Pubblicata la nuova versione dell’Allegato 4bis che le banche dovranno acquisire dal soggetto beneficiario finale ai fini della presentazione delle richieste di garanzia diretta

 

Diffusa “la circolare 12/2020 con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI gestore, comunica l’adozione dei provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione delle modifiche introdotte alle misure previste dall’articolo 13 del Decreto Liquidità come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 (disponibile nella pagina Circolari operative).

Si segnala che, l’applicazione di tali provvedimenti è subordinata all’approvazione delle modifiche da parte della Commissione Europea e alla pubblicazione di una relativa Circolare da parte del Gestore.

Al fine di recepire le modifiche introdotte sono stati effettuati i seguenti interventi:

 

Adeguamento dell’allegato 4bis

 

E’ disponibile sul sito del Fondo di garanzia, nella sezione Modulistica, la nuova versione dell’Allegato 4bis che i soggetti richiedenti dovranno acquisire dal soggetto beneficiario finale per la presentazione delle richieste di garanzia diretta e di riassicurazione/controgaranzia ai sensi della lettera m), comma 1, dell’art.13, DL Liquidità 23/2020 così come convertito con Legge del 5/6/2020 n.40.

Il predetto allegato dovrà essere compilato e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale (PMI; persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni; studio professionale/associazione professionale/società tra professionisti; enti del terzo settore) e dallo stesso, inviato al soggetto richiedente la garanzia del Fondo (Banca, Intermediario Finanziario, Confidi), anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore stesso.

Qualora il soggetto richiedente abbia già acquisito la versione precedente dell’Allegato 4bis, potrà procedere nelle modalità descritte di seguito:

  • Se le informazioni contenute nel predetto allegato 4bis (dato relativo ai ricavi di cui al punto 15) consentono al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento richiesto, potrà procedere alla presentazione della richiesta di garanzia;
  • Se le informazioni contenute nel predetto allegato 4bis (dato relativo ai ricavi di cui al punto 15) non consentono al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento richiesto, dovrà ricevere da quest’ultimo l’integrazione della richiesta di agevolazione, l’Annex “Integrazione Allegato 4bis”, disponibile nella sezione Modulistica.

 

Adeguamento procedura FEA 2

 

Sono disponibili, nella sezione Guida e manuali del sito Internet del Fondo di garanzia, le nuove versioni dei file che contengono le specifiche per la compilazione del tracciato relativo alla procedura di invio massivo (FEA 2). Gli aggiornamenti effettuati sono “retrocompatibili” nel senso che i flussi FEA2 implementati secondo le regole attuali (pre-conversione) potranno continuare ad essere gestiti e caricati sul portale FdG con le consuete modalità.

 

Predisposizione di un tracciato per l’invio massivo delle richiesta di variazione relative alle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità

 

È disponibile, nella sezione Guida e manuali del sito Internet del Fondo di garanzia, la documentazione che illustra le informazioni per l’invio massimo delle richieste di variazione in aumento della durata e dell’importo delle operazioni già ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità.

Nei prossimi giorni si darà comunicazione delle nuove implementazioni intervenute sul portale FdG che consentiranno la ricezione di tale tracciato”.

Questo il contenuto della comunicazione operativa del customer care Fondo di Garanzia per le Pmi (Mediocredito Centrale SpA)




Dall’Abi le novità nel settore bancario introdotte dal “D.L. Liquidità” convertito in legge

L’ Associazione bancaria italiana ha diffuso una circolare in cui sono indicate le principali novità introdotte dalla conversione in Legge del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, Cd. “D.L. Liquidità” e che sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020.

Nella circolare sono illustrate le principali modifiche apportate in sede di conversione e sulle quali ABI richiama la massima attenzione e l’immediato impegno attuativo delle banche.

Con specifico riferimento alle misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del COVID-19, relativamente alle garanzie rilasciate dalla SACE, il Parlamento ha disposto una serie di modifiche relative ai profili soggettivi, a quelli oggettivi di intervento nonché ad aspetti procedurali.

L’ambito di intervento della garanzia è stato esteso alle associazioni professionali e alle società tra professionisti: possono beneficiare della garanzia SACE anche le imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo costituto presso l’ISMEA.

Sono state invece escluse dal Parlamento le società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Di particolare rilievo è il nuovo articolo 1-bis che dispone che le richieste di nuovi finanziamenti debbano essere integrate da un’autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa richiedente il finanziamento e indica esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Rilevanti novità riguardano anche l’articolo 13, cioè i finanziamenti con la garanzia dello Stato.

Per le garanzie su operazioni di rinegoziazione è stato disposto che per i finanziamenti che verranno deliberati d’ora in poi la liquidità aggiuntiva dovrà ammontare al 25% (e non più al 10%).

E’ stata introdotta la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

Per i finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato del 100 per cento ne è stata allungata la durata da 6 a 10 anni e l’importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30.000 euro. Inoltre, sono state modificate sia la modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento, sia la formula per determinare il tasso massimo applicabile. E’ inoltre, da ora, data la possibilità ai beneficiari di chiedere un adeguamento dei finanziamenti già concessi alle nuove condizioni di durata e di importo.

Le novità dell’art. 13, per essere pienamente in vigore, necessitano dell’autorizzazione della Commissione europea e di chiarimenti operativi, di adeguamenti della modulistica e delle procedure informatiche da parte del Fondo di garanzia per le PMI nonché degli adeguamenti delle procedure organizzative e informatiche delle banche. (Cfr. Comunicato stampa Abi del 7 giugno 2020)

La circolare ABI del 6 giugno 2020, prot. DIG/001120, con oggetto: Conversione nella Legge del 5 giugno 2020, n.40 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 (c.d. DL “Liquidità”) è disponibile sul sito ABI (www.abi.it).

Di seguito il link:

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/COVID-19-%20Misure%20per%20le%20imprese%20famiglie%20enti%20locali/COVID-19-%20Misure%20per%20le%20imprese%20-%20Famiglie/Prot.%20DIG%20001120%206%20giugno%202020.pdf




Nuova circolare Abi alle banche sui finanziamenti fino a 25.000 euro

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha inviato un’ulteriore circolare alle banche sui finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100 percento (decreto legge n.23 del’8 aprile 2020), autorizzato dalla Commissione europea il 14 aprile e le cui domande sono presentate dal 17 aprile.

L’ABI indica che il finanziamento fino a 25.000 euro prevede espressamente che l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e che non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente: la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.

Tale divieto di compensazione si applica anche per chi utilizza la sospensione prevista dall’art. 56 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020: anche in questo caso, è vietato l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un’esposizione preesistente sul conto corrente perché determinerebbe un avvio del rimborso prima del termine dei 24 mesi. (Così, comunicato Abi del 24 aprile 2020)




Decreto liquidità. Dall’Abi le modalità operative per il rilascio delle garanzie

 

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), con un’ulteriore lettera circolare, ha fornito alle banche una tempestiva informazione sulle modalità operative, concordate fra SACE e ABI per l’accesso, fino al 31 dicembre 2020, alle garanzie per finanziamenti che saranno erogati dalle banche alle imprese colpite dall’epidemia Covid-19, di cui all’art. 1 del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, (c.d. Decreto Liquidità).

La circolare,  illustra le principali modalità operative delle garanzie, con particolare riferimento al rilascio delle garanzie, sulle quali si richiama la massima attenzione e l’immediato impegno attuativo delle banche. (Cfr. comunicato Abi del 21 aprile 2020)

Tale  circolare ABI contiene anche il “Manuale Operativo” e le “Condizioni generali” del contratto di garanzia con tutti i documenti connessi ed  è disponibile sul sito ABI (www.abi.it). 

Di seguito il link:

https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000766%2021%20aprile%202020.pdf