Bilancio d’esercizio per gli Enti del Terzo Settore. Pubblicata la Checklist Assirevi

Assirevi ha pubblicato nella apposita sezione “Checklist” del sito web: http://www.assirevi.com, la lista di controllo integrativa dei principi di redazione del bilancio d’esercizio per gli Enti del Terzo Settore, ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni previste dal principio contabile OIC 35 e successivi emendamenti, volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci.

La lista è stata elaborata da Assirevi, per tenere conto di quanto previsto dall’OIC 35, emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità, che tratta gli aspetti contabili e la connessa informativa per gli Enti del Terzo Settore alla luce delle specifiche disposizioni ad essi relative. La lista è da leggersi congiuntamente con la “Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile)”, ove compatibile.

Le liste di controllo sono presentate in file formato word scaricabili dal sito di Assirevi al fine di consentirne un più agevole utilizzo “sul campo” da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i file in esso contenuti.

 

 

Vedi anche:

Il principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pdf

Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




Estese le semplificazioni di prima applicazione per l’OIC 35 sugli enti del terzo settore

Tutti gli enti del terzo settore (ETS) che per la prima volta redigeranno il loro bilancio in base al nuovo principio contabile OIC 35 potranno utilizzare le semplificazioni di prima applicazione previste nel provvedimento. Lo ha comunicato l’OIC, Organismo Italiano di Contabilità, pubblicando gli emendamenti al medesimo principio contabile.

L’OIC 35, volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci, è stato approvato dall’OIC nel febbraio dello scorso anno. Il testo originario prevedeva, solo per coloro che utilizzavano l’OIC 35 nel bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021, alcune disposizioni di prima applicazione. In particolare consentiva loro di non presentare il bilancio comparativo del precedente esercizio e, nel caso di applicazione prospettica, di non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche (quelle per le quali non è prevista una controprestazione) intervenute nel corso dell’esercizio se la stima del fair value risultava eccessivamente onerosa. Le semplificazioni sono ora state estese, appunto, a tutti gli enti che per la prima volta applicheranno l’OIC 35 per redigere il loro bilancio.

L’OIC 35 disciplina i criteri per:

(i) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e (ii) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore. Sono state espressamente indicate le specificità degli enti del Terzo Settore per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. Invece, per tutte le altre operazioni, per le quali non è stata prevista una disciplina specifica, si applicano le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.

Il principio contabile nella parte dispositiva contiene previsioni specifiche in tema di:

  • postulati di bilancio indicando i destinatari primari del bilancio e regole per la valutazione della continuità aziendale di un soggetto ETS;
  • transazioni non sinallagmatiche che rappresentano un aspetto rilevante degli ETS, tra le quali assume particolare rilievo il modello contabile previsto per quelle vincolate;
  • quote associative e apporti da soci fornitori dando indicazioni sull’iscrizione e sulla rilevazione degli stessi;
  • svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali prevedendo che ai fini della determinazione del valore d’uso gli ETS usano l’approccio semplificato previsto dall’OIC 9. (Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del 2 marzo 2023)

 

Link al testo del principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pdf

 

Vedi anche:

Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




Enti del terzo settore e bilancio d’esercizio: il punto sulle decorrenze, per tipologia di ente, delle nuove regole

Con nota n. 5941 del 5 aprile 2022, il Ministero del lavoro ha diffuso nuovi chiarimenti sulle problematiche relative all’applicazione dell’art. 13, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore”, il quale impone agli enti del Terzo settore, fatte salve le specifiche disposizioni, l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, salva la facoltà per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

Link alla nota del Ministero del lavoro n. 5941 del 5 aprile 2022, con oggetto: Ordinamento contabile degli enti del Terzo settore. Articolo 13 del D.Lgs. n.117/2017. Chiarimenti.

In allegato alla nota 5941/2022:

  • nota ministeriale n. 19740 del 29 dicembre 2021, dedicata all’applicabilità anche alle ONLUS dei modelli di bilancio contenuti nel D.M. n. 39 del 5 marzo 2020;
  • nota ministeriale n. 11029 del 2 agosto 2021, dedicata alla approvazione del bilancio sociale 2020 da parte di Fondazioni/Onlus non ancora trasformate in ETS;
  • nota ministeriale n. 5176 del 16 aprile 2021, concernente i profili temporali dell’obbligo di redazione del bilancio sociale.

