Riforma del lavoro sportivo, dai Commercialisti un quaderno operativo

La pubblicazione fornisce un supporto di carattere operativo a tutti i professionisti chiamati a interfacciarsi con le nuove norme di settore

 

“Il lavoratore sportivo alla luce della riforma del settore e dei decreti correttivi” è il titolo del nuovo quaderno operativo del commercialista del lavoro, curato dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione nazionale Ricerca dei commercialisti. La pubblicazione nasce con l’intento di fornire un supporto concreto, di carattere operativo, a tutti i professionisti chiamati a interfacciarsi con le nuove norme di settore e con le specificità che caratterizzano il diritto del lavoro nel mondo sportivo. Il quaderno operativo è arricchito da schemi illustrativi e riepilogativi e passa in rassegna i tratti caratterizzanti della nuova disciplina del lavoratore sportivo – a partire dal superamento della tradizionale distinzione tra settore professionistico e dilettantistici.

“Il nostro auspicio – affermano i consiglieri nazionali delegati all’area Economia e fiscalità del lavoro, Marina Andreatta e Aldo Campo – è che questo lavoro possa aiutare i colleghi ad orientarsi, specialmente nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, nella gestione degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza nel settore sportivo”.

“Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti – aggiungono – a partire dall’approvazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, ha costantemente monitorato le evoluzioni della riforma dell’ordinamento sportivo, cogliendone sin da subito la portata innovativa per tutte le realtà che compongono il tessuto sportivo del territorio e, conseguentemente, per tutti i professionisti impegnati in tale ambito. Tra gli aspetti maggiormente dirompenti della riforma una menzione particolare merita la previsione di una, tanto auspicata, disciplina organica del lavoratore sportivo – e del relativo inquadramento in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale – contenuta nel D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche e integrazioni”.

“A breve distanza dall’emanazione del decreto di attuazione – sottolineano – il Governo è intervenuto con una serie di ulteriori interventi modificativi che hanno reso molto travagliato iter legislativo della disciplina applicabile al lavoro sportivo. A fronte della complessità del quadro regolativo, i primi chiarimenti amministrativi sono pervenuti soltanto alla fine del mese di ottobre, purtroppo, lasciando ancora zone d’ombra nell’interpretazione della disciplina”. (Così, comunicato stampa Cndcec del 1° dicembre 2023)

Link al quaderno operativo

Link  esterno verso: il sito web della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1743




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2023

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“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

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Commenti 

 

 

Valutazione delle rimanenze finali in bilancio: distinzione fiscale tra beni fungibili e beni infungibili e recenti approdi della giurisprudenza di Cassazione  di Marco Orlandi

I recenti approdi della giurisprudenza di Cassazione in tema di valutazione dei beni nel reddito d’impresa

 

La differenza tra prognostica e gli (eventuali) requisiti qualificativi nell’archiviazione in penal-tributario: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Verbali assembleari – Imposta di registro sugli atti enunciati
Responsabilità solidale del notaio

 

Verbale di assemblea straordinaria con “enunciazione” del finanziamento. Il dato normativo letterale «parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione» deve essere interpretato nel senso, lato e non contrattualistico. Dall’ampliamento del campo di applicazione dell’art. 22 del Tur conseguenze sulla responsabilità del notaio rogante

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 14432 del 24 maggio 2023: «IMPOSTA DI REGISTRO – NOTAI – Applicazione dell’imposta – Enunciazione di atti non registrati – Enunciazione in atto notarile di altri atti, scritti o verbali, non registrati – Atti “enunciati” nel verbale di assemblea straordinaria di S.p.A. rientranti nella fattispecie astratta di cui agli artt. 22, TUR, e 9, tariffa allegata al TUR – Deliberazione aumento del capitale sociale, anche mediante rinuncia di uno dei soci ad un proprio credito già contabilmente appostato quale “finanziamento” alla società, con contestuale estinzione per equivalente del più ampio debito per tale titolo della società – Enunciazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, D.P.R. n. 131/1986, del contratto di finanziamento alla società e della parziale rinuncia al credito di restituzione relativo – Rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro – Condizioni – Recupero dell’imposta in rettifica dell’autoliquidazione – Modalità – Responsabilità solidale del notaio che roga l’atto enunciante – Sussistenza – Artt. 22, 42 e 57, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 3-ter, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 463»

 

  • Sezioni tributarie

 

Finanziamento soci enunciato nel verbale di assemblea
Applicazione dell’imposta di registro

 

Finanziamento dei soci a favore della società “perfezionato” con delibera assembleare. Va applicata l’imposta di registro nella misura del 3%

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 31174 del 9 novembre 2023: «IMPOSTA DI REGISTRO – Deliberazioni assembleari – Finanziamento soci enunciato nel verbale di assemblea – Applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 3 per cento – Fondamento – Idoneità di un verbale assembleare a fungere da supporto documentale di enunciazione ai fini dell’imposta di registro – Art. 22, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni
Trasferimento della residenza

 

Trasferimento della residenza in Francia oltre la metà del periodo ex art. 2, secondo comma, TUIR. Non si applica il principio del cd. “frazionamento” del periodo d’imposta previsto dal Commentario OCSE. Split year concesso solo se previsto dagli accordi della singola Convenzione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25690 del 4 settembre 2023: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Territorialità dell’imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) – Art. 4, paragrafo 1 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni (ratificata dalla L. 07/01/1992, n. 20) – Residenza in uno stato – Riferimento alla legislazione propria di ciascuno Stato – Contribuente residente in Italia per l’intero periodo d’imposta in quanto iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte di tale periodo d’imposta (cioè per almeno 183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile) – Applicabilità del criterio suppletivo di cui all’art. 4, paragrafo 2 – Esclusione – Commentario OCSE contro le doppie imposizioni – Principio del frazionamento del periodo d’imposta – Irrilevanza per assenza nella convenzione di clausole di frazionamento del periodo di imposta, cd. Split year – Art. 2, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro
Determinazione valore della produzione netta ai fini IRAP

 

Società e cooperative sportive dilettantistiche. L’articolo 90, comma 1, della L. n. 289/2002 riguarda esclusivamente le norme fiscali peculiarmente disciplinanti il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche e non quelle previste per tutti gli enti non profit in generale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 29254 del 20 ottobre 2023: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Valore della produzione netta – Società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica – Estensione alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro delle disposizioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, comma 1, L. n. 289/2002) – Limiti – Applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo agli enti non commerciali, anziché dell’art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 446/1997, relativo alle società di capitali – Esclusione – Ragioni – Conseguenze – Diniego alla domanda di rimborso dell’IRAP sulla base dell’applicabilità dell’art. 10 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo agli enti non commerciali – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 (Finanziaria 2003) – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

 

Operazioni soggettivamente inesistenti. Onere della prova
Valutazione delle prove acquisite nel procedimento penale

 

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Doppia prova e rilevanza delle valutazioni svolte dal PM nella richiesta di archiviazione prodotta in atti

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione I – Sentenza n. 2 del 2 gennaio 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Fatturazione delle operazioni – Operazioni soggettivamente inesistenti – Diritto alla detrazione – Esclusione – Condizioni – Onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria -Elemento soggettivo – Rilevanza – Conoscenza o conoscibilità, da parte del soggetto passivo, della evasione di imposta sul valore aggiunto derivante dalla cessione – Necessità – Oggetto – Prova contraria del contribuente – Artt. 19 e 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2727 c.c. – Art. 2697 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Decisioni – Poteri (o obblighi) del giudice tributario – Valutazione delle prove – Prove acquisite nel procedimento penale – Valutazioni svolte dal PM in sede penale – Rilevanza – Sussiste – Utilizzazione nel giudizio tributario – Legittimità – Caso di specie – Richiesta di archiviazione prodotta in atti dal contribuente proposta dal PM nei confronti del legale rappresentante della società (poi accolta dal Gip) – Art. 116 c.p.c.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Sospensione Covid-19 ex art. 67 del D.L. n. 18/2020
Limiti
 all’applicazione della proroga pro Fisco di 85 giorni

 

Solo i termini di accertamento in scadenza nel 2020 sono prorogati di 85 giorni. Non si può alterare il principio di parità fondante il rapporto tra Fisco e i contribuenti

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Prato – Sezione II – Sentenza n. 87 del 31 ottobre 2023: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Termini di decadenza per l’accertamento – Sospensioni/proroghe Covid – Sospensione dei termini per eventi eccezionali – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori ex art. 67 del D.L. n. 18/2020, cd. D.L. “Cura Italia” – Termini di accertamento per la notifica di avvisi di accertamento riguardanti le imposte sui redditi, l’IVA le imposte d’atto ed i tributi locali – Estensione della proroga di 85 giorni di decadenza non solo per l’anno d’imposta i cui termini scadevano nel 2020, ma anche per i periodi d’imposta seguenti (nella specie, avviso di accertamento IVA per l’anno 2017 con decadenza il 31.12.2022 – per applicazione della riduzione di un anno del regime premiale applicabile ai contribuenti “Congrui”, “Coerenti” e “Normali” soggetti agli studi di settore – notificato il 08.02.2023 dall’Agenzia delle entrate) – Esclusione – Rilevanza dell’applicazione del comma 1 dell’articolo 12, del D.Lgs. n. 159/2015 – Principi di parità nei rapporti tra contribuente e Fisco – Tutela – Rigetto di una interpretazione che alteri i principi di parità e certezza giuridici fondanti del rapporto tra l’amministrazione fiscali e i contribuenti – Art. 57, del DPR 26/10/1972, n. 633 -Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27 – Art. 3 Cost.»

 

Prassi

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze

 

Non conformità di orientamenti seguiti dai Comuni con la normativa IMU

 

IMU su fabbricati collabenti, rurali strumentali e conduzione associata di terreni. Nuovi chiarimenti dal Mef

Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 4 DF del 16 novembre 2023: «OGGETTO: IMU (Imposta municipale propria) – Classificazione catastale dei fabbricati e applicazione dell’IMU – Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’imposta ai fabbricati collabenti (categoria catastale F/2), ai fabbricati rurali strumentali (categoria catastale D/10) e alla conduzione associata di terreni (contratto di rete e contratto di compartecipazione agraria) – Risposte ai quesiti – Art. 1, commi 741, 750 e 758 della L. 27/12/2019, n. 160»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

Enti sportivi
“Migrazione” da un tipo ad un altro

 

La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta

Studio n. 23-2023/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale il 20 novembre 2023

 

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Enti sportivi. Per i Co.co.co. dello sport disposta la proroga della trasmissione dei flussi Uniemens di competenza “ottobre 2023” (per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023”)

Con il messaggio Inps n. 4268 del 29 novembre 2023, (di seguito riportato) disposta, con riferimento alla trasmissione dei flussi Uniemens in relazione ai compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023”, la proroga al 7 dicembre 2023 del termine per i citati flussi Uniemens, riguardanti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i lavoratori con attività di carattere amministrativo-gestionale e per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche “autorizzati”.

 

Aggiornamento al 30.11.2023 – Sportivi: confermata la prorogata la scadenza per il versamento dei contributi

Prorogata al 7 dicembre 2023 la scadenza per il versamento contributivo di ottobre dei lavoratori sportivi.
(Si riporta quanto pubblicato nel sito: www.inps.gov.it – Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Home / INPS Comunica / Notizie

Con la circolare INPS 31 ottobre 2023, n. 88, l’Istituto ha illustrato la nuova disciplina del lavoro sportivo e gli obblighi contributivi degli enti sportivi professionistici e dilettantistici.

