Nuovo contributo Tax Justice. Art. 7, comma 5-bis: giurisprudenza a confronto nel processo tributario

È stato pubblicato a cura del Dipartimento della giustizia tributaria (MEF) il documento di ricerca “La prova nel processo tributario dopo la riforma fiscale: giurisprudenza a confronto nell’interpretazione dell’art. 7, comma 5-bis”.

La legge 31 agosto 2022, n. 130, ha disposto l’introduzione del comma 5-bis nell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 con l’obiettivo di “superare tutte quelle inversioni probatorie via via elaborate nel tempo dalla giurisprudenza, quali eccezioni al generale onere della prova gravante in capo al fisco per porlo invece in capo al contribuente” e di attivare “una modifica culturale, un cambio di mappe cognitive per quanto riguarda l’inversione dell’onere della prova nel rapporto tra ordinamento tributario e contribuente. Si è messo un punto da valorizzare, che naturalmente non è esaustivo, ma che vale come luce per indicare il cammino nuovo, senza che questo scardini il meccanismo delle regole dell’ordinamento.” (dal resoconto della seduta 4 agosto 2022, Senato della Repubblica).

I giudici della Corte di Cassazione sono rimasti fermi sulle loro posizioni. Viceversa, la giurisprudenza di merito alcune volte ha preso le distanze dagli impulsi ermeneutici provenienti dalla Suprema Corte optando per l’interpretazione evolutiva della novella, tesa ad alleggerire il peso probatorio a carico dei contribuenti e, in buona sostanza, a riversarlo tutto sull’Amministrazione, eccettuate le liti da rimborso.

Il nuovo Update di Tax Justice fotografa le due letture che la giurisprudenza di prossimità dà della novella al solo scopo di evidenziare il contrasto giurisprudenziale che si è venuto a registrare.

 

I due orientamenti contrapposti

Tesi innovativa: alcune Corti di giustizia tributaria (Abruzzo, Padova, Pesaro, Roma, Salerno, Venezia) hanno riconosciuto al comma 5-bis una portata innovativa, ritenendo che l’onere della prova gravi interamente sull’Amministrazione finanziaria, eccettuate le liti da rimborso.

Tesi classica: altre Corti e la Cassazione interpretano la disposizione come conferma dei principi tradizionali, con un riparto dell’onere probatorio variabile a seconda delle fattispecie e con l’ammissibilità di presunzioni: da un lato, l’idea di una svolta che alleggerisce il peso probatorio per i contribuenti; dall’altro, la continuità con l’impianto preesistente e con l’art. 2697 c.c.

Dal documento emergono numerose decisioni di merito e di legittimità, che fotografano bene il contrasto interpretativo sull’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992.

 

Di seguito una selezione delle più significative suddivise per orientamento

 

Tesi innovativa (onere probatorio in capo all’Amministrazione – un’interpretazione più favorevole al contribuente, che alleggerisce il peso probatorio a carico di quest’ultimo)

 

CGT-Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, Sezione VII, 29.04.2025, n. 286 – Imponibilità IVA su cessione di yacht: onere della prova sull’Ufficio – La formulazione del comma 5-bis del art. 7 D.Lgs. n. 546/1992 costituisce una innovazione importante nei rapporti tra fisco ed i contribuenti e non può ritenersi solo un principio pleonastico o superfluo, e ciò in particolare nei casi in cui il contribuente si presti a fornire una prospettazione corroborata da documenti

CGT-Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova, Sezione II, 12.05.2025, n. 267 – Contributo consortile: il Consorzio deve dimostrare il beneficio concreto al fondo. É sempre onere del Consorzio fornire l’effettiva dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esigibilità dei contributi di bonifica e comprovare, dunque, la piena legittimità della pretesa contributiva.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro, Sezione I, 02.05.2025, n. 111 – Frode fiscale e fatture inesistenti: onere probatorio rafforzato per l’Amministrazione. Il Legislatore ha ritenuto di inserire la norma all’interno del decreto sul processo, in tal modo fissando espressamente, anche all’interno del giudizio, il principio, che vede l’Amministrazione finanziaria onerata dell’onere probatorio fin dalla fase di formazione della pretesa. Conseguentemente in capo al Giudice adito, dunque, non vi sarà una facoltà di valutazione, ma – piuttosto – “obbligo” al quale non potrà sottrarsi, poiché nell’ambito del thema decidendum delimitato dalle parti e, segnatamente, dal contribuente, dovrà verificare, comunque, che l’Ufficio finanziario abbia adempiuto all’onere probatorio posto a carico della stessa A.E.

CGT- Corte di giustizia tributaria di Roma, Sezione XIII, 28.04.2025, n. 5684 – Rettifica di valore basata su valori OMI: non sufficiente senza ulteriori riscontri. Se ciò è vero in punto di diritto è altrettanto vero che anche le quotazioni “OMI” che la stessa Agenzia ha posto ad (esclusivo) fondamento dell’impugnato avviso non assumono, di per sé, valore di prova circa la fondatezza della maggior pretesa impositiva. E tanto basterebbe, di per sé, inficiare la fondatezza dell’odierna ripresa a tassazione, col conseguente annullamento – per ciò solo – dell’impugnato atto, alla stregua dell’art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/1992, come novellato dall’art. 7 della legge 130/2022 (secondo cui il giudice tributario, sulla base degli elementi di prova emergenti in giudizio, “annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni“), gravando ormai sull’ufficio impositore, in prima battuta, l’onus probandi della (legittimità della) pretesa impositiva che, attraverso l’atto emesso nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire prova esaustiva circa le violazioni contestate, senza differenziazioni in ordine alla tipologia di contestazioni mosse. Invero, premesso che le quotazioni “OMI“, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma mero strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa (Cass. Sez. VI-T, n. 25707/2015,), è ius receptum quello secondo il quale in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l’accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass., Sez. V, n. 21813/2018; Cass., Sez. V, ord. n. 22804/2024,). D’altra parte, neanche il giudice tributario può fondare il proprio convincimento su un unico elemento costituito unicamente dai valori OMI, siccome giustappunto “privi dei requisiti di precisione e gravità, i quali devono perciò combinarsi con ulteriori indizi se allegati” (Cass., Sez. V, ord. 24550/2020).

