D.L. Milleproroghe 2025. Approvato dal Senato. Il decreto passa alla Camera per la conversione in legge

Giovedì 13 febbraio 2025, con 97 voti favorevoli, 57 contrari e nessuna astensione, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, con modificazioni, del Ddl di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337), nel testo licenziato nella stessa giornata dalla 1a Commissione. Il provvedimento è ora all’esame della Camera dei Deputati (A.C. 2245)

Link al Ddl di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi approvato dal Senato e ora all’esame della Camera dei Deputati (A.C. 2245)

Link al testo del Decreto-Legge n. 202 del 27/12/2024, conv., con mod., dalla Legge n. 15 del 21/02/2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» – TESTO INTEGRALE

 

Di seguito alcune delle novità introdotte in ambito fiscale:

 

Divieto/Esonero delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie anche per il 2025

 

L’articolo 3, comma 6, nel testo approvato dal Senato, estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

In particolare la disposizione estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica previsto, in via transitoria, dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture recanti tali dati.

I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata sono quelli indicati all’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché in appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

Secondo l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, sono tenuti all’invio dei dati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di  assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. Con dei decreti ministeriali è stato esteso l’ambito dei soggetti tenuti all’obbligo di trasmissione dei dati.

Da ultimo, con decreto ministeriale del 1° febbraio 2024, il Mef ha definito le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria in attuazione di quanto disposto dal sopra citato articolo 10-bis.

La norma in esame era stata già prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nonché dai decreti-legge n. 146 del 2021, n. 198 del 2022, n. 215 del 2023.

 

Rottamazione-quater. Riammissione alla definizione agevolata

 

 

L’articolo 3-bis, nel testo approvato dal Senato, prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.

Il comma 1 prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater di cui ai commi da 231 a 252, dell’articolo 1, della legge n. 197 del 2022 – legge di bilancio 2023) per i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima.

La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione.

È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione sopra citata con modalità esclusivamente telematiche, pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito internet entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Peraltro, nella medesima dichiarazione, il debitore è tenuto a indicare il numero di rate scelto ai fini del pagamento, entro il limite massimo di dieci.

Il comma 2 prevede, ai fini di cui sopra, l’applicazione dell’articolo 1, commi da 231 a 233 e da 236 a 252, della legge n. 197 del 2022, con le seguenti deroghe:

  • la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti sopra citati, entro il 30 aprile 2025;
  • il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
    • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
    • nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
  • l’agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
  • le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.

 

Aggiornamento del 25.02.2025

Riammissione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”)

 

La Legge n. 15/2025, di conversione del D.L. n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla “Rottamazione-quater“, che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

 

Pertanto, per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.

 

 

Cosa fare per essere riammessi

 

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:

in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025,
oppure fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Cosa succede dopo

 

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Si rammenta infatti che la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Fonte: portale è Agenzia delle entrate-Riscossione – www.agenziaentrateriscossione.gov.it

 

Inoltre, si segnala:

  • Articolo 1, commi 2-bis e 2-ter (Delibere relative ad alcuni tributi comunali)
  • Articolo 3, comma 10 (Proroga del regime di esenzione IVA)
  • Articolo 3, comma 14 (Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)
  • Articolo 3, commi 14-bis e 14-ter (Rendicontazione di sostenibilità)
  • Articolo 3, comma 14-sexies (Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)
  • Articolo 3, comma 14-septies (Accertamento e riscossione entrate locali)
  • Articolo 3, commi da 14-octies a 14-decies (Credito d’imposta nelle Zone logistiche semplificate)
  • Articolo 3, comma 14-undecies (Intermediari finanziari non professionali – società cooperative)
  • Articolo 13, comma 1-bis (Proroga disciplina Camere di commercio)
  • Articolo 13, comma 1-quinquies (Credito d’imposta incentivi Transizione 5.0)
  • Articolo 14, comma 1 (Proroga del termine credito d’imposta e contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive)
  • Articolo 14, comma 2 (Proroga semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali)
  • Articolo 14, comma 3 (Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato)
  • Articolo 17 (Proroga di termini in materia di editoria)



Milleproroghe 2025 in Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei ministri di lunedì 9 dicembre 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi (successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2024, – in vigore dal giorno successivo).

Il testo interviene con proroghe e modifiche normative volte a garantire la continuità dell’azione amministrativa e a introdurre misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni.

Di seguito le principali in materia fiscale:

  • proroga al 31 marzo 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

Il comma 6 dell’articolo 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, prevede che il divieto di fatturazione elettronica di cui all’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è prorogato fino al 31 marzo 2025.

