Recupero veloce dell’IVA in caso di fallimento del debitore. Spartiacque le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso. Nel vecchio regime, in caso di chiusura del fallimento ‘‘in pendenza di giudizi’’, necessario attendere i predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto

Nel caso di procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, trova applicazione il precedente disposto dell’articolo 26 del D.P.R. IVA che – fissando il dies a quo per l’emissione delle note di variazione in diminuzione al momento in cui si ha certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale ­ – “nell’ipotesi di chiusura del fallimento ‘in pendenza di giudizi‘, richiede di attendere il termine dei predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto“. Questo il passaggio più significativo della risposta ad istanza di interpello n. 471/2023

D’altronde, osservano i tecnici di via Giorgione, se è pur vero che l’attuale formulazione dell’articolo 26 del decreto IVA ­come modificato dall’articolo 18 (Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali) del decreto-­legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. D.L. Sostegni-bis) ­ con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, consente:

  • al comma 3-­bis, di emettere note di variazione in diminuzione «in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
    a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale […]»;
  • al comma 5­-bis, di emettere note di variazione in aumento «Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-­bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte […]»;

è anche vero che, il comma 2 del citato articolo 18 (come modificato dall’articolo 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con mod., dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15) dispone espressamente che, «Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3­bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso», così lasciando inalterata la disciplina previgente con riguardo alle procedure pregresse.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 471 del 29 novembre 2023, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021 – Conseguenze – Applicazione dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 nella versione vigente ante 26 maggio 2021 – Inapplicabilità dell’attuale formulazione dell’articolo 26 del D.P.R. IVA come modificato dall’articolo 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 – Caso di specie – Chiusura del fallimento ‘‘in pendenza di giudizi’’- “Dies a quo” ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione – Necessità di attendere i predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto – Affermazione – Articolo 118 del RD 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fall. vigente ratione temporis) – Art. 90 della Direttiva 2006/112/CE – Art. 26, del DPR 26/10/1972, n. 633

 

I precedenti:

 

Procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021. Il dies a quo e dies ad quem per le variazioni IVA ex art. 26 del Decreto IVA

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 50 del 25 gennaio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali – Fallimento ante 2021 (procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021) – Dies a quo a partire dal quale il cedente/prestatore può emettere la relativa nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/72 – Applicazione disciplina “pregressa” ex articolo 26 alle modifiche introdotte dall’art. 18 del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (Decreto Sostegni-bis)»

 

Emissione delle note di variazione. Nel concordato preventivo l’IVA sul debito non versato dall’assuntore non si recupera con una rettifica in diminuzione ma con richiesta di rimborso dalla data di definizione del piano di riparto o dalla chiusura del fallimento

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 9 febbraio 2021, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Cessionario o committente sottoposto a procedura concorsuale – Creditore ammesso ad un concordato preventivo in continuità con assuntore – Concordato preventivo in continuità con assuntore e liberazione del debitore – Successivo fallimento dell’assuntore – Limiti all’emissione delle note di variazione – Art. 90 della Direttiva 2006/112/CE – Art. 26, del DPR 26/10/1972, n. 633

 

 

Vedi anche:

 

Sull’identificazione del dies a quo per l’emissione di note di variazioni IVA in presenza di procedure concorsuali o esecutive
di Eugenio Grimaldi

 

Giurisprudenza

Note di variazione IVA – Applicazione del principio di proporzionalità

 

Corte di Giustizia CE:

 

L’art. 26, del D.P.R. n. 633/72 non è conforme alla Direttiva IVA. Legare la riduzione dell’IVA all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale che può durare più di 10 anni viola i principi di proporzionalità e non discriminazione

Corte di Giustizia CE – Sezione I – Sentenza del 23 novembre 2017, Causa C-246/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma della Sesta direttiva 77/388/CEE (ora trasfuso nell’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE) – Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – Applicazione del principio di proporzionalità che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione – Proporzionalità della durata dell’anticipo d’imposta da parte dell’imprenditore/professionista – Necessità – Discriminazione di fatto degli operatori economici italiani rispetto ai concorrenti appartenenti a Paesi membri dell’UE – Conseguenze – Non conformità della normativa italiana rispetto alle Direttiva IVA nella parte in cui prevede la riduzione della base imponibile IVA all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale contro il debitore, quando tale procedura può durare più di dieci anni – Artt. 73 e 90, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Normativa interna di riferimento – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

