SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2022

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Commenti

 

Premi incentivanti ad amministratori e dirigenti: deducibilità, inerenza e aspetti contabili
di Marco Orlandi

 

“Buon” diritto nel processo tributario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione enuncia importanti principi meritevoli di approfondita meditazione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Qualificazione redditi conseguiti dall’agente sportivo

 

I compensi dell’agente sportivo sono redditi di lavoro autonomo soggetti a ritenuta. D’impresa se l’attività è svolta in forma societaria

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69 E del 21 novembre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Attività di agente sportivo – Qualificazione – Esercizio di una libera professione compiutamente regolamentata – Redditi conseguiti dall’agente sportivo – Redditi di lavoro autonomo – Affermazione – Qualificazione dei redditi prodotti dalle Società di agenti sportivi costituite ai sensi dell’articolo 9, D.Lgs. n. 37/2021 – Reddito di impresa – Fondamento – D.M. 24/02/2020 – Artt. 8 e 9, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 37 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 25, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Bonus imprese energia, gas e carburante 2022

 

Bonus energetici dicembre 2022. Pronti i codici tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 E del 12 dicembre 2022: «RISCOSSIONE – CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 -Art. 1, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 del D.L. 23/09/2022, n. 144, conv., con mod., dalla L. 17/11/2022, n. 175 (DL Aiuti-ter) – Art. 1, del D.L. 18/11/2022, n. 176 (DL Aiuti-quater)»

Bonus energetici ottobre e novembre 2022 e carburante quarto trimestre 2022: pronti i codici tributo per l’utilizzo di crediti d’imposta acquistati dai cessionari

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 E del 13 dicembre 2022: «RISCOSSIONE – CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE E CARBURANTE -Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai beneficiari relativi alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022 – Artt. 1 e 2 del D.L. 23/09/2022, n. 144 (DL Aiuti-ter) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 450517/2022 del 6 dicembre 2022»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

STP – Società tra professionisti

 

La partecipazione dei soci professionisti di STP

Studio n. 106-2022/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 26 ottobre 2022

 

 

 

Legislazione

 

 

 

Fatture elettroniche
Utilizzo “No Limits” ai fini dei controlli fiscali

 

Fatture elettroniche. Le nuove regole di memorizzazione anche al fine di utilizzarle per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022: «Regole tecniche  per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

Bonus imprese energia e gas 2022
Nuova comunicazione

 

Crediti d’imposta “Caro energia”. La procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni aggiornata ai decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater”. Le nuove scadenze per l’utilizzo

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022, prot. n. 450517/2022: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici»

 

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Aggiornata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.7 del 15 luglio 2022)

L’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione la nuova “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”.

Scopo del documento illustrativo è quello guidare il contribuente al corretto utilizzo dei codici del campo “Tipo Documento” e del campo “Natura”.

Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, le modalità di compilazione dei tipi documento, esposte nella guida, costituiscono indicazioni operative la cui osservanza consente, fermo restando il rispetto delle norme esistenti, di ottimizzare il processo di fatturazione, rendendo le informazioni contenute nel documento trasmesso via SDI aderenti alla tipologia di cessione di beni o prestazione di servizi realmente effettuata. L’osservanza di tali indicazioni permette inoltre la corretta annotazione delle diverse tipologie di operazioni IVA nelle bozze dei registri precompilati dall’Agenzia delle entrate.

 

Link alla guida dell’Agenzia delle entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.7 del 15 luglio 2022)

Link al testo della circolare dell’agenzia delle entrate n. 26 del 13 luglio 2022, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione elettronica – Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”) – Ambito di applicazione dell’esterometro – Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione e conservazione dei dati delle operazioni transfrontaliere – Risposte ai quesiti – Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del D.L.21/06/2022, n. 73, in corso di conversione




Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. Scelta possibile fino al 31 dicembre 2021

 

Ancora due mesi per scegliere il servizio di consultazione delle e-fatture. Gli operatori IVA e i consumatori finali, infatti, potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche, continuando così a poter consultare le fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019, fino al 31 dicembre 2021. Lo prevede un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, firmato oggi.

