I principi di diritto dell’Agenzia delle entrate 2025 e 2026

 

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2025


Principio di diritto n. 1 del 16/01/2025

Stabile organizzazione italiana di società estera incorporata: la fusione della casa madre estera estingue la partita IVA della branch e impone una nuova identificazione fiscale in Italia

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 1 del 16 gennaio 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Vicende che riguardano l’attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) – Stabile organizzazione – Fusione della casa madre con altra società estera – Effetti fiscali della fusione transfrontaliera per incorporazione di una società estera (“casa madre”) con un’altra entità estera – Effetti sugli identificativi fiscali – Articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Principio di diritto n. 2 dell’11/04/2025

Prestatori di servizi di pagamento e CESOP: quando ricorrono i presupposti degli articoli 40-bis e seguenti del decreto IVA, le informazioni da conservare e comunicare sono intrinsecamente rilevanti

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 2 dell’11 aprile 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – CESOP – Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti – Obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai pagamenti gravanti sui prestatori di servizi di pagamento (PSP) – Ricorrenza dei presupposti applicativi – Intrinseca rilevanza delle informazioni da raccogliere e comunicare –  Articoli da 40-bis a 40-sexies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2020/284 il Consiglio dell’Unione europea – Sezione 2 bis del Capo 4 del titolo XI della Direttiva 2006/112/CE, rubricata «Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento»

 

Principio di diritto n. 3 del 19/03/2025

Cointeressenza propria: le somme scambiate tra operatori sono meri trasferimenti monetari fuori campo IVA, non corrispettivi di prestazioni sinallagmatiche

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 3 del 19 marzo 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme scambiate per effetto di un contratto di cointeressenza propria – Se scambiate nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria sono fuori campo IVA – Articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Art. 2554 del Codice Civile

 

Principio di diritto n. 4 del 14/04/2025

Disciplina CFC: il risarcimento del danno per interruzione di un’attività economica effettiva non rientra tra i passive income e non integra il test dei proventi passivi oltre un terzo

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 4 del 14 aprile 2025 – OGGETTO: IMPOSTE DIRETTE – IRES – Controlled Foreign Companies (CFC) – Risarcimento del danno conseguito in base ad accordo transattivo per interruzione di attività economica effettiva – Esclusione dai passive income rilevanti ai fini della disciplina CFC (Il risarcimento per la compensazione di spese di avviamento ha una funzione riparatoria/indennitaria e non configura un reddito di natura passiva) – Articolo 167, comma 4, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Principio di diritto n. 5 del 03/06/2025

Contributo di solidarietà 2023: gli utili da fair value dei derivati speculativi confluiti nel risultato 2021 rilevano nel limite del 25 per cento del patrimonio netto

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 5 del 3 giugno 2025 – OGGETTO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – Contributo di solidarietà per le imprese del settore energetico – Determinazione del limite massimo del contributo, fissato al 25% del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 –  Incidenza della quota di utile 2021 relativa alla valutazione al fair value di derivati non di copertura ai fini del limite del patrimonio netto – Articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

Principio di diritto n. 6 del 03/06/2025

Imposta sui servizi digitali e giochi online: per le piattaforme multilaterali rileva la commissione dell’intermediario, al netto di vincite e bonus non corrispettivi

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 6 del 3 giugno 2025 – OGGETTO: IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ISD) – Attività di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro – Servizi di giochi e scommesse online – Identificazione dei ricavi rilevanti – Articolo 1, comma 37, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145

 

Principio di diritto n. 7 del 02/10/2025

Bonus edilizi ereditati: l’erede può fruire delle rate residue solo per gli anni in cui conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025 – OGGETTO: IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il Bonus verde, l’Ecobonus e il Superbonus) – Trasferimento mortis causa dell’immobile all’erede che non ne ha la detenzione materiale e diretta al momento di apertura della successione – Articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Vedi anche: Trasferimento agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero edilizio: requisito della detenzione materiale e diretta anche se acquisita dopo l’apertura della successione

 

 

2026


Principio di diritto n. 1 del 07/07/2026

Fusione tra enti religiosi civilmente riconosciuti: esclusione IVA, registro-ipotecaria-catastale in misura fissa (se ricorrono i presupposti del regime agevolato previsto per le riorganizzazioni tra enti non commerciali appartenenti alla medesima struttura) e modalità di tassazione per il passaggio dei beni alla sfera commerciale

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 1 del 7 luglio 2026 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – IMPOSTE DIRETTE – Trattamento tributario di operazioni di fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti – Rilevanza ai fini IVA, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e delle imposte sui redditi – Modalità di tassazione tassazione del trasferimento dei beni tra sfera istituzionale e sfera commerciale.

 

Principio di diritto n. 2 del 22/09/2026

Digital tax: dichiarazione integrativa ammessa; il credito emergente non è compensabile in F24, ma può essere chiesto a rimborso o riportato al periodo successivo

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 2 del 22 settembre 2026 – OGGETTO: IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ISD) – Dichiarazione integrativa – Ammissibilità – Credito emergente – Esclusione della compensazione orizzontale tramite modello F24 – Rimborso o riporto al periodo d’imposta successivo – Articolo 8, commi 6-bis e 6-quater, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322.

Riferimenti normativi e documentali:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2021, prot. n. 13185;
Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 23 marzo 2021.

 

Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026

STP e STA in forma di società semplice: utili ripartibili a consuntivo per i soli soci professionisti; per i soci finanziatori restano le regole ordinarie

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026 – OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA – Società tra professionisti (STP) e società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice – Imputazione del reddito per trasparenza – Determinazione a consuntivo delle quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti – Soci non professionisti o finanziatori – Applicazione della regola ordinaria – Articolo 5, commi 2 e 3, lettera c), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Riferimenti normativi e documentali:

Risposta ad interpello n. 116 del 23 aprile 2020;
Risposta ad interpello n. 486 del 4 ottobre 2022.

 

 


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730/2026 precompilato: dal 30 aprile si può consultare online | Dal 14 maggio 2026 l’invio

Al via la stagione dichiarativa 2026: dal pomeriggio di giovedì 30 aprile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, saranno disponibili in modalità consultazione le dichiarazioni 730 già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche.

In totale, sono più di 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per le precompilate 2026. Per l’invio del 730 ed eventuali modifiche il semaforo verde è previsto per il prossimo 14 maggio, con deadline ultima al 30 settembre. Nel 2025 sono stati 5,4 milioni i 730 inviati direttamente dai contribuenti, di cui 3,2 milioni – quasi il 60% – con la modalità semplificata, che sarà disponibile anche quest’anno. Grazie a questa modalità, il cittadino non deve più orientarsi tra quadri, righi e codici, ma è accompagnato fino all’invio della dichiarazione con un’interfaccia intuitiva e parole semplici.

Tutte le regole sono definite da un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Sono in totale 1.310.002.501 le informazioni ricevute dal Fisco per la predisposizione delle dichiarazioni 2026. Anche quest’anno, il primato spetta alle spese sanitarie, con oltre 1 miliardo di documenti fiscali trasmessi. A seguire, i premi assicurativi (circa 96,5 milioni di dati) e le Certificazioni Uniche (più di 71 milioni). Rispetto allo scorso anno, crescono ampiamente i dati relativi alle spese per abbonamento al trasporto pubblico (circa 2,3 milioni, +700%): dal 2025, infatti, è obbligatorio l’invio dei dati da parte delle aziende di trasporto. In aumento anche i dati dei redditi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la vendita delle eccedenze da impianti fotovoltaici (+300%), e quelli relativi ai bonus asili (+98%). A partire dalle dichiarazioni di quest’anno, inoltre, troviamo i dati dei contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (bonus elettrodomestici), riconosciuti e comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

Le novità della Precompilata 2026

 

Al via nuove funzionalità, con l’obiettivo di offrire ai contribuenti un’esperienza sempre più agevole. Da quest’anno, la persona di fiducia ha la possibilità di ampliare il proprio raggio d’azione: ad esempio, può inviare la dichiarazione dei redditi anche se congiunta, o accedere al servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede. Tutto ciò a condizione che sia stata preventivamente abilitata ai servizi online dell’Agenzia (provvedimento del 22  settembre 2023), nel primo caso dal soggetto dichiarante e dal coniuge, nel secondo dall’erede. Un’altra novità riguarda i contribuenti con redditi superiori a 75mila euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto “riordino delle detrazioni”, introdotto dalla legge di bilancio 2025, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare.

 

Guida alla consultazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite SPID, CIE o CNS. Il contribuente che possiede i requisiti per presentare il modello 730 potrà decidere se consultare la dichiarazione in modalità semplificata o ordinaria. Scegliendo la modalità semplificata, l’utente avrà a disposizione un’interfaccia intuitiva e facilmente navigabile, in cui sono presenti i dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. Una volta confermate o aggiornate le informazioni fiscali, queste verranno automaticamente riportate all’interno del modello dichiarativo. È sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

 

Redditi Pf: il calendario

 

Per il modello Redditi Pf, la tabella di marcia della dichiarazione precompilata segue una tempistica leggermente rimodulata a seguito delle novità apportate dal decreto “Correttivo-bis” (D.Lgs n. 81/2025, articolo 4). In particolare, la norma ha posticipato da quest’anno e a regime l’invio delle certificazioni uniche di lavoro autonomo (CUA) al 30 aprile e, di conseguenza – per consentire l’utilizzo dei dati di queste certificazioni – la messa a disposizione di Redditi Pf precompilato: i modelli saranno dunque disponibili in consultazione, con possibilità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, dal 20 maggio; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 aprile 2026)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 aprile 2026, prot. n. 128479/2026, recante: «Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 28.04.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il provvedimento regola l’accesso alla dichiarazione precompilata 2026, sia da parte del contribuente sia da parte dei soggetti autorizzati, individuando i destinatari della precompilata, i documenti accessibili, le date di messa a disposizione e le modalità di consultazione, modifica e invio. Per i contribuenti titolari dei requisiti per il modello 730 l’accesso ai documenti decorre dal 30 aprile 2026.  Il testo disciplina inoltre l’operatività di CAF, professionisti abilitati, altri incaricati della trasmissione telematica, sostituti d’imposta, eredi, rappresentanti e persone di fiducia, regola la gestione delle deleghe, lo scarico puntuale o massivo, i controlli dell’Agenzia e le misure di sicurezza sul trattamento dei dati. Nelle motivazioni vengono evidenziate le novità 2026, tra cui l’utilizzo, ai fini della precompilazione, dei dati relativi al bonus elettrodomestici comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti comunicati da INPS, nonché il differimento al 20 maggio della messa a disposizione del modello Redditi PF precompilato.

 

 

 

 

 




Trasferimento agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero edilizio: requisito della detenzione materiale e diretta anche se acquisita dopo l’apertura della successione

Con il Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in caso di successione, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il Bonus verde, l’Ecobonus e il Superbonus) si trasferisce all’erede che, anche in un momento successivo all’apertura della successione, acquisisca e mantenga la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta. Non è quindi necessario detenere l’immobile già nell’anno del decesso per subentrare nel diritto; tuttavia, la quota relativa all’anno del decesso non è detraibile se, alla data di apertura della successione, nessun erede detiene direttamente il bene. Le rate residue potranno essere fruite solo nei successivi periodi d’imposta in cui la detenzione sia ininterrotta dal 1° gennaio al 31 dicembre; se cambia nel tempo il numero degli eredi che detengono direttamente l’immobile, il diritto alla detrazione si ripartisce conseguentemente tra loro anno per anno.

Più nel dettaglio, poiché il diritto alla detrazione spetta al solo erede (o ai soli eredi) che mantenga(no) ininterrottamente la detenzione materiale e diretta del bene per l’intero periodo d’imposta – se il numero di eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile varia da un anno all’altro, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito in maniera consequenziale tra loro in ciascun anno.

