Nuova curva IRPEF e esclusione dall’Irap delle persone fisiche: primi chiarimenti sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sul perimetro “no Irap” per i professionisti

I sostituti d’imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell’Irpef potranno adeguarsi entro aprile, effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi, che fornisce indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell’Irpef e all’esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dall’ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021). Il documento di prassi si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d’imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.

 

Come cambia l’IRPEF

 

La nuova Irpef, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022, viene rimodulata su 4 aliquote invece che 5 (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa, quindi, dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%. La circolare fornisce utili indicazioni sugli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta e dei contribuenti, anche senza sostituto. Chi non è riuscito ad adeguare per tempo i software per la lavorazione delle buste paga, per esempio, potrà applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, con un conguaglio per i primi tre mesi dell’anno.

 

I soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap

 

Il documento di prassi precisa che tra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap rientrano le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa (art. 55 Tuir) residenti nel territorio dello Stato. Fuori dal perimetro dell’imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1 Tuir). Restano, invece, assoggettate a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 18 febbraio 2022, oggetto: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Aliquote e scaglioni – Detrazioni di imposta – Addizionali all’IRPEF – Obblighi dei sostituti – Modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Esclusione dall’ambito soggettivo IRAP per professionisti e imprenditori individuali –  Artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2 del D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, comma da 2 a 8 del L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)»

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14 del 2016

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Commenti

Approvate le modalità di utilizzo e di trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la “precompilata 2017”  di Enrico Molteni

 

Le condizioni necessarie per la responsabilità del liquidatore ex art. 36 D.P.R. n. 602/73  di Isabella Buscema

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Responsabilità degli amministratori e liquidatori
ex
art. 36 del D.P.R. 602/73

La responsabilità del liquidatore può essere affermata solo se i crediti fatti valere dall’erario nei suoi confronti sono stati previamente iscritti a ruolo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 8334 del 27 aprile 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle imposte sui redditi – Modalità di riscossione – Iscrizione a ruolo – Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci – Responsabilità dei liquidatori ex art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Condizioni – Onere della prova • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle imposte sui redditi – Iscrizione a ruolo – Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci – Responsabilità sussidiaria dei liquidatori – Individuazione del momento rilevante ai fini della individuazione della responsabilità dei liquidatori per il mancato pagamento di imposte – Momento in cui è stato redatto il bilancio ed è stata presentata la dichiarazione dei redditi – Fondamento – Momento in cui si sono verificati i presupposti di imposta – Esclusione»

 

IRAP – Tassazione dei professionisti, dell’attività ausiliarie
del commercio e ditte individuali

Impresa familiare: il collaboratore con mansioni esecutive da solo non integra il presupposto impositivo IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 17429 del 30 agosto 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Imprenditore familiare – Imprenditori individuali che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (attività d’impresa di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani e commercianti) – Assoggettabilità – Fondamento – Condizioni – Familiari collaboratori – Collaboratore che non svolgono solo mansioni di segreteria o meramente esecutive – Conseguenti obblighi motivazionali della sentenza che esclude l’assoggettamento ad IRAP sulle mansioni esecutive o meno del collaboratore – Necessità della valutazione “qualitativa” delle quote di partecipazione dei familiari collaboratori – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Sezione III Penale

Reato di omesso versamento di ritenute certificate
Incidenza dei presupposti limitativi della responsabilità dei liquidatori ex art. 36 D.P.R. 602/1973

Responsabilità penale del liquidatore per l’omesso versamento di ritenute. Necessaria la verifica se la condotta ascritta all’indagato abbia o meno travalicato i limiti posti dall’art. 36 D.P.R. n. 602/1973

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 21987 del 26 maggio 2016: «PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Reato di omesso versamento di ritenute certificate – Misure cautelari – Reali – Sequestro preventivo – Oggetto – Confisca per equivalente – Soggetto destinatario della misura – Liquidatore – Strumenti di tutela -Società in liquidazione – Mancato versamento – Mero inadempimento fiscale – Insufficienza – Rilevanza del patrimonio della società rispetto all’obbligo tributario con riferimento alle disposizione dell’art. 36, D.P.R. n. 602/1973 – Conseguenze – Ammissibilità del sequestro sui beni del liquidatore solo qualora si dimostri la sua responsabilità diretta ai sensi dell’art. 36 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, per aver distratto l’attivo societario dal pagamento delle imposte ed averlo utilizzato ad altri scopi – Art. 10-bis, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

Accertamenti e controlli diritti – Garanzie del contribuente

Dopo la C.T.R. della Toscana anche la C.T.P. di Siracusa dubita della legittimità costituzionale della mancata previsione di un contraddittorio anteriore all’emissione di un accertamento “a tavolino”

Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa – Sezione V – Ordinanza n. 565 del 17 giugno 2016: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Istruttoria presso i locali dell’Amministrazione finanziaria (accertamento cd. “a tavolino”) – Tributi “non armonizzati” (IRPEF, IRES, IRAP, ecc.) – Applicazione generalizzata del cd. Contraddittorio endoprocedimentale – Applicabilità – Esclusione – Raccordo tra il diritto interno e quello europeo – Questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata degli artt. 32, 39, 41-bis D.P.R. 600/1973 e 12, comma 7, della legge 27/07/2000, n. 212 in relazione all’art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali, quale l’obbligo assunto con l’adesione alla Convenzione EDU – Questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata degli artt. 32, 39, 41-bis DPR 600/1973 e 12, comma 7, della legge 27/07/2000, n. 212 in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 111 della Costituzione»

 

Prassi

Detrazione spese per interventi di recupero de lpatrimonio edilizio e di riqualificazione energetica

Lavori in casa. La detrazione per le spese di ristrutturazione spetta anche al convivente di fatto

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 E del 28 luglio 2016: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per oneri – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Destinatari dell’agevolazione – Spese sostenute dal convivente “more uxorio” – Applicabilità – Condizioni – Art. 16-bis, del D.P.R. 22/ 12/1986, n. 917 – L. 20/05/2016, n. 76»

 

Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

Le istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»

 

Legislazione

Trasmissione e utilizzo dei dati delle spese sanitarie

Le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie 2016 necessarie anche per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, prot. n. 123325/2016: «Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016»

 

Le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute da parte delle strutture autorizzate (ancorché non accreditate con il SSN)

Decreto del Ragioniere Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2016: «Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle strutture autorizzate, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (attuativo dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 175/2014, come modificato dall’art. 1, comma 949, lettera a) della legge di stabilità 2016)»

 

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