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, Sezione X, 09.05.2025, n. 2757 – Utili extracontabili in società a ristretta base: presunzione semplice, occorrono ulteriori prove. Il nuovo comma 5 bis, secondo cui “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato“, richiama alla mente l’obbligo di un’adeguata motivazione dell’atto impositivo, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa che devono poi trovare inequivocabile sbocco in giudizio, imponendo all’organo giudicante di, “fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio“, con una precisa sanzione in caso di inosservanza da parte dell’amministrazione procedente. Invero, è espressamente previsto che il giudice annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Nel caso che ci riguarda, vale a dire la presunzione di distribuzione di utili ai soci, è di tutta evidenza che l’Ufficio è chiamato ad indicare esplicitamente gli elementi concreti sulla cui base le somme presuntivamente sottratte a imposizione da parte della società siano poi confluite ai soci. E questi elementi non sussistono certamente nei casi, come quello in esame, in cui la difesa erariale si limita ad accertare, in capo al socio, un maggior reddito come conseguenza dell’avviso di accertamento notificato alla società. Né, tanto meno, si può invocare alcun onere in capo al contribuente atteso che la prova contraria concerne un fatto negativo, e cioè la mancata percezione degli utili, che è inammissibile sul piano generale. Per tutto quanto sopra esposto e motivato, stante l’assenza di prove circostanziali e puntuali, alla luce del già citato articolo 7 D.Lgs. 546/92 l’atto impugnato deve essere annullato.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, Sezione XI, 13.05.2025, n. 2784 – Contestata frode con cessione d’azienda: onere probatorio rafforzato, atti annullati. In definitiva, l’accoglimento del ricorso, sulla base di quanto fin qui evidenziato, costituisce l’inevitabile conclusione del presente giudizio sulla base anche della fedele applicazione del disposto dell’articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/92, secondo cui “Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.” Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha fornito la prova della pretesa impositiva sulla base degli elementi valorizzati all’interno dell’avviso di accertamento e, segnatamente, in ragione della ritenuta sussistenza di fatti idonei a comprovare l’avvenuta cessione di azienda dalla V. S. alla T. S. s.r.l. Rispetto a tali fatti la prova contraria fornita dalla difesa, costituita dalla relazione del consulente tecnico, nonché dalle allegazioni a tale atto, nonché dalla successiva produzione, presenta carattere di idoneità a rendere quantomeno insufficiente la dimostrazione delle ragioni oggettive fondanti la pretesa impositiva. Tale giudizio deve essere mantenuto fermo anche alla luce degli argomenti svolti dall’ufficio in sede di costituzione in giudizio, essendosi la parte resistente limitata a ribadire la fondatezza degli elementi valorizzati nell’ambito dell’avviso di accertamento, senza, tuttavia, fornire dati oggettivi idonei a neutralizzare le difese formulate nel ricorso e, soprattutto, la portata dimostrativa delle allegazioni sopra menzionate.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, Sezione I, 04.03.2025, n. 140Transfer pricing: l’Amministrazione deve fornire prova circostanziata e puntuale. L’art 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/92, a differenza delle previsioni recate dall’art. 2697 c.c., non richiede ad ognuno degli attori del giudizio di attivarsi per fornire, ciascuno, per l’Amministrazione finanziaria la prova, e per la parte ricorrente la controprova della spettanza, nel merito, della somma accertata e pretesa dall’Ufficio, ciò in quanto, esprimendosi in termini di prova, sufficiente, circostanziata, puntuale e non “contraddittoria, delle ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione della sanzioni avanzata dall’ente, la stessa non potrà che essere letta ed intesa quale elemento di conferma conclusiva del legittimo operato della parte che ha promosso il proprio atto.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, Sezione I, 07.03.2025, n. 145 – Indennità di volo: la stabile organizzazione provata dal contribuente neutralizza l’atto impositivo. La legge 130/2022 ha modificato l’art. 7 D.Lgs. 546/92, aggiungendo il comma 5-bis, ristabilendo non solo le regole tradizionali in tema di onere probatorio, ma prevedendo, altresì, un maggiore rigore nell’individuazione delle prove da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la quale deve provare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa erariale. Ne consegue che il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. La nuova disposizione prevede effetti sostanziali in quanto introduce, non solo è una nuova regola di giudizio che il giudice è chiamato a rispettare, ma anche una nuova “consistenza” della prova, la quale deve essere idonea a dimostrare in modo circostanziato e puntuale la pretesa tributaria. Pertanto, non può essere una presunzione di natura amministrativa che potrà derogare alla regola d’imputazione dell’onere probatorio, proprio perché sia nel processo tributario, come in quello penale, quello del lavoro e quello civile ordinario, è ormai consolidata l’affermazione che “l’onus probandi” grava in modo rigoroso e senza facili concessioni, sul soggetto processuale che ha formulato una o più affermazioni. Il bilanciamento degli interessi contrapposti non è più una questione astratta, ma assume un’espressione di concreta genuinità e civiltà giuridica, ed i requisiti imposti dalla normativa novellata richiedono tutti e inderogabilmente la calibrazione dell’impalcatura al caso concreto e pertanto impongono la valutazione delle peculiarità e delle circostanze che involgono la realtà d’impresa o del singolo soggetto sottoposto ad accertamento. Ciò comporta che l’architrave motivazionale dell’atto di accertamento debba essere arricchita da ulteriori elementi fattuali noti e dimostrati che consentano di implementare un ragionamento qualificato come conseguenza possibile della concreta realtà sottoposta ad accertamento. Gli elementi sopra delineati conducono ad affermare che non è prevista la sola obbligatorietà della motivazione ma anche l’analitica descrizione ed esternazione dei rilievi e degli elementi probatori su cui l’Amministrazione finanziaria fonda la propria azione di accertamento, con l’obbligo delle indicazioni dei fatti certi in base ai quali l’Ufficio ha presunto l’esistenza di omissioni ed inesattezze