 

Più tempo per aderire senza limitazioni

 

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche ed è quindi terminato il periodo “transitorio” durante il quale gli operatori economici e i loro intermediari delegati hanno potuto consultare, anche in assenza di adesione allo specifico servizio, la totalità delle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2019 (data di avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica).

Il provvedimento di oggi, per andare incontro alle richieste di operatori economici, associazioni di categoria e ordini professionali, che hanno segnalato le criticità legate all’impossibilità di accedere alle fatture “pregresse”, porta dal 30 settembre al 31 dicembre 2021 la deadline per operare la scelta e prevede la possibilità, per chi ha effettuato o effettuerà l’adesione entro il 31 dicembre 2021, di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di interscambio a partire dal 1° gennaio 2019, e non solo a quelle trasmesse dal giorno successivo all’adesione. Gli operatori IVA possono comunicare l’adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato.

 

Conservazione e consultazione: servizi distinti

 

L’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti due diversi servizi, a cui si può accedere previa, specifica, adesione: un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture elettroniche, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, e un servizio per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. I due servizi hanno finalità diverse e richiedono, ognuno, una specifica adesione: per evitare di incorrere nelle criticità che sono state rappresentate è fondamentale effettuare l’adesione al servizio di consultazione entro il 31 dicembre 2021.

 

Il periodo di consultazione

 

Si ricorda, infine, che quest’ultimo servizio prevede che le fatture elettroniche siano consultabili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 novembre 2021)

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 novembre 2021, prot. n. 298662/2021, recante: «Riapertura dei termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici», pubblicato il 03.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Ulteriore proroga, fino al 30 settembre 2021, per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche

 

Prorogato al 30 settembre 2021 il periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che prevede, inoltre, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali la possibilità di aderire, entro lo stesso termine, al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.

Questa ulteriore proroga è finalizzata a concludere l’ultima fase del confronto con il Garante per la protezione dei dati personali per la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (art. 14 del D.L. n. 124/2019) che ha previsto termini più ampi per la memorizzazione delle fatture elettroniche che transitano per il Sistema di Interscambio (SDI) e la possibilità del relativo utilizzo nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Amministrazione finanziaria.

 

Il Tavolo di lavoro

 

Per dare attuazione alla norma nel rispetto dei principi di minimizzazione e di proporzionalità nel trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal GDPR, è stato avviato un tavolo di lavoro con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Grazie al proficuo confronto, sono state condivise gran parte delle soluzioni per la gestione e la memorizzazione delle fatture elettroniche sia relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi tra operatori economici (B2B), sia relative a operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali (B2C) di cui restano ancora da condividere alcuni aspetti oggetto di valutazioni da parte dell’Autorità Garante.

I lavori del Tavolo tra Garante e Agenzia sui rimanenti aspetti potranno essere completati nel periodo “transitorio”, prorogato al 30 settembre, entro cui l’Agenzia è autorizzata a continuare a memorizzare le fatture che sono transitate nello SDI dal 2018 a oggi e a memorizzare le fatture che verranno emesse dal 1° luglio 2021, dando la possibilità ai contribuenti di aderire al servizio di consultazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 giugno 2021)




Fatturazione elettronica fra soggetti privati. Aggiornato il vademecum per il corretto utilizzo dei codici

 

 

Tabella riepilogativa codici-tipo-documento

 

Tabella dei codici natura IVA

 

 

 

In vista dell’adozione della nuova versione delle specifiche tecniche, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nell’area tematica “Fattura elettronica e corrispettivi telematici” la nuova Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro.

