Invio spese sanitarie al Sistema Ts. Superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025 |I calendari per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie per l’anno 2025 e 2026

Con una FAQ del 24 settembre 2025 (di seguito riportata), l’Agenzia delle entrate ha ricordato che, per le spese sanitarie riferite all’anno 2025, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) avrà cadenza annuale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81. È quindi superata la scadenza del 30 settembre 2025 prevista dal D.M. 8 febbraio 2024 per il primo semestre 2025. Il nuovo termine unico sarà individuato con apposito decreto del MEF e comunicato sul portale STS.

Si ricorda che l’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 è intervenuto sul termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, a partire da quelli concernenti l’anno 2025. In particolare, il citato art. 5 del D.Lgs. “Correttivo-bis” ora dispone che la trasmissione avvenga a cadenza annuale e che il Ministero dell’economia e delle finanze individui precisamente il termine con decreto. La nuova data, pertanto, sarà fissata da un decreto del Mef. A tal riguardo si evidenza che nel portale del Sistema Tessera Sanitaria si legge: “25/09/2025 – La Nota esplicativa del Calendario, che recepisce la nuova scadenza annuale per l’invio dei dati relativi all’anno 2025, è in corso di pubblicazione sulla base del relativo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in emanazione”.

Peraltro, la relazione illustrativa del citato art. 5 D.Lgs. 81/2025 precisa che “La disposizione non ha impatti sulla dichiarazione dei redditi precompilata in quanto, una volta che tutti i dati relativi all’anno precedente sono stati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, quest’ultimo provvede, tramite sistemi informatici, a rendere disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa, che sono utilizzati ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, la quale viene messa a disposizione dei cittadini a partire dal 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.”

Di seguito il testo della risposta:

Risposte alle domande più frequenti

Faq dell’Agenzia delle entrate del 24 settembre 2025

Qual è la scadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2025?

A partire dalle spese sanitarie riferite all’anno 2025, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ha cadenza annuale, come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, sostituto dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

È da ritenersi, quindi, superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025, previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024.

La nuova scadenza per l’invio dei dati relativi all’anno 2025 sarà fissata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e ne sarà data evidenza sul portale del Sistema Tessera Sanitaria.

 

Aggiornamenti: (Link esterni verso: https://sistemats1.sanita.finanze.it)

Anno 2025

– 29/10/2025 – Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025 di modifica al DM 19/10/2020 (G.U. n. 261 del 10 novembre 2025), inerente alle funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie rese disponibili ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate e alla scadenza annuale per la trasmissione al Sistema TS delle spese sanitarie, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

– 29/10/2025 – Nota esplicativa del Calendario, che recepisce la nuova scadenza annuale per l’invio dei dati relativi all’anno 2025, alla luce del Decreto RGS del 29/10/2025.

Si veda anche: Spese sanitarie

Anno 2026

–  07/01/2026 – Nota esplicativa del Calendario per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2026.

 

 




Faq del 14 giugno 2024 – Ai versamenti della flat tax incrementale si applicano i termini e le modalità delle imposte sui redditi

Pubblicata una nuova risposta dell’Agenzia delle entrate nell’apposita sezione del sito delle Entrate dedicata al modello “Redditi persone fisiche 2024”.

Di seguito il testo:

 

Risposte alle domande più frequenti – Faq del 14 giugno 2024 – Versamenti flat tax incrementale

 

Domanda:

Si chiede se sia possibile applicare alla flat tax incrementale di cui all’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197:

1. l’istituto della rateazione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

2. il differimento del versamento entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti (applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento), previsto dall’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435

3. il differimento del versamento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione), stabilito dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.

 

Risposta:

Si ritiene che gli istituti sopra menzionati possano essere applicati anche alla flat tax incrementale di cui alla legge n. 197 del 2022 citata.

Ciò in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.

 

Vedi anche:

 

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 21 del 18 aprile 2024: «RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali (c.d. Flat tax incrementale) – Articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»

L’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede, alle condizioni ivi indicate, per il solo anno 2023, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

Tanto premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento, mediante modello F24, della citata imposta sostitutiva, si istituisce il seguente codice tributo:

·  “1731” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale – Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

 

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE

 

 

 Flat tax incrementale 2023

 

Flat tax sostitutiva dell’Irpef con aliquota fissa del 15% per il solo anno 2023. Ambito di applicazione e modalità di calcolo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 28 giugno 2023: «FLAT TAX INCREMENTALE – Introduzione del regime della “tassa piatta incrementale” limitatamente all’anno d’imposta 2023 – Applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15 per cento, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale – Ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Determinazione della base imponibile – Esempi di calcolo – Art. 1, commi 55 e 57, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 




Nuovo aggiornamento della raccolta delle risposte dell’Entrate alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19

Online le risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande (aggiornamento del 29 novembre 2022) più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022.




Contenimento dei prezzi e delle tariffe dell’energia. Pronte regole, codici tributo e Faq per il Contributo straordinario contro il caro bollette

Pronte le regole per il versamento del contributo da parte delle aziende del settore energetico finalizzato ad alleggerire i costi di energia e gas a beneficio di famiglie e imprese. Si tratta, in particolare, del contributo a titolo solidaristico straordinario previsto dal Decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022) a carico dei soggetti che producono energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di quelli che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Con un provvedimento del 17 giugno 2022 firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA), sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di pagamento del contributo. Il versamento deve essere effettuato, per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, utilizzando i codici tributo istituiti con separata risoluzione (di seguito riportata).

 

Come si determina il contributo

 

La base imponibile su cui calcolare il contributo è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è invece dovuto se l’incremento è inferiore al 10%. Ai fini del calcolo si considera il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto dell’Iva, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022)

Vedi anche la Faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate che arricchiscono le indicazioni fornite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, Prot. n. 221978/2022, attuativo dell’articolo 37, del Decreto “Ucraina” (D.L. n. 21/2022) che lo ha istituito.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, prot. n. 221978/2022: «Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza», pubblicato il 17.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il testo della risoluzione del Agenzia delle entrate n. 29 del 20 giugno 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 – Articolo 37 del D.L. 31/03/2022, n. 21, conv., con mod., dalla L. 20/05/2022, n. 51 (Decreto Ucraina) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, prot. n. 221978

 

L’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Il comma 5 del citato articolo 37 prevede, tra l’altro, che il contributo è versato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono stati definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “2710” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – ACCONTO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • “2711” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – SALDO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • “1939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette- INTERESSI – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • “8939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette- SANZIONE – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.




Superbonus e agli altri bonus edilizi. Cosa si intende per cessioni parziali (ora vietate)

Faq del 19 maggio 2022

Online la risposta dell’Agenzia delle entrate con i chiarimenti sull’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi dal decreto-Sostegni-ter.

 

D. A seguito dell’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura)?

 

R. Il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto in sede di conversione del decreto-Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022), ha stabilito che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive; a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

In proposito, si rende noto che, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.

A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).

 

Faq aggiornate del 17 marzo 2022

Le Faq aggiornate al 3 febbraio 2022

Le Faq aggiornate il 22 novembre 2021

 




Disponibili le risposte ai quesiti sul deposito del bilancio ESEF presso il Registro delle Imprese

Sul sito di XBRL Italia disponibili i documenti con le risposte alle domande formulate dai partecipanti a Unioncamere e Infocamere in merito al deposito del bilancio ESEF presso il Registro delle Imprese.

E’ inoltre disponibile la guida aggiornata di Unioncamere per il deposito dei bilanci ESEF.

Link ai documenti citati:

FAQ Webinar ESEF 03.05.2022
(http://it.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/FAQ_Webinar_ESEF_03052022.pdf)

Manuale operativo per il deposito bilanci ESEF al Registro delle Imprese
Questa guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2022.
(http://it.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/Guida-Nazionale-Unioncamere-Bilanci-2022-10_05.pdf)

 




Cancellazione dal registro dei revisori legali di n. 1.025 revisori persone fisiche e n. 9 società di revisione già oggetto di sospensione

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 14 febbraio 2022 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 1.025 revisori persone fisiche e n. 9 società di revisione, già sospesi dal Registro, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

La cancellazione segue il provvedimento il provvedimento MEF – RGS – Prot. 175969 del 16 giugno 2021 con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, di n. 3.538 revisori persone fisiche e di n. 23 società di revisione legale che risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per l’annualità 2021, nonché di n. 1 revisore persona fisica moroso per almeno un’annualità nel periodo 2020-2021. Di conseguenza, rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, risultavano ancora n. 1.025 revisori persone fisiche di cui all’allegato A e n. 9 società di revisione di cui all’allegato B, che non hanno regolarizzato la propria posizione contributiva il citato decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 14 febbraio 2022, ne ha disposto la cancellazione.

Link al decreto MEF-RGS – del 14 febbraio 2022, prot. 23787 – Il decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it




Regimi Iva Oss e Ioss. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un primo set di domande e risposte

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un set di domande e risposte aventi ad oggetto i regimi speciali Iva Oss e Ioss, i quali semplificano gli adempimenti dei soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni (anche importati) e servizi all’interno della Ue.