L’INPS, con il messaggio 14 novembre 2023, n. 4012, ha stabilito al 30 novembre 2023 il termine per effettuare il versamento contributivo presso la Gestione Separata per i compensi erogati nel periodo di ottobre 2023, contestualmente alla trasmissione dei flussi UNIEMENS.

Con il messaggio 29 novembre 2023, n. 4268 (di seguito riportato) si comunica che, con riferimento alla trasmissione dei flussi UNIEMENS relativi a ottobre 2023, la scadenza per il versamento dei contributi è prorogata al 7 dicembre 2023.

 

Il testo del Messaggio Inps n. 4268 del 29 novembre 2023, con oggetto: RIFORMA DELLO SPORT – Riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Circolare n. 88/2023. Proroga adempimenti

Con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, avente a oggetto “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e corrispondenti obblighi contributivi”, è stata illustrata la nuova disciplina del lavoro sportivo e gli obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Con il messaggio n. 4012 del 14 novembre 2023 è stato comunicato che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023” il versamento della contribuzione può essere effettuato entro il 30 novembre 2023.

Con il presente messaggio si comunica, con riferimento alla trasmissione dei flussi Uniemens di competenza di “ottobre 2023”, che la scadenza di cui sopra è prorogata al giorno 7 dicembre 2023.

 Si ricorda che l’esposizione dell’aliquota 2,03% deve essere indicata con il valore 0203 (4 cifre).




Enti sportivi: contributi Inps Gestione Separata di ottobre entro il 30 novembre 2023

Comunicazioni sui contributi per i lavoratori sportivi: per i compensi di ottobre 2023, gli enti possono effettuare il versamento presso la Gestione Separata entro il 30 novembre

 

Con la circolare INPS 31 ottobre 2023, n. 88, l’Inps ha illustrato la nuova disciplina del lavoro sportivo e gli obblighi contributivi in capo agli enti sportivi professionistici e dilettantistici.

L’Inps, con il messaggio 14 novembre 2023, n. 4012 (di seguito riportato), comunica nuove informazioni che riguardano le seguenti categorie di lavoratori sportivi:

  • lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale;
  • lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.

Per queste categorie, gli enti sportivi possono effettuare il versamento contributivo presso la Gestione Separata entro il 30 novembre 2023, per i compensi erogati nel periodo di competenza ottobre 2023, contestualmente alla trasmissione dei flussi UNIEMENS.

 

Il testo del Messaggio Inps n. 4012 del 14 novembre 2023, con oggetto: RIFORMA DELLO SPORT – Riforma della disciplina del c.d. lavoro sportivo – Lavoratori sportivi – Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Circolare n. 88/2023. Adempimenti relativi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335

 

Con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, avente a oggetto “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e corrispondenti obblighi contributivi”, è stata illustrata la nuova disciplina del lavoro sportivo e gli obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

In considerazione degli interventi legislativi in corso di emanazione (ndr.,vedi: articolo 10-quater del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 nel testo proposto dalla VI Commissione permanente – Finanze e Tesoro, Senato della Repubblica), acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023” il versamento della contribuzione può essere effettuato entro il 30 novembre 2023, contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens.

 

Per saperne di più:

 

Riforma dello Sport – Lavoratori sportivi – Obblighi contributivi

Riforma dello sport. Istruzioni sulla nuova disciplina del lavoro sportivo e sugli obblighi relativi all’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e alla Gestione Separata

Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate, Pensioni, Ammortizzatori Sociali, Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 88 del 31 ottobre 2023: «RIFORMA DELLO SPORT – Riforma della disciplina del c.d. lavoro sportivo – Lavoratori sportivi – Definizione – Il lavoro sportivo nei settori del professionismo e del dilettantismo – Le diverse forme (natura) di rapporto nel settore sportivo – Disciplina del lavoro subordinato sportivo -Regime contributivo dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi – Regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata – Lavoratori sportivi del settore dilettantistico e lavoratori con attività amministrativo-gestionale – Rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120 – Art. 2, comma 26, della L. 08/08/1995, n. 335»

Vedi anche: