SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2020

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Prassi

 

 

Applicazione dei principi di revisione nel contesto delle nano-imprese

 

LA REVISIONE LEGALE

NELLE

NANO-IMPRESE

RIFLESSIONI E STRUMENTI OPERATIVI

 

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del mese di gennaio 2020

 

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2020

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2020 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 12 del 3 febbraio 2020: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2020 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232»

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2020

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2020

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 28 del 17 febbraio 2020: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2020 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Legislazione

 

 

Decreto legge “Milleprorogheconvertito in legge

Proroga prima nomina del revisore nelle nano imprese, reintroduzione del bonus verde, slittamento al 2021 del nuovo canone unico comunale e disciplina della tassa automobilistica in caso di locazione a lungo termine. Sono solo alcuni degli interventi del cd. D.L. Milleproroghe 2020

Il testo del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con mod., dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.»

 ———————— In nota le norme richiamate o modificate ————————

 

 

“Esportatori abituali” – Dichiarazioni d’intento dematerializzate

Dichiarazioni d’intento. Aggiornati modello, istruzioni di compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. A ciascun fornitore, dal 2 marzo, informazioni sulle “lettere” nel Cassetto fiscale

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2020, prot. n. 96911/2020: «Modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale è stato modificato l’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2019

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Commenti

Bonus operazioni di aggregazione aziendale (fusioni, scissioni e conferimenti). Profili fiscali e contabili
di Marco Orlandi

 

Regime forfetario. Le modifiche in via di introduzione dal D.d.L. Bilancio 2020 e nuovi chiarimenti dalle Entrate
di Enrico Molteni

In nota il testo dell’art. 88, del Disegno di Legge A.S. n. 1586, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

 

Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Accesso al fascicolo

 

Diritto di accesso agli atti e rilevanza della “buona fede” del cessionario nelle frodi IVA commesse da terzi. La Corte di Giustizia Ue fissa i principi cardine per l’esercizio del diritto alla difesa

Corte di Giustizia CE – Sezione V – Sentenza del 16 ottobre 2019, Causa C-189/18: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell’IVA – Diniego – Frode – Assunzione delle prove – Prove ottenute in procedimenti nei confronti di terzi – Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Accesso al fascicolo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) – Sindacato giurisdizionale effettivo – Principio della parità delle armi – Principio del contraddittorio – Normativa o prassi nazionale secondo la quale, nel verificare il diritto fatto valere da un soggetto passivo alla detrazione dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche da essa effettuate nell’ambito di procedimenti amministrativi connessi in cui tale soggetto passivo non era parte – Articoli 167 e 168, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Esportatori abituali – Effetti delle note di variazione sul plafond

 

Note di variazione e utilizzo plafond IVA esportatori abituali. Non rileva la data di registrazione della nota. Si deve far riferimento solo al periodo di realizzo della operazione originaria

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 25485 del 10 ottobre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di beni – Regime del “plafond” – Meccanismo – Esportatori abituali – Integrazione di prezzo dell’operazione originaria intervenuta nel periodo di imposta successivo – Effetti delle note di variazione sul plafond – Emissione di note di debito relative a operazioni dell’anno precedente – Effetti sulla capienza del plafond necessario a fruire della non applicazione dell’IVA – Computo con riferimento all’anno di registrazione della fattura relativa all’operazione originaria – Riferimento all’anno in cui è emessa una nota di debito “rettificativa” – Esclusione – Art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Commissioni Tributarie:

 

Accertamenti analitico-induttivi – Redditi di lavoro autonomo

 

Commercialista. Costa caro al Fisco tentare di provare la sottofatturazione con il solo richiamo ad onorari minimi “consigliati” da un’associazione sindacale di categoria

Commissione Tributaria Provinciale di Pescara – Sezione II – Sentenza n. 504 del 14 ottobre 2019: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Professioni intellettuali – Redditi di lavoro autonomo – Accertamento analitico-induttivo – Compensi (onorari) – Determinazione – Scritture contabili regolarmente tenute – Difformità degli onorari applicati dal professionista rispetto ad onorari “consigliati” da parte di una delle associazioni sindacali a carattere nazionale dei Commercialisti – Sufficienza ai fini dell’accertamento del maggior reddito – Esclusione – Sussistenza di ulteriori elementi incidenti sull’attendibilità complessiva della dichiarazione – Indicazione di elementi presuntivi assistiti dai requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. – Necessità – Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2729 c.c.»

