Via libera dal Cdm al D.L. Omnibus. Ulteriori fondi per il credito di imposta ZES Unica | Prorogate le agevolazioni IVA previste per le associazioni sportive dilettantistiche e chiarimenti relativi al regime IVA dei corsi di attività sportiva invernale

Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 7 agosto 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

 

Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

 

Il testo prevede l’ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d’imposta previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica.

Per accedere all’agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.

 

Flat tax

 

Si innalza da 100.000 a 200.000 euro annui l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’articolo 43 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Sport

 

Si prorogano le agevolazioni IVA previste per le associazioni sportive dilettantistiche e si apportano alcuni chiarimenti relativi al regime IVA per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale. Inoltre, si introducono disposizioni volte a sostenere gli operatori del settore sportivo, in particolare in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024.

 

Scuola

 

Si estende anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

 

Rifinanziamento del FEN

 

La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2024 per le finalità generali.

 

Università

 

Si mettono a disposizione delle attività di ricerca 50 milioni di euro del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.

 

Collegi di merito

 

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati è incrementato, per l’anno 2024, di 1 milione di euro.

 

Attività culturali

 

Al fine di celebrare la storia, la cultura e l’arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico italiano nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della fondazione dell’antica Neapolis (21 dicembre dell’anno 475 a.C.), è istituito il Comitato nazionale “Neapolis 2500”. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2024. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell’ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del Comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024.

 

Investimenti nei paesi esteri

 

Si rendono esenti da garanzia, a domanda del richiedente, le domande di finanziamento agevolato relative delle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano (articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 e fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251) presentate fino al 31 dicembre 2025

 

Comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica

 

Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività turistico-ricettive connesse allo sci, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori e delle aree della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l’anno 2024.

 

Scampia

 

Il decreto stanzia oltre 3 milioni di euro per il Comune di Napoli da destinare a contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari detentori delle unità immobiliari del complesso edilizio denominato “Le Vele”, Vela celeste B, dell’area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024.

Il testo prevede, infine, specifiche misure in materia di differimento di termini fiscali, a sostegno degli enti territoriali, per l’Ilva, in tema di Piano nazionale complementare, di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali, di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR.




Le lezioni di scuola guida non sono esenti da IVA con effetto retroattivo per gli anni accertabili

L’insegnamento della guida automobilistica non rientra nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, le lezioni di guida non possono fruire del regime agevolativo di esenzione IVA (così, Corte di giustizia Eu, sentenza del 14 marzo 2019, causa C‑449/17). In forza del suddetto principio e in considerazione della valenza interpretativa delle sentenze della Corte di giustizia Eu, da cui peraltro discende l’efficacia ex tunc, l’attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, deve considerarsi soggetta ad IVA. Questa la sintesi del contenuto della risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019.

Come sanare le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA

L’Agenzia delle entrate nel dichiarare superati i chiarimenti forniti con le risoluzioni 83/1998 e 134/2005 sulle quali i contribuenti hanno fatto legittimo affidamento, riguardo alle operazioni effettuate e registrate ad operare in regime di esenzione di IVA in annualità ancora accertabili, statuisce che i contribuenti debbano emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. La maggiore imposta risultante dovrà confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. Naturalmente, essendosi modificato, il regime IVA (da esente a imponibile) dell’attività esercitata, tale mutamento, spiega l’Agenzia documento di prassi, comporta il sopravvenuto diritto alla detrazione dell’imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all’attività esercitata con riferimento alle medesime annualità rispetto alle quali il Contribuente è tenuto ad effettuare la variazione in aumento ai sensi del citato articolo 26, comma 1, del citato D.P.R. n. 633 del 1972 da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria. Conseguentemente, i contribuenti saranno tenuto a versare l’eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l’eventuale eccedenza a credito, secondo le modalità stabilite dal citato articolo 8 commi 6-ter e 6- quater del D.P.R. n. 322 del 1998.

Infine, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente, evidenziato che non saranno irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori per le prestazioni effettuate in esenzione precedentemente diffusione della risoluzione in esame.

 

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79 E del 2 settembre 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Applicazione dell’imposta alle operazioni poste in essere dalle autoscuole – Lezioni di guida automobilistica impartite da scuola guida – Esenzioni per le prestazioni didattiche effettuate da autoscuole – Spettanza – Esclusione – Art.10, numero 20) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633