Pagamenti società sportive entro il 29 dicembre. Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate per i versamento dei tributi sospesi

In favore di società e gli enti sportivi,  il comma 160, del Ddl “di Bilancio 2023” ha riaperto i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l’IVA, già sospese da precedenti provvedimenti e scaduti il 22 dicembre 2022.

Si seguito il testo dei commi 160 e 161 del Ddl.

«160. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell’articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dell’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall’articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

161. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.».

Sulla rimessione in termini dei versamenti delle ritenute e dei tributi da parte delle società e gli enti sportivi entro i 29 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 80 del 27 dicembre 2022 (di seguito riportata) ha fornito chiarimenti sulla compilazione del modello di pagamento F24.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 80 del 27 dicembre 2022, con oggetto: «RISCOSSIONE – Disposizioni in materia di sport – Versamenti già sospesi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche – Rimessione in termini dei versamenti tributari sospesi per le società e gli enti sportivi, in scadenza il 22 dicembre 2022 – Art. 13, comma 1, del D.L. 18/11/2022, n. 176»

 

Il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, approvato dalla Camera dei Deputati il 24 dicembre 2022, contiene all’articolo 1, commi 160 e 161, disposizioni sulla rimessione in termini dei versamenti di alcuni tributi, sospesi per gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, scaduti il 22 dicembre 2022, relativamente ai quali si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del modello F24.

I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto, dovranno essere effettuati dai soggetti interessati, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo ordinari e indicando i periodi di riferimento originari entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro la stessa data e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da gennaio 2023.

In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del tre per cento delle somme complessivamente dovute, che dovrà essere versata per l’intero importo contestualmente alla prima rata utilizzando il codice tributo “1668” e indicando l’anno di riferimento “2022”.

 




Organismi sportivi interessati alla sospensione dei contributi: l’Inps spiega la ripresa dei versamenti fissata al 31 agosto 2022

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dei termini – dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 – relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. I termini di sospensione, compresi quelli in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2022, sono stati poi prorogati fino al 31 luglio 2022.

Con la circolare del 30 maggio 2022, n. 64, l’Inps fornisce le indicazioni e le istruzioni operative concernenti le diverse gestioni interessate e le modalità di recupero dei contributi sospesi, ricordando che il termine per la ripresa dei versamenti è fissato al 31 agosto 2022.

Fonte: www.inps.it

 

Link al testo della circolare Inps n. 64 del 30 maggio 2022, con oggetto: CONTRIBUTI INPS – Sospensione contributiva – Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, disposta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti




Ripresa dei versamenti contributivi per federazioni e associazioni sportive. Entro il 30 maggio 2021 la prima rata o l’intero importo

Con il messaggio n. 1860 del 10 maggio 2021, l’Inps fornisce indicazioni sulla sospensione dei termini e la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Facendo seguito alla circolare n. 16 del 5 febbraio 2021, il provvedimento ricorda che, ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 36), erano stati sospesi i termini relativi ai versamenti previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria – in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 – per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.

Con il nuovo Messaggio, l’Istituto comunica la ripresa di tali versamenti (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) che dovranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 oppure con rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 (art. 1, comma 37, Legge di Bilancio 2021).

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/