Il cedente non deve versare l’IVA (dichiarata) se il cessionario soggetto a fallimento ha rettificato la detrazione effettuata

 

Vedi anche, l’orientamento dei giudici di legittimità espresso con la sentenza n. 25896 del 16/11/2020 che sembra ammettere la procedura di variazione di cui all’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 anche in mancanza di “certezza” dell’irrecuperabilità del credito derivante dall’infruttuosità della procedura concorsuale.(Fattispecie: cartella di pagamento relativa ad imposta sul valore aggiunto, per l’anno 1996, dichiarata e non versata i relativa a fatture emesse nei confronti di una società: “l’IVA non versata concerneva fatture emesse e regolarmente registrate nei confronti della s.r.l., che non le aveva totalmente pagate, perché in stato di decozione, che l’aveva poi condotta alla dichiarazione di fallimento”.)

Nella citata sentenza, evidenziato che per accordare il diritto alla riduzione della base imponibile, allora, è sufficiente che il soggetto passivo evidenzi l’esistenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato, anche a rischio che la base imponibile sia rivalutata al rialzo nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga comunque (punto 27 della sentenza Di Maura). E ciò proprio perché la certezza della definitiva irrecuperabilità del credito può essere acquisita, in pratica, solo dopo una decina di anni, a causa della durata, in Italia, delle procedure fallimentari. Spetta quindi alle autorità nazionali stabilire, nel rispetto del principio di proporzionalità e sotto il controllo del giudice, quali siano le prove di una probabile durata prolungata del mancato pagamento che il soggetto passivo deve fornire in funzione delle specificità della vicenda”).In realtà, quanto alle procedure concorsuali, alla luce della giurisprudenza unionale l’applicabilità dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/72 non necessita della certezza dell’irrecuperabilità derivante dall’infruttuosità della procedura”.

Link al testo della Sentenza n. 25896 del 16/11/2020 (Presidente: Virgilio Biagio, Relatore: Perrino Angelina Maria) – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile TributariaIVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Cessionario o committente sottoposto a procedura concorsuale – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021 – Meccanismo di cui all’art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 in caso di mancato pagamento per procedure concorsuali rimaste infruttuose – Utilizzazione da parte del cessionario o del committente e non del cedente – Conseguenze – Art. 90 della Direttiva 2006/112/CE – Art. 26, del DPR 26/10/1972, n. 633.

 

 

La MassimaIn tema di IVA, è illegittima la pretesa del fisco volta ad ottenere l’imposta dal cedente o dal prestatore che non abbiano fatto ricorso al meccanismo previsto dall’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose (per l’applicazione del quale non è necessaria la certezza dell’irrecuperabilità) qualora questo meccanismo sia stato utilizzato dal cessionario o dal committente e sia così stato eliminato in tempo utile il rischio di perdita di gettito per l’erario.

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

L’art. 26, del D.P.R. n. 633/72 non è conforme alla Direttiva IVA e va disapplicato. Legare la riduzione dell’IVA all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale o esecutiva, che può durare anni, viola i principi di proporzionalità e non discriminazione

Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza – Sezione II – Sentenza n. 145 del 17 aprile 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Art. 90 della Direttiva 2006/112/CE – Contrasto tra diritto comunitario e diritto interno – Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – Applicazione del principio di proporzionalità che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione – Proporzionalità della durata dell’anticipo d’imposta da parte dell’imprenditore/professionista – Non conformità della normativa italiana rispetto alla Direttiva IVA nella parte in cui prevede la riduzione della base imponibile IVA all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale o di procedura esecutiva (Corte di Giustizia CE, Sentenza del 23/11/2017, causa C-246/16, Di Maura) – Conseguenze – Possibilità di emissione della nota di variazione in caso concordato preventivo già alla relativa domanda – Possibilità di emissione della nota di variazione in caso fallimento – Condizioni – Presenza di relazione del curatore che attesta con sufficiente oggettività l’esistenza della ragionevole probabilità che il debito non venga saldato – Artt. 73 e 90, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Nuovo regime – Variazioni IVA in diminuzione – Procedure concorsuali – 

