“Salva casa”. Prime indicazioni dal Comune di Roma su parametri di agibilità e cambi di destinazione d’uso

Il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica del Comune di Roma, con nota Prot. QI/2024/0205723 del 21/10/2024, ha fornito le “Prime indicazioni di massima circa l’interpretazione e l’applicazione del Decreto “Salva Casa”. In particolare, nel documento trattati i mutamenti delle destinazioni d’uso, le oblazioni e l’agibilità.

Link al testo della nota Prot. QI/2024/0205723 del 21/10/2024 del Comune di Roma, con oggetto: Decreto Salva Casa – Parametri di agibilità – Cambi di destinazione d’uso – Oblazioni – D.P.R. del 06/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislativo e regolamentari in materia edilizia – TUE)

Vedi anche:

La circolare della Regione Umbria per l’applicazione delle disposizioni dettate dal “Decreto Salva Casa” e ricadute sulla LR n. 1/2015

Link al testo Circolare della Regione Umbria n. 235327 del 23 ottobre 2024 per l’applicazione delle disposizioni attuative dettate dal decreto “Salva Casa“ e ricadute sulla LR n. 1-2015 – D.P.R. del 06/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislativo e regolamentari in materia edilizia – TUE)

 




Pubblicata in Gazzetta la legge di conversione del Decreto “Salva Casa”| Via libera alla sanatoria edilizia semplificata

Il provvedimento convertito in legge, dispone molteplici novelle al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislativo e regolamentari in materia edilizia – TUE), che riguardano diversi istituti, quali: interventi di edilizia libera; definizione dello stato legittimo degli immobili; mutamento della destinazione d’uso; opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire; tolleranze costruttive.

 

Link al testo del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, conv., con mod., dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.». In Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 175 del 27 luglio 2024

Link al testo della nota Prot. QI/2024/0205723 del 21/10/2024 del Comune di Roma, con oggetto: Decreto Salva casa – Parametri di agibilità – Cambi di destinazione d’uso – Oblazioni – D.P.R. del 06/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislativo e regolamentari in materia edilizia – TUE)

 




Settore edile: riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro per l’anno 2024

Con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 16 maggio 2024, la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile è stata confermata per l’anno 2024, come stabilito negli anni passati. Nel dettaglio, la riduzione prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è stata individuata, per l’anno 2024, nella misura dell’11,50 per cento.

La riduzione ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’INPS diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

Per la riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2023, vedi le indicazioni operative contenute nella circolare Inps n. 13 del 17 gennaio 2024

 




La circolare Mit sulle modifiche alla definizione di ristrutturazione e al regime delle distanze in edilizia

Con circolare indirizzata alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, all’Unione delle Province d’Italia, all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, a firma congiunta della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli e della ministra per la Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, diffusi i chiarimenti sulle novità più significative riguardanti gli articoli 2-bis e 3 del Testo Unico, D.P.R. 380/2001, introdotte dall’articolo 10 decreto legge semplificazioni, D.L. 76 del 2020.

La prima novità, relativa all’articolo 3, sta nella nuova deinizione, più ampia, di “ristrutturazione edilizia” oggi estesa anche agli interventi di demolizione e ricostruzione dove risulti modificata la sagoma, il prospetto, il sedime e le caratteristiche tipologiche. In questi casi non sarà più necessario richiedere il permesso di nuova costruzione. E ciò varrà non solo per gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica, come in precedenza, ma anche nei casi di migliorie all’accessibilità, di installazione di impianti tecnologici e di efficientamento energetico. Si potrà, addirittura, aumentare la volumetria se ciò risulterà funzionale alla rigenerazione urbana.

Speculare alla semplificazione voluta con queste modifiche è però il maggiore rigore richiesto per gli immobili sottoposti a particolari vincoli previsti dal codice dei beni culturali. In questi casi non solo non sono ammessi aumenti di volumetria ma è richiesto il mantenimento delle caratteristiche tipologiche originarie. Stesso discorso per gli immobili nei centri storici, dove le deroghe sono ammesse solo se previste da previsioni legislative regionali o da strumenti urbanistici.

L’altra importante novità riguarda l’articolo 2-bis del Testo Unico e la deroga alle norme sulle distanze per gli interventi di ricostruzione o demolizione, deroga oggi consentita purché gli edifici originari siano stati legittimamente realizzati nonostante il mancato rispetto delle distanze previste.

Anche in questo caso, la deroga varrà per gli immobili dei centri storici solo se prevista nei piani di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale.

Link al testo della circolare congiunta Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Ministero per la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2020, con oggetto: EDILIZIA – Semplificazioni e altre misure in materia edilizia – Modifiche alla definizione di ristrutturazione edilizia – Nuove previsioni in materia di demolizione e ricostruzione e rispetto delle distanze – Art.10 del D.L. 16/07/2020, n. 76, conv., con mod. dalla L. 11/09/2020, n. 120.(cd. “Decreto Semplificazioni”) – Art. 2-bis e 3 D.P.R. 06/06/2001, n. 380 – Chiarimenti interpretativi




Rigenerazione urbana. Incentivi per l’acquisto, la demolizione e la ricostruzione di interi stabili (o incisiva ristrutturazione)  

 

L’articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, reca un regime di tassazione agevolata temporanea (sino al 31 dicembre 2021)  per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche. Esso consiste nell’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti di detti beni.

Con le modifiche apportate in sede di conversione in legge:

  • la misura opera anche per le operazioni esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’agevolazione si applica in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato;
  • l’agevolazione è estesa, oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione;
  • si inserisce la classe energetica NZEB – Near Zero Energy Building tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati;
  • si chiarisce che rimane ferma la misura fissa dell’imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative.

In particolare, il comma 1, primo periodo dell’articolo 7 dispone in via temporanea (sino al 31 dicembre 2021) l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di duecento euro ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni provvedono:

  • alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione oppure agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dal TU edilizia all’articolo 3, comma 1, lettere da b) a d) del P.R. n. 380 del 2001,);
  • all’alienazione degli stessi.

Specificato che l’agevolazione opera anche in caso di operazioni esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, e che anche nel caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato.

Per accedere alla tassazione agevolata, i predetti interventi devono essere conformi alla normativa antisismica e permettere il conseguimento della classe energetica A o B o, per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge, alla classe NZEB – Near Zero Energy Building.

La norma pertanto, al fine di favorire trasferimenti di fabbricati da sottoporre ad interventi di recupero, introduce un incentivo fiscale rispetto all’attuale regime: l’importo complessivo e fisso del trasferimento è di 600 euro in luogo dell’applicazione dell’imposta di registro dei trasferimenti immobiliari pari al 9% del valore dell’immobile dichiarato, più ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro.

Si prevede quindi un regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle condizioni d’accesso all’agevolazione: qualora, entro i dieci anni successivi al trasferimento a imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare a condizioni agevolate, non si provveda alla demolizione e ricostruzione degli immobili trasferiti, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento delle classi energetiche sopracitate, nonché all’alienazione degli stessi, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile.

Infine il nuovo comma 1-bis dispone che rimane ferma, per i fabbricati ai quali si applica il suddetto regime agevolato, la previsione delle imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni e le annotazioni conseguenti all’apposizione di un vincolo sugli immobili delle imprese di assicurazione, in seno alle procedure di crisi aziendale, come attualmente già previsto dall’articolo 333 del Codice delle assicurazioni private – CAP, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.




IVA agevolata al 10% nell’ambito dei lavori di manutenzione: le modalità di fatturazione della prestazione nella quale è compresa la cessione di un bene significativo

Diffusi i chiarimenti in ordine alla disciplina dei c.d. “beni significativi” di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999 oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”).

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 12 luglio 2018 con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Lavori di manutenzione – Applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata – Ristrutturazioni edilizie – Disciplina dei beni significativi – Modalità di fatturazione dell’intervento agevolato (manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata) – Norma di interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della L. 488/1999, dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Art. 7, comma 1, lett. b) della L 23/12/1999 n. 488 – DM 29/12/1999

Prassi precedente

Interventi di recupero del patrimonio edilizio a destinazione abitativa: le Finanze chiariscono l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta

Circolare del Ministero delle Finanze n. 71 E del 7 aprile 2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Art. 7, comma 1, lett. b) della L 23/12/1999 n. 488 (Legge Finanziaria) – Applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata – DM 29/12/1999»

Dichiarazione 2000 Redditi ’99: il quesitario con le risposte ai dubbi sulle imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie

Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 E del 17 maggio 2000: «DICHIARAZIONE 2000, Redditi 1999 – Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie e varie»

Novità fiscali 2016: le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti della stampa specializzata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 aprile 2016: «RISPOSTE AI QUESITI 2016 – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata in occasione degli eventi “Videoforum” con Italiaoggi e “Telefisco” con il Sole 24-ore»