 

Prassi

 

 

Regime forfetario – Requisiti di permanenza

 

Cause ostative al regime forfetario: i nuovi chiarimenti dalle Entrate

 4 risposte ad interpello riguardanti le cause ostative all’accesso e alla permanenza

Testo e sintesi dei pareri forniti dall’Agenzia delle entrate n. 398, n. 399, n. 401 e n. 484

 

Socio al 40% e co-amministratore di società di ingegneria Srl. Salvo la verifica di un controllo c.d. di fatto, l’ingegnere non decade dal regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 398 dell’8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Società di ingegneria S.r.l., di cui il contribuente ingegnere è anche co-amministratore – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società S.r.l. partecipata al 40% inquadrate nella medesima sezione ATECO – Non configurabilità di un controllo di diritto né dell’esercizio di una influenza dominante – Esclusione della presenza della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

La verifica della prevalenza sul fatturato alla fine del periodo di imposta di applicazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 399 dell’8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) – Perito industriale che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo nuovo datore di lavoro con riguardo al 2019, compensi professionali superiori al 50 per cento del fatturato annuo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta (nella specie 2019) -Affermazione – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata al termine dell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Disapplicata la causa ostativa all’applicazione del regime se la fatturazione prevalentemente nei confronti del datore di lavoro è dipesa da cause estranee alla volontà della professionista

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 401 del 9 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lett. d-bis), comma 57, dell’art. 1, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificiosamente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato –  Fattispecie – Obbligo di fatturare al proprio datore di lavoro, non imputabile al contribuente, ma derivante da accordo concluso tra il datore di datore e l’Agenzia per la tutela della salute (ATS) in adempimento di obbligo imposto dall’autorità giudiziaria – Conseguenze – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il contratto “misto” lavoro autonomo e subordinato non esclude l’applicazione del regime forfettario a patto che non si facciano transitare redditi da dipendente nella quota di quelli di lavoro autonomo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 484 del 13 novembre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lettera d-bis), del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificiosamente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Fattispecie – Stipula successivamente al 1° gennaio 2019, in forza di un accordo sindacale, di contratti misti in cui il contribuente intrattiene, con lo stesso soggetto (datore di lavoro e committente), sia un rapporto di lavoro subordinato sia uno di natura professionale – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Condizioni – Assenza di un preesistente rapporto di lavoro dipendente – Ragioni – Riscontro che il rapporto misto non nasconde una trasformazione artificiosa di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Omessa (o tardiva) fatturazione o registrazione di operazioni imponibili – Ravvedimento operoso e cumulo giuridico

 

Tardiva e-fatturazione. Applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in alternativa al ravvedimento

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’11 novembre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -FATTURAZIONE ELETTRONICA – SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni sostanziali – Diverse violazioni “riunibili” in ragione della loro progressione – Violazioni in materia di fatturazione – Omessa (o tardiva) fatturazione o registrazione di operazioni imponibili – Caso di specie – Lotto di fatture elettroniche scartato dallo SdI – Vincolo della progressione delle violazioni – Configurabilità – Cumulo giuridico delle sanzioni per più violazioni tra loro connesse – Possibilità – Ravvedimento operoso e cumulo giuridico – Alternatività dei due istituti – Affermazione – Art. 1, comma 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 10-bis, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – Art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Violazioni in materia fatturazione – Tardiva fatturazione per lo scarto dallo SdI di lotto di fatture elettroniche – Caso di specie – Violazioni che non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA -Configurabilità di un’ipotesi di concorso materiale omogeneo di violazioni di natura formale – Applicazione del cumulo giuridico – Possibilità – Art. 1, comma 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 10-bis, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – Art. 6, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Acconti d’imposta – Perimetro di applicazione degli acconti calcolati al 50%

 

Perimetro di applicazione degli acconti al 50%. Ricalcolo per gli stessi soggetti che hanno usufruito della proroga al 30 settembre 2019

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 12 novembre 2019: «RISCOSSIONE – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Rideterminazione delle rate degli acconti d’imposta – Perimetro di applicazione degli acconti calcolati al 50% – Ambito soggettivo – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Ambito oggettivo – IRPEF, IRES, IRAP, Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari, Cedolare secca, IVIE e IVAFE – Art. 58, del D.L. 26/10/2019, n. 124 (cd. “Decreto Fiscale”) – Art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»

 

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Esportatori abituali. Un nuovo modello della dichiarazione d’intento per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017

Disponibile la nuova versione della dichiarazione d’intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it. Il provvedimento del Direttore di oggi, infatti, approva un nuovo modello di dichiarazione d’intento con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Questo modello sostituisce quello approvato con il Provvedimento del 12 dicembre 2014, prot. n. 159674/2014e modificato con provvedimento dell’11 febbraio 2015, prot. n. 19388/2015.

Come presentare il modello

Gli esportatori abituali potranno presentare la nuova dichiarazione in via telematica all’Agenzia, utilizzando il softwareDichiarazione d’intento” disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello approvato oggi può essere utilizzato per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016, prot. n. 213221/2016: «Approvazione del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»




Esportatori abituali: aggiornato il software per l’invio online delle dichiarazioni d’intento. Semplificati gli adempimenti per chi presenta più modelli

Gli esportatori abituali potranno compilare più velocemente le dichiarazioni d’intento da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate per poter effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA.

Con l’aggiornamento del software, pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it, i contribuenti potranno “importare” nelle dichiarazioni d’intento tutti i dati contenuti nel frontespizio di una dichiarazione già compilata e raggruppare più dichiarazioni in un unico file in modo da inviare in un’unica soluzione più lettere di intento.

L’Agenzia ha introdotto le due nuove funzionalità allo scopo di agevolare i contribuenti che utilizzano l’applicazione per compilare tanti modelli.

Adesso sarà possibile importare da una dichiarazione precedentemente compilata tutti i dati anagrafici e sarà possibile raggruppare più dichiarazioni in un unico file per poter inviare in un’unica soluzione più lettere di intento.

L’aggiornamento del software per le dichiarazioni d’intento recepisce le esigenze segnalate dai contribuenti.

Link alle pagine sito dell’Agenzia delle Entrate contenenti le schede illustrative del nuovo Software di compilazione Dichiarazioni di intento (IVI15)

(Versione software: 1.1.3 del 03/12/2015)

Per saperne di più:

I primi chiarimenti sulle novità fiscali contenute nel decreto legislativo “semplificazioni”

Circolare n. 31 del 30 dicembre 2014, con oggetto: Semplificazione fiscale – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Attuazione della delega prevista dalla L 11/03/2014, n. 23

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 13 aprile 2015:«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Importazioni – IVA all’importazione – Esportatori abituali – Dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – Adempimenti per l’utilizzo in dogana – Modalità di redazione – Art. 8, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 1 e 2, del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Superamento di precedenti istruzioni (Ris. prot. 355235 del 27 luglio 1985) – Necessità della presentazione di una dichiarazione d’intento per ogni singola operazione specificando il relativo importo – Esclusione – Modifica istruzioni alla compilazione»

Il modello e le istruzioni

Aggiornamento delle istruzioni relative al modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto

Link alla funzione “Verifica ricevuta dichiarazione di intento” – La procedura consente di effettuare il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Se tutti i dati inseriti nell’apposita maschera di ricerca corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata”