SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Ancora qualche ultimo tassello e la “narrazione” della nuova L. n. 212/2000 è quasi pronta: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

L’abuso del diritto tra legge, prassi ministeriale e giurisprudenza
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Sopravvenienze attive – Esercizio di competenza

 

Sopravvenienze attive da sentenza: l’anno di tassazione è quello del deposito, non quello del passaggio in giudicato (a condizione che l’efficacia esecutiva della sentenza non sia sospesa)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 13361 del 20 maggio 2025: «IMPOSTA SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sopravvenienze attive – Riconoscimento di credito (o disconoscimento di un debito preesistente) in sede giudiziale – Esercizio di competenza – Individuazione – Art. 109, D.P.R.  n. 917 del 1986 – Anno d’imposta di deposito della sentenza – Limiti – Rilevanza della sospensione dell’efficacia esecutiva (artt. 283 e 373 c.p.c.) ai fini del differimento della tassazione – Art. 88, comma 1, D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Motivazione del provvedimento di riclassamento

 

Riclassamento per microzona: la Cassazione alza l’asticella sulla motivazione degli avvisi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17352 del 27 giugno 2025: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO CATASTALE – Riclassamento catastale per microzona – Revisione parziale del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 30/12/2004, n. 311 – Motivazione del provvedimento di riclassamento attributivo della classe e della rendita catastale – Microzone comunali “anomale” – Significativo scostamento del rapporto tra valori medi di mercato e valori medi catastali rispetto all’insieme delle microzone comunali – Natura perequativa e di massa della procedura – Distinzione rispetto alla revisione puntuale per mancato aggiornamento o palese incongruità ex art. 3, comma 58, L. n. 662/1996 e rispetto al riclassamento d’ufficio ex art. 1, comma 336, L. n. 311/2004 – Avviso di riclassamento catastale – Onere di motivazione “bifasica” – Necessità di giustificare sia il presupposto generale di incremento dei valori nella microzona sia la concreta ricaduta sul singolo immobile – Obbligo di tener conto, oltre al fattore posizionale, delle caratteristiche edilizie del fabbricato e della specifica unità immobiliare ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 23/03/1998, n. 138 – Insufficienza dei soli richiami allo scostamento medio della microzona o a formule generiche di rivalutazione del contesto – Nullità dell’avviso carente di indicazione degli elementi concreti della microzona e delle ragioni specifiche del nuovo classamento – Art. 1, comma 335, L. 30/12/2004, n. 311 – Artt. 2, 8 e 9, D.P.R. 23/03/1998, n. 138 – Art. 7, L. 27/07/2000, n. 212»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Errore che incide sull’obbligazione tributaria – Emendabilità in giudizio

 

Emendabilità, CU/770 contestabili, 730 integrabile e F24 rettificabile: tre Corti di giustizia e un’ordinanza della Cassazione che rafforzano la centralità del rapporto d’imposta

 

Emendabilità della dichiarazione e doppia imposizione: il contribuente può correggere in giudizio gli errori dichiarativi e ottenere il rimborso delle imposte versate due volte

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione I – Sentenza n. 1621 del 3 luglio 2025: «DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Principio di generale emendabilità – Integrativa ex art. 2 D.P.R. n. 322/1998 e istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973 – Tutela giurisdizionale più ampia – Opposizione alla maggiore pretesa anche solo in sede contenziosa • DICHIARAZIONI FISCALI -ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Controlli formali – Errore “dichiarativo” che determina doppia imposizione – Versamento in sede di controllo su somme già assoggettate a ritenuta – Somme ripetibili in giudizio – Restituzione dell’indebito»

 

Emendabilità del 730: il quadro RT non è autonomo. Correzioni ammesse anche in giudizio

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione XIX – Sentenza n. 1953 del 29 agosto 2025: «DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Imposte sui redditi – Modello 730 -Natura – Quadro RT non “dichiarazione autonoma” – Emendabilità/integrazione – Possibile recupero di plus/minusvalenze con integrativa o in giudizio – Art. 2, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Emendabilità in sede contenziosa – Opposizione alla maggiore pretesa per errori di fatto o di diritto – Indipendenza dalle decadenze amministrative – Art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione integrativa -Presupposto della tempestiva presentazione della dichiarazione originaria – Ammissibilità anche se incompleta o inesatta Art. 2, comma 8, D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Integrativa per correzione di errori parziali – Valorizzazione della buona fede del contribuente – Principio di leale collaborazione – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Doppio canale di tutela: (i) dichiarazione integrativa; (ii) deduzione dell’errore direttamente in giudizio se incide sull’obbligazione tributaria – Opposizione giudiziale alla maggiore pretesa – Deducibilità sempre degli errori dichiarativi (fatto/diritto) – Il diritto alla giusta tassazione nasce dalla legge e non dalla dichiarazione • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Quadri omessi (RT/RW) – Integrazione ammessa se l’originaria è tempestiva – Non integra omessa dichiarazione • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Prevalenza della sostanza sulla forma – Minusvalenze 2015-2016 riportate al 2017 -Irrilevanza dell’uso non corretto del modello (730 e non Unico Pf) – Rigetto dell’appello dell’Ufficio»

 

Emendabilità in giudizio dei dati CU/770: il contribuente/sostituito può correggere gli errori e contestare le risultanze del sostituto per ottenere l’annullamento o la riduzione della cartella

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso – Sezione II – Sentenza n. 301 dell’8 agosto 2025: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Dichiarazioni fiscali – Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta – Principio di generale emendabilità – Correzione degli errori di fatto o di diritto anche in sede contenziosa – Sostituto e sostituito d’imposta – Certificazione Unica e modello 770 – Valore probatorio non vincolante nei confronti del sostituito – Possibilità per il contribuente di contestare e modificare in giudizio i dati indicati dal sostituto, anche in sede di opposizione alla cartella di pagamento – Sostituto e sostituito d’imposta – Certificazione unica (CU) e modello 770 – Valore probatorio – Facoltà del sostituito di contestare i dati in sede di opposizione alla cartella – Rilevanza probatoria del verbale di conciliazione da dove si desume l’importo percepito contribuente – Art. 4, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Riforma della disciplina di determinazione dei redditi di lavoro autonomo

 

Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 277 del 3 novembre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 del principio di onnicomprensività – Spese relative ai beni mobili e immobili – Contributo in conto impianti incassato da un professionista – Rilevanza in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento – Se il contributo è stato percepito in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale necessità di rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva – Caso di specie – Tassazione come sopravvenienza attiva nel 2025 della parte di contributo riferita agli ammortamenti già effettuati negli anni 2022-2024 – Art. 54, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 54-quinquies, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Verifiche fiscali e principi Cedu

 

Le verifiche fiscali all’indomani della sentenza “Italgomme”: il nuovo articolo 12 dello Statuto del Contribuente

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 12 novembre 2025

 

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Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi

Con la risposta ad interpello n. 277 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In estrema sintesi, la risposta allinea la gestione dei contributi in conto impianti dei professionisti al predetto principio: riduzione del costo se c’è contestualità; sopravvenienza attiva e rimodulazione degli ammortamenti se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi.

Secondo i tecnici di via Giorgione, i contributi in conto impianti percepiti dai professionisti rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini IRPEF. Diversamente, se il contributo in conto impianti è stato percepito dal professionista in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale e se, nelle more della percezione di tali contributi, il professionista ha anche dedotto le quote di ammortamento calcolate, sul costo di acquisto del bene strumentale, sarà necessario rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte e quelle che invece sarebbero state deducibili se, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto del bene strumentale fosse stato assunto al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta in cui sono percepiti i contributi, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate assumendo il costo di acquisto del bene strumentale al netto dei predetti contributi.

Ad esempio se il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all’acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, si dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 277 del 3 novembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 il principio di onnicomprensività – Spese relative ai beni mobili e immobili – Contributo in conto impianti incassato da un professionista – Rilevanza in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento – Se il contributo è stato percepito in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale necessità di rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva – Caso di specie – Tassazione come sopravvenienza attiva nel 2025 della parte di contributo riferita agli ammortamenti già effettuati negli anni 2022-­2024 – Riduzione del valore residuo delle attrezzature per la parte residua del contributo, con conseguente calcolo di minori quote di ammortamento per gli anni residui – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 54-quinquies, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192




Associazioni professionali: gli interessi attivi di conto corrente restano redditi di capitale con ritenuta a titolo d’imposta; il premio di assicurazione professionale riaddebitato ai coassicurati è fiscalmente neutro salvo la quota rimasta a carico; il differenziale tra valore nominale e costo di acquisto dei bonus edilizi entra nel reddito di lavoro autonomo 2024 per effetto del principio di onnicomprensività, con costo rilevante per cassa all’acquisto e valore nominale imponibile all’atto dell’utilizzo in compensazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 171 del 26 giugno 2025Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 il principio di onnicomprensività – Associazioni Professionali – Articolo 54 Del TUIR – Interessi attivi di conto corrente – Redditi di capitale – Premio di assicurazione professionale riaddebitato – Deducibilità limitata alla quota rimasta a carico – Differenziale da acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi – Rilevanza nel reddito di lavoro autonomo – Imputazione temporale del costo e del valore nominale utilizzato in compensazione – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192

 

La Risposta ad interpello n. 171 del 2025 affronta tre profili distinti, ma accomunati dall’impatto della riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024: la qualificazione fiscale degli interessi attivi su conto corrente dell’associazione, il trattamento del premio di assicurazione professionale pagato unitariamente e poi riaddebitato pro quota ai singoli assicurati, nonché la rilevanza del differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale. L’Agenzia delle entrate muove dall’equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici ex articolo 5, comma 3, lettera c), TUIR e ricorda che il relativo reddito complessivo è dato dalla sommatoria delle diverse categorie reddituali individuate in base alla rispettiva fonte di produzione.

Sul primo punto, l’Agenzia delle entrate richiama la modifica introdotta dal D.L. n. 84/2025 all’articolo 54 del TUIR, che ha inserito il comma 3-bis stabilendo che gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono comunque redditi di capitale. Ne consegue che gli interessi accreditati nel 2024 sul conto corrente intestato all’associazione professionale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ma rientrano nell’articolo 44, comma 1, lettera a), TUIR e restano assoggettati alla ritenuta bancaria a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 600/1973. La risposta ad interpello, quindi, conferma che, nonostante il principio di onnicomprensività, gli interessi attivi bancari non “migrano” nell’alveo del reddito professionale.

Quanto al premio di assicurazione professionale, pagato dall’associazione quale contraente unico e successivamente riaddebitato ai singoli professionisti e società coassicurati, l’Agenzia delle entrate adotta una soluzione di sostanziale neutralità fiscale del riaddebito. In coerenza con il principio di inerenza e con il nuovo assetto del reddito di lavoro autonomo, l’associazione può dedurre nel 2024 solo la quota di premio effettivamente rimasta a proprio carico, mentre la parte destinata a essere ribaltata agli altri assicurati non è deducibile. Simmetricamente, le somme incassate nel 2025 a titolo di riaddebito pro quota non costituiscono proventi percepiti “in relazione all’attività artistica o professionale” e, pertanto, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In altri termini, il riaddebito al puro costo non genera un componente positivo imponibile, ma serve solo a sterilizzare la quota di costo non inerente all’attività propria dell’associazione.

La parte di maggiore interesse riguarda, però, il differenziale da acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi. Sul punto l’Agenzia delle entrate prende atto che, in base alla precedente disciplina e alla risposta n. 472/2023, tale differenziale positivo non era stato ricondotto ai redditi di lavoro autonomo. Con l’introduzione, dal 2024, del principio di onnicomprensività dell’articolo 54 TUIR, la conclusione cambia radicalmente: sia il costo di acquisto del credito sia il valore nominale del credito stesso, al momento del suo utilizzo in compensazione, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dello studio associato. La risposta chiarisce così che il differenziale positivo non resta fiscalmente “irrilevante”, ma emerge per effetto della rilevanza speculare del costo e del provento nel nuovo modello di determinazione del reddito professionale.

Sul piano dell’imputazione temporale, l’Agenzia applica il principio di cassa che governa il reddito di lavoro autonomo: il costo sostenuto per acquistare il credito rileva nell’anno del pagamento (nel caso di specie, il 2024), mentre il valore nominale del credito assume rilevanza nei periodi d’imposta in cui le singole rate del credito sono effettivamente utilizzate in compensazione (nel caso prospettato, dal 2025 in avanti).

La risposta offre quindi un importante chiarimento per gli studi professionali che abbiano acquistato crediti edilizi non come corrispettivo di prestazioni rese, ma come vero e proprio investimento di liquidità: il differenziale non è tassato “in blocco” al momento dell’acquisto, bensì si costruisce fiscalmente attraverso la deduzione del costo all’atto del pagamento e l’emersione del valore nominale al momento dell’utilizzo in F24.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2024

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Speciale – “D.Lgs. Redditi”

 

Revisione del regime impositivo
dei redditi (IRPEF-IRES)

 

La “mappa” di tutti gli articoli del D.P.R. n. 917/86, aggiornati con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 nel regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

L’analisi normativa
Articolo per articolo, tutte le modifiche

Il testo del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»

 

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Dal vecchio al nuovo 

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del TUIR (testo unico delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) Artt. 54, 84, 172 e 182

 

 

 

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES). La relazione illustrativa

 

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Revisione IRPEF E IRES, il Decreto Legislativo in Gazzetta

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, l’atteso Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)».

Il decreto legislativo, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

 

 

Link al testo del Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)». In Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024

Vedi anche: Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi




Cdm. Approvato il decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES) | Commercialisti: “grande soddisfazione per via libera a norma su aggregazioni”

Il Consiglio dei Ministri di martedì 3 dicembre 2024 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Vedi anche: Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi

 

Prime reazioni

 

Commercialisti: “grande Soddisfazione per via libera a norma su aggregazioni

De Nuccio sul Decreto IRPEF-IRES: “Approvata la nostra proposta sulla neutralità fiscale”. Regalbuto: “Una grande spinta al rafforzamento del sistema professionale”

“Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto Irpef-Ires che introduce la possibilità per gli studi professionali di aggregarsi in regime di neutralità fiscale. Si tratta di una nostra proposta per la cui approvazione ci battiamo da anni e per il cui accoglimento ringraziamo il Viceministro Maurizio Leo, come sempre disponibile a confrontarsi con noi sulle istanze dei commercialisti italiani”.

È quanto afferma il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio.

“La misura che rende neutrali i processi di riorganizzazione degli studi professionali è un traguardo storico da accogliere con estrema soddisfazione in quanto viene rimosso un ostacolo che non aveva ragion d’essere”, spiega il numero uno dei commercialisti.

“D’ora in avanti – aggiunge il tesoriere e consigliere nazionale delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto – saranno facilitati i percorsi aggregativi, anche multidisciplinari, indispensabili per creare strutture che sappiano meglio intercettare le esigenze del mercato. Una norma utile non solo alla nostra categoria, ma all’intero settore della consulenza professionale determinante per il sistema economico, che necessita di strutture dimensionalmente più significative e meglio organizzate”.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 3 dicembre 2024)




Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi

Trasmesso l’11 ottobre 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2024, recante «Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (218)».

Nella trasmissione il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi – Presidenza del Consiglio dei Ministri -, ha evidenziato l’urgenza dell’approvazione del provvedimento definitivo, in ragione della necessità di consentire che siano effettuati in tempo utile gli adeguamenti conseguenti l’introduzione delle nuove previsioni in tema di redditi d’impresa di cui al titolo II, Capo I che, a norma dell’articolo 13, si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (artt. 9, 10 e 11, commi 1 e 2) e quanto alle norme sul riallineamento (11, comma 3 e 12) alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

Revisione del regime impositivo del reddito da lavoro autonomo

Introdotto il principio di onnicomprensività nella determinazione e la neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione di studi professionali

 

Per quanto il regime di tassazione del reddito di lavoro autonomo, si segnala l’introduzione di disposizioni, ad opera degli articoli 5 e 6 dello schema di decreto legislativo, con le quali si intende allineare, ove compatibile, la disciplina degli autonomi a quella prevista in materia di tassazione del reddito d’impresa.

Al fine di realizzare tale obiettivo, con delle modifche all’articolo 54 e ss del TUIR viene introdotto, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, rispetto al quale sono disciplinati tassativamente i compensi che ne rimangono esclusi, da un lato codificando quanto la prassi amministrativa ha evidenziato nel tempo – si pensi alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del riaddebito ad altri professionisti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività – e, dall’altro lato, prevedendo l’irrilevanza ai fini fiscali delle somme incassate dal lavoratore autonomo che non comportano un incremento del suo reddito imponibile (ad es., spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio addebitate analiticamente al committente). Inoltre, tale disciplina viene completata con delle previsioni che regolano i casi in cui il committente non rimborsi al lavoratore autonomo le spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico.

Risponde, poi, a finalità antielusive la disposizione dell’articolo 54-bis in materia di cessione dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili strumentali (esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione) ovvero beni immobili utilizzati, anche promiscuamente, nell’esercizio dell’arte o professione; infatti detta norma, riproducendo l’analoga disposizione prevista per la determinazione dei redditi d’impresa (cfr. articolo 88, comma 5, del TUIR), realizza il principio secondo cui concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, al netto della quota capitale dei canoni già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.

Inoltre, il nuovo articolo 54-quinquies risponde alla specifica esigenza di stabilire un criterio semplificato per la deducibilità, ripartita nell’anno in cui è sostenuta la spesa e nei cinque anni successivi, delle spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di natura straordinaria degli immobili strumentali e di quelli utilizzati promiscuamente.

Infine, con il nuovo articolo 177-bis del TUIR si persegue l’obiettivo della neutralità fiscale in caso di operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti. La neutralità dell’operazione si realizza con l’iscrizione contabile, da parte del soggetto conferente, delle partecipazioni ricevute con un valore pari alla somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite e con il subentro del soggetto conferitario nella posizione del conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti. Peraltro, questa nuova disciplina si allinea a quanto previsto dall’articolo 176, comma 1, del TUIR per i conferimenti di azienda. Nello stesso articolo si realizza l’obiettivo della neutralità fiscale anche nei casi di trasferimenti dell’attività professionale per causa di morte o per atto gratuito, analogamente a quanto previsto, per le attività d’impresa, dall’articolo 58, comma 1, del TUIR.

 

Atto del Governo

Link al testo dell’atto del Governo n. 218 recante: «Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi»

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso l’11 ottobre 2024 alla Presidenza del Senato della Repubblica

 

La ratio del provvedimento 

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dei redditi

 

La relazione tecnica

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dei redditi

 

ATN e AIR

Link al testo dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)