Estensione ex D.L. “Aiuti-bis” della platea dei beneficiari dell’indennità una tantum dipendenti. Le istruzioni Inps

Con circolare n. 111 del 7 ottobre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti prevista dal decreto-legge n. 115/2022, all’articolo 22, rubricato «Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50». Le nuove istruzioni sono necessarie considerato che con la retribuzione del corrente mese di ottobre (competenza ottobre 2022), i datori di lavoro, in automatico, devono provvedere a erogare la predetta indennità ai lavoratori che siano in forza nel mese di ottobre 2022, che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro), che siano stati destinatari di eventi – con indennità mensile erogata entro i limiti di cui al comma 121 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021) e che, infine, non siano destinatari delle indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Nella circolare, evidenziato che gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022). Tali eventi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

 

L’indennità sarà riconosciuta in via automatica, tramite i datori di lavoro, e sarà erogata con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2022.

I lavoratori dovranno preventivamente presentare al datore una dichiarazione in cui indicheranno:

  • di non aver già beneficiato del bonus 200 euro;
  • di essere stati destinatari, nell’intervallo di tempo che va dal 1° gennaio 2022 al 18 maggio 2022, di eventi con copertura di contribuzione figurativa (indipendentemente se sorti in data antecedente il primo gennaio o proseguiti dopo il 18 maggio);
  • di essere consapevoli di non avere diritto al bonus, laddove già destinatari dello stesso con erogazione d’ufficio da parte dell’Inps.

Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, dovrà presentare tale dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

 

Link al testo della circolare Inps n. 111 del 7 ottobre 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum per dipendenti – Estensione del bonus anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere a luglio 2022, ma interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS – Istruzioni applicative – Art. 22 del D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142 – Art. 31 del D.L. 17/05/2022, n. 50, , conv., con mod., dalla L. 15/07/2022

 

Per saperne di più:

Link al testo della circolare Inps n. 73 del 24 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum pari a 200 euro. Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50

Link al testo del messaggio Inps del 24 giugno 2022, n. 2559, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Dichiarazione del lavoratore

Link al testo del messaggio Inps del 21 giugno 2022, n. 2505, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM– Messaggio n. 2397/2022 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Precisazioni

Link al testo del messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM  – Lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

 




Diffuso il fac-simile di dichiarazione per l’indennità una tantum 200 euro

Pubblicato il messaggio Inps n. 2559 del 24 giugno 2022 (di seguito riportato) che “approva” il fac-simile di dichiarazione – personalizzabile e non vincolante – che consente al datore di riconoscere in modo automatico l’indennità una tantum, 200 euro.

Quest’ultimo, infatti, dovrà acquisire la predetta dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza. Ove il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro part-time, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità. Il bonus sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA, congedi).

L’autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF. Beneficeranno d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione; al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.

 

Il testo integrale del messaggio Inps del 24 giugno 2022, n. 2559, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Dichiarazione del lavoratore

 

Con la circolare n.73 del 24 giugno 2022, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio, l’Istituto ha fornito le istruzioni per accedere all’indennità una tantum di 200 euro prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

In particolare, l’articolo 31, comma 1, del citato decreto-legge prevede che l’indennità sia riconosciuta «previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18».

ll lavoratore, quindi, al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. Si tratta delle categorie per le quali è previsto che sia l’Inps a erogare a luglio l’indennità una tantum, ai sensi dell’articolo 32 del medesimo D.L. n. 50/2022 (incompatibile con la modalità di pagamento prevista dall’articolo 31).

Tanto rappresentato, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, al presente messaggio si allega un fac-simile di dichiarazione (Allegato n. 1), che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Link al sito dell’Inps per prelevare il fac-simile di dichiarazione (Allegato n. 1) in formato word
(https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13860)

 

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

 

Io sottoscritto/a

Cognome …………………………………………………… Nome …………………………………………………………..

Nato/a il………………… a ……………………………………… prov……… CF ………………………………………….

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di luglio 2022, presso ……………………………………………………………………………………………………….,

codice fiscale (P.IVA)………………………………………….,

con riferimento a quanto previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 50/2022

 

DICHIARO

 

  • di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
  • di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019;
  • che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità;
  • che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità;
  • di essere consapevole che l’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore);
  • di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata.

 

Allego copia del documento di identità.

 

Data ………………………                                    Firma…………………….