Regime forfetario anno 2019. Irrilevante aver maturato provvigioni prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro nel corso del 2018

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, diversamente dalla precedente causa ostativa che faceva espresso riferimento alla verifica della percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente, la nuova causa ostativa fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta. Dunque, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020, anche nel caso in cui nell’anno 2018 abbia maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro. Questa la sintesi del contenuto della risposta n. 134/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) – Attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro – Intermediario che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo ex datore di lavoro con riguardo al 2019, provvigioni inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta 2019 – Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro – Fondamento – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata nell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di Srl. Per la verifica della riconducibilità delle attività non basta il codice ATECO

In tema di cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario, l’articolo 1, lettera d) comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Per la verifica della sussistenza di tali ultimo requisito, in presenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo operate nei confronti della società a responsabilità limitata, necessario il controllo della riconducibilità delle effettive attività, svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario, ai codici ATECO formalmente dichiarati.

 

Vedi: Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 122 del 23 aprile 2019 – OGGETTO: REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa srl di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività, svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario, ai codici ATECO formalmente dichiarati – Criteri

Vedi: Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 124 del 23 aprile 2019 – OGGETTO: REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata (nella specie, società cooperativa a r.l.) ed esercizio da parte della stessa cooperativa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività, svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario, ai codici ATECO formalmente dichiarati – Criteri




Commercialista socio accomandante di società in accomandita semplice. La donazione del diritto di usufrutto della quota della società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario

In tema di cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario, l’articolo 1, lettera d) comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR. Come espressamente chiarito dalla circolare n. 9/E del 2019, costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà, non essendo lo stesso espressamente escluso dalla disposizione normativa in commento e non risultando in contrasto con la ratio legis. Pertanto, la donazione del diritto di usufrutto della quota di società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario e il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Tuttavia, qualora il socio dismetta la partecipazione nella società in accomandita semplice entro la fine del 2019, la stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 125 del 23 aprile 2019.

 




Commercialista che controlla Srl che svolge l’attività di revisione da cui percepisce compensi di amministratore. Decadenza dal regime forfetario dal 2020

Il Commercialista (codice ATECO 69.20.11), socio al 50 per cento di società s.r.l. che svolge l’attività di revisione e certificazione di bilanci (codice ATECO 69.20.20), iscritta nel registro dei revisori legali detenuto presso il MEF, di cui risulta anche rappresentante legale, decade dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020,ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019”. Qualora dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020. L’importante conferma è contenuta nella risposta ad interpello n. 108 del 16 aprile 2019.




Aggiornato il vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario

I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15% in aggiunta a quelli che iniziano una nuova attività. Possono applicare l’imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria. Ammessi al regime anche gli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate dalla circolare n.9/E di oggi sul regime forfetario, con aliquota unica al 15% che scende al 5% per le start up, introdotto dalla legge n. 145/2018 per le persone fisiche titolari di partita IVA.

Come funziona il regime forfetario

In base alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019, i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro possono aderire al regime e applicare, ai redditi determinati forfetariamente, un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. Per le start up che rispettano determinate condizioni la misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta. Per calcolare il reddito imponibile è necessario applicare un coefficiente di redditività stabilito dalla legge in base al tipo di attività esercitata. Le Entrate specificano che le spese sostenute nell’esercizio dell’attività rilevano in base alla percentuale di redditività mentre sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali dovuti per legge. In particolare, la circolare chiarisce anche che l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali versati da un contribuente fiscalmente a carico può essere dedotta dai familiari elencati dall’art. 433 del codice civile.

Come passare dal regime semplificato o ordinario al forfetario

La circolare chiarisce che, grazie alle modifiche normative operate dalla legge di bilancio 2019, i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime poiché sono venute meno le cause di esclusione. Non occorre presentare nessuna opzione o comunicazione. Inoltre i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono passare al regime forfetario.

Chi può accedere al nuovo forfetario

La circolare di oggi precisa che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario. Tali preclusioni, tuttavia, non esplicano effetti, se nel corso del 2019 la causa inibitoria viene rimossa. Non possono, inoltre, avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ad esclusione degli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

 Il perimetro dell’agevolazione e il tetto dei 65mila euro

Il nuovo limite di ricavi e compensi si verifica in riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime. La circolare spiega che il contribuente che ha sforato la soglia di 30mila euro complessivi al 31 dicembre 2018, ma senza superare la “nuova” soglia di 65mila euro, può rimanere nel regime forfetario. Per verificare l’eventuale superamento del limite si deve tenere conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da più codici Ateco, ai fini dell’accesso al regime forfetario, occorre fare riferimento alla somma di ricavi e compensi relativi alle attività esercitate.

Guida alle semplificazioni previste per i contribuenti

I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l’Imposta sul valore aggiunto in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972. Il regime prevede, inoltre, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, con l’eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della PA che rimangono obbligatorie. I contribuenti devono comunque assicurare alcuni adempimenti, devono infatti numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e versare l’Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i contribuenti che rientrano in questo regime sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità (Isa), non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle. Questi contribuenti sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Sono però tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, a presentare la certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrare del 10 aprile 2019)

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 10 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015), come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)

 

Il Vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall’art. 1, commi da 111 a 113, della L 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)»

Nuovo regime forfetario – Modalità di entrata nel regime contributivo agevolato e relativi termini

Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: portata applicativa delle modiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 e modalità di richiesta o revoca della riduzione del 35%

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 35 del 19 febbraio 2016: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 come modificati dai commi da 111 a 113 dell’art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 – Portata applicativa delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 – Modalità di entrata e uscita e istanza di adesione»

Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: le modalità di entrata e uscita e istanza di adesione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 29 del 10 febbraio 2015: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Requisiti, modalità e termini per l’accesso»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2018

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Vedi anche:

Il testo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33/34 del 2018

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Speciale – Manovra 2019

La Legge di Bilancio 2019

 

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 Il testo della L. n. 145/2018

 

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