Di seguito la risposte alle domande più frequenti.
(prelevate da sito internet: https://www.agenziaentrate.gov.it/  il 28 gennaio 2022)

 

Che cos’è l’OSS?

 

Il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE” (cfr. FAQ nn. 4 e 5)

 

Che cos’è lo IOSS?

 

Lo sportello unico delle importazioni (Import One Stop Shop – IOSS) è un regime speciale applicabile alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, purché si tratti di importazioni di modico valore, cioè di cessioni di valore unitario inferiore ad euro 150,00.

 

Quali sono i vantaggi dell’OSS e dello IOSS?

 

OSS e IOSS sono due regimi opzionali di sportello unico che semplificano gli adempimenti IVA per le imprese che vendono beni o forniscono servizi ai consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:

  • identificarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro;
  • dichiarare e pagare l’IVA dovuta su vendite di beni e servizi in un’unica dichiarazione elettronica trimestrale, presso lo Stato di identificazione;
  • relazionarsi con l’amministrazione fiscale del proprio Stato e nella propria lingua, anche per le vendite transfrontaliere.

 

Chi può utilizzare il regime OSS UE e per quali forniture?

 

Il regime OSS UE può essere utilizzato da:

  1. Un soggetto passivo stabilito nell’UE per dichiarare e pagare l’IVA per:
  • servizi forniti a un soggetto non passivo in uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito;
  • vendite a distanza intra-UE di beni.

I servizi forniti a un soggetto non passivo in uno Stato membro in cui è stabilito il fornitore devono essere dichiarati nella dichiarazione IVA nazionale del rispettivo Stato membro.

Le vendite a distanza intra-UE sono le vendite nelle quali le merci situate in uno Stato membro vengono vendute e inviate da o per conto del fornitore a un soggetto non tassabile in un altro Stato membro. Le merci sono prodotte nell’UE o sono state importate nell’UE prima della vendita.

  1. Un soggetto passivo non stabilito nell’UE per dichiarare e pagare l’IVA per:
  • vendite a distanza intra-UE di beni.
  1. Un’interfaccia elettronica (stabilita nell’UE o in un Paese terzo) che facilita la fornitura di merci tramite questa interfaccia (il cosiddetto deemed supplier) per:
  • vendite a distanza intra-UE di beni;
  • forniture nazionali di beni.

Le forniture nazionali di merci, vale a dire quelle nelle quali le merci si trovano nello stesso Stato membro del cliente a cui sono inviate, possono eccezionalmente essere dichiarate nel regime OSS UE, ma solo laddove vengano effettuate mediante un’interfaccia elettronica, che diventa deemed supplier del fornitore extra-UE.

Se un fornitore decide di iscriversi al regime UE, deve dichiarare e pagare l’IVA per tutte le forniture che rientrano nel regime. Non può scegliere di dichiararne alcune nel regime OSS UE e altre nella dichiarazione IVA nazionale.

 

Chi può utilizzare il regime OSS Non UE e per quali forniture?

 

Il regime Non UE può essere utilizzato dai fornitori che sono soggetti passivi non stabiliti nell’UE, cioè da soggetti passivi che non hanno stabilito la propria attività e che non hanno una stabile organizzazione nell’UE. Anche se questi soggetti passivi sono registrati o sono obbligati a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per forniture diverse dai servizi B2C, possono comunque utilizzare il regime Non UE.

Il regime Non UE riguarda tutte le prestazioni di servizi (compresi servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, c.d. servizi “TTE”) effettuate dai suddetti contribuenti nei confronti di consumatori dell’UE. Se il fornitore sceglie di utilizzare il regime Non UE, deve utilizzare il regime per dichiarare e pagare l’IVA per tutte le forniture di servizi nell’UE.

Esempio:

Un fornitore non stabilito nell’UE è registrato ai fini IVA in Germania. Lo stesso fornitore presta anche servizi relativi a beni immobili situati in Germania, Francia e Ungheria a clienti in questi Stati membri. Il fornitore sceglie di utilizzare il regime non UE in Francia (Stato membro di identificazione). Egli deve pertanto dichiarare e pagare l’IVA su tutte le forniture di servizi che rientrano nel regime tramite l’OSS in Francia. Non può scegliere di dichiarare le forniture di questi servizi immobiliari in Germania tramite la sua dichiarazione IVA tedesca.

 

Come deve essere calcolata la soglia dei 10.000 EURO di venduto da parte del soggetto passivo, ai fini dell’adesione al regime OSS?

 

La soglia di 10.000 EURO si calcola su base annuale e fa riferimento, al netto dell’IVA, al volume d’affari realizzato dal venditore nell’anno solare precedente con riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi TTE (servizi di Telecomunicazione, servizi di Teleradiodiffusione e servizi Elettronici) effettuate nell’intero territorio della UE.

Il calcolo del valore di soglia è disciplinato dall’articolo 59-quater della Direttiva IVA, recepito dall’articolo 41 del D.L. n. 331 del 30/08/1993, il cui comma 1, lett. b), n. 2), stabilisce che l’imposta non si applica nello Stato di consumo (e dunque si applicherà l’imposta dello Stato di identificazione del venditore) se: «l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi (…) e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea non ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è  superato» .

In sostanza, per le operazioni poste in essere, ad esempio, nel 2022 si dovrà tenere conto anche del volume dei corrispettivi, per operazioni nei confronti di soggetti privati UE, dell’anno 2021. Si può comunque decidere di optare sin da subito per l’imponibilità nel Paese di destinazione, senza tenere conto della soglia.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83 del 25/05/2021, recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455, precisa che, in caso di superamento della soglia in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore s’intendono effettuate nello Stato membro di origine. L’imposta si applica secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.

 

Posso iscrivermi all’OSS indipendentemente dal fatto che poi utilizzi il servizio?

 

La registrazione all’OSS abilita il soggetto ad usufruire del regime agevolativo.

Per ogni trimestre, in caso di inattività, l’unico obbligo del soggetto iscritto è la presentazione di una dichiarazione a zero.

 

Quale schema deve utilizzare un fornitore non stabilito nella UE per le prestazioni di servizi verso consumatori nell’Unione europea e per le vendite di beni a distanza effettuate nell’area UE?

 

In tal caso (fornitura di beni e servizi) l’operatore dovrà utilizzare e, quindi, registrarsi ai due diversi Schemi e, precisamente:

Allo schema “Non UE” per le prestazioni di servizi

Allo schema “UE” per le vendite di beni a distanza in area UE

Il predetto operatore extra UE non può indicare le cessioni di beni all’interno dello schema Non UE in quanto tale schema riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi. Né, tantomeno, può utilizzare lo schema UE per le prestazioni di servizi effettuate, perché non è stabilito nell’Unione.

Esempio:

Un fornitore stabilito in Svizzera effettua prestazioni di servizi a clienti stabiliti in Austria. Egli vende anche beni, situati in Francia, a clienti in Spagna. L’operatore intende avvalersi dell’OSS per dichiarare e pagare l’IVA su tali operazioni.

Quale schema dovrà utilizzare?

L’operatore non è stabilito nell’Unione: pertanto dovrà utilizzare il regime non UE per le prestazioni di servizi erogate nei confronti dei clienti in Austria (scegliendo liberamente lo Stato membro di identificazione).

Per le cessioni IC di beni a distanza (i beni si trovano in Francia e sono venduti ed inviati a clienti in Spagna), egli dovrà utilizzare il regime UE ed identificarsi in Francia (lo Stato membro di identificazione è la Francia).

 

La mia azienda già vende prodotti online in diversi Paesi UE. Iscrivendomi al regime OSS, devo chiudere le posizioni IVA aperte nei Paesi di destinazione?

 

La presenza di posizioni IVA in altri Stati UE, anche se non più necessarie, non osta alla applicazione del regime OSS. L’agevolazione consiste infatti nella semplificazione degli adempimenti, potendo così il soggetto passivo applicare l’IVA dello Stato di destinazione e dichiararla e versarla nello Stato di identificazione, che provvederà poi alla condivisione delle informazioni e alla ripartizione degli importi.

 

Una società italiana che fa e-commerce vendendo a privati sia beni di origine italiana o UE, sia beni di origine extra-UE, deve iscriversi sia all’OSS che allo IOSS?

 

Per la vendita online di beni sia unionali che di importazione (questi ultimi se di valore unitario inferiore a 150 euro), occorre registrarsi, rispettivamente, all’OSS e allo IOSS. Naturalmente i regimi speciali sono sempre opzionali e finalizzati a semplificare gli adempimenti e le formalità doganali.

 

Qualora i beni importati oggetto di rivendita siano di importo superiore a 150 euro, significa che non si può usufruire del regime IOSS?

 

Il regime speciale di importazione (IOSS) non si applica per beni di valore superiore a 150 EUR.

 

Come fa una società a conoscere l’IVA applicata in un altro Paese su un determinato prodotto?

 

Le aliquote IVA in vigore nella UE possono essere consultate alla seguente pagina del sito della Commissione Europea:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html

 

Per la spedizione dei beni mi affiderò ad un corriere che emetterà normale fattura. In questo caso come posso addebitare al cliente queste spese? Possiamo procedere all’emissione di una fattura unica al cliente con applicazione dell’IVA del Paese del cliente, sia per i beni sia per le spese di trasporto?

 

Le spese di spedizione al cliente privato sono da considerarsi spese accessorie che fanno parte della base imponibile (Direttiva Iva 112/2006, articolo 78 – DPR 633/72 articolo 13). Dunque tali spese– e in ogni caso tutto ciò che viene addebitato al cliente – andrà assoggettato all’IVA dello Stato del cliente stesso.

 

E’ possibile registrarsi ai regimi speciali OSS e IOSS e presentare la relativa dichiarazione tramite intermediario?

 

Per quanto riguarda il regime speciale OSS, la registrazione e in generale tutti i rapporti con lo Stato di identificazione (dichiarazioni, versamento di imposta, variazioni) devono essere intrattenuti direttamente, cioè con le credenziali Entratel del soggetto passivo che opera nel regime.

Il regime speciale di importazione IOSS ammette invece la presenza di un intermediario, che può anche presentare la relativa dichiarazione per il contribuente.

 

I soggetti extra-UE possono iscriversi al regime IOSS?

 

Sì, obbligatoriamente tramite un rappresentante fiscale, ad eccezione degli Stati con cui valgano accordi di collaborazione. Al momento sono presenti accordi con Gran Bretagna e Norvegia.

La registrazione allo IOSS tramite intermediario è comunque consentita a tutti, anche agli operatori stabiliti negli Stati collaborativi.

 

Siamo un’azienda agricola che produce vino e olio e vorremmo sapere se il nuovo regime speciale, a partire dal 1° luglio 2021 comprenderà anche i beni soggetti ad accisa, come ad esempio il vino.

 

I beni sottoposti ad accisa possano rientrare nel regime OSS, per la vendita diretta a privati consumatori.

Si vedano al riguardo i chiarimenti presenti nelle Note esplicative della Commissione Europea, pubblicate il 30 settembre 2020, al par. 3.2.5

“Le vendite a distanza di beni possono riguardare qualsiasi tipo di bene indipendentemente dal suo valore, compresi i prodotti sottoposti ad accisa. L’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, primo comma, della direttiva IVA e quindi del regime UE riguarda le cessioni di beni sottoposti ad accisa soltanto in casi specifici a seconda dell’acquirente a cui vengono ceduti i beni, ossia soltanto se i beni sono ceduti a:

  – persone che non sono soggetti passivi; oppure

 – soggetti passivi o enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti ad IVA a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva IVA, di conseguenza quelli di cui all’articolo 151 della direttiva IVA”.

Si fa presente, per completezza, che i beni sottoposti ad accisa non possono rientrare nel regime IOSS.

 

Un’impresa stabilita in Italia effettua cessioni nazionali di beni. Occasionalmente effettua vendite a distanza di beni per un valore non superiore a 10 000 EUR a favore di acquirenti in Germania. Dispone inoltre di una stabile organizzazione in Ungheria a partire dalla quale presta vari servizi (TTE e/o di altro tipo). La soglia dei 10 000 EUR è applicabile a tale impresa?

 

No, la soglia di 10 000 EUR è applicabile soltanto a un’impresa stabilita in un unico Stato membro. Dato che l’impresa è stabilita in Italia, ma dispone anche di una stabile organizzazione in Ungheria, la soglia di 10 000 EUR non si applica.

 

Un soggetto passivo che aderisce al regime OSS ed emette fatture verso clienti privati UE ha l’obbligo di presentare l’esterometro?

 

Sì. L’emissione di fattura verso privati stranieri comporta l’obbligo della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. Tale obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del 27/12/2017) per avere traccia delle operazioni per le quali non è emessa una bolletta doganale e di quelle per le quali non è emessa (o ricevuta) la fattura elettronica.

Si consideri comunque che tale adempimento è richiesto solo per le operazioni effettuate fino alla fine del 2021. Come stabilito dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, infatti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

 

Attenzione – Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2021, prot. n. 374343/2021, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.», pubblicato il 23.12.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il  provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293384/2021, è stato abrogato.

Questo perché, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stato nuovamente modificato il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 prevedendo che l’eliminazione dell’obbligo di trasmissione di un’apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere (Esterometro) entri in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.

 

 

In caso di opzione per l’OSS, la vendita tramite web da un soggetto passivo IVA italiano a un privato consumatore europeo andrà inclusa nella dichiarazione trimestrale OSS del soggetto passivo, con conseguente versamento dell’IVA a debito. Se nella dichiarazione OSS non posso esercitare la detrazione, come recuperare l’IVA sugli acquisti effettuati in un altro Stato UE?

 

Per i soggetti aderenti al regime speciale, ove possibile, l’imposta sugli acquisti si recupera mediante l’esercizio della detrazione.

Si tenga conto che, in base ai principi che regolano l’esercizio della detrazione dell’imposta stabiliti dagli articoli 168 e seguenti della Direttiva IVA il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’imposta assolta con l’acquisto di beni e servizi “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni”.  Pertanto, la modalità di recupero dell’IVA assolta in un altro Stato UE, se in quello Stato si è registrati ai fini IVA, è la detrazione nella dichiarazione IVA presentata in detto Stato membro. Altrimenti, se non si è registrati, l’IVA sugli acquisti assolta in un determinato Stato membro sarà recuperata mediante richiesta di rimborso rivolta a tale Stato, ai sensi della Direttiva 2008/9/CE del 12/02/2008.

 

In caso di operazioni facilitate da un’interfaccia elettronica, l’imposta è versata dal marketplace attraverso il quale il soggetto realizza le sue vendite, ovvero dal venditore?

 

Per quanto riguarda le cessioni facilitate da un’interfaccia elettronica, l’articolo 14-bis della Direttiva IVA stabilisce che l’interfaccia elettronica che facilita l’operazione di vendita è considerata il fornitore nei confronti del privato acquirente (fornitore presunto) e, di conseguenza, il debitore dell’IVA nei confronti dell’erario. Ai fini IVA, in sostanza, l’operazione principale B2C viene “scissa”, per presunzione, in due operazioni: la prima è un’operazione B2B, tra il soggetto passivo e l’interfaccia elettronica; la seconda è un’operazione B2C tra quest’ultima e il consumatore finale.

Si riporta al proposito uno stralcio delle Note Esplicative pubblicate dalla Commissione UE a settembre 2020, chiarificatrici del punto:

…”I soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite l’uso di un’interfaccia elettronica saranno coinvolti nella riscossione dell’IVA su tali vendite. A tale proposito, nella direttiva IVA, è stata introdotta una nuova disposizione giuridica (articolo 14 bis) secondo la quale si considera che tali soggetti passivi, in determinate circostanze, effettuino le cessioni essi stessi e siano tenuti a contabilizzare l’IVA su tali vendite (disposizione relativa al fornitore presunto).

 (…)

Un soggetto passivo, ossia un’interfaccia elettronica, non è considerato facilitare la cessione se:

 

a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base ai quali è effettuata la cessione di beni (cfr. sezione 2.1.6.1); e

b) non partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato (cfr. sezione 2.1.6.2); e

c) non partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordinazione o alla consegna di beni (cfr. sezione 2.1.6.3).

  

Tali condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente da un soggetto passivo affinché quest’ultimo venga considerato non facilitare la cessione. Di conseguenza, anche se un soggetto passivo svolge soltanto una delle attività di cui sopra, può comunque essere considerato facilitare la cessione di beni.”

 

 

Per saperne di più:

 

Decreto IVA E-commerce: le nuove regole introdotte dal 1° luglio 2021 dal D.Lgs. n. 83/2021

Il testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83, recante: «Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni» coordinato con le norme richiamate o modificate

 

E-commerce transfrontaliero business to consumer (B2C). Dal 1° luglio 2021 operativi i regimi IVA OSS e IOSS

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2021, prot. n. 168315/2021: «Individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto (denominati “One Stop Shop” o “Oss” e “Import scheme” o “Ioss”) e modalità operative e gestionali per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 12 luglio 2021, recante: Riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali One Stop Shop-OSS e Import One Stop Shop-IOSS – Modifiche al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 aprile 201 – Il testo è coordinato dalla Relazione illustrativa

 

Link al testo delle Note esplicative elaborate dalla Commissione Europe sulle norme sull’IVA nel commercio elettronico, pubblicate a settembre 2020
Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio
Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio

 

Ulteriori informazioni sui singoli regimi sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate nelle sezioni ad essi dedicate. 

 

Scheda informativa regime OSS
Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/regime-opzionale-oss/infogen-regime-opzionale-oss

Scheda informativa regime IOSS
Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-ioss/infogen-regime-opzionale-ioss

http://www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2020/NoteUe_it.pdf




Disposta la cancellazione dal Registro di n. 3.424 revisori persone fisiche e n. 21 società di revisione già sospesi

 

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 22 settembre 2021, è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 24-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2010, di n. 21 società di revisione e di complessivi n. 3.424 revisori persone fisiche a causa del mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La cancellazione segue il provvedimento MEF – RGS – Prot. 47667 del 17 marzo 2021 con il quale era stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 (di seguito riportato), di n. 26 società di revisione legale e di n. 4.026 revisori persone fisiche che alla data del 16 marzo 2021 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un’annualità nel periodo 2019-2020, nonché di n. 1 revisore moroso per almeno un’annualità nel periodo 2016-2020. Di conseguenza, rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, risultavano ancora n. 21 società di revisione legale e n. 3.424 revisori persone fisiche, che non avevano regolarizzato la propria posizione contributiva, il citato decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 22 settembre 2021, ne ha disposto la cancellazione.

 

Il testo integrale del Decreto MEF – RGS – Prot. 252353 del 22/09/2021 – è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

 


Il testo dell’articolo 24-ter (Sospensione per morosità) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Articolo inserito dall’ art. 21, decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, che ha sostituito integralmente il Capo VIII. CAPO VIII – Sanzioni amministrative e penali

 

1. Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall’ordinamento. Qualora per l’elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l’iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.

4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2.

 


 

A tal proposito si ricorda che con la risposta n. 27 delle “Domande Frequenti” pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it  si legge:

 

Domanda n.27

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

 

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)

 

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26/27 del 2021

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo.

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

 

Speciale – Decreto “Sostegni-bis” convertito in legge

 

 

D.L. 25/05/2021, N. 73, CONV., CON MOD., DALLA L. 23/07/2021, N. 106

 

 

La guida alle novità

 

Contribuenti ISA, forfetari e minimi. La proroga dei versamenti al 15 settembre 2021 si applica anche ai contributi Inps di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”

Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 2731 del 27 luglio 2021

 

Il Decreto-Legge “Sostegni-bis” convertito in Legge

Il testo del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, conv., con mod., dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»

 

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Legislazione

 

Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti

 

Il decreto Lavoro attuativo dell’esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 maggio 2021, repertorio n. 82/2021

 

L’Inps, con il messaggio 29 luglio 2021, n. 2761, informa che i soggetti interessati dalla misura devono presentare la domanda di esonero all’INPS entro il 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione.

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Aiuti di Stato. Diffuse le FAQ dell’Entrate sulla compilazione dichiarazioni 2021 (Irap e Redditi Pf. Sp, Sc ed Enc 2021)  

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, l’indennità pari a 600 euro erogate da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti e i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

Sono solo alcune della risposte pubblicate dall’Agenzia delle entrate sugli obblighi dichiarativi dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito si pubblica la raccolta aggiornata al 27 agosto 2021.

 

Dichiarazione Irap 2021: faq sulla compilazione degli aiuti di Stato

 

Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020 ad opera dell’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 23 luglio 2021), la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell’emergenza da COVID-19 non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia di aiuti di Stato. Con un’avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021 sul sito dell’Agenzia delle entrate, nelle pagine relative a ciascun modello REDDITI e IRAP 2021, è stato chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (REDDITI), e nei quadri di determinazione del valore della produzione (IRAP). Con la medesima avvertenza, l’Agenzia delle entrate ha precisato che i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli. Al riguardo, si chiede quali siano le conseguenze per un contribuente che abbia presentato la dichiarazione dei redditi e/o IRAP in data successiva alla pubblicazione della predetta avvertenza, esponendo i contributi e le indennità in questione secondo le modalità previste nelle relative istruzioni, senza tenere conto delle indicazioni fornite con la stessa avvertenza.

Nel caso prospettato non ci sono conseguenze per il contribuente. Ovviamente, i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP) non saranno inviati dall’Agenzia delle entrate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini della relativa registrazione.

 

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate vanno indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP con il codice 8 in quanto sono detassati? Si ritiene che la risposta sia negativa in quanto si duplicherebbe l’importo.

Si conferma che i dati dei contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia non vanno indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP.

 

Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l’indennità pari a 600 euro erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.

Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

 

Per i soggetti che determinano il valore della produzione da bilancio i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate vanno indicati nel modello IRAP fra le variazioni in diminuzione IQ37 con codice generico 99?

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia vanno indicati tra le variazioni in diminuzione con codice 99 qualora nel conto economico siano stati indicati in una voce rilevante ai fini IRAP.

 

Per coloro che determinano il valore della produzione con il metodo fiscale (sez. I art. 5-bis, modello IRAP) i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate vanno indicati nel quadro IQ?

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia non vanno indicati nel quadro IQ da parte dei soggetti che applicano l’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997.

 

Si chiede se il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020 e il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. n. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. IRAP, nonché nel quadro RU.

I predetti crediti d’imposta non vanno indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

 

Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d’imposta derivante dagli stessi.

Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

 

Dichiarazione Redditi Pf. Sp, Sc ed Enc 2021: faq sulla compilazione degli aiuti di Stato

 

Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020 ad opera dell’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 23 luglio 2021), la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell’emergenza da COVID-19 non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia di aiuti di Stato. Con un’avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021 sul sito dell’Agenzia delle entrate, nelle pagine relative a ciascun modello REDDITI e IRAP 2021, è stato chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (REDDITI), e nei quadri di determinazione del valore della produzione (IRAP). Con la medesima avvertenza, l’Agenzia delle entrate ha precisato che i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli. Al riguardo, si chiede quali siano le conseguenze per un contribuente che abbia presentato la dichiarazione dei redditi e/o IRAP in data successiva alla pubblicazione della predetta avvertenza, esponendo i contributi e le indennità in questione secondo le modalità previste nelle relative istruzioni, senza tenere conto delle indicazioni fornite con la stessa avvertenza.

Nel caso prospettato non ci sono conseguenze per il contribuente. Ovviamente, i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP) non saranno inviati dall’Agenzia delle entrate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini della relativa registrazione.

 

In presenza dei codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28 (contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate), indicati nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi, nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS non deve essere riportato l’importo accreditato al contribuente in quanto tale dato è conosciuto dall’Agenzia e quindi recuperabile per la sua registrazione nel RNA. Corretto?

Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia non consente l’indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell’importo dei contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia in quanto il dato non è necessario perché recuperabile.

 

In presenza di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, al fine di stabilire in quale periodo effettuare l’annotazione nel prospetto aiuti di Stato, si può fare riferimento alla data dell’accreditamento?

Si conferma che per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo.

 

Per i crediti d’imposta da indicare nel prospetto aiuti di Stato, l’importo dell’aiuto è pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU?

Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia “ribalta” in automatico l’importo dei crediti d’imposta considerati aiuti di Stato, per quanto maturato, nel prospetto aiuti di Stato.

 

Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l’indennità pari a 600 euro erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.

Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

 

Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate occorre indicare anche il risparmio d’imposta?

Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia non va riportato alcun importo nel prospetto aiuti di Stato, neppure il risparmio d’imposta conseguente alla loro detassazione.

 

Si chiede se il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020 e il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. n. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. IRAP, nonché nel quadro RU.

I predetti crediti d’imposta non vanno indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

 

Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d’imposta derivante dagli stessi.

Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

 

Dalla lettura delle istruzioni del quadro RU sembra emergere un diverso trattamento, dal punto di vista della nozione di “aiuto di Stato”, del credito d’imposta botteghe e negozi e del credito d’imposta locazioni. Per il primo, infatti, nel modello Redditi PF non vi è alcun cenno alla compilazione del prospetto aiuti di Stato del quadro RS. Viceversa, per il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. 34/2020, nelle istruzioni si legge che “il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401”. In base a quanto sopra riportato è pertanto corretto concludere che il credito d’imposta botteghe e negozi non deve essere incluso nel prospetto aiuti di Stato (in cui non è peraltro prevista alcuna codifica dedicata a tale credito), contrariamente al credito d’imposta locazioni? Medesime questioni si pongono per altri crediti d’imposta. Ad esempio, per il credito d’imposta per le spese di sanificazione ex art. 125 D.L. n. 34/2020 le istruzioni al quadro RU non rimandano alla compilazione del prospetto aiuti di Stato, mentre tale rinvio è presente per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020.

Il credito d’imposta botteghe e negozi (art. 65 del D.L. n. 18 del 2020) e il credito d’imposta spese di sanificazione (art. 125 del D.L. n. 34 del 2020) non sono stati qualificati aiuti di Stato dalla norma istitutiva, non ravvisandosene gli estremi, e, pertanto, non vanno riportati nel relativo prospetto presente nel quadro RS.

 

Vedi anche:

Contributi e indennità Covid – Detassazione e collocazione nella dichiarazione dei redditi

 

Aiuti Covid-19: ulteriori precisazioni sugli obblighi dichiarativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 618 del 20 settembre 2021: «AIUTI COVID-19 – Aiuti di Stato – Dichiarazioni 2021 e compilazione del quadro RS – Aiuti, a livello statale e regionale, erogati durante e/o a causa dell’emergenza pandemica – Detassazione dei contributi e delle indennità COVID-19 – Art. 10-bis, del D.L. 28/10/2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18/12/2020, n. 176 (cd. Decreto Ristori) – Art. 1-bis, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106»

 

 




Bonus affitti Decreto Sostegni-bis. Non cambia il codice tributo

 

L’Agenzia delle entrate, con una risposta pubblicata l’11 giugno 2021 nel proprio sito web (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/faq-crediti-imposta-locazioni), chiarisce che “per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del Decreto Rilancio, anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020″.

