Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, pubblicate due nuove risposte dell’Agenzia delle entrate: focus su periodo minimo all’estero e personale BERS

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso due nuove risposte ad interpello le n. 263 e n. 264 del 13 ottobre 2025 sul nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati (art. 5, D.Lgs. 209/2023), offrendo chiarimenti operativi su requisiti di accesso e ipotesi particolari.

I chiarimenti contenuti nella risposte:

n. 263/2025Periodo minimo all’estero e attività svolte in parallelo: il regime è applicabile ai redditi da lavoro dipendente presso un nuovo datore non coincidente (né del medesimo gruppo) con quello estero, anche se al rientro il contribuente prosegue una collaborazione con un’università italiana; per tale collaborazione, però, l’agevolazione non spetta in quanto sussiste continuità con il medesimo soggetto per cui si è lavorato durante l’espatrio e prima dell’espatrio.

n. 264/2025Personale BERS: la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) non è istituzione dell’UE; pertanto, ai suoi dipendenti non si applica l’art. 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e immunità dell’UE. In presenza dei requisiti dell’art. 5, l’agevolazione può essere fruita dal periodo d’imposta 2026 (con rimpatrio nell’autunno 2025), salvo i casi di continuità con lo stesso soggetto/gruppo che richiedono un periodo estero più lungo (6/7 anni).

 

Vedi anche i dubbi sciolti dall’Agenzia con le risposte n. 53 e n. 55 del 28 febbraio 2025.

Ulteriori risposte dell’Agenzia delle entrate agli interpelli in merito al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati ex articolo 5, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209:

Risposta ad interpello n. 66 del 6 marzo 2025 – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Requisiti per fruire dell’agevolazione – Articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

Risposta ad interpello n. 70 del 12 marzo 2025 – Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Soggetto estero che si trasferisce per la prima volta in Italia per svolgere un’attività lavorativa – Articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

Risposta ad interpello n. 71 del 12 marzo 2025 – Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione – Articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

Risposta ad interpello n. 72 del 12 marzo 2025 – Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero – Articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

Risposta ad interpello n. 74 del 12 marzo 2025 – Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione – Articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

 

 

 




Nuove regole di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024. I chiarimenti Ae

Sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato: sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese. Con la circolare n. 20 (del 4 novembre 2024), pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024.

Cambia quindi il concetto di «domicilio»: a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Ciò fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il documento di prassi, corredato da una traduzione di cortesia in lingua inglese, illustra le nuove regole anche con esempi concreti.

 

Una nuova «residenza» per le persone fisiche

 

A seguito delle modifiche normative, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta – 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno – è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia. La circolare rende chiarimenti sul computo delle frazioni di giorno. Illustra, inoltre, che per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica). Infine, per effetto delle modifiche introdotte, liscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente. Rimane fermo, infine, il criterio della residenza ai sensi del codice civile così come il principio dell’alternatività dei diversi criteri.

 

Società ed enti, nuovi criteri per la residenza

 

Novità anche per società ed enti. Secondo le nuove regole, evidenzia la circolare, sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l’importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta. Rispetto alle precedenti regole, in sostanza, il presupposto della sede dell’amministrazione viene declinato nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale e viene eliminato “l’oggetto principale” come criterio per stabilire la residenza.

Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, per quelli per cui l’esercizio non coincide con l’anno solare la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023. (Così, comunicato stampa del 4 novembre 2024)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

 

Speciale – Decreto Legislativo di Riforma della fiscalità internazionale

 

 

Riforma
della fiscalità internazionale

 

Criteri di residenza, impatriati, regime CFC, reshoring e penalty protection

Articolo per articolo, l’analisi normativa delle disposizioni sulla fiscalità internazionale (articoli 1-7) e compliance in materia di disallineamenti da ibridi (articolo 61)

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2023 alla disciplina della fiscalità internazionale

Il testo del Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante: «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale», coordinato con le norme richiamate o modificate

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del D.P.R. n. 917/86 — Artt. 2, 5, 73 e 167

 

Commenti

Rottamazione e adeguamento delle rimanenze di magazzino in base alla Legge di Bilancio 2024
di Marco Orlandi

Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente: gli interventi di maggior rilievo
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti

 

Le modalità per effettuare il rifiuto delle cessioni di crediti fiscali (di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020) successive alla prima che siano state già accettate dal cessionario

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E dell’8 marzo 2024: «BONUS EDILIZI – Crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 – Eventi verificatisi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura – Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate – Modello di richiesta di rifiuto della cessione dei crediti -Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio)»

 

Agenti e mediatori assicurativi – Ritenute sulle provvigioni

 

Ritenute sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori assicurativi. Le regole per l’applicazione dal 1° aprile 2024

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 21 marzo 2024: «IMPOSTA SUI REDDITI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari – Abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione – Determinazione aliquota della ritenuta – Obblighi di consegna della Certificazione unica al percipiente e alla trasmissione della stessa all’Agenzia delle entrate – Art. 1, commi 89 e 90, della L. 30/12/2023, n. 213 – Art. 25-bis, quinto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – D.M. 16/04/1983, n. 2446»

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

Controlli e verifiche – Contraddittorio (diritto di essere sentiti) e relativa tempistica

 

Contraddittorio generalizzato. Fino alla data del 30 aprile 2024 nulla cambia in ordine alle modalità procedurali

Atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – del 29 febbraio 2024: «Atto di indirizzo del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze in relazione all’istituto del contraddittorio informato e generalizzato, disciplinato dal nuovo articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente»

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito