprietà comunale o, comunque, di terzi in assenza di concessione a costruire o dell’acquisto del diritto di superficie – Applicazione del principio dell’accessione ex art. 934 c.c. – Costi di costruzione del fabbricato, riguardante bene che non è entrato nel patrimonio della società – Beni non ammortizzabili – Fondamento – Art. 102, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Presupposti di applicazione dell’IVA – Art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Legislazione

 

Digitalizzazione del PVC sottoscrizione digitale o mista

 

Processi verbali redatti dalla Agenzia delle entrate. Le modalità operative per la firma digitale. Regole anche per la “mista” e per le ipotesi di rifiuto di sottoscrizione da parte del contribuente

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 settembre 2024, prot. n. 372380/2024: «Individuazione delle modalità operative ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale. Disposizioni attuative dell’articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»

 

Delega unica per l’utilizzo dei servizi on-line Ade-Ader

 

Definiti i contenuti e il modello di delega unica per l’utilizzo dei servizi on-line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia entrate-Riscossione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024, prot. n. 375356/2024: «Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione»

 

Prassi 

Consiglio Nazionale del Notariato

Speciale – Plusvalenze immobiliari da Superbonus

Indicazioni operative sulla disciplina delle nuove fattispecie di plusvalenze da Superbonus alla luce della Circolare n. 13 del 13/06/2024

Studio n. 90-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 1° luglio 2024

 

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