Fatturazione elettronica e esterometro. Aggiornata la guida (versione 1.9) alla compilazione

Le modifiche della versione 1.9 del 5 marzo 2024, consistono nell’introduzione della descrizione delle modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI con i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28. Fornite, inoltre, indicazioni per la compilazione della sezione “AltriDatiGestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale.

 

Nel dettaglio, la descrizione delle modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI riguardano i seguenti tipi documento:

 

  • TD16 – Integrazione fattura da reverse charge interno;
  • TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • TD20 – Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. n. 471 del 1997 o art. 46, comma 5, D.L. n. 331 del 1993);
  • TD21 – Autofattura per splafonamento;
  • TD22 – Estrazione beni da deposito IVA;
  • TD23 – Estrazione beni da deposito iva con versamento dell’IVA;
  • TD26 – Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • TD28 – Acquisti da San marino con IVA (fattura cartacea).

Link alla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (Versione 1.9 del 5 marzo 2024)

 




Tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici. In arrivo gli alert del Fisco | Possibile la regolarizzazione con le disposizioni della cd. “Tregua fiscale”

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023 dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dal comma 4, articolo 21, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633 e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini di cui al comma 6-ter, articolo 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Gli elementi e le informazioni nel provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente, inoltre, qualora decida di correggere il proprio comportamento entro il 31 marzo 2023, potrà avvalersi anche delle disposizioni previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per regolarizzare le violazioni formali (commi da 166 a 173) e le violazioni “sostanziali” (commi da 174 a 178).

Si ricorda che l’accesso alla sanatoria delle irregolarità formali permette di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. In sostanza, per quello che interessa in questa sede, regolarizzabili la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997) e la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Ai sensi dei commi 166 e 167, dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. In forza del successivo comma 168, la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167, con la «rimozione delle irregolarità od omissioni». Ne deriva, in linea generale, che le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute entro il 31 ottobre 2022 devono essere rimosse – per ciascun periodo d’imposta – al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024). (Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023)

Tuttavia, qualora alla tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici corrisponda anche ad una tardiva/errata liquidazione dell’IVA la violazione diviene sostanziale. In tal caso, si dovrà utilizzare il ravvedimento (speciale o ordinario). Si ricorda che in deroga alla disciplina ordinaria del ravvedimento operoso, la regolarizzazione cd. “speciale” (applicabile alla violazioni prodromiche non formali) avviene con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute. È ammesso, infatti, il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. (Vedi speciale: Speciale “Tregua fiscale).

Nel provvedimento, infine, sono indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

Link ai documenti richiamati:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici», pubblicato il 06.03.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, concernente l’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, riguardante la regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2022

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Commenti

 

Premi incentivanti ad amministratori e dirigenti: deducibilità, inerenza e aspetti contabili
di Marco Orlandi

 

Buon” diritto nel processo tributario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione enuncia importanti principi meritevoli di approfondita meditazione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Qualificazione redditi conseguiti dall’agente sportivo

 

I compensi dell’agente sportivo sono redditi di lavoro autonomo soggetti a ritenuta. D’impresa se l’attività è svolta in forma societaria

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69 E del 21 novembre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Attività di agente sportivo – Qualificazione – Esercizio di una libera professione compiutamente regolamentata – Redditi conseguiti dall’agente sportivo – Redditi di lavoro autonomo – Affermazione – Qualificazione dei redditi prodotti dalle Società di agenti sportivi costituite ai sensi dell’articolo 9, D.Lgs. n. 37/2021 – Reddito di impresa – Fondamento – D.M. 24/02/2020 – Artt. 8 e 9, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 37 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 25, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Bonus imprese energia, gas e carburante 2022

 

Bonus energetici dicembre 2022. Pronti i codici tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 E del 12 dicembre 2022: «RISCOSSIONE – CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 -Art. 1, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 del D.L. 23/09/2022, n. 144, conv., con mod., dalla L. 17/11/2022, n. 175 (DL Aiuti-ter) – Art. 1, del D.L. 18/11/2022, n. 176 (DL Aiuti-quater)»

Bonus energetici ottobre e novembre 2022 e carburante quarto trimestre 2022: pronti i codici tributo per l’utilizzo di crediti d’imposta acquistati dai cessionari

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 E del 13 dicembre 2022: «RISCOSSIONE – CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE E CARBURANTE -Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai beneficiari relativi alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022 – Artt. 1 e 2 del D.L. 23/09/2022, n. 144 (DL Aiuti-ter) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 450517/2022 del 6 dicembre 2022»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

STP – Società tra professionisti

 

La partecipazione dei soci professionisti di STP

Studio n. 106-2022/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 26 ottobre 2022

 

 

 

Legislazione

 

 

 

Fatture elettroniche
Utilizzo “No Limits” ai fini dei controlli fiscali

 

Fatture elettroniche. Le nuove regole di memorizzazione anche al fine di utilizzarle per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022: «Regole tecniche  per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

Bonus imprese energia e gas 2022
Nuova comunicazione

 

Crediti d’imposta “Caro energia”. La procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni aggiornata ai decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater”. Le nuove scadenze per l’utilizzo

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022, prot. n. 450517/2022: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici»

 

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Rilasciata una nuova versione del software di compilazione della fattura elettronica

Il software Compilazione Fattura Elettronica (Versione 2.1.2 del 10/10/2022) consente la compilazione della comunicazione mediante una serie di domande che determinano la struttura del file xml da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e predispone i pannelli per la compilazione.

 

Si ricorda che riguardo alla fatturazione elettronica è stata aggiornata la “Guida alla compilazione FE ed esterometro (versione 1.8) in seguito alla definizione del nuovo tipo documento TD28 per la comunicazione esterometro nel caso di ricezione di fattura cartacea con addebito IVA da operatore sammarinese per acquisto di beni;

Inoltre sono state aggiornate le “Specifiche tecniche (versione 1.7.1)” le cui novità sono descritte nel documento “Motivi dell’aggiornamento” (link esterni al sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/).

 

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link Compilazione fattura elettronica.

E’ disponibile anche una guida per l’utilizzo del software.

Quando viene avviata per la prima volta, l’applicazione potrebbe visualizzare la finestra di dialogo Avviso di protezione contenente informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate); considerare affidabile il fornitore di software e selezionare il tasto Esegui per continuare con l’installazione.

Attenzione: istruzioni in caso di messaggio “Impossibile avviare l’applicazione

Per avviare l’applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l’applicazione da Start/Tutti i programmi/Unico on line.

Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l’applicazione si connette al server Web per verificare l’esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all’eventuale aggiornamento. In tal modo l’utente ha la garanzia di utilizzare sempre l’ultima versione dell’applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

Il software Compilazione Fattura Elettronica consente la compilazione della comunicazione mediante una serie di domande che determinano la struttura del file xml da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e predispone i pannelli per la compilazione.

Il file generato con il software avrà la seguente nomenclatura: ITCodiceFiscale_12345.xml (dove il codice fiscale è quello del soggetto che trasmette la fattura)

Attenzione: se si utilizza il Software di compilazione in modalità offline per lunghi periodi di tempo e si riscontra un problema tecnico, è consigliabile chiudere l’applicazione, collegarsi momentaneamente a internet e riaprirla. In questo modo il software verrà aggiornato automaticamente all’ultima versione disponibile.

 

Le modifiche introdotte nella nuova versione (Versione 2.1.2 del 10/10/2022)

 

Fonte: Agenzia delle Entrate, https://www.agenziaentrate.gov.it




E-fattura. L’Agenzia delle entrate aggiorna le faq

 

Risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Si pubblicano le FAQ diffuse o aggiornate nel 2021.

 

 Per tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

 Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021

FAQ n. 14 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta.

Risposta

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”, deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione (1) della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia  delle entrate dall’esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17 è stato modificato dall’articolo 12 septies del D.L. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28/06/2019). Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale” ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”.

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:


mentre il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Beni e servizi” come riportato nell’immagine seguente:

Nota (1) – Il D.L. 34/2019, convertito con la legge n. 58 del 2019 ha eliminato il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 746 del 1983 che prevede l’obbligo di annotazione delle dichiarazioni d’intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro.

FAQ n. 15 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 29 aprile 2021

 

Domanda

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

Risposta

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML: pertanto, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2.2”.


FAQ n. 21 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?

Risposta

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita“. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

  • emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
  • emettere una fattura utilizzando il tipo documento TD24 e datare la fattura elettronica con la data del 20 gennaio 2019, corrispondente alla data dell’ultima operazione effettuata nel mese di riferimento;
  • far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Si precisa che, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 14/E del 2019, è “possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione“, tale modalità di compilazione rappresenta solo una “possibilità” e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese.

 

FAQ n. 27 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Nel caso di superamento in corso d’anno di più del 50% del volume di euro 30.000 scatta l’obbligo di assoggettare ad Iva le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a Iva (N2.2)?

Risposta

Nel caso prospettato nel quesito, l’operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l’ammontare dell’IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica.

Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la “fattura semplificata”. In particolare, sarà necessario:

  • inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <DatiFatturaRettificata> della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull’importo massimo;
  • valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell’imposta (elemento 2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l’importo della variazione;
  • non valorizzare il dato dell’aliquota (elemento 2.2.3.2 <Aliquota> della rappresentazione tabellare). Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il campo “Dati Fattura Rettificata” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:


FAQ n. 34 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 7 maggio 2021

In fase di aggiornamento

FAQ n. 35 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 7 maggio 2021

 

Domanda

Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?

Risposta

Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio. La fattura va compilata con la tipologia di documento TD27 “fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa” e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.

FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio?

Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Risposta

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base:

  • per gli acquisti intracomunitari l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codiceTD18 “integrazione per acquisto di beni intracomunitari” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;
  • per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD17 “integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;

Alternativamente, in entrambi i casi, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/15, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici previsti per la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento, che si compila indicando nel campo C/P la partita IVA del C/P effettivo e nel campo C/C l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 “Integrazione fattura reverse charge internoe, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.

 

FAQ n. 37 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell’articolo 36 del decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all’ emittente mediante SDI?

Risposta

Si, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI e dovrà essere adoperato il Tipo Documento TD26 “cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 D.P.R. 633/72)” in cui nei campi C/P e C/C dovranno essere inseriti i dati del soggetto che trasmette.

FAQ n. 38 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore dell’imposta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 633/72.

Risposta

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici previsti per la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento, che si compila indicando nel campo C/P la partita IVA del C/P effettivo e nel campo C/C l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 “Integrazione fattura reverse charge internoe, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.

Inoltre, con riferimento alle operazioni con l’estero:

  • per gli acquisti intracomunitari l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codiceTD18 “integrazione per acquisto di beni intracomunitari” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;
  • per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD17 “integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;

Alternativamente, in entrambi i casi, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/15, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

FAQ n. 40 Pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 7 maggio 2021

 

Domanda

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell’autoconsumo dell’imprenditore individuale, ovvero all’autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Risposta

In ipotesi autoconsumo, dovrà essere trasmessa elettronicamente al SDI un’autofattura con tipo documento TD27 “fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa” e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.

In caso di passaggi interni invece dovrà essere trasmessa una fattura elettronica al SDI adoperando il tipo documento TD26 “cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 D.P.R. 633/72)” con i dati del cedente/prestatore inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

FAQ n. 45 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell’operazione oppure no e, se si, che tipo di documento? Una fattura “proforma” potrebbe andar bene?

Risposta

L’attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal  cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: […]».

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio  1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).

Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:

a) in caso di fattura differita da trasmettere al sistema SDI utilizzando il tipo documento TD24 “fattura differita di cui all’art. 21, comma 4 terzo periodo, lett. a)”, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di un “documento commerciale, nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi del “documento commerciale; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “N.DOC.COMM” (oppure “N.RICEVUTA” oppure “N.SCONTRIN”);
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del RT/server RT);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.

Di seguito un esempio di compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con la procedura web dell’Agenzia delle entrate:

 

FAQ n. 49 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 28 aprile 2021

 

Domanda

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta.

Risposta

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”, deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione (2) della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia  delle entrate dall’esportatore abituale (il comma 1, lettera c), dell’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17 è stato modificato dall’articolo 12-septies del D.L. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28/06/2019). Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale” ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”.

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:

 

Nota (2) – Il D.L. 34/2019, convertito con la legge n. 58 del 2019 ha eliminato il comma 2 dell’art. 1 del d.l. n. 746 del 1983 che prevede l’obbligo di annotazione delle dichiarazioni d’intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro.

 

mentre il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Beni e servizi” come riportato nell’immagine seguente:

 

FAQ n. 52 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

L’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall’articolo 21, comma 4, terzo periodo lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.

Risposta

I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.

Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale.

FAQ n. 53 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Sono un’agenzia viaggi organizzatrice ed emetto la fattura ai sensi dell’art. 74-ter, comma 8, del d.P.R. n. 633/1972: come devo compilare la fattura elettronica? Sono obbligato a richiedere una delega, da inviare all’Agenzia delle entrate, all’agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto?

Risposta

L’agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria (“TipoDocumento” TD01 e “RegimeFiscale” RF11 “Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)) evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi “Terzo Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”) ed inserendo – in luogo dell’aliquota IVA – il codice natura N3.6 se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

L’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all’Agenzia delle entrate di delega.

FAQ n. 63 pubblicata il 19 luglio 2019 aggiornata il 12 febbraio 2021

 

Domanda

Come si predispone una fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano tramite la procedura disponibile sul portale ”Fatture e corrispettivi” e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva?

Risposta

L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro).

La fattura elettronica predisposta deve riportare:

  • nel campo Codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX
  • nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
    • nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166- 1 alpha-2 code);
    • nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale.

Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.


FAQ n.72 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 11 maggio 2021

 

Domanda

Le autofatture da emettere per l’integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/1972 devono riportare nel campo “TipoDocumento” il codice “TD20” o “TD01”?

Risposta

A partire dal 1° ottobre 2020 le autofatture per integrazione degli acquisti interni in reverse charge devono essere emesse utilizzando il codice “TipoDocumento” TD16.

I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.

FAQ n.120 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Come va impostata la fattura per un’impresa di autotrasporti di carburante per conto terzi considerando che verrà emessa fattura riepilogativa di tutti i viaggi effettuati durante il mese e documentati tramite bolle di consegna?

Quali sono i dati da indicare in fattura e quali eventualmente i documenti da allegare al file xml?

Si può indicare genericamente la prestazione come “servizi di trasporto effettuati nel mese di…”?

È necessario indicare altro? È valido allegare un documento riepilogativo delle bolle di consegna del mese?

Risposta

A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, non sono mutate le disposizioni sulla fattura differita e sulla compilazione della stessa. Nella fattura differita, che dovrà essere trasmessa allo SdI adoperando il tipo documento TD24, si richiameranno gli estremi dei DDT (bolle di consegna) che potranno essere allegati al file xml.

FAQ n.122 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Per gli acquisti intracomunitari, una società effettua la integrazione delle fatture ricevute e le contabilizza attraverso il sistema del reverse charge. Trasmette poi all’Agenzia il modello INTRA1. Tali tipologie di fatture come vanno trattate ai fini della fatturazione elettronica?

Risposta

I dati delle fatture d’acquisto intracomunitarie potranno essere trasmessi allo SDI emettendo una fattura elettronica utilizzando il tipo documento TD18, in cui il campo C/P sia valorizzato con l’identificativo fisale del Cedente effettivo e il campo C/C con quello del soggetto che trasmette il TD18. Alternativamente i dati vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere (esterometro).

FAQ n.125 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

I controlli incrociati previsti dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016 potranno essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione che, come si legge al punto g) del provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, dovrà essere esercitata dai contribuenti o dai loro intermediari, attraverso una apposita funzionalità del sito web delle Entrate a decorrere dal 1 luglio 2019. In assenza di adesione a tale servizio l’Agenzia delle entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale. Tali cancellazioni inibiranno i controlli incrociati finalizzati a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2, del dm 4 agosto 2016 il cui oggetto è costituito infatti dai dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il sistema di interscambio?

Conseguentemente è vero che vi sarà una disparità di trattamento tra i contribuenti che aderiranno alla Conservazione AdE rispetto a quelli che utilizzeranno servizi a pagamento?

Risposta

L’AE effettuerà i controlli incrociati con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica.

L’adesione al servizio di “Consultazione” garantisce all’utente di ritrovare in qualsiasi momento (nei limiti temporali previsti dal provvedimento AE del 30.04.18) le sue fatture emesse e ricevute all’interno del portale Fatture e Corrispettivi nonché rendere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi. La mancata adesione al servizio di “Consultazione” non rappresenterà di per se un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate.

FAQ n.131 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Sono un fornitore, in quale campo del tracciato XML della fattura elettronica posso inserire l’identificativo univoco di versamento (IUV) usato come chiave nel sistema PagoPA?

Risposta

L’elemento informativo del tracciato XML da poter utilizzare è i 2.4.2.21<CodicePagamento> ed è stato pensato proprio per ospitare qualsiasi codice identificativo di un’operazione di pagamento, utile quindi per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore.

FAQ n. 135 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 11 maggio 2021

Domanda

Si chiede il corretto comportamento da adottare in caso di estrazione di beni da un deposito IVA per beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria soggetti al meccanismo dell’inversione contabile. L’integrazione/autofattura deve transitare dallo SdI?

Risposta

Il soggetto IVA che procede all’estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica (origine extracomunitaria), ai sensi dell’art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993 può predisporre un documento, contenente i dati necessari per l’assolvimento dell’imposta compresi i dati del fornitore, ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD22 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l’aliquota e l’imposta dovuta.

 

FAQ n.137 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno?

Risposta

In caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno, se l’operatore vuole inviarla al Sistema di Interscambio, deve adoperare come tipo documento il TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno” inserendo i dati del cedente effettivo nella sezione “Dati del cedente/prestatore” e i dati del soggetto che trasmette il TD16 nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

 

FAQ n.138 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA?

Risposta

Per l’estrazione dal deposito IVA dovrà essere adoperato:

  • il tipo documento TD22 nel caso di estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica, ai sensi dell’art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993;
  • il tipo documento TD23 nel caso di estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/1993 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA).

In entrambi i casi, il campo C/P va compilato con i dati del cedente effettivo (estero nel TD22 e italiano o estero nel TD23). In caso di cessioni interne al deposito, nel campo C/P dovranno essere inseriti i dati del cedente (residente o estero) con l’indicazione del paese di residenza relativi all’acquisto immediatamente precedente l’estrazione dal deposito. Nel campo C/C dovranno essere inseriti i dati del soggetto che trasmette il TD22 o il TD23 allo SDI.

 

Resta inteso che sia nella fase di introduzione del bene nel deposito IVA, sia nel caso di cessioni all’interno del deposito, l’operazione deve essere documentata con le rituali modalità, ad esempio bolletta doganale per l’importazione, fatturazione elettronica per cessioni tra soggetti residenti, ecc.. Qualora l’estrazione dal deposito IVA non riguardi i carburanti va utilizzato il blocco 2.2.1.3 “CodiceArticolo” ed inserito nel campo 2.2.1.3.1 “CodiceTipo” il valore “DEP” e nel campo 2.2.1.3.2 “CodiceValore” il valore“0”.

FAQ n.139 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 7 maggio 2021

 

Domanda

Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo?

Risposta

In ipotesi di autofattura per omaggi o autoconsumo, la fattura va compilata utilizzando il tipo documento TD27 “fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa”, e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura (si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro delle fatture emesse).

 

FAQ n.143 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Un consumatore finale può effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L’utente Persona Fisica (PF), purché in possesso di credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale SPID o CNS, può effettuare l’adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute tramite accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. L’utente persona fisica che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021, può consultare, a partire dal 1° marzo 2020, la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento.

Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.

FAQ n.144 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Un Ente non commerciale non in possesso di Partita IVA può effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

Gli Enti non commerciali (ONLUS, Condomini, Soggetti PNF che non esercitano attività IVA) non in possesso di Partita IVA possono effettuare l’adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute, direttamente o tramite rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Fisconline/Entratel rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS, accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

L’utente che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021, può consultare la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento. Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.


FAQ n.145 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Un titolare di partita IVA può effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L’adesione può essere effettuata dagli operatori IVA/loro delegati (intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998) nel portale Fatture e Corrispettivi, in prima battuta, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021. L’Agenzia fino al 30 giugno 2021 memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute e nel periodo “transitorio” rende disponibili i file delle fatture in consultazione agli operatori IVA (e ai loro delegati). Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l’Agenzia, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella la fattura elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque memorizzate dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

Sarà possibile aderire anche dopo il 30 giugno 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. L’adesione richiesta vale per tutte le Partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente.

E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

FAQ n.146 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Quali sono i termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L’adesione può essere effettuata, in prima battuta, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021. L’Agenzia fino al 30 giugno 2021 comunque memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo “transitorio”.

Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l’Agenzia cancella i file delle fatture elettroniche e conserva esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque conservate dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

È possibile aderire anche dopo il 30 giugno 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

 

FAQ n.147 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Cosa succede se non effettuo l’adesione al servizio al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche entro il termine del 30 giugno 2021?

Risposta

La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici entro il termine del 30 giugno 2021comporta la cancellazione dei file memorizzati .

È possibile aderire anche dopo il 30 giugno 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.




Operazioni documentate con fatture. Esclusi gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi giornalieri

Non sussiste l’obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). Va ricordato, infatti, come peraltro desumibile anche dall’articolo 1 del decreto ministeriale 7 dicembre 2016, che:

  • le nuove disposizioni non hanno abrogato né modificato quelle in tema di fatturazione, con i relativi termini e modalità che restano quindi validi ed applicabili;
  • l’emissione di una fattura, nelle ipotesi di operazioni ex articolo 22 del decreto IVA non solo è possibile ma, in linea generale, è obbligatoria a fronte della richiesta del cliente.

Ugualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è previsto per coloro che svolgono le attività esonerate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019, come da ultimo modificato con decreto dello stesso Ministro del 24 dicembre 2019.

Questa è solo una delle precisazioni principale contenute nella risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 10 febbraio 2020, oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Insussistenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del D.P.R. IVA – Affermazione – Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e – Primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 – Mitigazione dell’impianto sanzionatorio – Applicazione l’esimente prevista dall’art.10 della L. 27/07/2000, n. 212 in tema di errori del contribuente- Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2019

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Commenti

Bonus operazioni di aggregazione aziendale (fusioni, scissioni e conferimenti). Profili fiscali e contabili
di Marco Orlandi

 

Regime forfetario. Le modifiche in via di introduzione dal D.d.L. Bilancio 2020 e nuovi chiarimenti dalle Entrate
di Enrico Molteni

In nota il testo dell’art. 88, del Disegno di Legge A.S. n. 1586, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

 

Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Accesso al fascicolo

 

Diritto di accesso agli atti e rilevanza della “buona fede” del cessionario nelle frodi IVA commesse da terzi. La Corte di Giustizia Ue fissa i principi cardine per l’esercizio del diritto alla difesa

Corte di Giustizia CE – Sezione V – Sentenza del 16 ottobre 2019, Causa C-189/18: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell’IVA – Diniego – Frode – Assunzione delle prove – Prove ottenute in procedimenti nei confronti di terzi – Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Accesso al fascicolo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) – Sindacato giurisdizionale effettivo – Principio della parità delle armi – Principio del contraddittorio – Normativa o prassi nazionale secondo la quale, nel verificare il diritto fatto valere da un soggetto passivo alla detrazione dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche da essa effettuate nell’ambito di procedimenti amministrativi connessi in cui tale soggetto passivo non era parte – Articoli 167 e 168, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Esportatori abituali – Effetti delle note di variazione sul plafond

 

Note di variazione e utilizzo plafond IVA esportatori abituali. Non rileva la data di registrazione della nota. Si deve far riferimento solo al periodo di realizzo della operazione originaria

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 25485 del 10 ottobre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di beni – Regime del “plafond” – Meccanismo – Esportatori abituali – Integrazione di prezzo dell’operazione originaria intervenuta nel periodo di imposta successivo – Effetti delle note di variazione sul plafond – Emissione di note di debito relative a operazioni dell’anno precedente – Effetti sulla capienza del plafond necessario a fruire della non applicazione dell’IVA – Computo con riferimento all’anno di registrazione della fattura relativa all’operazione originaria – Riferimento all’anno in cui è emessa una nota di debito “rettificativa” – Esclusione – Art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Commissioni Tributarie:

 

Accertamenti analitico-induttivi – Redditi di lavoro autonomo

 

Commercialista. Costa caro al Fisco tentare di provare la sottofatturazione con il solo richiamo ad onorari minimi “consigliati” da un’associazione sindacale di categoria

Commissione Tributaria Provinciale di Pescara – Sezione II – Sentenza n. 504 del 14 ottobre 2019: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Professioni intellettuali – Redditi di lavoro autonomo – Accertamento analitico-induttivo – Compensi (onorari) – Determinazione – Scritture contabili regolarmente tenute – Difformità degli onorari applicati dal professionista rispetto ad onorari “consigliati” da parte di una delle associazioni sindacali a carattere nazionale dei Commercialisti – Sufficienza ai fini dell’accertamento del maggior reddito – Esclusione – Sussistenza di ulteriori elementi incidenti sull’attendibilità complessiva della dichiarazione – Indicazione di elementi presuntivi assistiti dai requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. – Necessità – Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2729 c.c.»

 

Prassi

 

 

Regime forfetario – Requisiti di permanenza

 

Cause ostative al regime forfetario: i nuovi chiarimenti dalle Entrate

 4 risposte ad interpello riguardanti le cause ostative all’accesso e alla permanenza

Testo e sintesi dei pareri forniti dall’Agenzia delle entrate n. 398, n. 399, n. 401 e n. 484

 

Socio al 40% e co-amministratore di società di ingegneria Srl. Salvo la verifica di un controllo c.d. di fatto, l’ingegnere non decade dal regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 398 dell’8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Società di ingegneria S.r.l., di cui il contribuente ingegnere è anche co-amministratore – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società S.r.l. partecipata al 40% inquadrate nella medesima sezione ATECO – Non configurabilità di un controllo di diritto né dell’esercizio di una influenza dominante – Esclusione della presenza della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

La verifica della prevalenza sul fatturato alla fine del periodo di imposta di applicazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 399 dell’8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) – Perito industriale che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo nuovo datore di lavoro con riguardo al 2019, compensi professionali superiori al 50 per cento del fatturato annuo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta (nella specie 2019) -Affermazione – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata al termine dell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Disapplicata la causa ostativa all’applicazione del regime se la fatturazione prevalentemente nei confronti del datore di lavoro è dipesa da cause estranee alla volontà della professionista

