Prime applicazioni della sentenza in forma semplificata ex art. 47-ter D.Lgs. 546/1992

È stato pubblicato un nuovo Tax Justice dal titolo “La sentenza in forma semplificata: prime applicazioni delle Corti di giustizia tributaria”.

A poco più di un anno dall’introduzione dell’art. 47-ter nel D.Lgs. n. 546/1992, che ha previsto la possibilità per il giudice tributario di decidere con sentenza semplificata all’esito della fase cautelare, il documento fornisce i primi riscontri giurisprudenziali e statistici sull’efficacia dell’istituto.

 

I dati principali:

  • Oltre 2.300 sentenze semplificate tra gennaio 2024 e marzo 2025
  • Solo il 6,33% impugnate, contro una media ordinaria del 14,97

Si ricorda che la sentenza semplificata si distingue dal decreto presidenziale ex art. 27: è una pronuncia nel merito, non limitata a mere questioni di rito. È motivata anche per relationem, con rinvio a precedenti giurisprudenziali consolidati. È emessa all’esito della fase cautelare, ove il giudice ravvisi l’assenza di necessità istruttoria.

Nel documento, infine, sono state analizzate alcune Sentenze emesse dalle Corti di giustizia tributaria in esito all’udienza di sospensione.

Di seguito la sintesi:

 

1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. VII, sent. n. 5285 del 23 dicembre 2024

Motivo accolto: Omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (art. 6-bis L. 212/2000) – Principio espresso: la violazione del contraddittorio determina l’invalidità dell’atto impositivo ex se, senza necessità di “prova di resistenza“.

2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, Sez. II, sent. n. 1103 del 30 dicembre 2024

Motivo accolto: difetto assoluto di motivazione della cartella per quota consortile in assenza di avviso di liquidazione – Principio espresso: l’ente consortile deve esplicitare metodo di calcolo e presupposti giuridici della pretesa.

3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, Sez. I, sent. n. 419 del 5 novembre 2024

Principio espresso: in tema di intimazione contenente plurime cartelle, la richiesta di rateizzazione ritenuta idonea a interrompere la prescrizione (art. 2944 c.c.) – Supporto: due precedenti della Cassazione.

4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, Sez. VIII, sent. n. 2320 del 25 marzo 2025

Principio espresso: vizio revocatorio per omessa analisi documentale (art. 395, n. 4, c.p.c.).

 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, Sez. I, sent. n. 120 del 31 marzo 2025

Principio espresso: la presenza sistematica umana giustifica l’assoggettamento a TARI su impianto fotovoltaico.

6. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, Sez. I, sent. n. 5 del 17 gennaio 2025

Principio espresso: ricorso contro intimazione di pagamento senza atti prodromici, accolto: perché l’integrazione del contraddittorio non sanzionata con inammissibilità – Interpretazione dell’art. 14, comma 6-bis D.Lgs. 546/1992 in senso garantista.

7. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro, Sez. I, sent. n. 284 del 31 ottobre 2024

Principio espresso: emendabilità formale della dichiarazione fiscale – Motivazione per rinvio a precedenti consolidati – Rinvio a: Cass. 20 aprile 2018, n. 9849 – Precedente conforme come base sufficiente per sentenza semplificata.

8. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, Sent. n. 706 del 4 luglio 2024

Principio espresso: validità della notifica a mezzo posta privata . Rinvio a: Cass., SS.UU. n. 8416/2019 – Conferma la piena legittimità della notifica di atti tributari da parte di operatori privati.

9. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, Sent. n. 224 del 25 febbraio 2025

 Principio espresso: Pretesa consortile legittima per benefici derivanti dalla bonifica. Rinvio a: Cass., SS.UU. n. 8960/1996; art. 860 c.c. – Rilievo: Rafforzamento della nozione di “beneficio” come fondamento dell’obbligazione contributiva consortile.




Riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario. I primi tre Testi Unici (su sanzioni tributarie, giustizia tributaria e tributi erariali minori) in Gazzetta Ufficiale

Dopo il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024, pubblicati nel Suppl. Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 279 del 28 novembre 2024 i primi tre Testi Unici (su sanzioni tributarie, giustizia tributaria e tributi erariali minori).

 

Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali

Link al testo del Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173: Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Per effetto dell’articolo 102 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

 

Camera

 

  • Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze)(assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole con osservazione – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 26 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 13 febbraio 2024; annuncio nella seduta n. 157 del 13 febbraio 2024; scadenza termine il 24 marzo 2024
  • Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede consultiva il 13 febbraio 2024; annuncio nella seduta n. 157 del 13 febbraio 2024; scadenza termine il 24 marzo 2024

Esito finale del documento: favorevole con osservazioni il 21 marzo 2024

 

Testo unico tributi erariali minori

Link al testo del Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 174: Testo unico dei tributi erariali minori. Per effetto dell’articolo 100 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

 

Camera

  • VI Finanze (assegnato il 31 luglio 2024 con termine al 30 agosto 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 31 luglio 2024 con termine al 30 agosto 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 11 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 31 luglio 2024; annuncio nella seduta n. 213 del 31 luglio 2024; scadenza termine il 30 agosto 2024
  • Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 31 luglio 2024; annuncio nella seduta n. 213 del 31 luglio 2024; scadenza termine il 30 agosto 2024

Esito finale del documento: favorevole il 17 settembre 2024

 

Testo unico giustizia tributaria

Link al testo del Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175: Testo unico della giustizia tributaria. Per effetto dell’articolo 131 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

Camera

  • Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art. 143, co. 4) favorevole con osservazioni – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 26 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 10 settembre 2024; annuncio nella seduta n. 218 dell’11 settembre 2024; scadenza termine il 10 ottobre 2024
  • Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 10 settembre 2024; annuncio nella seduta n. 218 dell’11 settembre 2024; scadenza termine il 10 ottobre 2024

 

 




Da 1° febbraio 2024, nuovo portale del Dipartimento della giustizia tributaria

Dal 01/02/2024 è attivo il nuovo portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria, istituito nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e deputato allo svolgimento delle attività individuate dall’articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L’articolo 20, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in vigore dal 22/06/2023, dispone l’istituzione del nuovo Dipartimento della Giustizia Tributaria, l’individuazione delle attività istituzionali, nonché l’articolazione degli uffici centrali e territoriali e la relativa dotazione organica.
Il nuovo portale, raggiungibile all’indirizzo www.dgt.mef.gov.it, garantisce l’accesso ai servizi online e ai contenuti informativi già presenti sul Portale della Giustizia Tributaria, fornendo anche le informazioni relative all’organizzazione e alle funzioni svolte dalle strutture del Dipartimento.
Per consentire le suddette attività di aggiornamento, nella giornata del 01/02/2024 dalle ore 9:00 alle 12:00, il portale sarà sostituito con una pagina di cortesia per l’accesso ai servizi online della giustizia tributaria.

Fonte:  sito web: https://www.giustiziatributaria.gov.it

 

 




In un unico decreto Mef la nuova determinazione degli importi dei compensi fissi e aggiuntivi da corrispondere ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2023 il decreto Mef del 24 marzo 2023 (di seguito riportato) nel quale vengono rideterminati gli importi dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale.

I nuovi importi saranno applicati seguendo tempistiche differenziate:

  • compensi fissi previsti all’art. 1 a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • compensi aggiuntivi previsti agli articoli 2 e 3, commi 1 e 3, in relazione ai ricorsi definiti a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • compensi aggiuntivi previsti all’art. 3, comma 2, in relazione alle definizioni dei ricorsi fino a 3.000,00 euro notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • compensi aggiuntivi previsti all’art. 3, comma 2, in relazione alle definizioni dei ricorsi fino a 5.000,00 euro notificati a decorrere dal 1° luglio 2023. 

 

Per chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto della tassazione separata, con riferimento alla liquidazione dei “Compensi aggiuntivi”, vedi la risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – (RIS) n. 483 (del 14 dicembre 2020) – Rettifica precedente risposta n. 483 pubblicata in data 13/11/2019

 

Il testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 marzo 2023, recante: «Definizione dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2023

 

 

IL VICE MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e processo tributari, che, tra l’altro, ha modificato e integrato le disposizioni ordinamentali e processuali di cui ai citati decreti legislativi n. 545 del 1992 e n. 546 del 1992, variando, altresì, la denominazione degli organi di giurisdizione tributaria da «commissioni tributarie provinciali e regionali» a «Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado»;

Visto, in particolare, l’art. 13 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, ove è previsto che il compenso fisso mensile e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, da corrispondere ai componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto, in particolare, l’art. 44-bis, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede la corresponsione al giudice unico di un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali, avuto riguardo ad ogni ricorso definito concernente le controversie individuate nel comma 1 del medesimo art. 44-bis

Visto, in particolare, l’art. 4-bis del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, ove è previsto che le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro

Visto l’art. 40, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, che ha modificato il valore individuato nel citato art. 4-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, aumentandolo fino a 5.000 euro, relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023;

Visto, in particolare, l’art. 70, comma 10-bis, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, che stabilisce che per i giudizi di ottemperanza riguardanti il pagamento di somme dell’importo fino a ventimila euro, ad esclusione delle controversie di valore indeterminabile, e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso in composizione monocratica;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 giugno 2002, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2002, con il quale è stato determinato, a decorrere dallo stesso anno, l’ammontare dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 marzo 2006, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006, con il quale è stato fissato, a decorrere dallo stesso anno, il nuovo ammontare dei compensi aggiuntivi per ogni ricorso definito spettanti ai giudici tributari delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2019, con il quale è stato rideterminato, a decorrere dallo stesso anno, l’ammontare dei compensi fissi mensili spettanti ai giudici tributari delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 giugno 2002;

Visto, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettera c), della citata legge 31 agosto 2022, n. 130, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi dei compensi fissi di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2019, sono aumentati del 130 per cento;

Visto, in particolare, l’art. 8, comma 4, della citata legge n. 130 del 2022, che stabilisce che entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è stabilita la misura del compenso variabile spettante al Presidente, al Presidente di sezione e al giudice monocratico delle Corti di giustizia tributaria di primo grado per i ricorsi individuati dal citato art. 4-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992;