 

Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali. I chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L.“Sostegni-bis

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 29 dicembre 2021: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali – Modifiche all’art. 26 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (cd. Direttiva IVA) – Art. 18, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (Decreto Sostegni-bis)»

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2021

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Speciale – Riforma Crisi d’impresa

 

 Il decreto-leggeEmersione anticipata della crisi d’impresaconvertito in legge

 

 

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, conv., con mod., dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Il Regolamento MinGiustizia sulla composizione negoziata della Crisi d’impresa con le linee guida sulla formazione degli esperti

Decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, recante: «Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118»

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Decreto legge per l’emersione anticipata della crisi d’impresa. La sintesi delle misure introdotte

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, la legge di conversione (21 ottobre 2021, n. 147) del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118.

A seguito delle modifiche introdotte dalla citata legge n. 147/2021, il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, si compone ora di 33 articoli suddivisi in 145 commi, ripartiti in tre Capi:

  • il Capo I (articoli 1-23-bis) reca misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale;
  • il Capo II (articoli 24-26-bis) prevede ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;
  • il Capo III (articoli 27-29) reca disposizioni transitorie e finali.

Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa L’articolo 1 del decreto-legge differisce al 16 maggio 2022 (dal 1° settembre 2021) l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, ad eccezione del Titolo II della Parte prima, concernente le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l’entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023.

Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative – L’articolo 1-bis, del decreto-legge introdotto dalla legge di conversione, proroga alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 il termine per procedere alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo da parte di talune società a responsabilità limitata e società cooperative, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dall’art. 379 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Gli articoli da 2 a 19 disciplinano un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza.

In particolare, l’articolo 2 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa) delinea le modalità di funzionamento dell’istituto, che va attivato dall’imprenditore commerciale (o agricolo) in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che «rendono probabile» lo stato di crisi o l’insolvenza. Si tratta di una procedura stragiudiziale attivata presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l’imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate. Si tratta, come spiega la relazione illustrativa, di un percorso più strutturato rispetto a quello previsto dal Codice della crisi d’impresa, adeguato alle mutate esigenze di cui si è detto e meno oneroso, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa.

L’articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto) prevede l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale ai fini dell’accesso alla composizione negoziata e detta norme volte alla individuazione dell’esperto che dovrà affiancare l’imprenditore.

In particolare, i commi 3, 4 e 5 sono dedicati all’elenco di esperti che possono intervenire nella procedura.

L’elenco ha dimensione regionale, infatti è tenuto presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

A domanda, nell’elenco possono essere inseriti: 

  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 
  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 
  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono essere inoltre inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere  svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati,  accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa  di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.  Ai sensi del comma 4, l’iscrizione all’elenco è altresì subordinata al possesso della specifica formazione che dovrà essere prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

L’articolo 4 (Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti) disciplina i requisiti di indipendenza e terzietà dell’esperto, che opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed ha la facoltà di chiedere all’imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie, nonché di avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale. La disposizione preclude a chi ha svolto l’incarico di esperto di intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall’archiviazione della composizione negoziata.

L’articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) disciplina la procedura di accesso allo strumento della composizione negoziata della situazione di crisi, definendo il contenuto della domanda in cui inserire le informazioni utili per la designazione del professionista più indicato. L’esperto nominato potrà accettare o rifiutare l’incarico. In caso di accettazione, dovrà convocare l’imprenditore, al fine di valutare le ipotesi di risanamento e individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che viene inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano le misure protettive che possono conseguire all’accesso dell’imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi. Tali misure limitano le possibilità di azione nei confronti dell’imprenditore da parte dei creditori e precludono il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. Il procedimento per l’attivazione delle misure protettive e cautelari ha carattere giudiziale (udienza dinanzi al tribunale). Più nel dettaglio, per poter garantire il buon esito delle trattative, il comma 1 dell’articolo 6 riconosce all’imprenditore la possibilità di richiedere misure protettive. Tale richiesta può essere presentata con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza (presentata con le modalità telematiche previste dal comma 1 del precedente articolo 5). L’istanza è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto. Pertanto, a partire dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Tuttavia, non sono inibiti i pagamenti.