Le considerazioni sopra esposte trovano applicazione anche con riferimento:

  • alla detrazione del 36% delle spese sostenute dal 2018 al 2024 per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. Bonus verde) di cui all’articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 15, secondo periodo, della medesima L. n. 205 del 2017;
  • all’agevolazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) di cui all’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), considerato che l’articolo 9, comma 1, secondo periodo, del decreto interministeriale 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici) reca una disposizione del tutto analoga a quella di cui all’articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR;
  • alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus) di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) poiché, come già indicato nella circolare n. 17/E/2023, i chiarimenti di prassi resi in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, anche al Superbonus.

 

Link al principio di principio di diritto dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 2 ottobre 2025, con oggetto: Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Trasferimento mortis causa dell’immobile all’erede che non ne ha la detenzione materiale e diretta al momento di apertura della successione – Articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986.




Dichiarazione di successione. Aggiornato modello e istruzioni

Con provvedimento del 21 ottobre 2019, prot. n. 728796/2019, aggiornato il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche al fine di tener conto delle disposizioni agevolative previste per gli immobili inagibili a causa di eventi calamitosi, recate dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nonché quelle previste dall’art. 82 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 in materia di Terzo settore. Inoltre, acquisiti alcuni orientamenti interpretativi intervenuti per la gestione dalla fattispecie agevolativa prevista dall’art. 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per i terreni agricoli e montani. Nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, l’utilizzo del modello non aggiornato ai sensi del sopra citato provvedimento è consentito per un periodo di sessanta giorni a partire dalla data del 21.10.2019 (20.12.2019).

(Link al sito dell’Agenzia delle entrate)

Link al provvedimento Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 ottobre 2019, prot. n. 728796/2019, recante: «Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, pubblicato il 21.10.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Nuovo modello di dichiarazione di successione telematica. Fino al 31 dicembre 2018 possibile utilizzare il “vecchio” Modello 4

Da oggi (15 marzo 2018) è possibile inviare il nuovo modello per la dichiarazione di successione telematica, che potrà essere utilizzato per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006. Il modello, che vale anche come domanda di volture catastali senza necessità di recarsi presso gli uffici dell’Agenzia, sostituisce quello approvato lo scorso giugno. Grazie al nuovo format, sarà possibile ottenere l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica che consentirà di verificare online l’originalità del documento. Da gennaio 2017 sono state trasmesse online 56mila successioni, di cui oltre 15mila dall’inizio di quest’anno.

Dalla compilazione all’attestazione di avvenuta presentazione: tutto online

Con la nuova versione del modello, sarà sufficiente pagare l’imposta di bollo e i tributi speciali per richiedere il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione. L’attestazione, in formato Pdf, è munita di un apposito contrassegno (cosiddetto glifo), di un codice identificativo del documento e di un codice di verifica del documento (cvd), che consentiranno di verificarne l’originalità direttamente sul sito delle Entrate. In questo modo, non sarà più necessario recarsi presso gli uffici dell’Agenzia per richiedere una copia conforme alla dichiarazione di successione presentata telematicamente. Il modello con le relative istruzioni è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione dedicata alla dichiarazione di successione, dove trovano spazio anche le “Risposte alle domande più frequenti” dei cittadini.

Doppio binario anche per tutto il 2018

Il nuovo modello, approvato a dicembre 2017, potrà essere utilizzato a partire da oggi (15 marzo 2018) per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006. Per consentire ai contribuenti e agli operatori di adeguarsi alla novità della successione telematica, fino al 31 dicembre 2018 sarà comunque possibile utilizzare, in alternativa, il vecchio modello in formato cartaceo (Modello 4), presentandolo presso l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia. La dichiarazione di successione cartacea resta, invece, l’unica via per le successioni che si sono aperte prima del 3 ottobre 2006 e per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di un modello a suo tempo presentato in formato cartaceo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 marzo 2018)

Modelli e istruzioni

(Approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di del 28/12/2017, con oggetto: approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Link esterni al sito http://www.agenziaentrate.gov.it )

Provvedimento – pdf

Specifiche tecniche – pdf -(aggiornate al 9/03/2018)

Modello 4

Modulo 04 – Dichiarazione di successione – pdf




Il software di compilazione SuccessioniOnLine (SUC) debutta nel sito dell’Entrate

Dal 23 gennaio la dichiarazione di successione può essere presentata direttamente da casa, tramite i servizi telematici delle Entrate. È infatti disponibile sul sito internet dell’Agenzia il software di compilazione SuccessioniOnLine, con il quale i contribuenti in possesso del codice Pin possono compilare e inviare la dichiarazione dal proprio pc.

Con il nuovo modello di successione, approvato il 27 dicembre 2016 con un Provvedimento del Direttore, (prot. n. 231243/2016) l’Agenzia compie un ulteriore passo verso la semplificazione e la digitalizzazione. La presentazione telematica vale infatti anche come domanda di volture catastali e non sarà quindi più necessario rivolgersi agli Uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia delle Entrate per perfezionare la pratica. Inoltre, il calcolo delle imposte in autoliquidazione è automatico ed è possibile versare il dovuto direttamente con addebito in conto corrente.

I vantaggi della dichiarazione di successione online

Sicuro vantaggio di chi sceglie SuccessioniOnline è la possibilità di effettuare le volture catastali in modo automatico, senza gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti nella procedura tradizionale.

L’applicativo consente di rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello, evitando di dover allegare ciascun documento. Non solo: il software calcola automaticamente le somme da versare in autoliquidazione, dovute per le formalità ipocatastali, che è possibile pagare con addebito sul conto corrente.

Infine, grazie al passaggio al canale telematico, gli uffici territoriali dell’Agenzia potranno visualizzare le dichiarazioni di successione inviate telematicamente da tutti i contribuenti. Diventa perciò possibile richiedere copie conformi presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia. In ogni caso, la dichiarazione di successione presentata sarà disponibile sia nel cassetto fiscale del dichiarante, sia in quello di coeredi e chiamati.

Come funziona SuccessioniOnLine

L’applicativo, gratuito, è disponibile in modalità stand alone sul sito internet delle Entrate. È sufficiente compilare un file editabile, che costituisce la versione digitale della dichiarazione di successione, allegare i documenti richiesti dal sistema, salvare e presentare il modello tramite i servizi telematici dell’Agenzia, utilizzando le proprie credenziali di accesso, oppure tramite un intermediario abilitato o un ufficio territoriale delle Entrate competente per la lavorazione.

Tutti i documenti utili alla dichiarazione dovranno essere allegati al modello in formato PDF/A o TIFF.

Attenzione: per agevolare la predisposizione di documenti da allegare alla dichiarazione di successione, sono disponibili le funzionalità di verifica e di eventuale conversione dei file qualora non conformi ai formati previsti (PDF/A–1a, PDF/A–1b oppure TIF e/o TIFF). Pertanto, una volta realizzato il file da allegare alla dichiarazione è necessario preventivamente sottoporre lo stesso al controllo di validità grazie alle suddette funzionalità accessibili sul sito internet dei servizi telematici a cui occorre autenticarsi. Una volta autenticati, nel menù principale scegliere “Servizi per”- “Validare e convertire file”- “Sfoglia” e selezionare il file da validare o convertire, quindi in “descrizione allegato” indicare il formato idoneo (PDF/A o TIFF) e successivamente cliccare su “valida”. Nel caso in cui il file sottoposto a verifica non sia del formato idoneo all’allegazione, le funzionalità della procedura daranno la possibilità di convertirlo in quello conforme.

Per tutto il 2017, doppia strada per le successioni

Fino al 31 dicembre 2017, in alternativa all’utilizzo del modello SuccessioniOnLine, è possibile continuare a presentare presso l’ufficio competente dell’Agenzia la dichiarazione di successione utilizzando il vecchio modello in formato cartaceo. Dal 1° gennaio 2018, invece, la via telematica diventerà l’unica percorribile. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2017)

Per saperne di più:

Il software di compilazione SuccessioniOnLine (SUC)

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2016, prot. n. 231243/2016: «Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica»

 Le novità della dichiarazione di Daniela Buonocore