 

  • proroga al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Il comma 10 dell’articolo 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, modifica l’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) per rinviare al 1° gennaio 2026 l’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater del D.L. n. 146 del 2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2025. La modifica del regime fiscale IVA di talune prestazioni rese da enti associativi è stata disposta al fine di superare la procedura d’infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell’ente.

In tale contesto, è stato quindi integrato l’articolo 10, del D.P.R. n. 633 del 1972 per rendere esenti dall’imposta le operazioni appena citate e precedentemente escluse dal campo di applicazione dell’IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza.

L’articolo 1, comma 683, della citata legge n. 234 del 2021 ha originariamente fissato la decorrenza del citato articolo 5, comma 15-quater al 1° gennaio 2024.

Con l’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 51 del 2023 il medesimo termine è stato posticipato al 1° luglio 2024; da ultimo, l’articolo 3, comma 12-sexies, del D.L. n. 215 del 2023 ha previsto che l’articolo 5, comma 15-quater si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

In tema di  proroghe di termini in materia di lavoro:

  • prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà di utilizzo nei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato della causale basata sulle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva, come previsto dall’art. 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • sono limitate a 3 anni a decorrere dal 2025 le facoltà assunzionali previste nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni;
  • prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà per le ONLUS di accreditarsi per l’accesso alla ripartizione del cinque per mille anche se non iscritte al RUNTS.

 

 

Aggiornamento al 27/12/2024

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024 – Disposizioni urgenti in materia di termini normativi – TESTO INTEGRALE
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2024/DL_202.pdf

 

DDL e relazioni – Disegno di legge 1337 – “Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” – A.S. 1337 

 

 




Il Consiglio dei Ministri approva il Decreto “Milleproroghe 2023”

Il Consiglio dei ministri di riunito mercoledì 21 dicembre 2022, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Di seguito alcune tra le disposizioni previste.

 

Pubblica amministrazione

 

Si prorogano determinate autorizzazioni alle assunzioni già adottate per le pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al comparto sicurezza-difesa, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e agli enti pubblici.

 

Interno

 

Si autorizza l’impiego, per l’anno 2023, delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 in un apposito fondo di solidarietà presso il Ministero dell’interno, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato all’erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili a causa dell’occupazione abusiva.

Si proroga fino al 31 dicembre 2023 la validità dei titoli abilitativi alla guida rilasciati dal Regno Unito ai residenti in Italia.

 

Economia e finanze

 

Si proroga di ulteriori sei mesi (dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023) il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr).

Si proroga anche per il 2023 il regime di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema tessera Sanitaria.

Nell’ambito delle disposizioni dedicate alla trasmissione dei dati sulle vendite di beni alle quali si applica l’IVA, si differisce, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza del termine per l’applicazione dell’obbligo dell’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, all’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e alle relative imposte esclusivamente attraverso strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, ivi compresi i POS.

Si rinvia l’efficacia delle norme introdotte con il decreto-legge 50 del 2022, in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa resi, in particolare, a mezzo “buoni pasto”, mantenendo l’attuale criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa fino alla data di acquisizione dell’efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023.

Si proroga anche al 2023 l’esenzione dall’imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica assicurata dal Ministero dell’interno tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR.

 

Salute

 

Si conferma, per l’anno 2023, la facoltà del Ministro della salute di ripartire le quote premiali per il finanziamento del Servizio sanitario regionale a favore delle regioni che abbiano istituito una Centrale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi e per quelle che hanno introdotto misure idonee in materia di equilibrio di bilancio.

Si proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per l’Agenzia italiana del farmaco di rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di prestazione di lavoro flessibile in scadenza, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità. Per tali rinnovi è previsto uno stanziamento di risorse per le quali viene indicata la copertura finanziaria.

È prorogata fino al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle disposizioni in materia di utilizzo della ricetta elettronica.

 

Istruzione e università

 

Si concedono ulteriori due mesi agli enti locali per l’aggiudicazione dei lavori e il conseguimento degli obiettivi del PNRR, nel rispetto della milestone europea fissata al 30 giugno 2023. In particolare, l’intervento si riferisce all’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Si proroga per l’anno scolastico 2023/2024, la possibilità di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo.

Si proroga il periodo di 180 giorni previsto dalla disposizione che consente alle università, ad alcune istituzioni che rilasciano diploma di perfezionamento scientifico e agli enti pubblici di ricerca, di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca.

Si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l’erogazione dei mutui per l’edilizia residenziale universitaria da parte di Cassa depositi e prestiti alle Università interessate. S

i proroga all’anno accademico 2023-2024 la validità delle graduatorie nazionali utili per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato nel comparto AFAM e si rinvia all’anno accademico 2023/2024 l’entrata in vigore del regolamento per il reclutamento del personale docente e amministrativo del comparto.

 

Cultura

 

Si proroga al 31 dicembre 2023 la durata delle funzioni del commissario straordinario di Governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di consentire il proseguimento dell’attività di monitoraggio dei piani di risanamento presentati. Inoltre, si proroga alla stessa data la possibilità, per ciascuna fondazione lirico-sinfonica, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico e amministrativo, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale in possesso di specifici requisiti.
È prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di posare in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività degli esercizi stessi.

 

Giustizia

 

Si proroga, sino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale è consentito agli uffici giudiziari – per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria – di continuare ad avvalersi, previa stipulazione di apposite convenzioni autorizzate dal Ministero della giustizia, del personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificatamente destinato presso gli uffici giudiziari stessi, nonché la limitazione a comandi, distacchi o assegnazioni presso altre pubbliche amministrazioni del personale in servizio presso l’amministrazione della giustizia.

 

Lavoro e politiche sociali 

 

Si proroga, per il biennio 2024-2025, il contratto di espansione. Inoltre, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, si amplia la platea delle imprese ammesse al contratto di espansione e si riduce da 1.000 a 500 la soglia occupazionale necessaria la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni. Qualora il datore di lavoro effettui almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opererà per ulteriori dodici mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto il 35°anno di età, l’ulteriore riduzione opererà per ulteriori 24 mesi.

Si proroga poi l’intervento che prevede la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Si proroga al sino 31 dicembre 2023 la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi riferiti alle gestioni previdenziali dei pubblici dipendenti e si differisce al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni che abbiano instaurato rapporti di co.co.co sono tenute a versare i contributi per la gestione separata.

Si proroga per tutto il 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative per quel che riguarda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari.

Si consente alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, di essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023, nelle more del rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al RUNTS.

Si proroga al 31 marzo 2023, entro un limite di spesa, il termine di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e relativo ai periodi di CIGS concessi per l’anno 2022.

 

Infrastrutture e trasporti

 

Si rinvia al 1° gennaio 2024 il divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2.

Si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure per l’affidamento della concessione autostradale A22 Brennero-Modena. Si proroga al 31 dicembre 2023 la sospensione dell’efficacia delle linee guida dei trasporti in condizioni di eccezionalità.

 

Ambiente e della sicurezza energetica

 

Si proroga il termine per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale.

Si ridetermina nel 30 giugno 2024 il termine previsto in materia di riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino.

 

Imprese e Made in Italy

 

Si proroga al 31 dicembre 2023 la durata dell’amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana.

Si differisce al 31 luglio 2023 il termine di efficacia del contratto di servizio vigente tra il Ministero delle imprese e del Made in Italy e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.

Si estende al 2023 la durata dello stanziamento di 40 milioni di euro per l’erogazione dei contributi per l’installazione delle “colonnine” per la ricarica dei veicoli elettrici.

In materia di credito d’imposta, considerate le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali materiali acquistati entro il 31 dicembre 2022, sempre a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di un acconto non inferiore al 20% del corrispettivo pattuito.

 

Esteri e cooperazione internazionale

 

Si proroga al 31 dicembre 2023 l’applicazione delle speciali misure di sostegno in deroga (cofinanziamento a fondo perduto) in favore delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia e la possibilità di accedere a cofinanziamenti a fondo perduto, in favore di imprese esportatrici, al fine di far fronte agli impatti negativi sulle esportazioni.

 

Difesa

 

Si differisce, al 30 settembre 2023, il termine fissato per gli adempimenti preliminari alle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

 

Agricoltura e sovranità alimentare

 

Si prevede che le disposizioni relative ai parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, nonché alle informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore, si applichino anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l’assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi (ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell’asciugatura) fino al 31 dicembre 2023.

 

Sport

 

Si differisce al 1° luglio 2023 l’applicazione delle norme relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Si proroga sino al 30 giugno 2023 il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell’Istituto per il credito sportivo.

 

Editoria

 

Si proroga al 30 giugno 2023 il termine legislativo relativo alla scadenza dei contratti in essere stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi.

Inoltre, si consente a tutte le amministrazioni pubbliche di acquistare, mediante procedura negoziata, notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video-fotografico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si prevede per il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri un ruolo di centrale di committenza per tutte le altre amministrazioni dello Stato.

Si individuano le modalità per la classificazione della rilevanza nazionale delle Agenzie di stampa attraverso un decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria.

Infine, si consente alle amministrazioni di acquistare mediante procedura competitiva o aperta servizi di carattere internazionale, specialistico, settoriale, anche video-fotografico, da Agenzie di stampa, anche diverse da quelle di rilevanza nazionale.