Scopo del documento illustrativo è quello guidare il contribuente al corretto utilizzo dei codici del campo “Tipo Documento” e del campo “Natura”, introdotti nel nuovo tracciato (Versione 1.6.2 del 23/11/2020) che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, le modalità di compilazione dei tipi documento, esposte nella guida, costituiscono indicazioni operative la cui osservanza consente, fermo restando il rispetto delle norme esistenti, di ottimizzare il processo di fatturazione, rendendo le informazioni contenute nel documento trasmesso via SDI aderenti alla tipologia di cessione di beni o prestazione di servizi realmente effettuata. L’osservanza di tali indicazioni permette inoltre la corretta annotazione delle diverse tipologie di operazioni IVA nelle bozze dei registri precompilati dall’Agenzia delle entrate.

 

Link alla guida dell’Agenzia delle entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.3 del 18 dicembre 2020)




Processo di fatturazione elettronica fra soggetti privati. Pronto il vademecum per il corretto utilizzo dei codici

 

 

In vista dell’adozione della nuova versione delle specifiche tecniche, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nell’area tematica “Fattura elettronica e corrispettivi telematici” la nuova Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro. Scopo del documento illustrativo è quello guidare il contribuente al corretto utilizzo dei codici del campo “Tipo Documento” e del campo “Natura”, introdotti nel nuovo tracciato (Versione 1.6.2 del 23/11/2020) che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

Link alla guida dell’Agenzia delle entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.1 del 25 novembre 2020)




Nuovo tracciato e-fatture obbligatorio solo dal 1° gennaio 2021

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 20 aprile 2020, prot. n. 166579/2020, l’Agenzia delle entrate modifica, di nuovo, il tracciato delle e-fatture. Il nuovo tracciato, salvo ulteriori proroghe, sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, le nuove specifiche tecniche, potranno essere utilizzate a decorrere dal 1° ottobre 2020. Nel provvedimento, inoltre, per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche comunque consentito fino al 31 dicembre 2020 anche l’utilizzo delle specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Come si legge nella parte motiva del provvedimento “dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente provvedimento. Nello specifico, nel recepire le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche sono state aggiornate le date di fine validità per taluni codici e modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli”.

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 20 aprile 2020, prot. n. 166579/2020, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019 e n. 99922 del 28 febbraio 2020», pubblicato il 20.04.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Fatturazione elettronica. Prorogata al 30 settembre 2020 la scadenza per l’adesione al servizio di consultazione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 maggio 2020, prot. n. 185115/2020 in considerazione che nell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 sono ancora in corso attività di implementazione tecnica e amministrativa, con il citato provvedimento disposta una ulteriore proroga al 30 settembre 2020 per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 maggio 2020, prot. n. 185115/2020, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019, n. 99922 del 28 febbraio 2020 e n. 166579 del 20 aprile 2020», pubblicato il 04.05.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Modificate le specifiche tecniche della fatturazione elettronica | Posticipata al 4 maggio la scadenza per l’adesione al servizio di consultazione

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot. n. 99922/2020:

  • ampliato il periodo transitorio, prevedendo la possibilità di effettuare l’adesione al richiamato servizio di consultazione fino al 4 maggio 2020;
  • stabilito, che i consumatori finali che abbiano effettuato l’adesione al servizio possano consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020;
  • approvate nuove specifiche tecniche.

Riguardo alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, modificati gli schemi e inseriti nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura” rispetto alla normativa fiscale.

A partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio, comunque, accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5); dal 1° ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con  provvedimento del 28 febbraio 2020.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot. n. 99922/2020, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019 e n. 1427541 del 17 dicembre 2019», pubblicato il 28.02.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Adesione servizio di consultazione delle fatture elettroniche fino al 29 febbraio 2020

Altri due mesi per aderire al servizio di consultazione delle e-fatture, disponibile sul portale Fatture e corrispettivi. Gli operatori IVA o i loro intermediari delegati e i consumatori finali, infatti, potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 29 febbraio 2020.