 

Il testo completo della risposta

 

Credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda – estensione Decreto Sostegni bis

D. L’articolo 4 del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha esteso il periodo di applicabilità del credito d’imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio). Quale codice tributo deve essere indicato nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta da parte del beneficiario?

R. Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, si ricorda che le disposizioni del medesimo articolo 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. (link versione consolidata:  https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_informal_consolidated_version_as_amended_28_january_2021_it.pdf

 

 

 

 




Cancellati dal registro dei revisori legali cinquemilacinquantanove revisori persone fisiche e quattordici società di revisione legale

 

Ministero dell’economia e delle finanze
Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n.35 del 4 maggio 2021

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 9 aprile 2021, è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di n. 5.059 revisori persone fisiche e n. 14 società di revisione legale, ai sensi dell’art. 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Il testo integrale del Decreto MEF – RGS n. 66352 del 09/04/2021 è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo:
http://www.revisionelegale.mef.gov.it

 

  A tal proposito si ricorda che con la  risposta n. 26 delle “Domande Frequenti”  pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it  si legge:

Domanda n.26

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)

 

 

 

 




Supporto alla liquidità. Nota congiunta Mef, Banca d’Italia, Abi e Mcc sulla moratoria su mutui e potenziamento Fondo Pmi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana e il Mediocredito Centrale (MCC) hanno costituito una task force per assicurare l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con il Decreto Legge 18/2020. Con tale misura è stata adottata una moratoria fino al 30 settembre per i prestiti per le micro imprese, le Pmi, i professionisti e le ditte individuali, mentre l’operatività del Fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mcc, è stata potenziata e ampliata, aumentandone le risorse e l’ambito di intervento e rendendo più veloci e semplici le procedure per l’ottenimento della garanzia.

La garanzia del Fondo è all’80% dell’importo (e al 90% in caso di riassicurazione di confidi) per tutti i prestiti fino a 1,5 milioni, ferma restando la possibilità di coprire all’80% anche i prestiti fino a 2,5 milioni quando siano rispettate alcune condizioni, fra cui l’imprenditoria femminile, per i prestiti nel Mezzogiorno e per i finanziamenti per investimenti, nonché per tutti i prestiti fino a 5 milioni che rientrino negli ambiti di attività coperti anche dalle sezioni speciali del Fondo stesso. È inoltre previsto l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) per gli imprenditori persone fisiche (le cc.dd. partite IVA, anche se non iscritti al registro delle imprese) con accesso senza bisogno di alcuna valutazione da parte del Fondo, che si affianca alle garanzie all’80% già attive sul micro-credito e sui finanziamenti fino a 25.000 euro (cosiddetto importo ridotto).

La Task force opererà per mettere le banche e i soggetti interessati a conoscenza delle nuove procedure, e per agevolarne l’utilizzo. Proseguirà il lavoro di coordinamento e scambio di informazioni già positivamente avviato tra le parti in questi giorni, anche al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto a eventuali problemi applicativi e facilitarne la divulgazione, contribuendo all’aggiornamento e all’alimentazione della sezione dedicata a ‘Domande e Risposte’ nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La task force, che avvierà la propria operatività dall’inizio della prossima settimana, coordinerà la raccolta e la diffusione dei dati sugli strumenti previsti dalla normativa. (Così, comunicato Stampa congiunto n. 62 del 29 marzo 2020)

Link alla sezione dedicata alle risposte domande più frequenti in merito alle disposizioni contenute nel Decreto 18/2020 (nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze)

 

 




Bonus Pubblicità. Scade il 22 ottobre

Si avvicina il termine per la domanda per accedere al credito di imposta per chi ha aumentato l’investimento pubblicitario su stampa, anche online, radio e tv.

Di seguito le FAQ sul Tax credit pubblicità – Aggiornate al 12 ottobre 2018

Per i quesiti di carattere fiscale le risposte sono state elaborate con il supporto dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità di accesso al bonus – Comunicazione telematica

Domanda: dove è possibile trovare eventuali aggiornamenti ed informazioni su come richiedere ed usufruire del Bonus Pubblicità?

Domanda: è possibile avere informazioni dettagliate per poter presentare istanza per usufruire del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari su quotidiani cartacei?

Domanda: dove è possibile reperire la “comunicazione per fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali”?

Risposta: il modello di “comunicazione telematica” e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it. Eventuali aggiornamenti della modulistica e delle relative istruzioni, ed ogni altra informazione e notizia utile ai fini della più corretta ed agevole fruizione della misura saranno pubblicati sugli stessi siti Internet delle due Amministrazioni.

Invio della comunicazione telematica

Domanda: in quale sito è disponibile il software per la compilazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali?

Domanda: desidero sapere se per l’invio telematico del modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” devo compilare manualmente il modello e inviarne una scansione? Non trovo il modello editabile.

Risposta: Per l’invio della “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” relativa al 2018 e della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per il 2017 è disponibile una apposita funzionalità nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

La procedura è accessibile nella sezione dell’area autenticata: “Servizi per” alla voce “comunicare”.

Presentazione della rinuncia alla richiesta

Domanda: Vorremmo sapere ed avere conferma se i termini della rinuncia sono gli stessi della richiesta di ammissione ai benefici (22 settembre – 22 ottobre) e se è prevista anche una rinuncia successiva al 22 ottobre, una volta ricevuta comunicazione sul beneficio ammesso per il richiedente.

Qualora la rinuncia fosse presentata oltre il termine per la presentazione del beneficio, si è passibili di una eventuale sanzione?

Domanda: la rinuncia alla prenotazione del credito per eventi sopravvenuti entro quando potrà essere formulata? Entro la chiusura dei termini per la comunicazione di accesso al credito, oppure entro la chiusura dei termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva?

Risposta: La rinuncia agli effetti di una “comunicazione per l’accesso” al credito  di imposta precedentemente inviata, può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini per la presentazione della comunicazione stessa, cioè dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. La rinuncia presentata fuori termine, pertanto, non sarà presa in considerazione.

Non è possibile, invece, presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.

Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia

Domanda: In merito al modulo di Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta si richiede se è necessario compilare il campo “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia” anche nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato sia inferiore a 150.000,00 euro?

Risposta: L’elenco dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, presente in allegato alla “comunicazione telematica”, deve essere compilato soltanto nell’ipotesi in cui il credito di imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro dai soli operatori che non siano iscritti nelle “white list”.

Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, infatti, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

  • di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste), oppure
  • di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, sia nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” sia nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Tipologie di pubblicità ammesse al credito di imposta

Domanda: E’ possibile usufruire di un credito d’imposta per investimenti pubblicitari tramite acquisto di spazi pubblicitari in ambito sportivo automobilistico nelle vetture da gara che partecipano ai campionati nazionali ed internazionali?

Domanda: Volevo sapere se il “credito d’imposta pubblicità” è usufruibile anche per l’acquisto di spazi pubblicitari come cartellonistica, banner on line, etc…

Domanda: Gli investimenti effettuati in campagne Google ad words o similari possono rientrare tra le spese ammissibili per godere del credito d’imposta?

Domanda: Vorrei sapere se il credito d’imposta è inerente anche alla pubblicità fatta tramite social, in particolare la piattaforma Facebook.

Domanda: Cosa si intende per stampa online? La pubblicità deve essere fatta solo su testate giornalistiche online oppure sono ritenute ammissibili anche inserzioni pubblicitarie su diversi siti online?

Risposta: Il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc…).

Domanda: Può essere considerato investimento incrementale ammissibile, ai fini dell’applicazione del credito d’imposta, l’acquisto di spazi pubblicitari effettuato sul sito web di un’agenzia di stampa?

Risposta: L’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel delineare gli investimenti pubblicitari incrementali ammissibili per accedere al credito d’imposta individua quelli effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Prescindendo dal settore radio-televisivo, anche l’art. 3 del Regolamento prende in considerazione i giornali quotidiani e periodici,  pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale. Al riguardo, si ritiene di poter chiarire che dall’ambito della “stampa quotidiana e periodica, anche on-line” (ovvero dei “giornali quotidiani e periodici, anche on-line”) non sembrano potersi legittimamente escludere le agenzie di stampa, posto che si tratta, in primo luogo, di organi di informazione, che svolgono dunque una funzione del tutto analoga a quella dei giornali, e che hanno modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali on-line. D’altro canto, la loro esclusione – sulla base di un criterio puramente letterale – dall’ambito di operatività delle disposizioni che disciplinano il credito d’imposta non si giustificherebbe alla luce delle finalità di incentivazione degli investimenti pubblicitari sui mezzi di informazione. Semmai, è appena il caso di precisare che devono essere verificate, anche per le agenzie di stampa, le medesime condizioni che le due disposizioni sopra richiamate impongono con riferimento agli investimenti effettuati sugli altri mezzi di informazione: in entrambe le disposizioni (quella primaria e quella regolamentare) l’individuazione dei “media ammissibili” ai fini del beneficio si completa con la precisazione che i menzionati organi di informazione devono essere in regola con tutte le norme che riguardano la registrazione della testata (giornalistica o radiofonica o televisiva) e devono essere dotati della figura del direttore responsabile. La finalità della norma risiede nella evidente necessità di evitare che possa essere concesso agli operatori economici un beneficio di carattere fiscale sulla base di spese sostenute in favore di imprese editoriali non in regola con le norme generali che presidiano la regolarità di ogni testata giornalistica e la responsabilità per quanto viene attraverso di essa diffuso al pubblico. Pertanto, gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che: – la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; – la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

Ipotesi di investimenti pubblicitari pari a zero nell’anno precedente a quello per cui si richiedere l’agevolazione – Soggetti esclusi dall’agevolazione

Domanda: L’accesso al credito d’imposta è consentito a soggetti titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo al primo anno di attività ed a coloro che non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria nell’anno precedente?

Domanda: Se un’impresa non ha effettuato investimenti inerenti nell’anno precedente di comparazione ma solo nell’anno di richiesta in corso, ovvero con media di partenza pari a 0, è possibile presentare la richiesta o deve obbligatoriamente aver effettuato investimenti anche nell’anno precedente?

Domanda: Da bando, il credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari viene calcolato sulla spesa incrementale, ma se l’attività nell’anno precedente non ha effettuato alcun tipo di spesa pubblicitaria sui mezzi indicati, può comunque accedere considerando pari a 0 la base di spesa o è necessario aver effettuato in passato altre spese per calcolare il valore incrementale?

Domanda: Le aziende nate nel 2018 oppure quelle nate precedentemente ma che non hanno effettuato investimenti pubblicitari negli anni precedenti sono ammissibili o meno al bonus?

Risposta: Non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura.

Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

Verifica e calcolo dell’incremento

Domanda – 1° esempio: Nel caso in cui un’impresa abbia sostenuto nel 2017 solo spese su emittenti radio, mentre nel 2018 sostiene spese sia su radio che su stampa, come si calcola il valore incrementale dell’1% propedeutico all’ammissibilità? In altre parole, sarà ammissibile la sola spesa su radio o la verifica dell’incremento verrà fatta considerando il totale degli investimenti (rendendo così ammissibili anche le spese in stampa)?

Ad esempio:

Tabella domanda esempio 1
Canale spesa 2017 2018
Radio – tv € 100 € 150
Stampa 0 € 40

Il valore incrementale su cui calcolare l’incentivo sarà 50 o 90 (50+40) ?

Risposta n. 1: Ai fini dell’incremento percentuale si può fare riferimento al “complesso degli investimenti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali di informazione rispetto all’anno precedente, a condizione che su entrambi i canali la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell’anno precedente non sia pari a zero.

È possibile poi accedere al bonus anche per investimenti effettuati su un solo mezzo di informazione (stampa da una parte ed emittenti radiofoniche e/o televisive dall’altra).

Nell’esempio sopra riportato, pertanto, l’agevolazione fiscale è ammissibile unicamente per le spese incrementali pubblicitarie effettuate sulle emittenti radio televisive, ed il valore incrementale su cui calcolare il credito di imposta è pari ad € 50.

Domanda – 2° esempio: Si chiede conferma del fatto che possa accedere al credito d’imposta in questione un’impresa che, pur avendo avuto costi pari a zero l’anno precedente (2017) nella tipologia di mezzi oggetto di investimento nel periodo agevolabile (2018), abbia comunque avuto costi superiori a zero l’anno precedente (2017) nell’altra tipologia di mezzi, come da esempio che segue:

Tabella domanda esempio 2
Canale spesa Costi 2017 Costi 2018 (Periodo agevolabile) Costo incrementale
Stampa 0 50 +50
TV locali 30 0 -30

Risposta n. 2: In base a quanto precisato nella risposta al quesito precedente – risposta 1 -, nell’esempio sopra riportato non si può accedere al credito di imposta.

L’investimento effettuato sulla stampa, infatti, non è ammissibile, in quanto nell’anno precedente l’investimento è stato pari a zero, mentre non risulta un incremento delle spese pubblicitarie sulle emittenti radiofoniche e televisive

Precisazione sugli analoghi investimenti effettuati sugli “stessi mezzi di informazione” nell’anno precedente

Domanda: Nel punto 5 del comunicato “Domanda di ammissione al beneficio”, in cui si spiega cosa dovrà contenere la comunicazione, si citano “media analoghi” (ovvero stampa da una parte ed emittenti radio-televisive dall’altra), ma non il singolo giornale o la singola emittente: cosa si intende? l’investimento pubblicitario deve avvenire su più di un giornale, o più di un’emittente radio televisiva?

Domanda: Il canale pubblicitario scelto per ottenere il credito d’imposta deve essere necessariamente lo stesso dello scorso anno o se basta fare investimenti su canali online autorizzati (nuovi o vecchi che siano).

Ad esempio: se un’azienda ha pianificato una campagna nel 2017 su una testata giornalistica online specifica (testata1.it), può beneficiare il prossimo anno del credito d’imposta pianificando una campagna su un’altra testata giornalistica online (testata2.it)?

Risposta: Il credito d’imposta in oggetto riguarda esclusivamente gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su mezzi di “informazione”: cioè su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Per “analoghi investimenti” sugli “stessi mezzi di informazione“, si intende investimenti sullo stesso “canale informativo“, cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.

Costi pubblicitari rilevanti

Domanda: Il credito di imposta va ad agevolare la spesa incrementale effettuate per la pubblicità su giornali, giornali online, TV e radio locali.

Spesso il contratto non viene fatto direttamente con la casa editrice ma con concessionarie di pubblicità che fatturano:

  • il corrispettivo per la pubblicità fatta;
  • i compensi per l’attività svolta (in maniera separata rispetto ai corrispettivi per l’attività pubblicitaria).

Il dubbio che abbiamo è: sono agevolabili solo i compensi corrisposti alle case editrici o anche quelli corrisposti a concessionarie di pubblicità? In buona sostanza vale il mezzo sul quale viene veicolata la pubblicità o il soggetto che fattura?

Domanda: In merito al “Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali”, a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. del 16 maggio 2018 n.90, sono a fare alcune richieste di chiarimento:

  • i soggetti fornitori devono avere caratteristiche particolari? In altre parole, sono ammissibili spese fatturate da soggetti diversi da agenzie pubblicitarie (es. società di consulenza che hanno, a loro volta, sostenuto costi di pubblicità a nome e per conto dell’impresa beneficiaria)?
  • in caso di spese fatturate da agenzie pubblicitarie / concessionarie di pubblicità, come si effettua il conteggio della spesa ammissibile se nella fattura non viene esplicitato il costo di intermediazione? Si considera il costo pieno fatturato?

Domanda: Noi abbiamo a disposizione un monte spesa da destinare alla pubblicità on line su testate giornalistiche, ma invece di acquistarle direttamente da ciascuna testata, ci affideremmo ad una Concessionaria di Spazi Web “PIATTAFORMA PROGRAMMATIC”, che non è un editore ma che acquista spazi da editori, e che ci rilascerebbe unica fattura con elenco delle testate su cui i nostri banner compariranno con preciso numero di impression per ogni testata.

Sarebbe quindi sufficiente avere come giustificativo la fattura sopramenzionata con elenco testate e numero dei click ottenuti su ciascuna precisa testata giornalistica (il che dimostrerebbe che un investimento è stato fatto su quella testata), oppure per ottenere il bonus è necessario presentare un giustificativo della cifra spesa che provenga dalla testata giornalistica stessa?

Risposta: Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle concessionarie di pubblicità.

Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radio- televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

Ulteriori precisazioni in merito agli investimenti pubblicitari effettuati attraverso società concessionarie: sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento in merito all’ammissibilità delle spese per investimenti pubblicitari effettuati su giornali ovvero su emittenti radiofoniche o televisive che non gestiscono autonomamente la raccolta pubblicitaria; tali richieste sono state indotte, in qualche modo, anche da alcuni elementi contenuti  nella  risposta  già  pubblicata  in  relazione  ai  precedenti  quesiti  sul  tema.   Si tratta di una questione rilevante, in considerazione del fatto che molto spesso l’attività di ricerca e di acquisizione della pubblicità non è gestita dai media direttamente, ma tramite società specializzate (concessionarie) alle quali viene affidato sostanzialmente un incarico di   mandato,    al    di    là    delle    possibili    diverse    configurazioni    del    rapporto.    È quindi necessario fornire un ulteriore chiarimento sul tema, tale da fugare i dubbi che sono emersi nel momento in cui si devono coniugare le prescrizioni del Regolamento, volte a salvaguardare la correttezza delle spese ammissibili, con alcuni aspetti rilevanti della realtà dei rapporti commerciali. Ora, in primo luogo va riconosciuto il fatto che l’operatore economico che intende acquistare spazi pubblicitari su un giornale, o su una emittente radiofonica o televisiva, che abbiano affidato la raccolta pubblicitaria ad una società esterna, deve necessariamente rivolgersi a quest’ultima, non potendo trattare direttamente con l’editore. E va altresì considerato, sempre nella stessa ipotesi, che i costi della pubblicità sono fatturati al committente nel loro ammontare complessivo, e questo per una serie di ragioni: – sia perché, con tutta evidenza, la distinzione tra il “costo netto” degli spazi pubblicitari ed il costo del servizio svolto dalla società terza, anche nei casi nei quali fosse evidenziabile, non ha alcun rilievo nei confronti del committente, che è  soggetto del tutto estraneo al rapporto contrattuale tra editore e società concessionaria; – sia soprattutto perché, nella gran parte dei casi, il rapporto tra editore e società concessionaria è strutturato in modo complesso, sotto il profilo dei costi e della ripartizione degli utili, attraverso l’introduzione di parametri che tengono conto, tra l’altro, del volume complessivo della raccolta pubblicitaria effettuata in un determinato periodo; cosicché spesso non risulta possibile estrapolare, sul singolo contratto di acquisto di spazi, il costo del servizio svolto dalla società concessionaria; costo che, in ogni caso, avrebbe un significato puramente astratto, in quanto legato a parametri che prescindono dal singolo acquisto.

Si ritiene, pertanto, di poter chiarire che le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi, prevista dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento.

Diversamente, devono ritenersi escluse dal calcolo del credito d’imposta le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione o di altro genere; in questi casi, si tratterebbe effettivamente di servizi “accessori”, il cui costo – normalmente evidenziabile – non può legittimamente concorrere al calcolo del credito d’imposta.

Concessione del bonus in caso di insufficienza delle risorse disponibili

Domanda: L’assegnazione dei fondi è in ordine cronologico di presentazione della domanda per accedere al contributo?

Domanda: Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta rileva l’ordine cronologico di presentazione della domanda oppure è ininfluente in quanto le risorse disponibili verranno ripartite a prescindere dall’ordine di presentazione?

Risposta: L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.

Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Documentazione a sostegno della domanda

Domanda: l’attestazione del revisore legale dei conti deve essere presentata/allegata in fase di domanda, oppure deve essere a disposizione di eventuali controlli insieme a tutta la documentazione che rendiconta le spese effettuate in pubblicità?

Domanda: relativamente al visto di conformità che deve rilasciare un revisore legale dei conti in merito alle spese sostenute, quando deve essere presentata l’apposita attestazione? Dopo il 21 novembre 2018, data di uscita dell’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale?

Domanda: con la presente per chiederVi se oltre alla Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sarà necessario inviare una rendicontazione delle spese effettuate o altra documentazione integrativa.

Domanda: Nei documenti da allegare alla comunicazione bisogna inviare sia le fatture asseverate che i contratti, anch’essi asseverati?

Risposta: Nessun documento deve essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente. Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati, individuati dall’art. 4, comma 2 del Regolamento.

Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, questo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l’accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.

Invio e sottoscrizione della comunicazione / dichiarazione sostitutiva direttamente o tramite intermediario

Domanda: la sottoscrizione della dichiarazione sostituiva o della comunicazione come deve essere fatta? Con firma dell’interessato autografa ed allegando copia del documento d’identità?

Risposta: Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati) è presentata direttamente dal richiedente l’agevolazione (soggetto beneficiario), la firma si considera apposta con l’inserimento delle proprie credenziali di accesso all’area riservata dell’Agenzia, e non è prevista l’allegazione di alcun documento di identità. Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la dichiarazione relativa alle spese effettuate) è presentata tramite intermediario, invece, il richiedente l’agevolazione (soggetto beneficiario) compila il modello, lo sottoscrive con firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e lo consegna, con una copia del documento di identità, all’intermediario, che dovrà conservarli. Anche in questo caso non è prevista l’allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica. La stessa duplice modalità deve essere seguita, a seconda che la comunicazione telematica sia inviata direttamente o tramite intermediario, anche per la sottoscrizione della “dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito di imposta è superiore a € 150.000”.

Domanda: nel caso dovessimo presentare domande per soggetti che ci hanno incaricato nella sezione “impegno alla presentazione telematica” la firma quale soggetto incaricato come deve essere apposta? Anche in questo caso con firma dell’interessato autografa ed allegando copia del documento d’identità?

Risposta: La sezione “impegno alla presentazione telematica” è predisposta a garanzia del cliente che affida l’incarico per la trasmissione del modello. La procedura da seguire è la seguente:- il soggetto richiedente l’agevolazione (soggetto beneficiario) consegna il modello di comunicazione telematica compilato e da lui sottoscritto, con copia di un documento di identità, all’intermediario, che dovrà conservarli.- l’intermediario restituisce al cliente una copia del modello con la sezione “impegno alla presentazione telematica” compilata e da lui sottoscritta. La sottoscrizione da parte dell’intermediario, ovviamente, può essere effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente (autografa o una delle firme elettroniche previste dal CAD). La presentazione della comunicazione telematica è effettuata dall’intermediario esclusivamente attraverso le funzionalità di accesso mediante i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici. L’intermediario è tenuto a consegnare al richiedente una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Non è prevista in nessun caso l’allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica.

Domanda: Le istanze possono essere inviate da intermediari abilitati tramite Entratel?

Risposta: Per l’invio delle comunicazioni telematiche da parte di un intermediario è richiesta una specifica abilitazione a Entratel, in presenza dei necessari requisiti, in quanto l’abilitazione a Fisconline non consente di operare in qualità di intermediario.

Individuazione dell’esercizio di imputazione delle spese pubblicitarie: applicazione del principio di “competenza”

Domanda: Fa fede la data fattura o quando è stata effettuata la pubblicità?

Il caso: Avendo effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2018 una campagna pubblicitaria radiofonica, pagando un acconto nel mese di dicembre 2017 e il saldo nel 2018, per la richiesta del bonus pubblicità 2018 devo tener conto anche dell’acconto pagato nel 2017? O l’acconto rientra nel bonus pubblicità dell’anno prima?

Domanda: chiediamo quale sia il metodo da utilizzare per imputare le spese all’anno di competenza, quindi 2016 – 2017 -2018, in particolare si chiede se si debba prendere a riferimento la data di emissione della fattura oppure la data di pubblicazione della pubblicità oppure altro metodo da voi indicato

Domanda: Premesso che la norma precisa che il credito viene riconosciuto sulla base delle spese “effettivamente sostenute”, chiediamo se ciò debba intendersi come:

effettivo pagamento della fattura oppure facendo riferimento al principio di competenza economica.

Più in particolare riportiamo il seguente caso specifico:

fattura datata 2017 per sostenimento spese pubblicità periodo 20/12/2017 – 14/03/2018.

Domanda: in caso una fattura sia datata anno 2017 ed il pagamento invece è avvenuto nel 2018, viene considerato un investimento del 2017 o del 2018?

Altra domanda: gli investimenti del 2018 devono essere tutti pagati entro l’anno 2018 oppure anche nell’anno successivo?

Domanda: nel caso in cui si facciano nell’anno in corso investimenti pubblicitari (che sono stati completamente fatturati e pagati nel 2018) che riguardano campagne pubblicitarie con un programma di uscite che interessa sia il 2018 che il 2019, l’investimento è attribuibile totalmente all’anno di pagamento (2018)?

Domanda: In merito al credito d’imposta sulle spese pubblicitarie, al fine di poter applicare correttamente la norma (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni), si chiedono chiarimenti in merito al periodo di effettuazione degli investimenti, ovvero nel caso specifico per una fattura datata 23.06.2017 rileva la data della fattura, la data del pagamento o la data in cui le prestazioni vengono ultimate?

Risposta: L’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (regolamento attuativo dell’agevolazione in esame), prevede espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.

Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

Modalità di pagamento delle fatture

Domanda: la modalità “cambio merci”, quindi acquisto di pubblicità tramite intermediario con pagamento tramite merci in magazzino, può essere inserita fra le spese ammissibili in domanda?

Domanda: nel conteggio dell’investimento pubblicitario possono rientrare costi per l’acquisto di spazi pubblicitari, le cui fatture vengono compensati da crediti?

Domanda: In relazione all’agevolazione in oggetto, si chiede gentilmente se il pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili possa essere fatto sia tramite bonifico bancario/postale, sia tramite Ricevuta Bancaria.

Risposta: La norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.

Importo da considerare ai fini dell’agevolazione

Domanda: L’importo da indicare degli investimenti effettuati o da effettuare è l’imponibile?

Domanda: L’importo da considerare in fattura è l’imponibile o il totale da pagare?

Risposta: L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile.

Domanda: Gli intermediari finanziari per i quali l’IVA è indetraibile ai fini della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali indicano l’ammontare delle spese per l’acquisto di pubblicità al lordo dell’IVA indetraibile?

Domanda: Con riferimento al credito di imposta sulla pubblicità, sono a chiedervi se, per gli Enti Non Commerciali che non svolgono attività commerciale, l’importo agevolabile deve intendersi al lordo dell’IVA. Per queste fattispecie, infatti, l’IVA rappresenta un costo e non è detraibile.

Risposta: Nel caso di Iva indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + Iva). Infatti la norma espressamente esclude dalle spese agevolabili le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale o connessa.

Trattamento fiscale del bonus

Domanda: Il contributo/credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali di cui al Dl 50/2017 è rilevante ai fini Irap, Ires ed Irpef?

Domanda: Nel Regolamento pubblicato in Gazzetta lo scorso 24 Luglio recante le disposizioni attuative relative all’art. 57-bis comma 1 del DL 50/2017 non mi pare sia stato chiarito se il contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta compensabile sia imponibile o meno ai fini delle imposte su redditi e dell’IRAP

Domanda: In merito al trattamento fiscale da riservare al credito d’imposta in oggetto, ci si domanda se il bonus in parola concorra o meno alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, nonché alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Domanda: con la presente volevo un chiarimento riguardo la tassabilità o meno ai fini Ires ed Irap del credito di imposta previsto dall’art. 57 bis del Dl 24/4/2017 n. 50. Il sottoscritto ha interpretato detta questione a favore della tassabilità, in quanto la norma non la esclude espressamente

Risposta: Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.

Alternatività e non cumulabilità del bonus

Domanda: Leggo che la fruizione del credito è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni fiscali nazionali, regionali, comunali e comunitarie. Questo significa che se una impresa ha già utilizzato e sta utilizzando il credito di imposta RS, non può accedere a quello sulla pubblicità?

Domanda: Siamo un gruppo societario che vorrebbe presentare comunicazione per il credito d’imposta per gli investimenti in pubblicità.

Una delle società appartenenti al Gruppo ha inviato istanza per agevolazione patent box marchio d’impresa, ma allo stato non ha ancora usufruito del credito d’imposta, prima occorre avviare una procedura di ruling con l’agenzia delle entrate per la determinazione del reddito imponibile agevolabile. Dobbiamo rinunciarVi preventivamente, vale a dire prima di inviare la comunicazione per il credito d’imposta in pubblicità, oppure possiamo farlo nel momento in cui si aprirà la procedura di ruling con l’agenzia delle entrate? Riteniamo infatti che i due crediti d’imposta (quello in pubblicità e quello per il patent box) non siano cumulabili, corretto?

Risposta: la fruizione dell’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, “patent box”, credito di imposta RS, ecc.), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.

Quesito USPI sugli investimenti pubblicitari sulle testate digitali

È pervenuto dall’USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) un quesito in merito alla corretta interpretazione della disposizione del Regolamento (articolo 3, comma 1) che disciplina gli investimenti ammissibili, nella parte in cui richiama – per la stampa online – l’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. In particolare, nel quesito si evidenzia che il richiamo ai requisiti di carattere tecnico e commerciale – imposti dall’articolo 7 alle imprese editrici di testate digitali che chiedano l’ammissione al contributo pubblico diretto – ove applicato letteralmente, è suscettibile di introdurre condizioni che appaiono estranee alla logica del meccanismo di incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari, e che peraltro non trovano riscontro nella norma primaria che disciplina la misura ed abilita il Regolamento

Risposta: L’articolo 3, comma 1, del Regolamento, nel disciplinare le condizioni di ammissibilità “oggettive” per accedere al beneficio, stabilisce che gli investimenti incrementali ammissibili devono essere effettuati, tra l’altro, su giornali quotidiani e periodici, “…pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70…”.

Quest’ultima disposizione fa parte del complesso normativo che disciplina tutto ciò che riguarda l’ammissione delle imprese editrici alla percezione del contributo pubblico diretto, ed in particolare stabilisce i requisiti richiesti alle testate digitali per poter usufruire del predetto contributo.

I requisiti richiamati attengono, per un verso, alla tecnologia dell’edizione digitale ed alla sua fruibilità e multimedialità; e, per l’altro, alla circostanza che i contenuti dell’edizione digitale siano fruibili, in tutto o in parte, a titolo oneroso.

Tali condizioni rispondono alla logica cui è ispirata, particolarmente nei più recenti interventi di riforma, la normativa sul sostegno pubblico diretto alle imprese editoriali, che dà particolare rilievo – ai fini della concessione del contributo diretto – all’innovazione, alla multimedialità, ed alla circostanza che i prodotti editoriali (sia cartacei che digitali) trovino effettivo riscontro di vendita sul mercato; tutto questo, peraltro, in una logica più generale di selezione stringente delle imprese editoriali alle quali concedere il contributo diretto, del tutto estranea – anzi, opposta – alla logica incentivante degli investimenti pubblicitari.

La circostanza che la testata online sulla quale si acquistano gli spazi pubblicitari abbia o meno determinate caratteristiche tecnologiche, ed il fatto che abbia, in tutto o in parte, contenuti che possono essere usufruiti a pagamento, costituiscono dunque criteri essenziale (veri e propri requisiti) di selezione per usufruire del contributo pubblico editoriale; gli stessi elementi non hanno invece alcun rilievo intrinseco ai fini della legittimazione o della capacità delle testate online di offrire spazi pubblicitari agli operatori economici.

D’altro canto, nella norma primaria che ha istituito il “bonus” (l’articolo 57-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50) non è rinvenibile alcun elemento – né logico, né tanto meno testuale – che possa dare fondamento all’introduzione, nella disciplina degli investimenti pubblicitari, delle specifiche condizioni che regolano, per le testate digitali, la diversa questione della loro ammissione al contributo diretto editoriale.

L’applicazione letterale dell’articolo 3, comma 1, del Regolamento condurrebbe pertanto, sotto tale profilo, ad introdurre elementi di selettività non giustificabili e limitativi della libera scelta, da parte degli operatori economici, delle testate digitali sulle quali acquistare gli spazi pubblicitari.

Si ritiene, conclusivamente, che il richiamo all’articolo 7 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, contenuto nell’articolo 3 del Regolamento, non possa che essere inteso in un senso più generale di richiamo alla nozione positiva di editoria online, ma non di richiamo all’applicazione – ai fini del “bonus” fiscale – di requisiti e condizioni che rispondono a logiche e criteri del tutto differenti.

Documentazione

Commenti

Bonus pubblicità. Tutto pronto per accedere al credito di imposta per gli investimenti incrementali
di Enrico Molteni

Legislazione

Le regole attuative del bonus pubblicità

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, n. 90: «Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell’articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

Investimenti pubblicitari incrementali. Il modello e le istruzioni per la fruizione del credito di imposta

Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria – Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018: «Approvazione del modello di comunicazione e delle modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, istituito dall’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172»




Spesometro primo semestre 2017: nuovo set di risposte. Focus su agenzie di viaggio ex art. 74-ter e rapporti con soggetti esteri

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato nuove Faq e relative risposte sulle regole di compilazione e di trasmissione del file contenenti le comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. I chiarimenti forniti sono sviluppati secondo la formula della risposta a precisa domanda. Di seguito, le ultime pubblicate.

Link ad una selezione di risposte a domande più frequenti in merito alle comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Entrate – Faq inserite il 22 settembre 2017

Per saperne di più:

Spesometro primo semestre 2017: le Faq e relative risposte sulle regole di compilazione e di trasmissione del file

Faq – Selezione di risposte a domande più frequenti in merito alle comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Entrate – Aggiornate al 20 settembre 2017 

Comunicazione dei dati delle fatture: l’Agenzia eviterà duplicazioni in caso di errato invio di dati di fatture che sono oggetto di trasmissione al sistema Sts. Per Curatori e commissari obbligo di invio solo per documenti di loro “competenza”

Agenzia delle Entrate – Avviso del 12 settembre 2017

 

Circolari e Risoluzioni

Comunicazione dei dati delle fatture per i produttori agricoli ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72: esonero solo se l’attività viene svolta in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 105 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Esonero dall’obbligo previsto per i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 situati nelle zone montane – Requisiti per poter beneficiare dell’esonero – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 9 del D.P.R. 29/09/1973, n. 601»

Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delle comunicazioni – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Le risposte ai quesiti dell’Agenzia delle entrate

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 87 E del 5 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Definizione delle informazioni da trasmettere – Riposte ai quesiti – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017»

Nuova comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Invio per tutte le fatture. Confermate le esclusioni per forfetari e contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016 – Primi chiarimenti»

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate

 

Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA: informazioni, modalità e formato per la trasmissione telematica

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Spesometro primo semestre 2017: le faq e relative risposte sulle regole di compilazione e di trasmissione del file

NERVOUS

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito internet una serie Faq e relative risposte che riguardano le regole di compilazione e di trasmissione del file contenenti le comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. I chiarimenti forniti sono sviluppati secondo la formula della risposta a precisa domanda.

Link ad una selezione di risposte che riguardano la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute, in scadenza il 28 settembre 2017