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 401 del 9 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lett. d-bis), comma 57, dell’art. 1, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificiosamente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato –  Fattispecie – Obbligo di fatturare al proprio datore di lavoro, non imputabile al contribuente, ma derivante da accordo concluso tra il datore di datore e l’Agenzia per la tutela della salute (ATS) in adempimento di obbligo imposto dall’autorità giudiziaria – Conseguenze – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il contratto “misto” lavoro autonomo e subordinato non esclude l’applicazione del regime forfettario a patto che non si facciano transitare redditi da dipendente nella quota di quelli di lavoro autonomo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 484 del 13 novembre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lettera d-bis), del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificiosamente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Fattispecie – Stipula successivamente al 1° gennaio 2019, in forza di un accordo sindacale, di contratti misti in cui il contribuente intrattiene, con lo stesso soggetto (datore di lavoro e committente), sia un rapporto di lavoro subordinato sia uno di natura professionale – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Condizioni – Assenza di un preesistente rapporto di lavoro dipendente – Ragioni – Riscontro che il rapporto misto non nasconde una trasformazione artificiosa di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Omessa (o tardiva) fatturazione o registrazione di operazioni imponibili – Ravvedimento operoso e cumulo giuridico

 

Tardiva e-fatturazione. Applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in alternativa al ravvedimento

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’11 novembre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -FATTURAZIONE ELETTRONICA – SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni sostanziali – Diverse violazioni “riunibili” in ragione della loro progressione – Violazioni in materia di fatturazione – Omessa (o tardiva) fatturazione o registrazione di operazioni imponibili – Caso di specie – Lotto di fatture elettroniche scartato dallo SdI – Vincolo della progressione delle violazioni – Configurabilità – Cumulo giuridico delle sanzioni per più violazioni tra loro connesse – Possibilità – Ravvedimento operoso e cumulo giuridico – Alternatività dei due istituti – Affermazione – Art. 1, comma 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 10-bis, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – Art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Violazioni in materia fatturazione – Tardiva fatturazione per lo scarto dallo SdI di lotto di fatture elettroniche – Caso di specie – Violazioni che non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA -Configurabilità di un’ipotesi di concorso materiale omogeneo di violazioni di natura formale – Applicazione del cumulo giuridico – Possibilità – Art. 1, comma 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 10-bis, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – Art. 6, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Acconti d’imposta – Perimetro di applicazione degli acconti calcolati al 50%

 

Perimetro di applicazione degli acconti al 50%. Ricalcolo per gli stessi soggetti che hanno usufruito della proroga al 30 settembre 2019

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 12 novembre 2019: «RISCOSSIONE – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Rideterminazione delle rate degli acconti d’imposta – Perimetro di applicazione degli acconti calcolati al 50% – Ambito soggettivo – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Ambito oggettivo – IRPEF, IRES, IRAP, Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari, Cedolare secca, IVIE e IVAFE – Art. 58, del D.L. 26/10/2019, n. 124 (cd. “Decreto Fiscale”) – Art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»

 

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Spesa farmaceutica, pronto il decreto ministeriale sulle fatture elettroniche

È in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 20 dicembre 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, in materia di fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, che consentirà il monitoraggio puntuale della spesa farmaceutica.

Il decreto attua il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo. Inoltre a decorrere dalla stessa data, le suddette fatture dovranno essere rese disponibili all’Agenzia Italiana del Farmaco. Per tali fatture è fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni. Il decreto in via di pubblicazione disciplina le predette modalità tecniche di indicazione dell’AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell’Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti.

Link al testo del decreto del 20 dicembre 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, in materia di fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, che consentirà il monitoraggio puntuale della spesa farmaceutica