Il nuovo termine è stabilito da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (n. 1427541 del 17 dicembre 2019), che amplia la finestra temporale precedentemente prevista (1° luglio-20 dicembre 2019).

 Termine più ampio per scegliere il servizio dell’Agenzia

Per completare gli interventi tecnici necessari al recepimento delle modifiche introdotte dal collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) e per consentire inoltre ai contribuenti di avere più tempo per aderire al servizio, il provvedimento di oggi (Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1427541 del 17 dicembre 2019) porta al 29 febbraio 2020 il termine ultimo per effettuare la scelta. Gli operatori IVA possono comunicare l’adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2019)

Il testo aggiornato del punto 8-ter “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio” del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019 e n. 1427541 del 17 dicembre 2019

«8-ter – Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al 1° luglio 2019, data di disponibilità della funzionalità di adesione, e per il periodo previsto per effettuare l’adesione stessa (dal 1° luglio 2019 al 29 febbraio 2020), l’Agenzia delle entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati. Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, al termine del periodo transitorio saranno rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute. La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l’adesione.».

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1427541 del 17 dicembre 2019, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019 e n. 738239 del 30 ottobre 2019»




Tardiva e-fatturazione. Applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in alternativa al ravvedimento

All’omessa o tardiva emissione di più e-fatture applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97. Mentre è impossibile applicare il suddetto cumulo per il computo delle sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso della mancata (o tardiva) emissione di più fatture nei termini legislativamente previsti. In pratica, confermato il principio secondo cui ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente, ma devono essere definite singolarmente.

Per comprendere appieno la portata principio n. 23 del 11 novembre 2019 (di seguito riportato), nel quale è stata statuita l’applicabilità del cd. cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Concorso di violazioni e continuazione), occorre preliminarmente rilevare, che nella sintetica argomentazione motivazionale adottata dall’Agenzia delle entrate viene espressamente richiamato il paragrafo 2.1 del capitolo secondo della circolare ministeriale n. 23/E del 25 gennaio 1999 (in “Finanza & Fisco” n. 5/99, pag. 558).

Pertanto, nel principio si fa il riferimento alle importanti precisazioni, sul rapporto intercorrente tra l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1992 – richiamato dall’articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127 del 2015 – e l’art. 12 del D.Lgs. n. 472 che disciplina il concorso di violazioni e la continuazione, impartite dall’allora Ministero delle Finanze in relazione al comma 2 del citato art. 12, secondo cui è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, «chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo». In particolare, sembra farsi riferimento ai precisi chiarimenti secondo cui “la norma appena citata può trovare applicazione nei casi di ripetute omesse fatturazioni e/o registrazioni commesse dallo stesso soggetto sia quando a tali violazioni non faccia seguito l’infedele dichiarazione (ipotesi di progressione che tende a pregiudicare la determinazione dell’imponibile) sia quando alla mancata fatturazione e/o registrazione segua l’infedele dichiarazione (progressione che pregiudica la determinazione dell’imponibile). Tutto ciò purché la progressione non sia interrotta dalla constatazione della violazione, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 12”.

Dunque, l’Amministrazione finanziaria, attraverso il citato rinvio, ha sostanzialmente esteso il cumulo giuridico delle sanzioni anche nelle ipotesi di tardiva/fatturazione elettronica che abbiano inciso sulla corretta liquidazione del tributo, a nulla rilevando sia la natura sostanziale delle violazioni, sia la natura proporzionale delle sanzioni.

Si è dell’avviso, che il principio in esame ha correttamente interpretato la normativa relativa al cumulo giuridico. La posizione, del tutto logica e corretta, di andare oltre all’ipotesi «di violazioni che non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo» che pacificamente configurano un’ipotesi di concorso materiale omogeneo di violazioni formali, alla quale si applica il cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997 delle sanzioni, (aumentando di 1/4 la sanzione prevista per la violazione più grave), non può che essere salutata con favore.