Considerato che occorre emanare un decreto che stabilisca gli importi dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria, in considerazione delle disposizioni introdotte dalla citata legge n. 130 del 2022;

Ritenuto necessario adottare un unico decreto per la determinazione degli importi dei compensi fissi e aggiuntivi da corrispondere ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale di cui all’art. 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con conseguente abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 giugno 2002, come modificato dai decreti 20 giugno 2019 e 24 marzo 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l’unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l’attribuzione all’on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell’economia e delle finanze;

Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria formulato con la delibera n. 231 del 14 febbraio 2023;

 

Decreta:

Art. 1
Compenso fisso del giudice tributario

 

1. Il compenso fisso mensile spettante a ciascun componente della Corte di giustizia tributaria di primo e di secondo grado è determinato nella seguente misura:

a) euro 1.138,50 per il Presidente;

b) euro 1.018,90 per il Presidente di sezione;

c) euro 959,10 per il vice Presidente di sezione;

d) euro 899,30 per il giudice.

2. Il compenso di cui al comma 1 spettante al Presidente di Corte di giustizia tributaria non è cumulabile con quello spettante al Presidente di sezione.

3. Gli importi di cui al comma 1 si assumono al lordo delle ritenute di legge.

 

Art. 2
Compenso aggiuntivo del giudice tributario

 

1. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito è stabilito in euro 100,00, oltre la maggiorazione di euro 1,50 da corrispondere, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute, a ciascun giudice tributario componente di Corte di giustizia tributaria di primo e di secondo grado residente in comune della stessa regione diverso da quello in cui ha sede la medesima Corte di giustizia tributaria. Tale compenso aggiuntivo di euro 100,00 viene così ripartito:

a) euro 4,50 per il Presidente;

b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;

c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione;

d) euro 11,50 per l’estensore;

e) euro 26,00 per ciascuno dei tre componenti del collegio giudicante.

2. Nei casi di definizione del ricorso con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo, il compenso aggiuntivo di cui al comma 1 spetta al solo giudice tributario in qualità di estensore del provvedimento ed è stabilito nella misura di euro 12,50, oltre la maggiorazione di euro 1,50 da corrispondere, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute, al giudice tributario residente in comune della stessa regione diverso da quello in cui ha sede la Corte di giustizia tributaria.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 si assumono al lordo delle ritenute di legge.

 

Art. 3
Compenso aggiuntivo del giudice tributario monocratico

 

1. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito ai sensi dell’art. 44-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è stabilito in euro 100,00 ed e’ così ripartito:

a) euro 4,50 per il Presidente;

b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;

c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione;

d) euro 89,50 per il giudice monocratico.

2. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito in composizione monocratica ai sensi dell’art. 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è stabilito in euro 100,00 ed è così ripartito:

a) euro 4,50 per il Presidente;

b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;

c) euro 92,00 per il giudice monocratico.

3. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito ai sensi dell’art. 70, comma 10-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è stabilito in euro 100,00 ed è così ripartito:

a) euro 4,50 per il Presidente;

b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;

c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione;

d) euro 89,50 per il giudice monocratico.

4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 si assumono al lordo delle ritenute di legge.

 

Art. 4
Copertura finanziaria

 

1. All’onere derivante dall’applicazione del presente decreto si provvede a valere sulle disponibilità iscritte in bilancio sulla Missione «Giustizia» – programma «Giustizia tributaria» – capitolo 1269, Piano di gestione 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze a decorrere dall’anno finanziario 2023.

Art. 5
Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto si applica ai compensi dei giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui all’art. 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di seguito elencati:

a) compensi fissi di cui all’art. 1 spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2023;

b) compensi aggiuntivi di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 3, in relazione ai ricorsi definiti a decorrere dal 1° gennaio 2023;

c) compensi aggiuntivi di cui all’art. 3, comma 2, in relazione alle definizioni dei ricorsi fino a 3.000,00 euro notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023;

d) compensi aggiuntivi di cui all’art. 3, comma 2, in relazione alle definizioni dei ricorsi fino a 5.000,00 euro notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono abrogati i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 28 giugno 2002, come modificato dal decreto 20 giugno 2019, e 24 marzo 2006, riguardanti, rispettivamente, la determinazione dell’ammontare dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari.

 

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 marzo 2023

Il Vice Ministro: Leo

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2023

    Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, reg. n. 487

I decreti ministeriali abrogati dal presente atto sono consultabili sul sito istituzionale www.giustiziatributaria.gov.it – alla voce «La Giustizia Tributaria/Normativa/Decreto legislativo del 31/12/1992, n. 545/Articolo 13/Documenti collegati».

Link al testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 marzo 2023, recante: «Definizione dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2023




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2022

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Speciale – Riforma della giustizia tributaria e del processo tributario

 

La Riforma della giustizia tributaria
e del processo tributario

 

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 merita qualche riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Tutte le modifiche alla giustizia tributaria
sotto il profilo ordinamentale e processuale

 

Le novità comma per comma

La schematizzazione delle decorrenze delle novelle

Il testo della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Definizione delle liti in Cassazione. Il modello di domanda (con le relative istruzioni) da inviare via Pec

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022: «Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione»

  

 

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Giustizia e processo tributario. Le modifiche in Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022 n. 204 pubblicata la Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.». Il provvedimento entrerà in vigore il 16 settembre 2022.

La legge ha ad oggetto sia l’ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria, sia il processo con l’introduzione di istituti volti non solo a deflazionare il contenzioso esistente ma anche a incentivare l’uniformità dei giudizi in materie analoghe.

Viene introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami mentre 100 degli attuali giudici togati, 50 provenienti dalla magistratura ordinaria e 50 dalle altre magistrature, potranno transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale.

Sul piano processuale le controversie di modico valore vengono devolute ad un giudice monocratico, si rafforza la conciliazione giudiziale e viene definitivamente superato il divieto di prova testimoniale.

Risulta inoltre potenziato il giudizio di legittimità con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie.

Link al testo della legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari». Provvedimento in vigore il 16 settembre 2022. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022 n. 204

 

Testimonianza scritta. Il modulo approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione

Link al testo del Decreto del Ministero della giustizia 17 febbraio 2010, recante: «Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2010, n. 49. Previsto dall’art. 257-bis del codice di procedura civile contiene le relative istruzioni per la sua compilazione.

 




Il Governo dà il via libera al disegno di legge recante la riforma del processo tributario

Il Consiglio dei Ministri di martedì 17 maggio 2022, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.
L’intervento normativo ha la finalità di raggiungere, entro il 31 dicembre 2022, l’obiettivo posto dal PNRR di rendere più celere il contenzioso tributario, considerato l’impatto che lo stesso può avere sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, riducendo, contestualmente, l’elevato numero di ricorsi in Cassazione.
Punti cardine dell’intervento sono:

 

  • la professionalizzazione dei magistrati tributari

 

I magistrati tributari, che oggi sono tutti onorari, verranno reclutati a tempo pieno mediante un apposito concorso con prove scritte e orali.

È rimodulato, riducendolo sensibilmente, l’organico della magistratura tributaria composto da 450 magistrati in primo grado e 126 in secondo grado.

Fino a quando non sarà interamente compiuto il percorso di reclutamento dei giudici professionali, continueranno ad operare in parallelo i giudici tributari onorari già presenti nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali; questi ultimi rimarranno in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei 70 anni di età, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature.

 

  • il rafforzamento dell’organo di autogoverno della giustizia tributaria

 

Sono istituiti presso il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria (CPGT):

a) un Ufficio ispettivo a tutela del corretto esercizio e funzionamento degli organi della giustizia tributaria;
b) l’Ufficio del Massimario nazionale, per garantire l’uniformità di giudizio per fattispecie analoghe. Le massime giurisprudenziali prodotte alimenteranno un’apposita banca dati che permetterà agli operatori del settore di conoscere gli orientamenti giurisprudenziali e di prevedere l’eventuale esito delle liti.

 

  • il potenziamento della struttura amministrativa a supporto della Giustizia tributaria mediante il reclutamento di nuove professionalità amministrative da destinare agli Uffici professionalizzati;

 

  • interventi sul processo;

 

Nei processi di primo e secondo grado:

 – si introduce, con opportuni accorgimenti, la prova testimoniale, al pari di quanto previsto nei giudizi civili e amministrativi;
 – a fini deflattivi, è implementato l’istituto della conciliazione per le controversie di importo fino a 50.000 euro;
 – si introduce il giudice monocratico in primo grado per le controversie fino a 3.000 euro e, in conseguenza, è modulato l’appello solo in determinati casi (cd. appello critico).

 

Nel processo tributario in Cassazione vengono introdotte apposite misure deflattive del contenzioso:

 – la pronuncia del principio di diritto in materia tributaria, che consentirà la più tempestiva formazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati;
– con la stessa finalità, il rinvio pregiudiziale, cioè diretto, dai giudici tributari di primo e secondo grado alla Cassazione per ottenere la soluzione preventiva di questioni nuove o rilevanti o particolarmente complesse o ricorrenti.




Nel Decreto Green pass e colori delle regioni la proroga al 31 dicembre la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze dinnanzi gli organi di giustizia tributaria

 

Prorogata fino al 31 dicembre 2021, l’efficacia dell’art. 27 del D.L. n. 137 del 2020 che prevede la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze nel processo tributario. È quanto prevede l’Allegato A, n. 19 al decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

Si ricorda che l’articolo 27 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria indipendentemente dalla durata dello stato di emergenza disposto ex lege. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione “sulla base degli atti”, salvo l’iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell’impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo. Lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale.

 

 

Art. 6 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

 

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Allegato A, n. 19

 

 

Le regole tecnico-operative per la partecipazione e lo svolgimento dell’udienza da remoto sono state individuate nel decreto Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 2020: «Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all’udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137»

Linee guida tecnico-operative per i difensori e le parti – ver. Dicembre 2020 (link: www.giustiziatributaria.gov.it);

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 per la partecipazione alle udienze da remoto (link: www.giustiziatributaria.gov.it.)