 

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




L’Oic approva il principio contabile OIC 35 sugli enti del terzo settore (Ets)

Il Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha approvato il principio contabile OIC 35 volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci. Gli ETS rappresentano un comparto in costante crescita nell’economia italiana. (Link al sito: https://www.fondazioneoic.eu)

Il principio contabile è stato predisposto a seguito dell’incarico ricevuto dal Ministero dell’Economia e Finanze, sentito il Ministero del Lavoro, con cui si chiedeva all’OIC di effettuare una valutazione delle problematiche contabili specifiche degli ETS per eventualmente integrare il corpo dei principi contabili vigenti.

L’emanazione del principio contabile OIC 35 conclude un lungo lavoro di preparazione che ha coinvolto, come di consueto nell’emanazione degli standard, tutti gli stakeholders interessati alla materia.

La complessità e la novità della materia riguardante la rappresentazione contabile degli enti appartenenti ad un settore così esteso e rilevante per l’economia del Paese, ha portato l’OIC a programmare fin da ora una fase di post implementation review con l’obiettivo di mettere a fuoco i più rilevanti problemi applicativi sui quali eventualmente intervenire con ulteriori documenti specifici.

L’OIC 35 disciplina i criteri per:

(i) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e

(ii) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore. Sono state espressamente indicate le specificità degli enti degli ETS per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. Invece, per tutte le altre operazioni, per le quali non è stata prevista una disciplina specifica, si applicano le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.

Il principio contabile nella parte dispositiva contiene previsioni specifiche in tema di:

  • postulati di bilancio indicando i destinatari primari del bilancio e regole per la valutazione della continuità aziendale di un soggetto ETS;
  • transazioni non sinallagmatiche che rappresentano che un aspetto rilevante degli ETS, tra le quali assume particolare rilievo il modello contabile previsto per quelle vincolate;
  • quote associative e apporti da soci fornitori dando indicazioni sull’iscrizione e sulla rilevazione degli stessi; e
  • svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali prevedendo che ai fini della determinazione del valore d’uso gli ETS usano l’approccio semplificato previsto dall’OIC

Il principio contabile è corredato da quattro Appendici, parti integranti del principio, nelle quali si riportano gli schemi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale, le informazioni che devono essere fornite nella relazione di missione e le definizioni previste dal decreto ministeriale.

(Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del 3 febbraio 2022)

 

Vedi anche:

 

Estese le semplificazioni di prima applicazione per l’OIC 35 sugli enti del terzo settore

Link al testo del principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pd

 

Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




Terzo settore: in Gazzetta il decreto su attività diverse

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021 il decreto del Ministero del lavoro riguardante l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore.

Il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.

In particolare, le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente del Terzo settore. Nel dettaglio «si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo»

La secondarietà ricorre in una delle seguenti ipotesi:

  • i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
  • i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

 

Il testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107

 

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107, recante: «Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l’articolo 6, secondo il quale gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2018, recante la disciplina dei compiti, della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 97 del Codice del Terzo settore;

Sentita la predetta Cabina di regia in data 7 marzo 2019, ai sensi del citato articolo 6 del Codice del Terzo settore;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 ottobre 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con le note n. 11950 del 20 novembre 2020 e n. 1802 del 5 marzo 2021;

 

ADOTTA

il seguente regolamento:

 

Art. 1
Oggetto

 

1. In attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il presente decreto individua i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

 

Art. 2
Natura strumentale delle attività diverse

 

1. Le attività diverse di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo.

 

Art. 3
Natura secondaria delle attività diverse

 

1. Le attività diverse di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

2. Nel documentare, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il carattere secondario delle attività di cui all’articolo 6 del medesimo decreto, l’organo di amministrazione dell’ente del Terzo settore evidenzia il criterio a tal fine utilizzato tra quelli di cui al comma 1.

3. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera b), rientrano tra i costi complessivi dell’ente del Terzo settore anche:

a) i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

4. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 1 non sono considerati, ne’ al numeratore ne’ al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi.

 

Art. 4
Obblighi e sanzioni

 

1. Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui all’articolo 3, comma 1, l’ente del Terzo settore ha l’obbligo di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo competente, apposita segnalazione all’ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente ai sensi dell’articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché’, eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

2. Nel caso di cui al comma 1, l’ente del Terzo settore è tenuto ad adottare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all’articolo 3, comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente.

3. Nel caso di mancato rispetto del comma 2 o di omessa segnalazione di cui al comma 1, l’ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione dell’ente del Terzo settore dal Registro medesimo, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 19 maggio 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Orlando

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Franco

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1934




Dai Commercialisti i verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore

Dopo la pubblicazione da parte delle “Norme di comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo settore” (link sito: https://www.commercialisti.it/) il gruppo di lavoro “Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS” – Area No Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) – ha elaborato nuovi chiarimenti e utili strumenti di lavoro per l’Organo di controllo negli enti del Terzo settore (Ets). Con il nuovo documento “Verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore (link sito: https://www.commercialisti.it/) il CNDCEC rende “operative” le norme tecniche contenute nelle Norme di comportamento fornendo esemplificazioni applicative delle stesse. L’intendimento dei verbali, allineati anche, ove compatibili, con le recenti versioni degli analoghi verbali del collegio sindacale delle società non quotate, è quello di concentrarsi sulla “fase iniziale” degli incarichi.

Oltre ai verbali dell’organo di controllo, incluso anche un format di verbale di nomina dell’organo di controllo, delibera che solitamente compete all’assemblea degli associati.

Più nel dettaglio, i verbali presentati comprendono:

  • Verbale dell’adunanza di assemblea (o dell’organo deputato nelle fondazioni) per la nomina dell’organo di controllo (libro degli associati o aderenti);
  • V.1 Verbale di insediamento dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, contenente tra l’altro:
    • la Dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità per la nomina di componente effettivo dell’organo di controllo;
    • la Dichiarazione di accettazione della nomina di componente dell’organo di controllo;
    • la Valutazione delle cause di ineleggibilità e dell’indipendenza;
  • V.2 Verbale di pianificazione dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo).

I verbali rappresentano delle esemplificazioni che, in quanto tali, dovranno essere adattate e contestualizzate in funzione delle esigenze e delle circostanze in cui si trovano gli enti e i componenti degli organi.

A questi fini, è importante osservare che i verbali allegati dovranno essere letti nella logica di complessità organizzativa, amministrativa e contabile in cui si trova ad operare l’ente, spesso proporzionale alla dimensione economica e agli interessi mossi dall’attività. Si potranno verificare casi in cui talune, se non molte, tematiche trattate non risultino presenti o pertinenti al caso dell’ETS. .




Terzo settore: firmato decreto che fissa i limiti alle attività “diverse”

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto riguardante l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore.

Il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.

In particolare, le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente del Terzo settore.

La secondarietà ricorre in una delle seguenti ipotesi:

i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

L’ente del Terzo settore può scegliere uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa.




I Commercialisti pubblicano online il volume “Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato onlineIl Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore».

Il volume, dopo l’introduzione è diviso in cinque capitoli: gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli e piccoli, dal piano dei conti al bilancio (e viceversa), deposito e tempistica di approvazione, il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo Settore. Conclude una approfondita bibliografia sulla materia.

L’interesse dei professionisti e, nello specifico, della categoria dei commercialisti per gli enti non lucrativi è fatto noto e risaputo. Si tratta di un interesse, morale oltre che professionale, che coinvolge, secondo le ultime rilevazioni Istat, una platea in continua espansione di circa 350.000 organizzazioni e capace di dare lavoro a circa 1,1 milione di persone. La gamma delle organizzazioni non profit risulta estremamente eterogenea per attività e organizzazione, coinvolgendo strutture articolate su base federativo a livello nazionale e internazionale come piccole realtà associative, sorte su impulso spesso personale o di gruppi di persone desiderose di apportare un proprio contributo allo sviluppo (sostenibile) della società civile e delle comunità di riferimento.

Nella particolare fase di congiuntura economico-sociale, segnata dall’emergenza pandemica e dai conseguenti disagi che la stessa ha creato nella gestione dei servizi “essenziali”, il Terzo settore è chiamato in via rafforzata a ricoprire un ruolo di sussidiarietà rispetto alla pubblica amministrazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 ha voluto recentemente ribadire, richiamando il ruolo proattivo che le organizzazioni, in particolare gli enti del Terzo settore, dovrebbero ricoprire nel produrre servizi di interesse generale per le realtà locali a fianco della pubblica amministrazione.

La particolarità della normativa e la difficoltà sostanziale, in molti casi, nel trasporre schemi e paradigmi propri del mondo societario al mondo non profit ha già creato da tempo, anche all’interno della categoria, una “specializzazione” per molti professionisti che operano nel settore, tendenza che sicuramente sarà enfatizzata in futuro con l’evoluzione normativa in atto. Il  al centro di questo volume è, fatta eccezione per taluni atti destinati a specifiche figure giuridiche, il primo reale atto normativo che concerne la disciplina del bilancio di enti di diritto privato non lucrativi.

La finalità del decreto consiste nel definire la “modulistica” di cui all’art. 13, comma. 2 del Cts e trova la propria ispirazione nel precedente tentativo fatto dai commercialisti circa un ventennio fa di creare una serie di “raccomandazioni contabili” omogenee, che proprio in mancanza di una normativa di riferimento potesse rappresentare una prassi di riferimento per gli operatori, garantendo una migliore accountability e, di conseguenza, alimentando un clima di fiducia tra organizzazioni e stakeholders. In generale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha seguito da vicino l’iter normativo che ha portato all’emanazione della legge delega e dei decreti delegati, partecipando ad audizioni parlamentari e proponendo modifiche normative, in taluni casi recepite, che concernono i molteplici ambiti di interesse della categoria quali gli aspetti di governance, l’amministrazione e il controllo, la normativa fiscale e molto ancora. Molte sono le iniziative poste in essere anche per garantire che la Riforma possa avere un’applicazione pratica in linea con le aspettative dei colleghi, degli operatori e del legislatore.

Nell’ambito più specifico del bilancio, il Consiglio nazionale si è fatto portavoce da subito della necessità di creare principi contabili ad hoc per gli Ets, così da definire in maniera organica il “framework contabile applicabile” che è necessario per garantire a tutti gli stakeholders una uniformità di trattamento omogeneo per le diverse organizzazioni interessate e per rendere possibile ai revisori di esprimere il proprio giudizio professionale. Ci si attende, perciò, che entro l’approvazione dei bilanci 2020 l’Organismo Italiano di Contabilità possa, grazie anche all’attività della neonominata Commissione per il Terzo settore, licenziare i nuovi principi contabili di settore. Tale pubblicazione segnerà un ulteriore tassello per la definizione della cornice tecnica che risulta funzionale all’applicazione delle nuove previsioni del Cts, in materia di bilanci di esercizio.

Certo, la strada che porta alla realizzazione completa della Riforma richiede ancora alcuni passaggi fondamentali come l’autorizzazione ex art. 101, comma 10 del Cts che la Commissione Europea deve fornire sull’applicabilità del nuovo regime fiscale previsto per le imposte sui redditi, nonché l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la quale richiede, oltre all’emanazione del pertinente decreto di cui all’art. 48 del Cts, anche lo sviluppo di una piattaforma telematica di raccolta e conservazione delle informazioni a livello centrale e locale per niente banale.

Il libro è scaricabile gratuitamente in formato pdf al sito (www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

 

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

Il “correttivo” del Codice del Terzo Settore

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

Il Codice

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»

 




Enti del Terzo settore: approvati i nuovi schemi di bilancio

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore».

Le disposizioni da esso recate si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione. In pratica, la modulistica approvata sarà applicabile ai bilanci del 2021.

Si ricorda che l’art. 13, «Scritture contabili e bilancio», del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni indica il contenuto minimo del bilancio che gli Enti del terzo settore (ETS) che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono tenuti a redigere, disponendo che il bilancio «deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore».

In particolare, ai sensi dei commi 1 e 2, del citato articolo 13 gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro devono redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.

La norma sottende l’utilizzo del principio di competenza economica per la redazione del bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro, mentre consente l’utilizzo del principio di cassa per gli enti con dimensione economica inferiore a tale soglia.

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 

Il “correttivo” del Codice del Terzo Settore

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

 

Il Codice

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»

 




Codice del Terzo Settore. Modalità e termini per gli adeguamenti statutari di ODV, APS ed ONLUS

 

Con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, forniti i chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell’autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo Settore e in particolare delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Onlus, secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 come modificato dal D.Lgs. 105/2018), da esercitarsi entro il 2 agosto 2019.

La circolare si pone in continuità con le indicazioni sulle questioni di diritto transitorio fornite con nota direttoriale n. 12604 del 29.12.2017, dedicata alle ODV e alle APS.

Alla circolare è allegato uno schema riassuntivo che ne riporta, in forma tabellare, il contenuto.

Link al testo il testo della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018 n. 20, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari.

Link al testo della lettera/circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 n. 34/0012604, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Questioni di diritto transitorio – Prime indicazioni – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – L. 06/06/2016, n. 106 – Riforma del Terzo settore

Il “correttivo” del Codice del Terzo Settore

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

Il Codice

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»