Il testo del principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 11 novembre 2019

OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni sostanziali – Diverse violazioni “riunibili” in ragione della loro progressione – Violazioni in materia fatturazione – Omessa (o tardiva fatturazione) o registrazione di operazioni imponibili – Caso di specie – Lotto di fatture elettroniche scartato dallo SdI – Vincolo della progressione delle violazioni – Configurabilità – Cumulo giuridico delle sanzioni per più violazioni tra loro connesse – Possibilità – Ravvedimento operoso e cumulo giuridico – Alternatività dei due istituti – Affermazione – Art. 1, comma 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 10-bis, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – Art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Violazioni in materia fatturazione – Tardiva fatturazione per lo scarto dallo SdI di lotto di fatture elettroniche – Caso di specie –  Violazioni che non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA – Configurabilità di un’ipotesi di concorso materiale omogeneo di violazioni di natura formale – Applicazione del cumulo giuridico – Possibilità – Art. 1, comma 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 10-bis, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – Art. 6, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

Secondo quanto precisato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 – attuativo dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 – da ultimo aggiornato con il successivo provvedimento prot. n. 164664 del 30 maggio 2019, «La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse» (cfr. il paragrafo 2.4).

La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti – cui va equiparata la tardività di tale adempimento [cfr. la circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999, punto 2.1 (n.d.r del capitolo secondo, in “Finanza & Fisco” n. 5/99, pag. 558)] – comporta, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997, rubricato: «Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto», ossia, per ciascuna violazione:

  • «fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro (cfr. il comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
  • «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo» (ipotesi specificamente introdotta dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 con decorrenza 1° gennaio 2016).

Troveranno altresì applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione) e nell’articolo 13 del medesimo D.Lgs. (c.d. “ravvedimento operoso”).

Va aggiunto che il legislatore, con specifico riferimento al primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI (primo semestre del 2019), tramite l’articolo 10, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha statuito che le sanzioni individuate nell’articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127 del 2015 (ossia, in base al rinvio ivi contenuto, quelle dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997):

  • non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
  • sono ridotte dell’80 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile (si veda la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, par.4 in “Finanza & Fisco” n. 18/2019, pag. 786).

 

 

 




Adesione servizio di consultazione delle fatture elettroniche fino al 20 dicembre 2019

L’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha aggiunto i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevedendo che «i file delle fatture elettroniche … sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi», e disponendo un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute nelle suddette fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Pertanto, al fine di recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale le prescrizioni del citato articolo 14 del decreto legge n. 124 del 2019 e considerata la necessità di definire con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali le “misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019, prot. n. 738239, ampliando/prorogando il periodo transitorio, prevista la possibilità di effettuare l’adesione servizio di Consultazione delle fatture elettroniche fino al 20 dicembre 2019.

In pratica, gli operatori IVA o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20 dicembre 2019.

 

Si ricorda che la modifica introdotta dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, consente la possibilità di utilizzare il patrimonio informativo contenuto nei file XML delle fatture elettroniche (e tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all’articolo 21 del D.P.R. 633/72) per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria demandate al Corpo di Finanza dal D.Lgs. n. 68 del 2001, potenziando l’attività di contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale. Inoltre, per una più generale finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a meglio orientare l’attività ispettiva di natura amministrativa dell’Amministrazione finanziaria, la medesima possibilità di accesso all’intero set di dati presenti nelle fatture elettroniche viene consentita anche all’Agenzia delle Entrate, oltreché alla Guardia di Finanza.

 

Il testo aggiornato del punto 8-ter “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio” del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019 e del 30 ottobre 2019.

«8-ter – Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al 1° luglio 2019, data di disponibilità della funzionalità di adesione, e per il periodo previsto per effettuare l’adesione stessa (dal 1° luglio 2019 al 20 dicembre 2019), l’Agenzia delle entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati. Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, al termine del periodo transitorio saranno rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute. La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l’adesione.».