L’articolo 8 (Sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile) prevede la sospensione della applicazione di una serie di obblighi che gravano sull’imprenditore. In particolare, l’imprenditore in situazione di crisi che abbia presentato istanza di misure protettive può dichiarare che non si applicano nei suoi confronti una serie di obblighi previsti da alcune disposizioni del codice civile (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484, 2545-duodecies).

Gli articoli 2446, secondo e terzo comma e 2447 c.c., da un lato, e 2482-bis, 2482-ter c.c. dall’altro, disciplinano i casi di riduzione obbligatoria del capitale per perdite rispettivamente con riguardo alle società per azioni e in relazione alle società a responsabilità limitata. L’art. 2484 c.c. configura la riduzione rilevante del patrimonio netto al di sotto del minimo legale quale causa di scioglimento delle società di capitali (così il comma 1, n. 4). L’articolo 2545-duodecies disciplina le ipotesi di scioglimento delle società cooperative, fra le quali il decorso del termine, il conseguimento dell’oggetto sociale, la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, l’impossibilità di funzionamento per continuata inattività dell’assemblea, la perdita del capitale sociale.

L’articolo 9 (Gestione dell’impresa in pendenza di trattative) disciplina la gestione dell’impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l’imprenditore – che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria – e l’esperto a lui affiancato. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa ma egli deve gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Inoltre, nel caso in cui, nel corso della composizione negoziata, risulta che l’imprenditore è insolvente, ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell’imprenditore. L’imprenditore è tenuto soltanto ad informare preventivamente, in forma scritta, l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione o dell’esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. L’esperto, nel caso in cui ritenga che gli atti preannunciati possano arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, può segnalarlo per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Qualora malgrado la sua segnalazione l’atto venga comunque portato a compimento, l’imprenditore, in base a quanto previsto dal comma 4 è tenuto ad informare senza indugio l’esperto il quale, nei successivi dieci giorni, deve palesare, qualora ritenga che la scelta posta in essere dall’imprenditore possa pregiudicare gli interessi dei creditori, il proprio dissenso nel registro delle imprese.

Una volta iscritto il proprio dissenso l’esperto deve procedere alla segnalazione al giudice che ha emesso i provvedimenti relativi alle misure protettive o cautelari. La segnalazione comporta la possibilità per il giudice (ex comma 6 dell’articolo 7) di revocare le misure protettive e cautelari o abbreviarne la durata.

L’articolo 10 (Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti) prevede una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all’imprenditore nel corso della procedura (ad esempio per poter contrarre finanziamenti prededucibili), nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti.

L’articolo 11 (Conclusione delle trattative) disciplina le diverse possibilità di definizione della procedura, che vengono individuate, tra le altre, in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di risanamento ma anche nella domanda di concordato semplificato.

L’articolo 12 (Conservazione degli effetti) prevede che gli atti compiuti dall’imprenditore in situazione di crisi nel periodo del tentativo di composizione negoziale possano conservare i propri effetti anche a conclusione delle trattative, e determina i presupposti per tale efficacia. Si evidenzia che il comma 5 mette al riparo l’imprenditore che ha attivato le procedure di composizione negoziale dalle conseguenze penali previste dagli articoli 216 (Bancarotta fraudolenta), terzo comma, e 217 (Bancarotta semplice) della legge fallimentare. Tali disposizioni non si applicano infatti ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto in coerenza con l’andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell’impresa valutata dall’esperto, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale.

L’articolo 13 (Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese) reca una specifica disciplina per la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese al fine di prevedere la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria.

L’articolo 14 (Misure premiali) disciplina alcune misure e agevolazioni fiscali derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell’imprenditore in crisi prevedendo:

  • una riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa durante la procedura di composizione negoziata;
  • una riduzione delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta, in caso di pagamento nei termini;
  • l’abbattimento alla metà, nell’ambito dell’eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata;
  • una dilazione dei debiti tributari dell’imprenditore che aderisca alla composizione negoziata.

L’articolo 15 (Segnalazione dell’organo di controllo) reca norme procedurali per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata. Le norme affidano all’organo di controllo societario il compito di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina di un esperto per l’avvio della composizione negoziata della crisi. Viene specificato inoltre il contenuto della predetta segnalazione.

L’articolo 16 (Compenso dell’esperto) disciplina dettagliatamente il compenso dell’esperto, che può variare da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 400.000 euro, ed è determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice secondo scaglioni determinati.

L’articolo 17 (Imprese sotto soglia) disciplina la procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni. La disposizione consente di richiedere l’intervento di un esperto indipendente per cercare di risolvere situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario anche agli imprenditori che, svolgendo di attività di valore relativamente modesto, a normativa vigente risultano non soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

Gli articoli 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio) e 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio) introducono e disciplinano il concordato liquidatorio cosiddetto “semplificato”, uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l’imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell’azienda e intenda procedere alla liquidazione del patrimonio attraverso la cessione dei beni. In è stato inoltre integrato con specifiche disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

L’articolo 20 (Modifiche urgenti alla legge fallimentare) del decreto-legge novella la legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), intervenendo principalmente sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. In particolare, una prima serie di novelle interviene sull’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, nonché sulla disciplina inerente ai casi di modifiche sostanziali ai piani di ristrutturazione dei debiti, che si rendano necessarie ai fini dell’omologazione dell’accordo. Ulteriori novelle concernono il finanziamento della continuità aziendale nell’ambito delle procedure di concordato o di accordo di ristrutturazione. Esse prevedono che il tribunale possa autorizzare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori in relazione a mensilità antecedenti al deposito del ricorso per concordato. È inoltre inserita la previsione che consente la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale. Riguardo al concordato con continuità aziendale, inoltre, viene estesa a due anni la durata della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, eventualmente prevista dal piano di concordato. L’articolo 20 prevede inoltre l’inserimento nella legge fallimentare della disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, della nuova disciplina della convenzione in moratoria e degli accordi di ristrutturazione agevolati. Si tratta di istituti già disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e di insolvenza, la cui entrata in vigore è differita dall’articolo 1 del presente decreto-legge. Con l’introduzione dei medesimi istituti nella legge fallimentare il Governo ne anticipa quindi l’applicabilità.

L’articolo 21 (Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) consente all’imprenditore che abbia ottenuto – entro il 31 dicembre 2022 – accesso al concordato “in bianco” o all’accordo di ristrutturazione dei debiti, di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento.

L’articolo 22 (Estensione del termine di cui all’articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) dispone che il termine temporale – concesso dal giudice all’imprenditore in stato di crisi – per la presentazione, successiva al deposito del ricorso, dei documenti richiesti per la domanda di concordato sia applicabile anche quando sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Il nuovo termine si applica limitatamente alla durata dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19.

L’articolo 23 (Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata) prevede – fino al 31 dicembre 2021 – l’improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo o per la dichiarazione di fallimento, relativi ai concordati preventivi con continuità aziendale, omologati in data successiva al 1° gennaio 2019. Inoltre, stabilisce che l’istanza di nomina dell’esperto indipendente non possa essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l’ammissione a talune procedure di composizione negoziata.

L’articolo 23-bis (Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali) modifica il termine di entrata in vigore delle specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali.

Gli articoli 24 e 26-bis riguardano la magistratura prevedendo, rispettivamente, l’incremento di 20 unità il ruolo organico della magistratura ordinaria e una procedura speciale per il reclutamento di magistrati ordinari in tirocinio per la copertura di 500 posti vacanti nell’organico della magistratura.

L’articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo) reca misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo.

L’articolo 26 introduce una disciplina derogatoria, valida solo per l’anno 2021, in materia di assegnazione delle risorse del Fondo Unico Giustizia, prevedendo la riassegnazione immediate delle quote versate all’entrata del bilancio dello Stato nel 2020 agli stati di previsione del Ministero della giustizia e dell’interno.

I successivi articoli del decreto-legge contengono disposizioni transitorie e finali. In particolare, l’articolo 27 prevede che gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19, del decreto-legge, si applichino a decorrere dal 15 novembre 2021.

L’articolo 28 reca le disposizioni finanziarie e stabilisce che dall’attuazione delle norme del decreto- legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione degli articoli 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto) e 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria).

L’articolo 28-bis specifica che le disposizioni del decreto-legge sono applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali.

L’articolo 29 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Link al testo del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, conv. con mod., dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»




Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale. Il Senato approva

Con 207 voti favorevoli 36 contrari e un’astensione, l’Assemblea del Senato, il 13 ottobre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del ddl 2371, conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Il testo passa alla Camera dei deputati.

 

 

Il provvedimento in sintesi:

Per assicurare gradualità nella difficile situazione determinata dalla pandemia, l’articolo 1 differisce l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’articolo 2 introduce la nuova procedura della composizione negoziata: l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’esperto è chiamato ad agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. L’articolo 3, che è stato riscritto dalla Commissioni, istituisce la piattaforma telematica nazionale che è gestita dal sistema delle camere di commercio. Nella piattaforma, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, è disponibile una lista di controllo particolareggiata per la redazione dei piani di risanamento e adeguata alle esigenze delle piccole e medie imprese. L’articolo 11 disciplina le diverse possibilità di definizione della procedura: nei casi in cui, attraverso le trattative, si sia individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, per l’imprenditore è possibile, alternativamente, stipulare un contratto, una convenzione ovvero una moratoria. Nel caso in cui l’esperto dichiari, nella relazione finale, che le trattative con creditori e terzi non hanno avuto esito positivo, l’imprenditore può presentare una proposta di concordato per la cessione dei beni. Si tratta di una procedura semplificata che non comporta né la nomina di un commissario giudiziale né l’approvazione dei creditori. L’articolo 18 introduce il concordato liquidatorio cosiddetto “semplificato“, uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l’imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale. Le modalità di liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni, sono disciplinate dall’articolo 19.

 

 

Link al testo dell’emendamento del Governo.

 

 




Crisi d’impresa e risanamento. Approvato dal Governo un nuovo decreto legge che modifica le regole (testo e relazioni)

Relazione illustrativa, Relazione tecnica, Analisi tecnico-normativa

 

 

Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 5 agosto 2021 su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

A fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, si prevedono quattro ordini di intervento:

  1. si stabilisce il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023;
  2. si introduce l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento. Si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza. Si accede tramite una piattaforma telematica. All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa;
  3. si modifica la legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi;
  4. si stabilisce il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa.

 

Il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dopo diciannove giorni, il 24 agosto; in proposito, si ricorda che, in precedenti analoghe occasioni, il Comitato per la legislazione ha raccomandato al Governo, “ai fini del rispetto dell’articolo 15 della legge n. 400 del 1988 [cioè del requisito dell’immediata applicazione dei decreti-legge], di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.

 

 

Link al decreto-Legge 24 agosto 2021, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) e l’analisi tecnico-normativa

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) e l’analisi tecnico-normativa allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) e dal Ministro della giustizia (Cartabia) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) con il Ministro dello sviluppo economico (Giorgetti) e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia – (Atto Senato n. 2371).

 

Crisi d’impresa e risanamento. La relazione illustrativa del decreto legge che modifica le regole

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 – A.S. n. 2371

 

Crisi d’impresa e risanamento. La relazione tecnica del decreto legge che modifica le regole

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 – A.S. n. 2371

 

Crisi d’impresa e risanamento. L’analisi tecnico-normativa del decreto legge che modifica le regole

Link al testo dell’analisi tecnico-normativa del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 – A.S. n. 2371

 

Il testo delle misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

Link al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021