 

Tesi classica (continuità con art. 2697 c.c. e sistema delle presunzioni)

 

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, Sezione VI, 05.05.2025, n. 1038 – Operazioni inesistenti: il comma 5-bis non modifica i principi consolidati sul riparto. Sulla valenza del nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. n 546 del 1992 e dell’onere di prova imposto all’Ufficio, oltre che evidenziare che la norma (il comma 5-bis) è stata introdotta con la legge n. 130 del 13 agosto 2022 ed è in vigore dal 16 settembre 2022, in realtà, anche nella nuova versione, non modifica, nella sostanza, i consolidati principi sul riparto dell’onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Come affermato da S.C. (sentenza del 27 ottobre 2022, n. 31878): «è appena il caso di sottolineare che il comma 5-bis dell’art.7 D.Lgs. n. 546/1992, introdotto con l’articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio. Pertanto, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni” non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale». In buona sostanza, la prova della inesistenza della operazione portata dalla fattura emessa ben può trovare la sua fonte negli elementi indiziari forniti e connotati, secondo quanto stabilito dall’art. 2729 c.c., da gravità, precisione e concordanza. Sulla ripartizione dell’onere probatorio, la Cassazione anche di recente ha affermato che, in tema di IVA, il principio di neutralità dell’imposizione comporta che l’Amministrazione finanziaria, ove contesti che siano state poste a fondamento della detrazione della relativa imposta operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, la ricorrenza di elementi oggettivi dai quali emerga che il contribuente, nel momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva evaso l’imposta o partecipato ad una frode.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, Sezione VI, 12.05.2025, n. 1121 – Indeducibilità costi: restano valide le presunzioni legali che pongono l’onere al contribuente. L’articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, così dispone: “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.“. Tanto, in linea pure con quanto precisato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 30 gennaio 2024, n. 2746, che rileva: «Può quindi affermarsi che “In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della L. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l’onere della prova contraria”.». La società ricorrente, come illustrato, ha puntualmente adempiuto al suo onere probatorio con riferimento ad alcune spese riprese a tassazione producendo, come detto, regolari contratti di appalto, fatture, pagamenti tracciabili ed indizi sui quali basare il convincimento dell’effettività del costo sostenuto e dedotto fornendo così un’adeguata prova contraria. In parte dunque, il ricorso va accolto, con annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui non riconosce la detraibilità dei costi sostenuti riferiti alle fatture emesse da U. in favore della ricorrente.

CGT- Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sezione II, 28.01.2025, n. 88 – Inerenza dei costi: onere probatorio a carico del contribuente. La fattispecie appare pertanto pienamente conforme al disposto dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, il cui comma 5 bis prevede: “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni“. Recentemente anche la Cassazione è tornata sull’argomento, ribadendo che la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova (recate dalla L. 130/2022), che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale in sede processuale (ord. nn. 31878/2022 e 31880/2022 e 2746/2024). Nel caso di specie non può che prendersi atto della genericità e incompletezza delle fatture e dei documenti che dovrebbero, secondo la contribuente, provare l’effettività delle prestazioni e – conseguentemente – l’inerenza dei costi. Come puntualmente rilevato dall’Amministrazione, i contratti di collaborazione occasionale stipulati dalla società non riportano l’oggetto della collaborazione effettuata; le note per prestazioni occasionali, emesse dai collaboratori della srl, non riportano l’oggetto della prestazione, oppure presentano una descrizione della prestazione resa formulata in maniera estremamente generica e succinta; due note per prestazioni occasionali non riportano nemmeno il nome del collaboratore, benché i relativi costi siano stati registrati in contabilità; alcune prestazioni rese dai collaboratori risultano saldate senza che il percipiente avesse emesso apposita nota. È dunque insufficiente la prova del fondamento della pretesa (applicazione di un regime fiscale più favorevole, conseguente alla deducibilità), non già l’onere probatorio dell’Amministrazione.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento, Sezione III, 23.05.2025, n. 750 – Detrazione IVA per operazioni inesistenti: la novella non impedisce l’uso delle presunzioni. Né una differente soluzione potrebbe scaturire dall’applicazione del comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 introdotto dalla L. 130/2022, che non preclude di certo la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di ricorrere alla prova per presunzioni. Come osservato dalla S.C., “la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che «Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni» non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale” (Cass. 31878/2022; nello stesso senso, Cass. 2746/2024). Privo di rilievo è il riconoscimento dei costi di cui alle citate fatture ai fini IRES e IRAP. Invero (Cassazione n. 21706 del 08 ottobre 2020) i costi effettivamente sostenuti e riferiti ad operazioni soggettivamente false sono deducibili anche nell’ipotesi in cui l’acquirente risulti consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, a condizione però che tali costi non risultino essere stati dedotti in contrasto con i generali principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità previsti in via generale dall’art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.), ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo, Sezione I, 30.04.2025, n. 225 – Utili extracontabili: confermata la validità delle presunzioni tradizionali. Va rilevato, quanto alla lamentata violazione dell’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, che detta disposizione prevede quanto segue: “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato; il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’erogazione delle sanzioni“. Secondo il ricorrente, detta nuova norma preclude all’Ufficio l’utilizzo di presunzioni comportanti inversione di oneri probatori privi di riscontro in sede normativa. Sennonché, con essa si ribadisce quanto già espresso dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto deve provare in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento, affermando il principio che l’Amministrazione finanziaria prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impositivo e il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio: significato che richiama i nuovi contributi probatori versati in giudizio con la prova documentale, la prova tecnica e la prova testimoniale. Il Giudice, a questo punto, in esito alla valutazione di tutti gli elementi probatori confermerà l’atto impositivo o lo annullerà quando la prova della sua fondatezza manca, o è contraddittoria o se è, comunque, insufficiente. Sul punto appare risolutivo l’orientamento seguito con immediatezza dalla Suprema Corte che ha precisato, con chiarezza, che la nuova formulazione della predetta disposizione “non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano alla istruttoria dibattimentale un ruolo centrale” (cfr. Cass., 27.10.2022, n. 31878 e n. 31880). E tale orientamento va condiviso, sottolineando, altresì, che proprio la nuova norma specifica che la decisione deve essere espressa in coerenza con la normativa tributaria sostanziale.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, Sezione IV, 18.04.2025, n. 731 – Utili extracontabili in società a ristretta base: confermata presunzione di distribuzione. Il comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 prevede che l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato e il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni, mentre spetta al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. Pertanto, se è vero che il comma 5 bis dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/92, introdotto con l’articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante in giudizio sull’Amministrazione Finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio, tuttavia la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale. (Corte di Cassazione, Ordinanza del 27/10/2022 n. 31878) Nella presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili il fatto noto, che sorregge la distribuzione degli utili extracontabili, non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass., sez. 6-5, 19/03/2015, n. 5581). E tali principi sono stati completati con l’ulteriore precisazione che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass., sez. VI-T, 2/02/2016, n. 1932; Cass., sez. V, 14/07/2017, n. 17461; Cass., Sez. VI-T, 22/12/2016, n. 26873; Cass., sez. VI-T, 9/07/2018, n. 18042; Cass., sez. V, 27/09/2018, n. 23247). Nel caso in oggetto il ricorrente non ha provveduto a fornire:

  • né la prova contraria del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti;
  • né la prova contraria della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

 

Natura interpretativa del comma 5-bis

 

CGT-Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, Sezione II, 20.05.2025, n. 591 – Confermata la natura interpretativa del comma 5-bis. La novella introdotta dall’articolo sei della legge n. 130/2022 è stato aggiunto, all’articolo sette del decreto legislativo n. 546/1992, il comma cinque-bis secondo cui: “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni…“. Tale disposizione è di portata non innovativa ma di più pregnante valenza interpretativa e si applica alle controversie in corso al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge. Cass. n. 730 del 11/01/2025: in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum“, sicché l’obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur“.

 

Corte di Cassazione (continuità con orientamento tradizionale)

Corte di Cassazione – Sezione V, Ordinanza, 27.10.2022, n. 31878




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2022

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Speciale – Riforma della giustizia tributaria e del processo tributario

 

La Riforma della giustizia tributaria
e del processo tributario

 

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 merita qualche riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Tutte le modifiche alla giustizia tributaria
sotto il profilo ordinamentale e processuale

 

Le novità comma per comma

La schematizzazione delle decorrenze delle novelle

Il testo della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Definizione delle liti in Cassazione. Il modello di domanda (con le relative istruzioni) da inviare via Pec

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022: «Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione»

  

 

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Giustizia e processo tributario. Sintesi delle novità introdotte dalla Mini-riforma

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, la Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.». La Legge di “iniziativa governativa”, si compone di 8 articoli e interviene sia sul decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e organizzazione degli uffici di collaborazione, sia sulla disciplina del processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992.

Nei processi tributari introdotta la possibilità di ricorrere, nel giudizio di merito, alla prova testimoniale, prima assolutamente non ammessa, e all’istituto della conciliazione su iniziativa del giudice, favorita, in particolar modo, dalla disciplina processuale che prevede una condanna alle spese processuali, aumentata in caso di rifiuto della conciliazione, e successivo esito sfavorevole del giudizio. Quanto alla testimonianza nel processo tributario, giova ricordare che era vietata, come mezzo istruttorio, unitamente al giuramento; resta il divieto di quest’ultimo, ma si ammette ora la testimonianza, seppure con limiti, in forma scritta, e con riferimento a circostanze oggettive, non “attestate” da un pubblico ufficiale. Nella Mini-riforma non manca un importante riferimento al principio dell’inversione dell’onere della prova; si tenta di tutelare il contribuente, la parte debole, che subisce l’atto impositivo. Sarà l’A.F. a dover provare, maggiormente, in modo specifico e circostanziato, la sua pretesa nei confronti del contribuente. Sempre dal punto di vista processuale, è prevista l’istituzione di un giudice monocratico competente in primo grado per cause di valore fino a 3 mila euro. È anche prevista dalla riforma la possibilità del processo da remoto, con tutte le parti che possono collegarsi digitalmente, se richiesto dalle parti, nei termini previsti. Infine, va segnalata la nuova definizione agevolata di taluni giudizi tributari di valore fino a 100.000 euro pendenti davanti alla Cassazione. Di rilievo, la modifica della denominazione delle commissioni tributarie in corti di giustizia tributaria.

 

Di seguito, una sintesi delle novità introdotte:

 

Disposizioni in materia di giustizia tributaria (articolo 1)

 

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per modificare la denominazione delle «Commissioni tributarie provinciali», delle «Commissioni tributarie regionali» e delle «Commissioni tributarie» che saranno quindi denominate, rispettivamente, «Corti di giustizia tributaria di primo grado», «Corti di giustizia tributaria di secondo grado» e «Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado».

La lettera b) del comma 1, introduce il nuovo articolo 1-bis nel decreto legislativo n. 545 del 1992, che stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari, oltre che dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall’articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011.

Questi ultimi giudici attualmente in organico eserciteranno pertanto le proprie attribuzioni sino al completamento della loro carriera, accompagnando la giurisdizione tributaria verso l’esercizio esclusivo da parte di magistrati tributari professionali a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dagli articoli da 4 a 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992, come disposto dalle lettere e) e f) del comma 1 dell’articolo 1 in esame. Il comma 3 del nuovo articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992 determina l’organico dei magistrati tributari in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado (in luogo, rispettivamente, delle 450 e 126 unità previste dal testo originario).

La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge in esame, modifica l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 545 del 1992, in modo da prevedere che a ciascuna sezione sia assegnato, oltre a un presidente e un vice-presidente, non meno di due magistrati o giudici tributari (in luogo dei quattro giudici tributari previsti dal testo previgente).

La successiva lettera d), numero 1), modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedendo che i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nonché i presidenti di sezione delle stesse, siano nominati tra i nuovi magistrati tributari professionali oltre che tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo. Inoltre, il numero 2) della medesima lettera d), modifica i criteri in base ai quali redigere la graduatoria per le nomine ai posti direttivi, sostituendo il riferimento alle tabelle E ed F del decreto legislativo n. 545 del 1992 con quello alle nuove disposizioni introdotte nell’articolo 11 del medesimo decreto dalla lettera n) del comma 1 dell’articolo in esame.

La lettera e) sostituisce l’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che disciplina i giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado, stabilendo, al comma 1, che la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento. I successivi commi del nuovo articolo 4 disciplinano dettagliatamente le modalità di espletamento del concorso che è articolato in una prova scritta che ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e che consiste nella redazione di due elaborati teorici (rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale) e una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario, nonché in una prova orale.

La lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 in esame introduce gli articoli da 4-bis a 4-quinquies al decreto legislativo n. 545 del 1992. In particolare, il nuovo l’articolo 4-bis detta i requisiti per la partecipazione al concorso per magistrato tributario: diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (Classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (Classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. È necessaria altresì la sussistenza dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili, condotta incensurabile, non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso in argomento, altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Il nuovo articolo 4-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992 disciplina l’indizione del concorso e lo svolgimento della prova scritta. In particolare, la disposizione prevede che il concorso sia bandito, di norma annualmente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. L’articolo 4-quater disciplina la nomina e la composizione della commissione esaminatrice del concorso per magistrato tributario, nonché la definizione dei criteri per la valutazione degli elaborati scritti e della prova orale. Il nuovo articolo 4-quinquies, relativo al tirocinio dei magistrati tributari, al comma 1 prevede che i magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all’articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella relativa competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali. Al comma 2 si prevede che il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso a un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio ed all’esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato ordinario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.

La lettera g) modifica l’articolo 5 del decreto legislativo n. 545 del 1992 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado) sulla base della nuova disciplina di accesso alla magistratura tributaria e introduce il successivo articolo 5-bis. La disposizione del nuovo articolo 5 prevede che i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado siano nominati tra i futuri magistrati tributari e i giudici tributari presenti nel ruolo unico alla data del 1° gennaio 2022. L’articolo 5-bis, relativo alla formazione continua dei giudici e magistrati tributari, prevede che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l’aggiornamento professionale dei magistrati di cui all’articolo1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012.

La lettera h), al numero 1), disciplina l’assegnazione al giudice monocratico dei ricorsi di primo grado concernenti le controversie di valore fino a 3.000 euro, novellando il comma 1-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 545 del 1992 a seguito dell’introduzione, per effetto dell’articolo 4 della legge in esame, della competenza per valore del giudice monocratico. Il successivo comma 1-ter dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dal numero 2) della lettera h) in esame, consente, nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in altra composizione, di rimettere l’assegnazione al presidente della sezione affinché venga rinnovata.

La lettera i) sposta da settantadue a sessantasette anni il requisito di età che i componenti delle corti di giustizia tributaria non debbano aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, stabilito dall’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 545 del 1992.

La successiva lettera l), novellando l’articolo 8 del decreto legislativo 545 del 1992, stabilisce che ai magistrati tributari assunti con concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell’ordinamento giudiziario in tema di incompatibilità.

La lettera m) modifica le norme sui procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria recate dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Viene previsto che alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari assunti con concorso, nonché a quelle dei giudici tributari presenti nel ruolo unico, conseguenti ai concorsi interni per passaggi di funzione e di grado, si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La lettera n) modifica l’articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina la durata dell’incarico e l’assegnazione degli incarichi per trasferimento. In particolare, il numero 1) della lettera in esame modifica il comma 1 del citato articolo 11 al fine di confermare che la nomina a una delle funzioni non dà luogo a un rapporto di pubblico impiego con riferimento ai componenti delle corti di giustizia tributaria presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico. Il numero 2) della lettera n) interviene sul comma 2 del citato articolo 11 per stabilire che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel ruolo unico sia i nuovi magistrati tributari) cessano dall’incarico al compimento del settantesimo anno di età. Si sottolinea che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge in esame, la disposizione (la lett. n), numero 2.2) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027, mentre, fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso: il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2023; il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2024; il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2025; il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2026.

Il numero 3) della lettera n) modifica il comma 4 dell’articolo 11 prevedendo che i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.

Il nuovo comma 4-bis, introdotto dal numero 4) della lettera n), stabilisce che, ferme restando le modalità indicate nel successivo comma 4-ter, l’assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F, che viene sostituita secondo quanto previsto dalla successiva lettera t) del comma 1 dell’articolo 1 della legge in esame. Il nuovo comma 4-bis prevede altresì che in caso di vacanza di posti in una delle funzioni dei componenti delle corte di giustizia tributaria presso una sede giudiziaria, il Consiglio di presidenza bandisce, almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, interpelli per il trasferimento di giudici, al quale possono partecipare giudici che ricoprono la medesima funzione oggetto di interpello e giudici che ricoprono una funzione superiore. Il successivo comma 4-ter disciplina le modalità per l’assegnazione degli incarichi. Viene previsto che la vacanza in una delle funzioni delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sia portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all’incarico è tenuto a presentare domanda. Ancora, con riferimento all’articolo 11 decreto legislativo n. 545 del 1992, viene modificato il comma 5 introducendo la disciplina del giudizio di demerito. Tale giudizio è espresso dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in due casi: qualora nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l’incarico per il quale concorre, è stata irrogata al candidato una sanzione disciplinare ovvero qualora risulti che il candidato abbia depositato una quota pari o superiore al 60 per cento dei propri provvedimenti oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione.

La lettera o) del comma 1 dell’articolo 1 modifica l’articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina il trattamento economico dei componenti delle corti di giustizia tributaria. In particolare, viene stabilito che il Ministero dell’economia e delle finanze continua a determinare il compenso fisso mensile per i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico, ai quali continua ad applicarsi il limite massimo di 72.000 euro lordi annui.

Il trattamento economico dei magistrati tributari a tempo pieno assunti mediante concorso viene invece introdotto dalla successiva lettera p) del comma 1, con l’inserimento dell’articolo 13-bis nel decreto legislativo n. 545 del1992. Il comma 1 di tale disposizione prevede che ai nuovi magistrati tributari reclutati per concorso vengano applicate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento economico dei magistrati ordinari. Il comma 2 del nuovo articolo 13-bis precisa che gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati esclusivamente in base all’anzianità di servizio e i relativi importi vengono indicati nella nuova tabella F-bis allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992, fatta salva l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari.

La lettera q) modifica il comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e introduce il  comma 2-bis al citato articolo 24, relativo alle attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La norma citata prevede che il Consiglio vigili sul funzionamento dell’attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria e riconosce allo stesso il potere di disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. Con le modifiche viene abrogata la facoltà di esercizio dell’attività ispettiva mediante affidamento dell’incarico ad uno dei componenti del Consiglio e allo stesso tempo viene prevista l’istituzione, con carattere di autonomia e indipendenza, di un Ufficio ispettivo presso l’organo di autogoverno dei giudici tributari, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore.

La lettera r) introduce l’articolo 24-bis nel decreto legislativo n. 545 del1992 che istituisce l’Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con la funzione di provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado. L’Ufficio sostituisce, accentrandone le funzioni, gli attuali uffici del massimario presenti presso tutte le corti di giustizia tributaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 545 del 1992 n. 545, che viene contestualmente abrogato per effetto della successiva lettera s) del comma 1 dell’articolo 1.

All’Ufficio del massimario nazionale sono assegnati quindici giudici o magistrati tributari e un direttore responsabile, nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che abbiano maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. Le disposizioni di cui alle lettere q) e r) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 8, comma 2 legge in esame).

La lettera t) sostituisce la tabella F allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992 con due nuove tabelle, la prima (nuova tabella F) recante i punteggi attribuiti ai giudici tenuto conto delle funzioni svolte dagli stessi nell’ambito delle corti di giustizia tributaria e la seconda (tabella F-bis) recante gli importi degli stipendi dei magistrati tributari rivalutati con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

La lettera u), infine, abroga le tabelle C (contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria), D (ripartizione territoriale del contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria) ed E (criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle corti di giustizia tributaria) allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992.

I successivi commi da 2 a 14 dell’articolo 1 della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recano disposizioni relative al regime transitorio, alle assunzioni di magistrati e personale amministrativo, alle progressioni di carriera, nonché alla continuità di esercizio della funzione giurisdizionale.

In particolare, il comma 2, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite previsto dalla legislazione previgente – pari a 72 mila euro lordi – per le indennità dei giudici tributari.

Il comma 3 prevede una riserva di posti del 30 per cento nei primi tre bandi di concorso per l’assunzione di magistrati tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili, o militari, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferire a quattro anni; presente nel ruolo unico da almeno sei anni; e non titolare di alcun trattamento pensionistico.

Il comma 4 stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni possono optare, con alcune limitazioni, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria. Il transito è sottoposto alle seguenti limitazioni: il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all’esito di un’apposita procedura di interpello; il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non può superare le cinquanta unità; qualora l’opzione sia esercitata da più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne può comunque ammettere al transito più di cinquanta.

Il comma 5 prevede una procedura di interpello per la copertura delle posizioni vacanti nelle sedi giudiziarie, alla quale, ai sensi del comma 6 possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti:

  • non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione;
  • non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell’interpello il giudizio di demerito di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Il comma 7 stabilisce un termine di chiusura (sei mesi dalla data di pubblica del bando) della procedura di interpello.

Il comma 8 stabilisce che, in caso di transito nella giurisdizione tributaria, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l’anzianità complessivamente maturata. Inoltre, in caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.

Il comma 9 disciplina la riammissione in servizio dei magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, prevedendo che ad essi si applica l’articolo 211 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il comma 10 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere cento unità di magistrati tributari per l’anno 2023 e (con procedure differenti) 476 unità per gli anni dal 2024 al 2030.

Il comma 11 istituisce, per le medesime finalità indicate nel comma 10, a decorrere dal 1° ottobre 2022, nel MEF – Dipartimento delle finanze, alcune posizioni dirigenziali e autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze stesso ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per l’anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, per l’anno 2022, 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, per l’anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell’Area assistenti, posizione economica F2.

Per fare fronte all’urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dal provvedimento, il comma 12 prevede che il personale non dirigenziale in posizione di comando presso l’ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria possa optare per la permanenza presso l’amministrazione di appartenenza.

Il comma 13 fa salve le procedure concorsuali relative alle progressioni in carriera di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Il comma 14 prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individui le sedi delle corti di giustizia tributaria nelle quali non è possibile assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale a seguito dell’abbassamento, in applicazione dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), del presente articolo, dell’età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie da 75 a 70 anni, al fine di assegnare d’ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge di stabilità 2012. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un’indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992. Per far fronte all’urgente necessità di attivare le procedure della riforma previste dalla presente legge e rafforzare l’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992, il fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato è fissato in quattro milioni di euro, a decorrere dall’anno 2023.

Il comma 15 prevede, infine, che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nell’ambito della propria autonomia contabile ed a carico del proprio bilancio, individui le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell’indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.

 

Sospensione dell’atto impugnato. Prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” (articolo 2)

 

L’articolo 2 disciplina la prestazione di garanzia per la sospensione dell’atto impugnato, prevedendo che tale garanzia sia esclusa per i contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”, cioè quei contribuenti a cui sia attribuito punteggio di affidabilità fiscale pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. L’articolo in esame aggiunge dei periodi in fine al comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Il suddetto comma 5 stabilisce che la sospensione dell’atto impugnato può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di una garanzia.

 

Istituzione presso la Corte di cassazione di una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria (articolo 3)

 

L’articolo 3 istituisce presso la Corte di cassazione una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria (comma 1). Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione (comma 2).

 

Modifiche alla disciplina del processo tributario (articolo 4)

 

La lettera a) del comma 1 apporta le necessarie modifiche alla disciplina relativa al processo tributario, dettata dal decreto legislativo n. 546 del 1992, conseguenti alla nuova articolazione degli organi di giustizia tributaria. Viene così sostituito ovunque ricorra nel testo il riferimento alle commissioni tributarie provinciali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria di primo grado; alle commissioni tributarie regionali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado.

La successiva lettera b), che introduce l’articolo 4-bis, al decreto legislativo n. 546 del 1992, attribuisce alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l’obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo alla giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore. Si evidenzia che le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, lettera b), secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria dettata dal comma 4 dell’articolo 8, troveranno applicazione per le controversie i cui ricorsi siano stati notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La lettera c) sostituisce il comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, introducendo la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale, in forma scritta, in presenza di specifici presupposti. La citata, la lettera c) del comma 1, nel confermare l’inammissibilità del giuramento, consente l’assunzione della testimonianza in sede processuale quando la Corte di giustizia tributaria lo ritenga necessario ai fini della decisione anche in mancanza di accordo tra le parti. La prova testimoniale deve essere assunta nelle forme della testimonianza scritta, di cui all’art. 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso la prova è ammessa soltanto su circostanze oggettive diverse da quelle attestate da pubblico ufficiale.

 

L’art. 257-bis del codice di procedura civile richiamato prevede che il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, possa disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare al testimone. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione, spedendo poi le risposte in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. L’art. 257-bis del codice di rito, peraltro, consente al giudice, una volta esaminate le risposte o le dichiarazioni, di disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

 

Testimonianza scritta. Il modulo approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione

Link al testo del Decreto del Ministero della giustizia 17 febbraio 2010, recante: «Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2010, n. 49. Previsto dall’art. 257-bis del codice di procedura civile contiene le relative istruzioni per la sua compilazione.

 

 

La lettera d), che sostituisce il comma 2-octies dell’articolo 15 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, prevede un addebito delle spese di giudizio, maggiorate del 50 per cento, per la parte che, dopo non aver accettato (senza giustificato motivo) una proposta di conciliazione, si veda riconosciuta nel merito una pretesa inferiore a quanto previsto in sede di conciliazione.

La lettera e) prevede che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporti per la parte soccombente la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare inoltre ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione. A tal fine, la legge in esame aggiunge il comma 9-bis all’articolo 17 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

La lettera f) reca una serie di modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 che disciplina la sospensione giurisdizionale dell’esecuzione dell’atto impugnato. In particolare:

  • interviene sul comma 2 dell’articolo 47, introducendo un termine (non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza) entro il quale il presidente deve fissare con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile; disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima (nel regime previgente 10 giorni) e prevedendo che l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non possa in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia;
  • modifica il comma 4 dell’articolo 47 precisando che il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile «nella stessa udienza di trattazione dell’istanza»;
  • sopprime il comma 5-bis dell’articolo 47 che prevedeva che l’istanza di sospensione fosse decisa entro centottanta giorni (termine ordinatorio) dalla data di presentazione della stessa.

La lettera g) inserisce l’articolo 48-bis.1 nel decreto legislativo n. 546 del 1992 con il quale si introduce l’istituto della conciliazione su proposta del giudice tributario. La nuova disposizione prevede che per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’art. 17-bis (rubricato «Il reclamo e la mediazione») la corte di giustizia tributaria possa proporre alle parti una conciliazione, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione (comma 1). La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza è comunicata alle parti non comparse (comma 2). La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa (comma 3). Il comma 4 stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale che costituisce titolo per la riscossione. Infine, in base al comma 5, il giudice, intervenuta la conciliazione, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice (comma 6). Le disposizioni illustrate, trovano applicazione con riguardo ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (art. 8, della legge). A tal riguardo, si ricorda che il comma 3 del citato articolo 8 ha disciplinato l’entrata in vigore delle novelle alle regole del processo tributario, stabilendo che modifiche previste dall’art. 4, comma 1, lett. c), d), g) e h)) si applichino ai ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge.

La successiva lettera h) integra l’articolo 48-ter del medesimo decreto legislativo in materia di definizione e pagamento delle somme dovute, al fine di tenere conto dell’introduzione, nel processo tributario, del nuovo istituto.

Il comma 2 dell’articolo 4 in esame interviene sull’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in tema di iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, aggiungendo – dopo il primo comma, che prevede che le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, siano iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati – un secondo comma ai sensi del quale la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera altresì in caso di accoglimento dell’istanza di cui al già citato articolo 47 del decreto n. 546 del 1992.

Il comma 3 introduce modifiche alla vigente disciplina delle somme correlate con le entrate derivanti dal contributo unificato tributario.

Il comma 4 sostituisce il comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede con riguardo al processo tributario la possibilità di partecipare all’udienza da remoto e introduce un nuovo comma 4-bis. Rispetto al testo previgente il nuovo testo:

  • prevede che la richiesta di udienza da remoto possa essere presentata dalle parti nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione;
  • stabilisce che l’udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell’udienza da tenersi presso la sede delle commissioni tributarie contenuta nell’articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992 con riguardo alle udienze pubbliche;
  • precisa che le udienze pubbliche, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, nonché l’udienza di trattazione della istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992) e quella di trattazione della istanza di sospensione in caso di appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (art. 52, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992) si svolgono esclusivamente a distanza. È comunque fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. In questi casi il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza. In ogni caso in cui l’udienza si tenga a distanza, è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributari;
  • introduce nel testo dell’articolo il riferimento al decreto del Direttore Generale delle Finanze 11 novembre 2020 che detta le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza.

Le disposizioni di cui al citato nuovo comma 4 dell’articolo 1616 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, si applicano, ai sensi del successivo comma 4-bis, ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

 

Definizione agevolata per il contenzioso pendente in Cassazione per le liti fino a 50 o 100 mila euro, con riferimento alle quali l’Agenzia delle entrate è rimasta soccombente in tutto o in parte (articolo 5)

 

L’articolo 5 reca una dettagliata disciplina della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione. In particolare, il comma 1 dispone in merito alle controversie tributarie che presentino i concomitanti seguenti requisiti:

  • siano escluse dall’applicazione dell’articolo in esame ai sensi del comma 6 dell’articolo medesimo;
  • siano pendenti – alla data del 15 luglio 2022 – innanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dall’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  • in esse l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
  • il loro valore, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 2895, sia non superiore a 100.000 euro.

Il comma in esame prevede che le suddette controversie siano definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il comma 2 reca la disciplina della definizione delle controversie tributarie che si differenziano da quelle di cui al comma 1 in relazione ai due seguenti aspetti:

  • in esse l’Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito;
  • il loro valore, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non è superiore a 50.000 euro.

Tali controversie sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il comma 6 individua le controversie escluse dall’applicazione dell’articolo in esame nelle controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015..

Si evidenzia che i comma 14 dispone che con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate siano stabilite le modalità di attuazione dell’articolo in esame. Il comma 15 dispone che ciascun ente territoriale possa stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

 

Prova (e ripartizione) in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato (articolo 6)

 

L’articolo 6 aggiunge il comma 5-bis all’articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Ai sensi del citato nuovo comma 5-bis l’amministrazione è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato e il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede all’annullamento dell’atto impositivo in mancanza della prova della sua fondatezza o qualora tale prova risulti risulta contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

 

Decorrenza delle nuove disposizioni (articolo 8, commi 2, 3 e 4)

 

Con riferimento all’articolo 8, il comma 2 stabilisce l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 delle modifiche relative alle attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (art. 1, comma 1, lett. q) e di quelle sull’Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (art. 1, comma 1, lett. r).

I commi 3 e 4 introducono disposizioni transitorie relative alle modifiche al processo tributario, stabilendo che alcune di esse si applichino ai ricorsi notificati a decorrere dall’entrata in vigore della legge (segnatamente le modifiche previste dall’art. 4, comma 1, lett. c), d), g) e h)) e che altre invece a decorrere dal 1° gennaio 2023. In particolare, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Riduzione soglia interpello sui nuovi investimenti (articolo 8, commi 6 e 7 )

 

Val la pena ricordare comma 6 dell’articolo 8 interviene sull’articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015, c.d. “decreto internazionalizzazione”, che disciplina l’istituto dell’interpello sui nuovi investimenti. Il comma in esame riduce a quindici milioni di euro il valore degli investimenti in relazione ai quali le imprese interessate possono formulare l’istanza di interpello. Il comma 7 dell’articolo 8 prevede che la modifica al decreto internazionalizzazione trovi applicazione con riguardo agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.




Giustizia tributaria, dodici associazioni unite contro l’“autocandidatura” della Corte dei conti e per partecipare attivamente alla riforma del contenzioso

 

Dodici diverse associazioni per una giurisdizione tributaria autonoma, terza e indipendente. In undocumento congiunto sulla riforma della giustizia tributaria” degli addetti a lavori (giudici e professionisti) ferma opposizione al trasferimento della materia tributaria alla giustizia contabile. Nel documento deliberata l’istituzione di una Commissione tecnica, per l’elaborazione di una proposta di riforma del sistema che vede oggi diverse proposte di legge.

Le associazioni firmatarie:

Associazione Magistrati Tributari (A.M.T.);
Associazione Nazionale Commercialisti (A.N.C.);
Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (A.N.T.I.);
Associazione Italiana Professori Diritto Tributario (AIPDT);
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC);
Consiglio Nazionale Forense (CNF);
Istituto Governo Societario (IGS);
Italia Decide (I/D);
Osservatorio Giustizia Tributaria (OGT);
Società Studiosi Diritto Tributario (SSDT);
Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT);
Osservatorio Internazionale Dogane Accise (OIDA).