Piattaforma cessione crediti. On-line la Guida 2024 dell’Agenzia delle entrate

Lo scopo del nuovo vademecum è quello di illustrare il funzionamento la procedura.  Nella home page della stessa “Piattaforma” è disponibile anche un manuale per l’utente.

Nell’aggiornamento il punto sulle cessioni che possono essere comunicate tramite la piattaforma.

Dalla guida eliminati i crediti, che in base alle relative disposizioni, non possono più essere movimentati:

  • crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione di botteghe, negozi e degli immobili ad uso non abitativo (articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto dei DPI (articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

Diventano poi tre, dopo il primo trasferimento, le cessioni possibili nei confronti dei soggetti qualificati (banche, assicurazioni, eccetera).

 

 

 

Tra le funzioni della piattaforma spazio a quella riservata alla “Riduzione del credito”. 

In quest’area l’utente può comunicare all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023, che consentono di comunicare i crediti derivanti dai bonus edilizi non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.
La riduzione deve riferirsi all’intero importo di una o più rate annuali dei crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura relativi alle detrazioni per lavori edilizi. L’utente, inoltre, può interrogare le comunicazioni di riduzione già effettuate.

 

 

Per l’utilizzo della piattaforma, è disponibile il relativo manuale utente (Aggiornamento gennaio 2024).

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento gennaio 2024

 

Le versioni precedenti:

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento 12 aprile 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento giugno 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento ottobre 2023

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento novembre 2023

 




L’Agenzia delle entrate aggiorna il manuale e la guida all’utilizzo della “Piattaforma Cessione Crediti”

L’obiettivo della guida è quello di illustrare il funzionamento della piattaforma, presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Si tratta di un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.

I soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi edilizi possono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli ed effettuare le altre operazioni consentite dalle disposizioni vigenti.

Attualmente, attraverso la piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei cosiddetti “bonus edilizi”, cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti
  • del “Tax credit vacanze”, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020)
  • del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021)
  • dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

La piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità.

Le operazioni effettuate tramite la piattaforma non costituiscono, né sostituiscono, le transazioni, i relativi documenti e gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, affinché siano efficaci ai fini fiscali nei confronti dell’Agenzia delle entrate e i crediti possano essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti (nei casi previsti).

La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.

Per accedere alla piattaforma, dopo l’autenticazione seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.

Per l’utilizzo della piattaforma, è disponibile il relativo manuale utente (Aggiornamento ottobre 2023).

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento novembre 2023

 




Piattaforma cessione crediti. Dall’Agenzia delle entrate nuovo aggiornamento della guida

La guida illustra le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

All’attualità, attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto- legge n. 34 del 2020);
  • del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021).

La Piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità. La Piattaforma è composta da quattro funzioni:

  1. Monitoraggio crediti
  2. Cessione crediti
  3. Accettazione crediti/sconti
  4. Lista movimenti

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento giugno 2022

vedi anche:

La guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento Aprile 2021

 




Piattaforma cessione crediti. L’Agenzia delle Entrate aggiorna la guida

La guida illustra le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

All’attualità, attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto- legge n. 34 del 2020);
  • del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021).

La Piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità. La Piattaforma è composta da quattro funzioni:

  1. Monitoraggio crediti
  2. Cessione crediti
  3. Accettazione crediti/sconti
  4. Lista movimenti

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento 12 aprile 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento giugno 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento ottobre 2023

vedi anche:

Guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento novembre 2023




Superbonus e ricostruzione post sisma 2016-2017 in Centro Italia: arriva la Guida che spiega come usufruire dei bonus in modo semplice

 

L’utilizzo del Superbonus edilizio per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma del 2016-2017 in Centro Italia diventa da oggi molto più semplice. L’Agenzia delle Entrate ed il Commissario Straordinario alla Ricostruzione hanno messo a punto e pubblicato una Guida operativa per l’uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso dallo Stato che snellisce le procedure di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel caso di lavori già avviati.

 

Perché una Guida

 

La Guida, introdotta da una prefazione del Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, e del Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, è frutto di un approfondito confronto tra le due strutture, che ha coinvolto anche il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, e risponde a diverse esigenze: coordinare gli strumenti del Superbonus e del contributo, rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche stanziate per questi obiettivi; semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese; massimizzare i benefici per i cittadini, considerato che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal sisma per la parte di spesa che non è coperta dal contributo pubblico, a volte insufficiente; ricostruire abitazioni più sicure ed efficienti dal punto di vista ambientale.

 

80 mila gli edifici inagibili

 

A tal proposito si ricorda che il sisma 2016-2017 ha reso inagibili circa 80 mila edifici: le domande di contributo presentate sono 20 mila, quelle già approvate 9 mila, con metà degli interventi già chiusa e circa 4.500 cantieri in fase di lavorazione. La platea dei possibili beneficiari, è dunque molto elevata. “La combinazione del contributo con il Superbonus – scrivono Ruffini e Legnini nella prefazione – rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sisma nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti”, tenendo conto anche dell’orizzonte temporale di vigenza delle detrazioni, per ora limitato al 30 giugno 2022.

 

Un unico progetto di ricostruzione

 

Il progetto di ricostruzione finanziato dal contributo e che si avvale del Superbonus per le quote in accollo ai proprietari può essere presentato come un unico progetto, corredato da un unico computo metrico. In questo caso la detrazione fiscale può essere riconosciuta anche sulle spese complementari e non necessariamente per quelle relative agli interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”, previsti nella disciplina generale sul Superbonus, purché gli stessi siano realizzati con il contributo di ricostruzione

 

Superbonus anche “in corso d’opera

 

Come chiarito da un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Superbonus è accessibile anche nel caso in cui i lavori siano già in corso d’opera. In tal caso, le asseverazioni necessarie, normalmente richieste prima dell’avvio dei lavori, devono essere presentate tempestivamente in sede di variante progettuale o come documentazione integrativa nel corso dei lavori.

 

Ok al Superbonus rafforzato

 

La Guida, infine, si sofferma sul Superbonus rafforzato, che può essere utilizzato in alternativa al contributo pubblico di ricostruzione, sia nel cratere 2016 che in quello dell’Aquila 2009. Nel caso in cui i proprietari rinuncino al contributo, i tetti della spesa ammissibile alle detrazioni Superbonus aumentano del 50%. A titolo di esempio, il tetto di spesa per gli interventi di rafforzamento antisismico passano da 96 a 144 mila euro, quello per gli impianti termici “trainanti” da 30 a 45 mila euro, quello per gli infissi “trainati” da 60 a 90 mila euro per ciascuna unità immobiliare. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dal 30 aprile 2021)

 

Link alla guida all’utilizzo del superbonus edilizio per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma del 2016-2017 in Centro Italia (aggiornamento aprile 2021)




L’Agenzia delle entrate pubblica una guida all’utilizzo della “Piattaforma Cessione Crediti”

L’obiettivo della guida è quello di illustrare il funzionamento della piattaforma, presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Si tratta di un’apposita procedura web, denominata Piattaforma Cessione Crediti, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi. 

 

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento Aprile 2021

Aggiornamento del 10 novembre 2023

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento novembre 2023




L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per mettersi in regola se nell’E-fattura manca l’imposta di bollo

Dopo la pubblicazione del provvedimento del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, recante «Modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta», l’Agenzia delle entrate pubblica on line la nuova guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Il nuovo vademecum illustra il meccanismo d’integrazione del bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, vengono illustrate le funzionalità messe a disposizione del contribuente sul portale “Fatture e Corrispettivi”, per la consultazione e l’eventuale modifica dell’integrazione proposta e per il versamento dell’imposta di bollo dovuta.

La guida ricorda che l’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.

Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

  • l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
  • l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

  • la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
  • la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

 

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.

Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Gli elenchi A e B di ogni soggetto IVA che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. I primi elenchi sono dunque consultabili entro il 15 aprile 2021.

Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.

 

 

 

Link alla guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (aggiornamento aprile 2021)

 

 

Legislazione

 

Assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche

 

Imposta di bollo sulle e-fatture. Il provvedimento che consente la verifica e le eventuali integrazioni delle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021: «Modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta»

 

Bollo sulle e-fatture. Nuovi termini di versamento e nuove modalità di comunicazione al contribuente

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020: «Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata»

 

Prassi

 

Fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019. I codici tributo per il versamento trimestrale dell’imposta di bollo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 9 aprile 2019: «RISCOSSIONE – IMPOSTA DI BOLLO – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019 – Art. 6, comma 2, del D.M. Mef 17/06/2014, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.M. Mef 28/12/2018 – Art. 13, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642»




On line la nuova guida al “Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni”

 

 

Dopo l’approvazione del modello e delle istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd “Sostegni”, l’Agenzia delle entrate ha illustrato le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”.

 

Link alla guida al contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” – Aggiornamento al 24 marzo 2021