Contributo per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici: Il 20 novembre 2020 scade il termine per la richiesta

L’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta per l’acquisizione di servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici, nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare la relativa domanda al Dipartimento tra il 20 ottobre ed il 20 novembre 2020.

 

Chi può accedere al beneficio

 

Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici che non beneficiano dei contributi diretti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:

  1. sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio Economico Europeo;
  2. residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale correlata ai benefici;
  3. indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  4. iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
  5. impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

 

Come presentare la domanda

 

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito imposta servizi digitali” del menù “Servizi on line”.

 

Calcolo del credito

 

Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2019, per i seguenti servizi digitali:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
  • information technology di gestione della connettività.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono  ammissibili i costi per i servizi:
•  di hosting di siti internet delle testate edite in formato digitale;
• di protezione VPN per gli accessi ai siti internet delle testate edite in formato digitale;
• di connettività ad Internet (es. ADSL, fibra ottica).

I costi relativi ai suddetti servizi dovranno essere indicati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio in sede di presentazione della domanda e la documentazione attestante le spese sostenute secondo le modalità indicate dal D.P.C.M. 4 agosto 2020, dovrà essere tenuta a disposizione dell’amministrazione ed esibita in fase di controllo.

Si riportano altresì, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni servizi non ammissibili ai fini del credito d’imposta:
• servizi di e-commerce;
• licenze per utilizzo software di grafica;
• canoni per servizi di utilizzo, assistenza e supporto di app mobili.

 

In termini generali, nella categoria dei costi “information technology di gestione della connettività” ricadono quelli connessi all’attuazione di una rete, quindi i costi per l’acquisto di software e hardware necessari specificamente alla gestione della connettività ed i costi per l’acquisto di servizi di connettività (per es. l’acquisto di dispositivi di rete, quali switch, modem, router oppure l’acquisto di servizi di collegamento a Internet). Condizione necessaria all’ammissibilità dei costi per l’acquisto di tali servizi è il loro utilizzo, anche se non in via esclusiva, alla produzione e gestione di testate edite in formato digitale.

 

Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

 

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

 

Riconoscimento del credito

 

L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, con il relativo importo a ciascuno spettante, è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato su questo sito entro il 31 dicembre 2020.

 

Utilizzo del credito

 

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito.

 

Cause di revoca e di recupero del credito

 

Il credito d’imposta è revocato nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d’imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l’art. 1, comma 6, del D.L. n. 40/2010 (L. n. 73/2010). Per quanto non espressamente disciplinato dal D.P.C.M. in esame, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.

(Fonte: https://informazioneeditoria.gov.it/)

Normativa

L’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Le disposizioni di dettaglio per la richiesta del credito d’imposta per testate online e information technology di gestione della connettività

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2020: «Disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici»

 

Per saperne di più:

FAQ sul credito di imposta per i servizi digitali

Le risposte alle principali domande pervenute al Dipartimento per l’informazione e l’editoria (FAQ)

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2017

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Commenti

La riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

Settore editoriale
Aliquota IVA al 4% per i
prodotti editoriali in formato elettronico

Gli abbonamenti alle banche dati di prodotti editoriali digitalizzati muniti di codice ISBN o ISSN scontano l’aliquota IVA del 4 per cento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 E del 28 settembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo

Nuova disciplina sulle locazioni brevi. In chiaro gli adempimenti per intermediari e locatori

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 12 ottobre 2017: «CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni -Opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Locazioni brevi – Definizione – Comunicazione dei dati – Obbligo di sostituzione nel prelievo dell’imposta in capo a determinati intermediari – Conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione della ritenuta – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017»

 

Rinuncia al credito nei confronti della società

Gli effetti fiscali della rinuncia alle indennità di fine mandato dell’amministratore

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 124 E del 13 ottobre 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) – Credito nei confronti della società – Rinuncia – Rinuncia al trattamento di fine mandato (rinuncia alle quote di TFM accantonate) da parte degli amministratori (soci e non soci) in qualità di persone fisiche – Regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia – Ritenuta alla fonte da parte della società – Solo in caso di rinuncia da parte di amministratori anche soci – Ragioni – Rinuncia al TFM equivale all’incasso (c.d. giuridico) dell’indennità – Effetti sulla determinazione del reddito della società – Rinuncia del socio al credito nei confronti della società – Sopravvenienza attiva – Esclusione -Ambito di applicazione dell’articolo 88 del TUIR – Rinuncia dell’amministratore non socio al credito nei confronti della società – Assoggettamento a tassazione della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al TFM nei limiti degli accantonamenti dedotti in passato – Art. 25, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 17, comma 1, lettera c), 88, comma 4-bis, 94, 101 e 105, comma 4 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Operazioni intracomunitarie
Obbligo di
presentazione dei modelli intrastat

Elenchi Intrastat: le semplificazioni operanti dal 2018

Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 110586/RU del 9 ottobre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Semplificazione degli obblighi comunicativi operanti dal 1° gennaio 2018 – Attuazione dell’art. 50, comma 6, del DL 30/08/1993, n. 331, conv. dalla L 29/10/1993, n. 427 come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del D.L. 30/12/2016, n. 244, conv. dalla L. 27/02/2017, n. 19 – DM. 22/02/2010 – Provvedimento del 25/09/2017, prot. n. 194409/2017»

 

Revisori Legali
Obbligo formativo

Revisori. Ritenuti validi, ai fini della maturazione dei 20 crediti 2017, tutti i corsi svolti entro il 2018, conformi al Programma 2017

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 28 del 19 ottobre 2017: «REGISTRO DEI REVISORI – Attuazione dell’obbligo formativo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, come modificato dal D.Lgs. 17/07/2016, n. 135 – Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro – Termini per l’assolvimento della formazione 2017 – Integrazione del Programma di formazione 2017»

 

Obbligo formativo: nel programma di formazione continua incluse le materie relative ai revisori degli enti locali

Determina del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -Ispettorato Generale di Finanza – prot. n. 183112 dell’11 ottobre 2017

 

Professionisti
Trattamenti pensionistici in regime di cumulo

Pensioni professionisti: le istruzioni operative INPS per il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti

Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – n. 140 del 12 ottobre 2017: «INPS – Trattamenti pensionistici in regime di cumulo – Enti di previdenza privati – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’art. 1, comma 239, legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’art. 1, comma 195, lettera b), dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti – Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatoria privati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse previdenziali per liberi professionisti iscritti ad albo)»

 

Legislazione

SPECIALE MANOVRA 2018

Il decreto fiscale collegato

  • Rottamazione-bis
  • Ampliamento dello Split payment
  • Bonus per le campagne pubblicitarie 2017 anche la testate on-line
  • Sospensione dei termini nei territori colpiti da calamità naturali Analisi normativa delle disposizioni

 

L’analisi normativa delle disposizioni fiscali

Il testo del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

La relazione illustrativa

———— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ————

 

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