La Ratio del Decreto di Natale

 

Si pubblica la relazione illustrativa del Disegno di legge A.C. 2835 – Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Conte) e dal Ministro della Salute (Speranza) di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie (Boccia) e con il Ministro dell’Economia e delle Fnanze (Gualtieri) recante: «conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

“ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, composto di tre articoli il cui contenuto è di seguito illustrato

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Articolo 1. — (Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo) — Il decreto-legge risponde alla straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le misure per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio del nuovo anno, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto dell’aggravamento dell’emergenza epidemiologica, per l’acuirsi dei rischi di rapidissima evoluzione dei contagi connessi a fenomeni di assembramento nel periodo festivo, con il fine di garantire, nell’arco di tempo delineato, specifiche misure di prevenzione del contagio nelle relazioni interpersonali.
  Viene quindi integrato il quadro delle misure delineate dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, si stabilisce quindi che, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, all’intero territorio nazionale si applicano le specifiche misure già individuate dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano invece le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  In deroga a tali divieti di spostamento è inoltre disposto che, durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è consentito lo spostamento verso abitazioni private, ma per una sola volta al giorno, in abitazioni ubicate nella medesima regione e comunque in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  Restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
  La violazione delle disposizioni poste dal decreto, così come di quelle di cui al decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Il predetto articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 prevede tra l’altro che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell’articolo 3 del medesimo decreto-legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, non applicandosi le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), del medesimo decreto-legge, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da cinque a trenta giorni. Si applicano inoltre, per quanto non stabilito dall’articolo citato, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

  Articolo 2. — (Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione) — La disposizione normativa introduce la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici individuati dai codici ATECO riportati nella tabella allegata al decreto-legge.
 Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso venga accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge «Rilancio»), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che la somma da corrispondere sia pari alla somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.
  L’ammontare del contributo non può comunque superare 150.000 euro.
  Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020 e quelli la cui partita IVA è cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Si applicano le disposizioni dell’articolo 25 del decreto «Rilancio» con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riguardanti i contributi erogati sia ai soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia a quelli che presentano l’istanza per la prima volta.
  Il contributo è concesso nell’ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» previsto dalla Commissione europea.

  Articolo 3. — (Entrata in vigore) – L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

 

Link al testo del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, numero 31 di venerdì, 18 dicembre 2020

Link alle slide con le misure (pdf)

Link a sito: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/slide_decreto_20201218.pdf




Decreto di Natale: le misure di prevenzione del contagio durante il periodo festivo

Attività che riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto Rilancio”

 

Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 18 dicembre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, numero 31 di venerdì, 18 dicembre 2020) che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il testo prevede che:

  • nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
  • Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “Decreto Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Link al testo del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, numero 31 di venerdì, 18 dicembre 2020

Link alle slide con le misure (pdf)

Link a sito: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/slide_decreto_20201218.pdf




Il “vecchio” Codice della privacy adeguato al regolamento (UE) 2016/679

Il Garante pubblica sul proprio sito web istituzionale il testo aggiornato del Codice della privacy. L’operazione di coordinamento effettuata dal Garante è estremamente utile, considerato che legislatore delegato, ha deciso di novellare direttamente il codice della privacy, nonostante il regolamento Ue abbia cambiato completamente la prospettiva dell’approccio alla tutela della privacy rispetto al vecchio Codice.

Si ricorda che le modifiche del Codice della privacy, ad opera del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, sono entrate in vigore, trascorso l’ordinario periodo di vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 19 settembre 2018.

Link al testo ricostruito del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2018 (Serie Generale n.205) ed entrato in vigore il 19 settembre 2018.

Testo prelevato dal sito web del Garante Privacy (https://www.garanteprivacy.it). Come precisato dalla summenzionata autorità di controllo il testo coordinato è reso disponibile al solo scopo informativo e non ha valore ufficiale.

Link al testo del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018




Codice della privacy: le disposizione di adeguamento al Regolamento (UE)

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018, l’atteso Decreto Legislativo (del 10 agosto 2018, n. 101) che in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Come evidenziato dal comunicato del Governo dell’8 Agosto 2018, dopo l’esame di una commissione appositamente costituita, il legislatore delegato, al fine di semplificare l’applicazione della norma, ha deciso novellare direttamente il codice della privacy esistente, nonostante il regolamento Ue abbia di fatto cambiato la prospettiva dell’approccio alla tutela della privacy rispetto al codice introducendo il principio di dell’accountability.

Si è scelto di garantire, spiega il Governo, la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell’attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore.

Nel decreto Legislativo previsto, in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del novellato codice della privacy, dovrà promuovere, nelle linee guida adottate, modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

Il provvedimento composto di 27 articoli, raggruppati in sei Capi, che abrogano o modificano in maniera rilevante gran parte degli articoli del codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 entrerà in vigore, trascorso l’ordinario periodo di vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 19 settembre 2018.

Link al testo del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018