Consultazione delle fatture elettroniche. Adesione entro il prossimo 31 ottobre 2019

 

Online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l’adesione al servizio all’interno dell’area riservata di Fisconline. Per accedere al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019 è necessario aderire al servizio di consultazione entro il prossimo 31 ottobre 2019.

Come aderire

Come previsto dal Provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modifiche, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito che consente agli operatori IVA e ai loro intermediari delegati di visionare ed effettuare il download delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati informatici, emesse e ricevute. Stesso servizio anche per i consumatori finali, che potranno così visualizzare in qualsiasi momento le proprie e-fatture ricevute. Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere l’apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate: gli operatori IVA possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile all’interno del portale Fatture e corrispettivi, anche tramite un intermediario delegato; quest’ultimo ha a disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui debba operare per diversi clienti. I consumatori finali possono esprimere la propria adesione nell’area riservata già in uso per la dichiarazione precompilata senza però possibilità di delegare un intermediario.

Quali e-fatture si possono vedere e scaricare

Se l’ok viene comunicato entro il 31 ottobre 2019, a partire dal giorno successivo all’adesione saranno consultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute fin dal 1° gennaio 2019. Per i soli consumatori finali, le e-fatture ricevute saranno visualizzabili dal 1° novembre. Si può scegliere di aderire al servizio anche in un secondo momento: tuttavia, se l’ok viene dato dopo il 31 ottobre, saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione. Sempre possibile recedere dal servizio. In questo caso, le e-fatture emesse e ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso. 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019», pubblicato il 31.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per maggiore facilità di lettura, si riporta di seguito il testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e dai provvedimenti del 29 aprile e del 30 maggio 2019
Testo coordinato – pdf

 

(Link al sito web: https://www.agenziaentrate.gov.it)

 

 




Consultazione delle proprie e-fatture emesse e ricevute: è ora possibile aderire al servizio dell’Agenzia

È online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori IVA di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l’adesione al servizio all’interno dell’area riservata dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata. Sia gli operatori IVA sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato. Dopo il 31 ottobre 2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni individuate con il Garante privacy (Provvedimento del 21 dicembre 2018).

Un archivio personale a portata di click, ecco come aderire

Come previsto dal Provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modifiche, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito che consente agli operatori IVA e ai loro intermediari delegati di visionare ed effettuare il download delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati informatici, emesse e ricevute. Stesso servizio anche per i consumatori finali, che potranno così visualizzare in qualsiasi momento le proprie e-fatture ricevute. Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere l’apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate: gli operatori IVA possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile all’interno del portale Fatture e corrispettivi, anche tramite un intermediario delegato; quest’ultimo ha a disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui debba operare per diversi clienti. I consumatori finali possono esprimere la propria adesione nell’area riservata già in uso per la dichiarazione precompilata senza però possibilità di delegare un intermediario.

Quali e-fatture si possono vedere e scaricare

Se l’ok viene comunicato entro il 31 ottobre 2019, a partire dal giorno successivo all’adesione saranno consultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute fin dal 1° gennaio 2019. Per i soli consumatori finali, le e-fatture ricevute saranno visualizzabili dal 1° novembre. Si può scegliere di aderire al servizio anche in un secondo momento: tuttavia, se l’ok viene dato dopo il 31 ottobre, saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione. Sempre possibile recedere dal servizio. In questo caso, le e-fatture emesse e ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° luglio 2019)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019», pubblicato il 31.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Per maggiore facilità di lettura, si riporta di seguito il testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e dai provvedimenti del 29 aprile e del 30 maggio 2019

Per maggiore facilità di lettura, si riporta di seguito il testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30 ottobre 2019, del 17 dicembre 2019 e 28 febbraio 2020

Testo coordinato – pdf

Motivi dell’aggiornamento – pdf

(Link al sito web: https://www.agenziaentrate.gov.it)