Link al testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021- In vigore dal 23 luglio 2021




Uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Le nuove date per l’utilizzo dell’applicativo informatico

E’ stato firmato il decreto del Direttore Generale delle Finanze, con il quale sono state definite le nuove date per l’utilizzo da parte dei giudici tributari dell’applicativo informatico che consente la redazione in formato digitale e il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti giurisdizionali.

Il presente provvedimento è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le nuove date di entrata in vigore delle disposizioni relative alla redazione in formato digitale dei provvedimenti giurisdizionali presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali e regionali:

  • il 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;
  • il 1° giugno 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nonché presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia;
  • il 1° ottobre 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto;
  • il 1° dicembre 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, nonché presso le Commissioni di primo e secondo grado di Trento e Bolzano.

Link al testo del Decreto direttoriale Mef del 18 maggio 2021




Giustizia tributaria, avvocati e commercialisti: “coinvolgere le nostre professioni nei lavori della commissione interministeriale”

Lettera dei presidenti dei Consigli nazionali dei due Ordini, Masi e Miani, ai Ministri Cartabia e Franco:

“Chiediamo di contribuire direttamente con nostri rappresentanti, così come avviene per l’Agenzia delle entrate. Siamo parti necessarie del processo tributario”

 

“Pur riconoscendo che nella Commissione sono presenti illustri professionisti, docenti universitari e rappresentanti degli organi istituzionali che, in taluni casi, abbiamo anche l’onore di annoverare tra gli iscritti agli Ordini dei commercialisti e degli avvocati, vi chiediamo di poter contribuire direttamente ai lavori della Commissione con un rappresentante per ciascuno dei nostri Ordini professionali, così come avvenuto per l’Agenzia delle entrate, altra parte del giudizio tributario”.

 

È la richiesta contenuta in una lettera firmata dalla presidente facente funzioni del Consiglio nazionale forense, Maria Masi, e dal presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, Massimo Miani, inviata oggi ai Ministri della Giustizia, Marta Cartabia e dell’Economia, Daniele Franco. La richiesta giunge dopo che i due Consigli nazionali “hanno avuto notizia dalla stampa del decreto interministeriale con cui è stata istituita una Commissione interministeriale sulla Giustizia tributaria, con il compito di analizzare e formulare proposte di intervento per far fronte al contenzioso arretrato e ridurre la durata dei processi”.

 

Nella missiva Masi e Miani scrivono di aver

“preso atto degli obiettivi del Governo, che condividiamo, e, in particolare, della preoccupazione relativa ai tempi di trattazione dei ricorsi per cassazione e al notevole arretrato accumulatosi nel grado di legittimità che attualmente rappresentano le principali criticità del giudizio tributario, nonché del termine del 30 giugno entro il quale la Commissione dovrà presentare alla vostra attenzione una relazione sull’esito dei lavori e le proposte di intervento”.  Masi e Miani scrivono anche di “cogliere con favore il fatto che la riforma della giustizia tributaria rientri tra le priorità di azione indicate dal Governo, obiettivo coerente con le indicazioni dell’Unione europea”.

 

“Ci permettiamo di ricordare – aggiungono – che i Consigli nazionali che rappresentiamo sono da anni impegnati, anche congiuntamente, nella predisposizione di analisi e proposte sulla Giustizia tributaria e ambirebbero a proseguire in questo lavoro anche nella costruzione della prossima riforma. Un esempio di lavoro congiunto tra i nostri Consigli nazionali e gli organi istituzionali competenti in materia è dato dalla pubblicazione del “Massimario nazionale della Giustizia tributaria di merito”, giunto alla sua seconda edizione, frutto dell’intensa collaborazione creatasi all’interno di un Tavolo nazionale in cui siedono i rappresentanti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della Direzione Giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle entrate e dei nostri due enti. Esempio piccolo, ma emblematico, di come la collaborazione istituzionale possa addivenire a importanti risultati concreti”.

“Vorremmo continuare in questo percorso virtuoso al servizio del Paese e di questo Governo – proseguono – avendo l’opportunità di essere concretamente e coerentemente ascoltati su proposte che promanino anche dagli enti rappresentativi delle nostre professioni, che costituiscono una delle parti necessarie del processo tributario”. Da qui la richiesta di partecipazione diretta dei due Consigli nazionali ai lavori della Commissione, con propri rappresentanti. Una richiesta che Masi e Miani definiscono “razionale e positiva anche per il miglior esito dei lavori” e che pertanto auspicano “possa essere condivisa”.

Così, comunicato stampa congiunto Consiglio nazionale forense – Consiglio nazionale dei Commercialisti

 

 

Link alla Relazione finale dei lavori della Commissione interministeriale Economia e delle Finanze e Giustizia, finalizzati a migliorare la qualità della risposta del contenzioso e ridurre i tempi del processo tributario – Pubblicata il 30 giugno 2021

 




Riforma giustizia tributaria. Al via la commissione interministeriale Giustizia-MEF

 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, hanno firmato il decreto con cui viene istituita una commissione interministeriale sulla giustizia tributaria, con il compito di analizzare e formulare proposte di intervento, per far fronte al contenzioso arretrato e ridurre la durata dei processi. La giustizia tributaria rientra nelle competenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; il Ministero della Giustizia è coinvolto sul fronte del ricorso in Cassazione, dove il contenzioso tributario rappresenta una delle componenti principali dell’arretrato accumulato (50.000 i ricorsi pendenti stimati a fine 2020, con una percentuale di riforma delle decisioni di appello del 45%).

La commissione interministeriale sarà presieduta da Giacinto della Cananea, docente di diritto amministrativo presso l’Università Bocconi di Milano e componente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Vicepresidente, Fabrizia Lapecorella, Direttore generale delle Finanze presso il Mef.

Sedici in totale i componenti (Massimo Guido Antonini, Pietro Bracco, Clelia Buccico, Margherita Cardona Albini, Gianni De Bellis, Andrea Giovanardi, Enrico Manzon, Sebastiano Maurizio Messina, Domenico Pellegrini, Ernesto Maria Ruffini, Livia Salvini, Maria Vittoria Serranò, Luca Varrone, Glauco Zaccardi).

La Commissione entro il 30 giugno 2021, presenterà ai Ministri una relazione sull’esito dei lavori svolti e le proposte di intervento formulate. Una riforma strutturale della giustizia tributaria rientra tra le priorità d’azione indicate dal Governo ed è coerente con le indicazioni dell’Unione europea. (Così, comunicato stampa congiunto Giustizia-MEF del 12 aprile 2021)

 

Link alla Relazione finale dei lavori della Commissione interministeriale Economia e delle Finanze e Giustizia, finalizzati a migliorare la qualità della risposta del contenzioso e ridurre i tempi del processo tributario – Pubblicata il 30 giugno 2021



In corso di pubblicazione nella Gazzetta il decreto che disciplina l’udienza da remoto

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale n. RR 46 dell’11 novembre 2020 che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto “a regime” ‒ tramite la piattaforma Skype for Business ‒ ai sensi dell’art. 16, comma 4, della Legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell’art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, in corso di conversione.
Il decreto, che ha ottenuto da ultimo il parere del Garante della protezione dei dati personali, entra in vigore con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato della Repubblica italiana.
Nell’area dedicata del portale del MEF giustiziatributaria.gov.it, saranno pubblicate le “linee guida tecnico-operative” per le parti e i loro difensori e l’informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

 

Link al decreto direttoriale n. RR 46 dell’11 novembre 2020

(Link al sito: https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/20-00-DECRETO-46-RR.11nov20-regole-tecniche-UAD.pdf)




Approvate le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali (PGD) da parte dei giudici tributari

E’ in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Direttore generale delle finanze con il quale sono stabilite le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari.

Il provvedimento entra in vigore:

  • dal 1° dicembre 2020, per la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;
  • dal 1° giugno 2021, per le altre Commissioni tributarie presente nel territorio nazionale.

Con il medesimo decreto, a decorrere dal 1° dicembre 2020, sarà consentito agli ausiliari del giudice il deposito telematico degli atti di competenza.

 

Link al testo del decreto del Direttore generale delle finanze del 6 novembre 2020, con il quale sono stabilite le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari

 




Esercizio di attività d’impresa complementare e accessoria all’attività di esperto tributarista mediante società di mezzi o di servizi. Non è causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco degli abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie

 

 

In tema di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, al fine di valutare la compatibilità tra l’esercizio dell’attività di assistenza tecnica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 546/92, da parte di tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993 e lo svolgimento di un’attività di impresa in forma societaria, va considerato che l’ordinamento riconosce “comunque” al professionista non iscritto ad albi o collegi il diritto di esercitare la propria attività in forma societaria, così come prescritto dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 4/2013. Ne discende che tale valutazione di compatibilità deve basarsi sull’analisi dell’oggetto sociale e della natura dell’attività svolta dalla società di cui il professionista si avvale. Laddove, l’esercizio dell’attività professionale in forma societaria non avvenga in base alle disposizioni contenute nella suddetta legge n. 4/2013, l’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 546/92, può essere mantenuta a condizione che il professionista non rivesta nella suddetta società la qualifica di:

  • socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale;
  • amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa;
  • presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di

Qualora, invece, l’esperto tributarista abilitato alla difesa innanzi alle Commissioni tributarie, risulti esercitare l’attività professionale in forma societaria in base alle disposizioni di cui alla predetta legge 14 gennaio 2013, n. 4, le condizioni preclusive previste dall’articolo 9, comma 2, del regolamento n. 106/2019, non trovano applicazione.

In pratica, l’attività di tributarista svolta anche in forma societaria, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 4/2013, non configura una ipotesi d’incompatibilità, nei confronti dell’iscritto all’elenco dei periti ed esperti di cui all’art. 12, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n. 546/92. Questo è quanto precisato dalla risoluzione Mef n. 7 del 22 ottobre 2020.

 

Link al testo della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 7 DF del 22 ottobre 2020, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali – Disposizioni per l’esercizio della professione non ordinistica – Esperti tributaristi già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, per la sub-categoria tributi – Iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie – Requisiti – Casi di incompatibilità – Attività svolta anche in forma societaria – Incompatibilità valutata verificando l’oggetto sociale e la natura dell’attività svolta dalla società di cui il tributarista si avvale – Art. 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 9 e 10 del DM Mef 05/08/2019, n. 106 – Articolo 1, comma 5, L. 14/01/2013, n. 4.

 

Per saperne di più:

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto 2019, n. 106, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 04/10/2019

 

Difesa del contribuente nel processo tributario – Professionisti non iscritti in albi professionali

Assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie: istruzioni per l’iscrizione al nuovo elenco dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 2 DF del 31 marzo 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali – Iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie – Requisiti – Modalità di presentazione della domanda – Doveri deontologici – Casi di incompatibilità – Diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione – Art. 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e D.M. Mef 05/08/2019, n. 106»

 

 




Le Misure del decreto “Cura Italia” con impatto sul processo tributario

Si comunica che con il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, il Governo ha disposto nel processo tributario la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

  • delle udienze (articolo 83, commi 1 e 21);
  • dei termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti (articolo 83, commi 2 e 21);
  • del decorso dei termini per la notifica dei nuovi ricorsi in primo grado dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali e del termine di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto 31 dicembre 1992 n. 546 (articolo 83, comma 2).

In relazione all’attività degli enti impositori, comprese le attività svolte dalle Commissioni tributarie con riguardo alla gestione del contributo unificato tributario, l’articolo 67 interviene sulla sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso (articolo 67, comma 1).

Infine, l’articolo 83, comma 11, interviene anche nella disciplina della modalità di pagamento del contributo unificato, precisando che dal 9 marzo al 30 giugno 2020 gli obblighi di pagamento del CUT connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA.

Così, comunicato del 19 Marzo 2020 pubblicato nel sito: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/

Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

La ratio del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766




Giustizia tributaria, due gradi di giudizio non sono driver giusto per la riforma

 

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della categoria boccia l’ipotesi ventilata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la consueta conferenza stampa di fine anno e ribadisce la necessità di ridefinire i requisiti professionali e la preparazione del giudice tributario

L’annuncio del premier Conte nella conferenza stampa di fine anno di voler “mettere mano alla giustizia tributaria” con l’obiettivo di ridurre a due soli gradi di giudizio i processi contro gli atti dell’amministrazione finanziaria non rappresenta il driver giusto per una riforma che abbia come stella polare il rispetto del principio costituzionale del giusto processo e la tutela del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento.

Ne sono convinti i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo i quali, vista l’impossibilità di eliminare il ricorso alla Corte di Cassazione imposto dall’art. 111 della Costituzione, la proposta del premier Conte si risolverebbe nell’eliminazione del secondo grado di merito dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

“Si tratta di un grado di giudizio assolutamente necessario nell’ambito della giurisdizione tributaria – commenta Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti – in cui l’esame del merito delle controversie assume, il più delle volte, un ruolo determinante ai fini della decisione e in cui la possibilità di un riesame in sede di appello costituisce un’importante garanzia a tutela di entrambe le parti in causa. E ancor di più nelle controversie tributarie che riguardano atti impositivi che consentono all’Amministrazione Finanziaria, e ora anche agli enti locali, di avviare procedure di riscossione coattiva nei confronti del contribuente, anche prima che un giudice abbia avuto il tempo di pronunciarsi sulla legittimità dell’atto stesso”.

“La riduzione del processo tributario ad un solo grado di merito – continua Miani – si risolverebbe in un unicum nel nostro sistema processuale che oltre a limitare, del tutto ingiustificatamente, il diritto di difesa dei contribuenti, non realizzerebbe neppure l’auspicata riduzione della durata dei processi, tenuto conto che i dati sul contenzioso tributario già oggi testimoniano il primato delle attuali Commissioni quanto a celerità nei tempi di risposta alle istanze di giustizia da parte dei cittadini”.

“Il vero collo di bottiglia che costringe a “restare appesi dieci anni a una cartella”, per riprendere le parole del premier Conte – spiega Miani –, è invece oggi rappresentato dal giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione che la Costituzione, giustamente, ritiene insopprimibile. Per questo, la proposta abolizione del grado di appello, oltre a non portare significativi benefici alla riduzione dei tempi del processo, finirebbe per aggravare ancora di più i carichi della Cassazione”.

I Commercialisti, invece, ribadiscono che l’obiettivo prioritario per una Giustizia tributaria più celere ed efficiente non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la ridefinizione dei requisiti professionali del giudice tributario, al fine di riservare tale funzione a giudici a tempo pieno che siano in possesso di una preparazione specifica nella materia tributaria a garanzia della imparzialità e dell’indipendenza dell’organo giudicante.

“In una materia in continua evoluzione come quella tributaria – spiegano Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla Fiscalità –, la specializzazione va garantita nel corso di tutta la vita professionale del giudice attraverso la previsione dell’obbligo di formazione professionale continua, analogamente a quanto oggi stabilito per lo svolgimento di tutte le principali attività professionali di tipo ordinistico. D’altra parte, sono ispirate in tal senso tutte le diverse proposte di legge di riforma presentate in Parlamento anche dalle forze politiche dell’attuale maggioranza e dalle quali bisogna partire, lasciando da parte qualsiasi ipotesi di riduzione dei gradi di giudizio ovvero di trasferimento della giurisdizione speciale tributaria alla Corte dei Conti o ai Tribunali civili o amministrativi, che infatti nessun seguito hanno trovato nei citati progetti di legge”.

“Come giustamente affermato dal premier Conte – concludono Gelosa e Postal –, è solo con il pieno coinvolgimento delle forze politiche che l’ambiziosa riforma della giustizia tributaria potrà realizzarsi. Siamo certi che il premier, nel pieno rispetto di tale manifestazione d’intento, attraverso il confronto con le istanze provenienti non solo dalle forze politiche in Parlamento, ma anche dalle rappresentanze istituzionali di giudici, difensori, enti impositori e personale che operano all’interno della giustizia tributaria, vorrà evitare qualsiasi “fuga in avanti” su una riforma che è fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto Fisco-Contribuenti e, in ultima analisi, per l’interesse dell’intero sistema Paese”. (Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti 2 gennaio 2020)




Giustizia tributaria, dodici associazioni unite contro l’“autocandidatura” della Corte dei conti e per partecipare attivamente alla riforma del contenzioso

 

Dodici diverse associazioni per una giurisdizione tributaria autonoma, terza e indipendente. In un “documento congiunto sulla riforma della giustizia tributaria” degli addetti a lavori (giudici e professionisti) ferma opposizione al trasferimento della materia tributaria alla giustizia contabile. Nel documento deliberata l’istituzione di una Commissione tecnica, per l’elaborazione di una proposta di riforma del sistema che vede oggi diverse proposte di legge.

Le associazioni firmatarie:

Associazione Magistrati Tributari (A.M.T.);
Associazione Nazionale Commercialisti (A.N.C.);
Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (A.N.T.I.);
Associazione Italiana Professori Diritto Tributario (AIPDT);
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC);
Consiglio Nazionale Forense (CNF);
Istituto Governo Societario (IGS);
Italia Decide (I/D);
Osservatorio Giustizia Tributaria (OGT);
Società Studiosi Diritto Tributario (SSDT);
Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT);
Osservatorio Internazionale Dogane Accise (OIDA).




In Gazzetta il regolamento in materia di assistenza tecnica e difesa del contribuente dinanzi alle commissioni tributarie per i soggetti non iscritti in albi professionali

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 233 del 4 ottobre 2019 il regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie al fine di disciplinare la procedura amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie per i soggetti non iscritti in albi professionali, in attuazione dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156.

Il regolamento prevede le modalità di tenuta dell’elenco dei soggetti autorizzati e, sulla base dei principi stabiliti nel codice deontologico forense, disciplina i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca.

L’elenco nazionale sarà gestito esclusivamente dalla Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle finanze.

L’elenco conterrà i dati identificativi dell’iscritto, il numero e la data di rilascio della tessera con l’indicazione della relativa sezione, nonché l’eventuale stato di sospensione dall’esercizio dell’attività, senza alcun riferimento ai relativi presupposti.

Tra le principali novità si segnalano:

1) l’inserimento dei dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi tra i soggetti ammessi all’assistenza tecnica, limitatamente ai contenziosi tributari derivanti dall’attività del CAF (ad es. rettifica della detrazione di spese mediche esposte in dichiarazione compilata e trasmessa dal CAF);

2) lo svolgimento di attività connesse ai tributi negli ultimi dieci anni, quale ulteriore requisito richiesto ai dipendenti pubblici (regioni, province e comuni, Agenzie fiscali e Mef, etc ) cessati dall’impiego dopo almeno vent’anni.

Il regolamento entrerà in vigore entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi dal 1° aprile 2020.

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto 2019, n. 106, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 04/10/2019

 

 

Per saperne di più:

 

Assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie: istruzioni per l’iscrizione al nuovo elenco dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 2 DF del 31 marzo 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali – Iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie – Requisiti – Modalità di presentazione della domanda – Doveri deontologici – Casi di incompatibilità – Diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione – Art. 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e D.M. Mef 05/08/2019, n. 106»

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 4 luglio 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale – Modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali -Art. 16, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze 4 agosto 2015»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 E del 22 dicembre 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Istituti deflativi delle liti – Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 10 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Innalzamento della soglia di valore (50.000) delle controversie reclamabili – Criteri di determinazione del valore della controversia – Individuazione del dies a quo della nuova disciplina – L’esclusione delle cause su tributi costituenti risorse tradizionali dell’Unione europea – Art. 17-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 29 dicembre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» – (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018)

La revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante: «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.» – (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1801)

Relazione illustrativa del D.Lgs. 156/2015 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).




Processo tributario telematico obbligatorio. Il Mef illustra le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici

Pubblicata la circolare Mef n. 1/DF del 4 luglio 2019 riguardante il processo tributario telematico obbligatorio. La circolare illustra le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali, a seguito dell’introduzione delle disposizioni contenute nell’articolo 16 del decreto legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, in materia di giustizia tributaria digitale.

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – (CIR) n. 1 DF del 4 luglio 2019, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale – Modalità operative Art. 16 del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Art. 39, del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – DM 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015